N. 55 ORDINANZA (Atto di promovimento) 6 dicembre 2019
Ordinanza del 6 dicembre 2019 del Tribunale amministrativo regionale per la Liguria sul ricorso proposto da Autostrade per l'Italia S.p.A. contro la Presidenza del Consiglio dei ministri ed altri. Opere pubbliche - Disposizioni urgenti conseguenti al crollo di un tratto del viadotto Polcevera dell'autostrada A10, nel Comune di Genova, noto come ponte Morandi - Commissario straordinario per la ricostruzione - Poteri attribuiti al Commissario straordinario - Disciplina dei rapporti con il concessionario della tratta autostradale alla data dell'evento - Disciplina dell'affidamento, da parte del Commissario straordinario, della realizzazione delle attivita' concernenti il ripristino del sistema viario, nonche' quelle connesse - Misure per la tutela del diritto all'abitazione e a sostegno degli operatori economici danneggiati in conseguenza dell'evento. - Decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109 (Disposizioni urgenti per la citta' di Genova, la sicurezza della rete nazionale delle infrastrutture e dei trasporti, gli eventi sismici del 2016 e 2017, il lavoro e le altre emergenze), convertito, con modificazioni, nella legge 16 novembre 2018, n. 130, artt. 1, commi 3, 5, 6, 7, 8 e 8-bis; 1-bis e 4-bis.(GU n.14 del 1-4-2020 )
IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA LIGURIA Sezione Prima Ha pronunciato la presente ordinanza sul ricorso numero di registro generale 80 del 2019, integrato da motivi aggiunti, proposto da Autostrade per l'Italia S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Marco Annoni e Luisa Torchia, con domicilio eletto presso lo studio dell'avv. Vincenzo Roppo in Genova, via Peschiera n. 33/A; Contro la Presidenza del Consiglio dei ministri, Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, Commissario straordinario per la ricostruzione del viadotto Polcevera - Genova, in persona del rispettivo legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi ex lege dall'Avvocatura distrettuale dello Stato, domiciliata in Genova, vie Brigate Partigiane, 2; Nei confronti: Fagioli S.p.A., Fratelli Omini S.p.A., Vernazza Autogru S.r.l., Ipe Progetti S.r.l., Ireos S.p.A., Italferr S.p.A., Azienda Multiservizi d'Igiene Urbana Genova S.p.A. non costituiti in giudizio; Salini Impregilo S.p.A., Fincantieri Infrastructure S.p.A., in persona del rispettivo legale rappresentante pro tempore, rappresentate e difese dagli avvocati Angelo Clarizia e Paolo Clarizia, con domicilio eletto presso lo studio dell'avv. Andrea Barra in Genova, via Macaggi, 21/5; Rina Consulting S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Roberto Damonte, con domicilio eletto presso il suo studio in Genova, via Corsica, 10/4: Per quanto riguarda il ricorso introduttivo: per l'annullamento: della nota del Commissario straordinario per la ricostruzione del 21 dicembre 2018, prot. n. cc. 2018.375, avente ad oggetto «richiesta fondi a copertura delle spese previste dagli articoli 1, comma 6, 1-bis e 4-bis, commi 2, 3 e 6, del decreto-legge 28 settembre, n. 109»; della nota del Commissario straordinario per la ricostruzione del 28 dicembre 2018, prot. cc. 2018.414, avente ad oggetto «documentazione immobili zona rossa»; della nota del Commissario straordinario per la ricostruzione del 3 gennaio 2019, prot. CC/2019/21, avente ad oggetto «richiesta fondi a copertura delle spese previste dagli articoli 1, comma 6, 1-bis e 4-bis, commi 2, 3 e 6 del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito con legge 16 novembre 2018, n. 130»; della nota del Commissario straordinario del 12 gennaio 2019, prot. n. CC/2019/92, avente ad oggetto «richiesta fondi a copertura delle spese previste dagli articoli 1, comma 6, 1-bis e 4-bis, commi 2, 3 e 6 