N. 86 ORDINANZA (Atto di promovimento) 27 novembre 2018
Ordinanza del 27 novembre 2018 del Tribunale di Firenze nel procedimento penale a carico di E.S.. Reati e pene - Ragguaglio tra pene pecuniarie e pene detentive - Coefficiente di ragguaglio - Mancata previsione di un criterio di ragguaglio analogo al coefficiente previsto dall'art. 459, comma 1-bis, cod. proc. pen. - Codice penale, art. 135.(GU n.24 del 12-6-2019 )
TRIBUNALE DI FIRENZE Terza sezione penale in composizione monocratica Con decreto di citazione a giudizio emesso in data 15 luglio 2015 E.S. veniva citato dal pubblico ministero presso il Tribunale di Firenze per rispondere dei reati ex articoli 612 e 339 del codice penale. All'udienza di smistamento dell'11 luglio 2018 l'imputato, a mezzo del difensore munito di procura speciale, ha anticipato la volonta' di avanzare istanza di applicazione della pena di venti giorni di reclusione convertita nella pena finale di euro 1.500,00 di multa previa conversione della pena detentiva in quella pecuniaria corrispondente pari a euro 75,00 di multa per ogni giorno di pena detentiva. In merito a tale richiesta il difensore ha evidenziato che in base alla normativa vigente la conversione nei termini sopra indicati non e' pero' possibile. Questo giudice, nell'ambito della fattispecie sottoposta ad esame, relativa alla contestazione degli articoli 612 e 339 del codice penale, sottopone alla attenzione della Corte la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 135 del codice penale, con rifermento all'art. 3 della Carta costituzionale nella parte in cui la norma stabilisce che il «computo ha luogo calcolando euro 250,00, o frazione di euro 250,00 di pena pecuniaria per un giorno di pena detentiva» con una irragionevole disparita' di trattamento rispetto a quanto previsto dall'art. 459, comma 1-bis del codice di procedura penale, che recita «Nel caso di irrogazione di una pena pecuniaria in sostituzione di una pena detentiva, il giudice, per determinare l'ammontare della pena pecuniaria, individua il valore giornaliero al quale puo' essere assoggettato l'imputato e lo moltiplica per i giorni di pena detentiva. Nella determinazione dell'ammontare di cui al periodo precedente il giudice tiene conto della condizione economica complessiva dell'imputato e del suo nucleo familiare. Il valore giornaliero non puo' essere inferiore alla somma di euro 75 di pena pecuniaria per un giorno di pena detentivi e non puo' superare di tre volte tale ammontare. Alla pena pecuniaria irrogata in sostituzione della pena detentiva si applica l'art. 133-ter del codice penale». La questione di legittimita' appare rilevante per il processo penale in corso essendo interesse dell'imputato chiedere la definizione ex art. 444 del codice di procedura penale, con conversione della pena finale nella corrispondente pena pecuniaria alla luce del nuovo assetto normativo delineato con l'entrata in vigore della legge n. 103/2017 (cd legge Orlando); l'art. 53, comma 2 della legge n. 689/1981, che disciplina la sostituzione delle pene detentive, prescrive che: «nella determinazione dell'ammontare di cui al precedente periodo il giudice tiene conto della condizione economica complessiva dell'imputato e del suo nucleo familiare. Il valore giornaliero non puo' essere inferiore alla somma indicata dall'art. 135 del codice penale e non puo' superare di dieci volte tale ammontare. Alla sostituzione della pena si applica l'art. 133-ter del codice penale». A tenore dell'art. 135 del codice penale «quando per qualsiasi effetto giuridico, si deve eseguire un ragguaglio tra pene pecuniarie e pene detentive, il computo ha luogo calcolando euro 250,00 o frazione di euro 250,00 di pena pecuniaria per un giorno di pena detentiva». In merito alla non manifesta infondatezza della questione di legittimita' costituzionale, l'art. 1, comma 53 della legge n. 103/2017 nel libro VI del codice di procedura penale, relativo ai procedimenti speciali, ha introdotto all'art. 459, comma 1-bis «Nel caso di irrogazione di una pena pecuniaria in sostituzione di una pena detentiva, il giudice, per determinare l'ammontare della pena pecuniaria, individua il valore giornaliero al quale puo' essere assoggettato l'imputato e lo moltiplica per i giorni di pena detentiva. Nella determinazione dell'ammontare di cui al periodo precedente il giudice tiene conto della condizione economica complessiva dell'imputato e del suo nucleo familiare. Il valore giornaliero non puo' essere inferiore alla somma di euro 75 di pena pecuniaria per un giorno di pena detentiva e non puo' superare di tre volte tale ammontare. Alla pena pecuniaria irrogata in sostituzione della pena detentiva si applica l'art. 133-ter del codice penale». Tale norma pertanto ha introdotto una deroga all'art. 135 del codice penale nella misura in cui consente un computo tra pena detentiva e pena pecuniaria nei termini sopra precisati. Infatti, il legislatore con la citata legge ha modificato soltanto la norma relativa al procedimento per decreto senza intervenire sulla norma generale stabilita in materia di conversione delle pene detentiva in pene pecuniarie, di cui all'art. 135 del codice penale. L'attuale sistema normativo prevede che, su istanza e per iniziativa autonoma del pubblico ministero, il procedimento penale possa essere definito con un rito speciale, nella specie del decreto penale di condanna ex art. 459 del codice di procedura