Regolamento n. 4/2001: proposta di sospensione degli effetti delle norme concernenti le grandi strutture di vendita.(GU n.45 del 9-11-2002)
(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 185 del 24 dicembre 2001) IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE Visto l'Art. 121 della Costituzione, cosi' come modificato dalla legge Costituzionale 22 novembre 1999, n. 1, nella parte in cui attribuisce al presidente della giunta regionale l'emanazione dei regolamenti regionali; Vista la legge regionale 4 agosto 1999, n. 24, con la quale la Regione Puglia ha fissato i principi e le direttive per l'esercizio delle competenze regionali in materia di commercio in applicazione del decreto legislativo n. 114/1998; Visto il regolamento regionale n. 4 del 20 marzo 2001, con il quale sono stati fissati gli indirizzi e criteri per la programmazione delle medie e grandi strutture di vendita; Visto l'Art. 5 del suddetto regolamento regionale, che fissa gli obiettivi di presenza e di sviluppo delle grandi strutture di vendita prevedendo le misure massime per ciascuna area provinciale per interventi di apertura di grandi strutture di vendita suddivisi nel tempo tra secondo semestre e anni successivi dalla data di entrata in vigore del regolamento stesso; Vista la delibera di giunta regionale n. 1861 del 11 dicembre 2001, con la quale si propone la sospensione degli effetti delle norme concernenti le grandi strutture di vendita; Emana il seguente regolamento: Art. 1. Sono sospesi gli effetti del regolamento regionale n. 4 del 20 marzo 2001 limitatamente all'Art. 5 e delle norme ad esso collegate fino all'approvazione dell'aggiornamento della programmazione della rete di vendita e, comunque, non oltre il 30 giugno 2002. Il presente regolamento regionale e' dichiarato urgente ai sensi e per gli effetti dell'Art. 60 dello Statuto ed entrera' in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione. Il presente regolamento sara' pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come regolamento della Regione Puglia. Bari, 21 dicembre 2001 FITTO