del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito con legge 16 novembre 2018, n. 130. Riscontro nota del 10 gennaio 2019 prot. ASPI/RM/2019/0000469/EU»; nonche' di ogni altro atto connesso, presupposto e/o consequenziale, quand'anche sconosciuto, tra cui, in particolare: il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 4 ottobre 2018, di nomina del dott. Marco Bucci a Commissario straordinario per la ricostruzione ai sensi dell'art. 1, comma 1, del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, esclusivamente nella parte in cui richiama «i commi 3, 4, 5 e 7 del richiamato art. 1 del decreto-legge n. 109 del 2018, con riguardo ai poteri e ai compiti attribuiti al Commissario straordinario per la ricostruzione, ai fini dello svolgimento dell'incarico», nonche' «il comma 8 del suddetto art. 1»; il decreto del Commissario straordinario per la ricostruzione n. 14, prot. n. D/2018/14, del 5 dicembre 2018, avente ad oggetto «modalita' di applicazione degli articoli l-bis e 4-bis del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito con legge 16 novembre 2018, n. 130, recante «Disposizioni urgenti per la Citta' di Genova, la sicurezza della rete nazionale delle infrastrutture e dei trasporti, gli eventi sismici del 2016 e 2017, il lavoro e le altre emergenze»; il decreto del Commissario straordinario per la ricostruzione n. 15, prot. n. D/2018/15, del 5 dicembre 2018, avente ad oggetto «modalita' applicative degli articoli 1, quinto comma, 1-bis e 4-bis del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito con legge 16 novembre 2018, n. 130, recante "Disposizioni urgenti per la Citta' di Genova, la sicurezza della rete nazionale delle infrastrutture e dei trasporti, gli eventi sismici del 2016 e 2017, il lavoro e le altre emergenze"»; il decreto del Commissario straordinario per la ricostruzione n. 16, prot. n. D/2018/16, del 7 dicembre 2018, avente ad oggetto «modalita' di applicazione dell'art. 4-bis del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito con legge 16 novembre 2018, n. 130, recante "Disposizioni urgenti per la Citta' di Genova, la sicurezza della rete nazionale delle infrastrutture e dei trasporti, gli eventi sismici del 2016 e 2017, il lavoro e le altre emergenze"». Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da Autostrade per l'Italia S.p.A. il 14 maggio 2019: per l'annullamento: a. dei seguenti provvedimenti gravati con i presenti motivi aggiunti: le schede di valutazione delle offerte presentate nell'ambito della procedura per l'affidamento delle attivita' di demolizione e ricostruzione del «viadotto Polcevera»; il quadro di raffronto tra le offerte presentate da Salini/Fincantieri/Italferr e Cimolai e la relativa nota di trasmissione al Commissario straordinario del 7 dicembre 2018; il documento recante «comparazione delle soluzioni progettuali - 2 dicembre 2018»; la tabella sinottica riepilogativa offerte delle n. 12, 15, 17, 25, 27, 32 e 33; nonche' b. per l'annullamento dei provvedimenti gia' gravati con il ricorso introduttivo del giudizio. Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da Autostrade per l'Italia S.p.A. il 31 maggio 2019: per l'annullamento: a. dei seguenti provvedimenti gravati con i presenti motivi aggiunti: decreto n. 18 del 19 aprile 2019, avente ad oggetto: «integrazione del decreto n. 15 del 5 dicembre 2018, concernente le modalita' applicative dell'art. 1, quinto comma, decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito con legge 16 novembre 2018, n. 130, recante "Disposizioni urgenti per la Citta' di Genova, la sicurezza della rete nazionale delle infrastrutture e dei trasporti, gli eventi sismici del 2016 e 2017, il lavoro e le altre emergenze"»; b. dei provvedimenti gravati con il primo atto di motivi