penale, novellato, e che in tale unico caso, laddove si debba procedere a sostituzione della pena detentiva, il ragguaglio avvenga secondo una forbice che variera' tra 75 e 225 euro per ogni giorno di detenzione, in concreto tenendo conto delle reali condizioni economiche del reo. Ove invece il pubblico ministero non avra' richiesto il decreto penale di condanna, l'imputato si trovera' a dovere affrontare il giudizio e in quella sede, in atti preliminari, potra' richiedere la definizione del procedimento, anche in caso di pena detentiva sostituibile, con un diverso rito speciale, quale nel caso di specie l'applicazione di pena su richiesta ex art. 444 del codice di procedura penale, senza pero' poter ambire ad un ragguaglio che tenga conto delle sue reali condizioni economiche. Nella sostanza per uno stesso fatto di reato, a seconda che il pubblico ministero esserci l'azione penale ricorrendo al procedimento per decreto o invece alla richiesta di rinvio a giudizio o all'emissione del decreto di citazione a giudizio (scelta questa non rimessa all'iniziativa dell'imputato e che non rientra tra le sue facolta'), si avranno conseguenze sensibilmente diverse, in maniera del tutto ingiustificata, sotto il profilo sanzionatorio. Quanto sopra evidenzia un netto contrasto con l'art. 3 della Costituzione attribuendo irragionevolmente un potere al pubblico ministero nella scelta del rito da chiedere, irragionevolezza che si riverbera, in termini di diversa sanzione in concreto da irrogare, sull'imputato. Tra l'altro va sottolineato come alla sostituzione della pena detentiva in pena pecuniaria si addivenga in forza della previsione dell'art. 53 della legge n. 689/1981, che fa espresso riferimento agli art. 135 del codice penale, quanto al ragguaglio, e agli articoli 133-bis e ter, in particolare all'art. 133-bis del codice penale, che prevede che «nella determinazione dell'ammontare della multa o della ammenda il giudice deve tener conto, oltre che dei criteri indicati dall'articolo precedente, anche delle condizioni economiche del reo». Un richiamo, quello contenuto nell'art. 53 che disciplina per l'appunto le sostituzioni, all'art. 133-bis del codice penale, oltre che all'art. 135 del codice penale, che equivale ad una chiara indicazione data dal legislatore al giudice affinche' ponga particolare attenzione, anche e proprio nel momento della sostituzione della pena detentiva con la pena pecuniaria, alle capacita' economiche del reo. Da qui l'irragionevole disparita' di trattamento tra situazioni del tutto analoghe, di soggetti che accedono a riti alternativi egualmente premiali e che si vedono negata, in caso di applicazione della pena su richiesta, una pena detentiva sostituita ai sensi dell'art. 135 del codice penale, e non commisurata ne' commisurabile alle sue reali condizioni economiche. Peraltro l'impossibilita' di graduare la pena al caso concreto costituisce violazione non solo dell'art. 3 della Costituzione ma altresi' dell'art. 27 della Carta costituzionale. Difatti una pena «eccessiva» rispetto alle reali condizioni economiche del reo non e' di fatto ottemperabile, con la evidente conseguenza che non sara' possibile perseguire e raggiungere uno degli obiettivi primari affidati dal legislatore alla pena, che e' la funzione rieducativa. Pertanto, dopo il recente intervento legislativo, puo' accadere che uno stesso reato venga sanzionato con la pena pecuniaria corrispondente alla pena detentiva, all'esito del ragguaglio, in misura diversa a seconda che si sia proceduto ai sensi dell'art. 459 del codice di procedura penale, o secondo rito ordinario o uno dei diversi riti alternativi (patteggiamento e abbreviato). Si viene quindi a delineare una irragionevole e ingiustificata disparita' di trattamento, in palese violazione dell'art. 3 della Costituzione, con conseguente e concreta lesione anche dell'art. 27 della Costituzione, per quanto in precedenza detto. Rilevato che il pendente giudizio non possa essere definito indipendentemente dalla risoluzione della questione di legittimita' costituzionale.
P.Q.M. Visti gli articoli 134 della Costituzione e 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87; Dichiara rilevante e non manifestamente infondata ai sensi degli articoli 3 e 27 della Costituzione la questione di legittimita' avanzata dalla difesa di E.S. con riferimento all'art. 135 del codice penale, laddove tale articolo prevede che «Quando, per qualsiasi effetto giuridico, si deve eseguire un ragguaglio fra pene pecuniarie e pene detentive, il computo ha luogo calcolando euro 250, o frazione di euro 250, di pena pecuniaria per un giorno di pena detentiva» e non prevede invece che, analogamente a quanto previsto dall'art. 459, comma 1-bis del codice di procedura penale, il ragguaglio tra pena detentiva e pena pecuniaria venga calcolato sulla somma di euro 75, non superabile di oltre tre volte, di pena pecuniaria per un giorno di pena detentiva tenuto conto anche della condizione economica complessiva dell'imputato e del suo nucleo familiare; Dispone la sospensione del presente procedimento e la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale; Dispone altresi', che a cura della Cancelleria, la presente ordinanza sia notificata al Presidente del Consiglio dei ministri e comunicata ai Presidenti delle due Camere del Parlamento. Manda alla Cancelleria per quanto di competenza. Firenze, 27 novembre 2018 Il Giudice: Giordano