MINISTERO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DECRETO 2 marzo 1999 

  Elevazione  della  quota  di  copertura  della  prenotazione  delle
agevolazioni di cui  all'art. 1 del decreto-legge 23  giugno 1995, n.
244, convertito,  con modificazioni,  dalla legge  8 agosto  1995, n.
341.
(GU n.62 del 16-3-1999)

                        IL DIRETTORE GENERALE
           del coordinamento degli incentivi alle imprese
  Visto  il decreto-legge  23 giugno  1995, n.  244, convertito,  con
modificazioni, dalla legge 8 agosto 1995, n. 341;
  Visto  l'art. 8  della  legge 7  agosto 1997,  n.  266, relativo  a
modificazioni  del  regime  di  intervento  di  cui  agli  "incentivi
automatici" previsti dalla richiamata legge 341/95;
  Visto  l'art. 52  della  legge 23  dicembre 1998,  n.  448, che  ha
istituito il Fondo unico per gli incentivi alle imprese;
  Visto il decreto 23 febbraio 1999 con il quale e' stata definita la
ripartizione  tra   i  vari  interventi  agevolativi   delle  risorse
finanziarie  globalmente  assegnate,  in termini  di  competenza,  al
capitolo 7100 dello stato di previsione del Ministero dell'industria,
del commercio e dell'artigianato;
  Visti i decreti ministeriali n. 01 e n. 02 del 2 gennaio 1999 con i
quali  e'  stata  disposta  la  prenotazione  delle  risorse  per  le
dichiarazionidomanda presentate  ai sensi  della richiamata  legge n.
341/95, procedendosi, per carenza  delle disponibilita' finanziarie a
copertura,  alla  riduzione  proporzionale degli  importi  prenotati,
nella misura del 61% del massimo a ciascuna spettante;
  Considerato che  le ulteriori  risorse disponibili  nell'ambito del
Fondo unico  per gli  incentivi alle imprese  consentono l'elevazione
della   quota  massima   di   copertura   della  prenotazione   delle
dichiarazionidomanda di  cui ai citati  decreti n. 01  e n. 02  del 2
gennaio 1999 fino al limite del 75% del massimo a ciascuna spettante;
                              Decreta:
                            Articolo unico
  1. La  misura di  riduzione proporzionale della  prenotazione delle
agevolazioni di cui  all'art. 1 del decreto-legge 23  giugno 1995, n.
244, convertito,  con modificazioni,  nella legge  8 agosto  1995, n.
341, disposta, per mancanza di risorse finanziarie a copertura, con i
decreti    del   Ministero    dell'industria,    del   commercio    e
dell'artigianato n. 01 e n. 02 del 2 gennaio 1999, e' elevata dal 61%
al  75% del  massimo spettante  a ciascuna  iniziativa ammessa  con i
citati provvedimenti.
  2. Gli oneri complessivi sono conseguentemente aggiornati:
  a) per quanto riguarda il decreto  ministeriale n. 01 del 2 gennaio
1999 in L. 986.792.564.067;
  b) per quanto riguarda il decreto  ministeriale n. 02 del 2 gennaio
1999 in L. 6.528.942.930,
  per  un  complessivo di  L.  993.321.506.997  che graveranno  sulle
disponibilita'   dell'apposita  sezione   del   Fondo  rotativo   per
l'innovazione tecnologica di cui all'art.  14 della legge 17 febbraio
1982,   n.  46,   nella  misura   effettivamente  corrispondente   ai
provvedimenti di liquidazione adottati.
   Roma, 2 marzo 1999
                                       Il direttore generale: Sappino