aggiunti; c. dei provvedimenti, gia' gravati con il ricorso introduttivo del giudizio; Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati; Visti tutti gli atti della causa; Visti gli atti di costituzione in giudizio della Presidenza del Consiglio dei ministri, del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, e del Commissario straordinario per la ricostruzione del viadotto Polcevera - Genova, nonche' delle societa' Salini Impregilo S.p.A., Fincantieri Infrastructure S.p.A. e Rina Consulting S.p.A.; Relatore nell'udienza pubblica del giorno 9 ottobre 2019 il dott. Paolo Peruggia e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale; 1. Premessa. Tra la societa' Autostrade per l'Italia S.p.A. (d'ora in poi ASPI) e le Amministrazioni resistenti, nonche' nei confronti di alcune delle controinteressate al presente giudizio, pendono avanti all'intestato Tribunale amministrativo regionale i giudizi RG 848/2018 e RG 849/2018, e il giudizio Rg. n. 48 del 2019 nell'ambito dei quali ASPI ha impugnato i seguenti provvedimenti: in parte qua, il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 4 ottobre 2018 di nomina del Commissario straordinario ai sensi dell'art. 1, comma 1, del decreto-legge n. 109/2018; i decreti commissariali numeri 3, 5, 6, 7, 11, 13 con i quali e' stata bandita ed aggiudicata la procedura per l'affidamento dei servizi di ingegneria a supporto della struttura commissariale e la procedura per l'affidamento delle attivita' di demolizione e ricostruzione del c.d. «viadotto Polcevera»; i decreti commissariali n. 18/2018 e n. 19/2018 con i quali e' stata aggiudicata a distinti operatori economici l'esecuzione delle attivita' di demolizione del «viadotto Polcevera» e le attivita' di ricostruzione del «viadotto Polcevera»; il decreto commissariale con cui il Commissario straordinario ha richiesto alla Concessionaria ai sensi dell'art. 1-ter, comma 1, decreto-legge n. 109 del 2018 la consegna delle tratte autostradali A7 e A10 direttamente connesse al «viadotto Polcevera» e funzionali alle attivita' di demolizione e ricostruzione dello stesso. Con ricorso depositato in data 5 febbraio 2019 ASPI, introducendo il presente giudizio, ha impugnato i provvedimenti e gli atti specificamente indicati in epigrafe. ASPI, in particolare, ha contestato e impugnato gli atti e i provvedimenti adottati dal Commissario straordinario ai sensi dell'art. 1, comma 6, decreto-legge n. 109 del 2018 con i quali e' stato richiesto alla ricorrente di versare sulla contabilita' speciale intestata al medesimo Commissario straordinario (di cui al comma 8 dell'art. 1, decreto-legge n. 109/2018) tutte le somme da corrispondere: (a) ai soggetti proprietari ed usufruttuari delle unita' immobiliari ad uso abitativo di cui all'art. 1-bis, decreto-legge n. 109/2018; (b) ai soggetti proprietari delle unita' immobiliari ad uso produttivo di cui all'art. 4-bis, decreto-legge n. 109/2018; (c) agli affidatari delle attivita' inerenti la demolizione e ricostruzione del «viadotto Polcevera». Unitamente a tali atti la ricorrente ha impugnato una serie di atti e provvedimenti presupposti, tra cui lo stesso decreto di nomina del Commissario straordinario. La ricorrente, asserendo di essere titolare dell'obbligo/diritto di procedere al compimento di tutte le attivita' funzionali alla ricostruzione del c.d. «viadotto Polcevera», in forza della Convenzione Unica sottoscritta in data 12 ottobre 2017, ha lamentato la lesione di detta situazione giuridica attiva, per effetto del combinato disposto, da un lato, di una serie di disposizioni del decreto-legge n. 109/2018 convertito in legge n. 130/2018 (in particolare, i commi 3, 5, 7, 6, 8 dell'art. 1, l'art. 1-bis, l'art. 4-bis), ritenute illegittime perche' contrastanti con le norme e i principi costituzionali e comunitari, e, dall'altro lato, degli atti e provvedimenti adottati in applicazione delle predette norme e in questa sede impugnati. Secondo ASPI, l'insieme delle disposizioni normative censurate, per come trasfuse nei successivi provvedimenti adottati prima dal Presidente del Consiglio dei ministri e poi dal Commissario straordinario, da un lato, determinerebbe una spoliazione autoritativa operata ex lege (e attuata con i provvedimenti impugnati) dei compiti (con i connessi diritti ed obblighi) spettanti alla ricorrente, relativamente alla progettazione e realizzazione dei lavori di demolizione e ricostruzione del «viadotto Polcevera», alle attivita' espropriative e all'individuazione degli immobili da espropriare; dall'altro lato, porrebbe in modo asseritamente illogico, a carico della ricorrente, i costi delle attivita' e delle opere che il Commissario straordinario ha il compito di eseguire e realizzare anche avvalendosi di soggetti terzi scelti in deroga ad ogni normativa applicabile. Inoltre, ASPI censura il fatto che il legislatore, con la normativa in questione, avrebbe altresi' escluso la ricorrente e le societa' a questa collegate o da questa controllate dal curare la realizzazione delle attivita' concernenti la demolizione e ricostruzione del «viadotto Polcevera» e del connesso sistema viario, pur essendo ASPI tenuta a sostenere tutti i costi delle suddette attivita'. Elemento di ulteriore illogicita', secondo la ricorrente, sarebbe dato anche dal fatto che ASPI ha predisposto sin dal mese di ottobre 2018 un progetto per le attivita' di demolizione e ricostruzione del «viadotto Polcevera», anche indicando i relativi costi e le aree interessate dall'intervento oggetto di esproprio fissando in nove mesi il tempo necessario per ripristinare la funzionalita' della tratta autostradale in concessione, progetto poi adeguato alle indicazioni tecniche del decreto n. 5/18 del Commissario straordinario. Quindi, parte ricorrente ha dedotto che, in applicazione delle norme di legge contestate, il Commissario straordinario, da un lato, ha adottato una serie di provvedimenti finalizzati all'affidamento delle opere di demolizione e ricostruzione del «viadotto Polcevera», nonche' gli atti necessari per l'avvio delle attivita' espropriative o di occupazione d'urgenza; dall'altro lato, con la nota del 21 dicembre 2018, in questa sede impugnata, ha richiesto ad ASPI i «fondi a copertura delle spese previste dagli articoli 1, comma 6, 1-bis e 4-bis, commi 2, 3 e 6 del decreto-legge n. 109/2018», per complessivi euro 449.866.436,00. In particolare, detta nota e' stata preceduta dai decreti numeri 14, 15 e 16, oggetto di impugnazione, con i quali il Commissario: ha disposto di volersi avvalere della facolta' di stipulare atti di cessione dei beni e dei diritti reali con i proprietari e gli usufruttuari delle unita' immobiliari di cui all'art. 1-bis e 4-bis decreto-legge n. 109/2018; ha individuato e perimetrato le aree necessarie per l'esecuzione dei lavori, nonche' quelle interessate dalle operazioni di cessione previste dagli articoli 1-bis e 4-bis del decreto-legge n. 109/2018 e quelle suscettibili di essere incise da provvedimenti di occupazione o di espropriazione; ha disposto, con specifico riferimento agli immobili adibiti ad attivita' produttive di cui all'art. 4-bis, di esercitare la facolta' di stipulare con i proprietari delle unita' immobiliari, oggetto delle ordinanze di sgombero del sindaco della Citta' di Genova, atti di cessione della proprieta' prima di provvedere alle conseguenti espropriazioni. A fondamento del ricorso, quindi, ASPI ha piu' specificamente allegato i seguenti motivi «in diritto»: 1. Illegittimita' in parte qua del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di nomina del Commissario straordinario: secondo parte ricorrente, il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 ottobre 2018, da un lato, conforma il potere conferito al Commissario straordinario in applicazione ed esecuzione di norme del decreto-legge n. 109/2018 ritenute da ASPI lesive del proprio diritto/obbligo a procedere alle opere ed attivita' necessarie al ripristino del «viadotto Polcevera»; dall'altro lato, costituisce provvedimento presupposto rispetto agli atti adottati dal Commissario straordinario, tra i quali quelli assunti ai sensi dell'art. 1, comma 6, decreto-legge n. 109 del 2018, aventi ad oggetto la richiesta ad ASPI delle somme necessarie per far fronte alle spese di ricostruzione dell'infrastruttura e di ripristino del sistema viario, in questa sede impugnati; l'illegittimita' dei predetti atti e provvedimenti discenderebbe dal fatto che, essi sono stati adottati sulla base di norme, i commi 3, 4, 5, 6, 7 e 8 dell'art. 1 decreto-legge n. 109/2018 convertito da legge n. 130/2018, ritenute illegittime da parte ricorrente per contrasto con gli articoli 3, 11, 27, 41, 42, 43, 77, 111 e 117, comma 1, Cost. nonche' per violazione dei principi costituzionali e comunitari di parita' di trattamento e non discriminazione, di affidamento, di proporzionalita' e di ragionevolezza. Quindi, oltre alla richiesta di proposizione dell'incidente di costituzionalita', parte ricorrente ha chiesto all'intestato Tribunale amministrativo regionale di procedere alla disapplicazione delle norme censurate ovvero di procedere al rinvio pregiudiziale alla CGE. 2. L'illegittimita' dei provvedimenti adottati dal Commissario straordinario: 2.1 In primo luogo, secondo parte ricorrente, la nota del 21 dicembre 2018 e gli altri atti e provvedimenti indicati in epigrafe, sarebbero illegittimi nella parte in cui ed in quanto danno attuazione all'art. 1, comma 6, decreto-legge n. 109 del 2018, convertito in legge n. 130/2018, che ASPI assume violare gli articoli 3, 23, 27, 41, 42, 111 e 117, primo comma Cost. e i principi costituzionali e comunitari di parita' di trattamento e non discriminazione, proporzionalita' e ragionevolezza; 2.2. In secondo luogo, la nota del 21 dicembre 2018 e gli altri atti e provvedimenti indicati in epigrafe, sarebbero affetti da illegittimita' derivata nella parte in cui danno attuazione agli articoli 1, comma 5, 1-bis e 4-bis del decreto-legge n. 109/2018, cosi' come convertito con legge n. 130/2018, che ASPI assume violare gli articoli 3, 11, 27, 41, 42, 43, 77, 111 e 117, comma 1, Cost. nonche' violare i principi costituzionali e comunitari di parita' di trattamento e non discriminazione, di affidamento, di proporzionalita' e di ragionevolezza; 2.3. In terzo luogo, la nota del 21 dicembre 2018 e gli altri provvedimenti impugnati, meglio indicati in epigrafe, secondo parte ricorrente sarebbero illegittimi, per vizi propri, per violazione dei principi di economicita', proporzionalita' e ragionevolezza, nella parte in cui impongono ad ASPI il pagamento di somme correlate alle attivita' di demolizione e ricostruzione del «viadotto Polcevera» significativamente piu' elevate rispetto al prezzo offerto da ASPI (con la nota del 26 novembre 2018) per l'esecuzione unitaria delle medesime attivita'; 2.4. In quarto luogo, la nota del 21 dicembre 2018 e gli altri provvedimenti impugnati, meglio indicati in epigrafe, secondo parte ricorrente sarebbero illegittimi, per vizi propri, anche per violazione dei principi di economicita', proporzionalita' e ragionevolezza, nella parte in cui provvedono ad un'asserita erronea individuazione degli immobili da espropriare, cosi' imponendo ad ASPI il pagamento di somme, correlate alle attivita' espropriative, significativamente piu' elevate rispetto a quelle dovute. In via subordinata, secondo parte ricorrente, laddove gli articoli 1, comma 5, 1-bis e 4-bis del decreto-legge n. 109/2018 fossero interpretati nel senso di vincolare l'attivita' di individuazione di aree ed immobili da parte del Commissario, gli stessi sarebbero incostituzionali per violazione degli articoli 3, 41, 42 e 43 Cost. e comunque in contrasto con i principi costituzionali e comunitari. Quindi, ASPI ha chiesto l'annullamento dei provvedimenti impugnati, con le conseguenti statuizioni relative al risarcimento in forma specifica o per equivalente, previa sottoposizione alla Corte costituzionale delle questioni di legittimita' costituzionale sopra esposte, ovvero la disapplicazione delle norme e dei provvedimenti impugnati per contrasto con i principi e le norme del diritto comunitario sopra richiamati, ovvero ancora il rinvio in via pregiudiziale alla Corte di giustizia dell'Unione europea delle questioni sollevate circa la compatibilita' delle norme contestate con l'ordinamento comunitario. Con un primo ricorso per motivi aggiunti, depositato in data 14 maggio 2019, ASPI ha impugnato, estendendo le domande gia' formulate, anche i seguenti atti: le schede di valutazione delle offerte presentate nell'ambito della procedura per l'affidamento delle attivita' di demolizione e ricostruzione del «viadotto Polcevera»; il quadro di raffronto tra le offerte presentate da Salini/Fincantieri/Italferr e Cimolai e la relativa nota di trasmissione al Commissario straordinario del 7 dicembre 2018; il documento recante «comparazione delle soluzioni progettuali - 2 dicembre 2018»; la tabella sinottica riepilogativa offerte delle n. 12, 15, 17, 25, 27, 32 e 33. Asserendo la successiva conoscenza dei predetti atti e documenti ASPI ha dedotto i seguenti motivi anche in relazione ai provvedimenti e atti gia' oggetto di ricorso principale: 1. illegittimita' della nota del 21 dicembre 2018 e degli altri provvedimenti impugnati per carenza di motivazione e di istruttoria e per violazione dei principi di economicita', proporzionalita' e ragionevolezza: secondo parte ricorrente, la somma richiesta ad ASPI per il pagamento delle attivita' di demolizione e ricostruzione del «viadotto Polcevera» sarebbe spropositata ed esorbitante, con riferimento ai costi per le attivita' di demolizione e ricostruzione del «viadotto Polcevera», per le attivita' di coordinamento progettuale, direzione lavori e controllo qualita' e supporto, sia in relazione all'offerta di ASPI che in relazione alle offerte presentate da altri soggetti, sicche' la scelta di aggiudicare la procedura in argomento al raggruppamento Salini/Fincantieri anziche' a quello con capogruppo Cimolai sarebbe priva di qualsiasi giustificazione e motivazione, cosi' come sarebbe illogico e immotivato il fatto che il Commissario straordinario non abbia valutato ed esaminato anche le offerte degli altri concorrenti (quantomeno di Pavimental), benche' asseritamente del tutto comparabili in termini tecnico progettuali e piu' convenienti dal punto di vista economico e temporale; e' stato sottolineato che l'interesse di ASPI a censurare i profili di cui sopra discende dal fatto che con i provvedimenti impugnati nell'ambito del presente giudizio il Commissario straordinario avrebbe posto a carico della ricorrente costi ingiustificatamente superiori a quanto necessario, secondo criteri di logica e ragionevolezza. Con un secondo ricorso per motivi aggiunti ASPI ha impugnato il seguente provvedimento: decreto n. 18 del 19 aprile 2019, avente ad oggetto: «integrazione del decreto n. 15 del 5 dicembre 2018, concernente le modalita' applicative dell'art. 1, quinto comma, decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito con legge 16 novembre 2018, n. 130, per i seguenti motivi: 1) illegittimita' derivata del decreto commissariale n. 18 del 19 aprile 2019 cosi' come degli altri atti e provvedimenti indicati in epigrafe: secondo parte ricorrente tutti i provvedimenti e atti impugnati sarebbero illegittimi in quanto applicativi degli articoli 1, comma 5, 1-bis e 4-bis del decreto-legge n. 109/2018, cosi' come convertito con legge n. 130/2018, contrastanti con gli articoli 3, 11, 27, 41, 42, 43, 77, 111 e 117, comma 1, Cost. nonche' per violazione dei principi costituzionali e comunitari di parita' di trattamento e non discriminazione, di affidamento, di proporzionalita' e di ragionevolezza; 2) secondo parte ricorrente, poi, il decreto commissariale n. 18 del 19 aprile 2019 e gli altri atti e provvedimenti indicati in epigrafe sarebbero illegittimi per violazione dei principi di economicita', proporzionalita' e ragionevolezza, nella parte in cui provvedono ad un'asserita erronea individuazione degli immobili da espropriare, cosi' imponendo ad ASPI il pagamento di somme correlate alle attivita' espropriative significativamente piu' elevate rispetto a quelle dovute. Si sono costituite in giudizio le Amministrazioni resistenti, contestando l'ammissibilita' e fondatezza del ricorso e chiedendone il rigetto. In particolare, parte resistente ha eccepito: a) l'irricevibilita' delle impugnazioni, per tardivita', con riferimento al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 4 ottobre 2018, e ai decreti del Commissario straordinario numeri 14 e 15 del 5 dicembre 2018, n. 16 del 7 dicembre 2018, in quanto il ricorso e' stato notificato in data 21 gennaio 2019, ovvero decorsi, secondo parte resistente, trenta giorni dalla piena conoscenza dei predetti atti, da individuare nel 14 dicembre 2018, data di proposizione dei precedenti ricorsi Rg. n. 848 e 849 del 2018; b) l'inammissibilita' dell'impugnazione delle note del 21 dicembre 2018, n. prot. 2018.375, del 28 dicembre 2018, prot. n. cc. 2018.414, del 3 gennaio 2019, prot. c.c. 2019.21 e del 12 gennaio 2019, prot. c.c. 2019.92 in quanto, in primo luogo, si tratterebbe di atti «meramente interlocutori» privi di contenuto provvedimentale autonomo e con finalita' meramente di definizione operativa delle modalita' esecutive previste dal decreto-legge n. 109 del 2018; in secondo luogo, in quanto ASPI non avrebbe impugnato le note, successive a quelle di cui sopra, con le quali il Commissario straordinario ha definito le modalita' dei pagamenti che la ricorrente avrebbe dovuto operare come richiesto dal Commissario; c) inammissibilita' dei primi motivi aggiunti, in quanto aventi ad oggetto schede prive di natura provvedimentale e non aventi correlazione e/o connessione con le note e i decreti oggetto di ricorso principale; inoltre, secondo parte resistente le ulteriori contestazioni relative ai provvedimenti e atti precedentemente impugnati sarebbero errate; e) inammissibilita' dei secondi motivi aggiunti, sotto il profilo della carenza di interesse di ASPI ad impugnare, in quanto si tratterebbe di atti non idonei ad incidere sulla posizione soggettiva della ricorrente. Nel merito, poi, le Amministrazioni resistenti hanno eccepito: I) l'irrilevanza delle censure di illegittimita' costituzionale proposte da parte ricorrente in quanto non sussisterebbe il diritto di ASPI alla demolizione/ricostruzione dell'infrastruttura crollata e in quanto il legislatore ha dovuto procedere ad affidare al Commissario tutti i poteri necessari al fine di eseguire con celerita' le attivita' necessarie; inoltre, l'obbligo di pagamento a carico di ASPI sarebbe stato previsto solo a titolo di acconto, impregiudicato ogni accertamento sulla responsabilita' dell'evento e sul titolo in base al quale ASPI puo' essere tenuta a sostenere i costi di ripristino della viabilita'; II) l'infondatezza delle censure di incostituzionalita' sollevate da parte ricorrente; III) l'infondatezza dei motivi relativi alla misura degli importi previsti dagli articoli 1-bis e 4-bis del decreto-legge n. 109 del 2018 convertito. Nella memoria depositata in data 28 settembre 2019 inoltre, le Amministrazioni resistenti hanno eccepito, da un lato, il difetto di legittimatio ad processum di parte ricorrente in quanto ASPI starebbe in giudizio per mezzo di, e la procura ai difensori sarebbe stata conferita da, soggetto privo degli adeguati poteri rappresentativi; dall'altro lato, il difetto di giurisdizione del Giudice amministrativo, in quanto ritenuto competente il Tribunale di Roma ex art. 37 della Convenzione Unica. Si e' costituita in giudizio la societa' Rina consulting s.p.a., contestando la fondatezza dell'azione esperita da parte ricorrente e chiedendo il rigetto delle domande formulate da ASPI. Si sono costituite in giudizio le societa' Fincantieri Infrastructure S.p.a. e Salini Impregilo S.p.a. contestando l'ammissibilita' e fondatezza del ricorso e chiedendone il rigetto. Le parti hanno depositato memorie difensive. All'udienza del 9 ottobre 2019 la causa e' stata trattenuta in decisione, con differimento della Camera di consiglio al 23 ottobre 2019, all'esito della quale il Presidente del Collegio ha designato Paolo Nasini estensore della presente decisione. Alla luce degli elementi emersi in corso di causa deve ritenersi ammissibile e rilevante, in quanto non manifestamente infondata, nei limiti che verranno precisati, la proposizione avanti alla Corte costituzionale della questione concernente la legittimita' costituzionale delle previsioni normative contenute nel decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito in legge 16 novembre 2018, n. 130, di seguito indicate e in applicazione delle quali sono stati adottati i provvedimenti in questa sede impugnati. 2. Questioni preliminari sollevate da parte resistente. Seppure in via meramente interinale, e' necessario dar conto, ai fini del giudizio positivo di ammissibilita' del rinvio alla Corte costituzionale, dei motivi per i quali la controversia che ci occupa non risulta essere immediatamente definibile accogliendo le eccezioni sollevate da parte resistente e controinteressati. 2.1. In merito alle eccezioni relative alla legittimazione processuale del rappresentante di ASPI e della procura conferita ai difensori di parte ricorrente. Come accennato, parte resistente ha eccepito il difetto degli idonei poteri rappresentativi in capo al soggetto che conferi' la procura ad impugnare gli atti ritenuti lesivi. L'interessata ha depositato alcuni documenti, tra i quali l'atto con cui l'amministratore delegato di ASPI conferi' all'avv. Amedeo Gagliardi il potere di rappresentare attivamente e passivamente la societa', con tutte le facolta' sostanziali all'uopo necessarie, quale che fosse il valore della controversia, con facolta' di nominare avvocati. A sua volta l'amministratore delegato della ricorrente risultava titolato (pagine da 1117 a 1126 della visura storica di ASPI relative ai poteri dell'amministratore delegato), come da delibera 14 dicembre 2017 del consiglio d'amministrazione della societa', al conferimento dei poteri attribuiti al firmatario per gli atti di introduzione della lite, essendo il primo titolare del potere di rappresentare attivamente e passivamente la societa', con tutte le funzioni sostanziali all'uopo necessarie ... davanti a qualsiasi autorita' amministrativa, fiscale e giudiziaria ordinaria e speciale ... A sua volta l'estratto delle pagine da 32 a 37 della visura storica della societa' comprova che il soggetto che firmo' le procure alle liti era titolare di ampi poteri sostanziali in quanto responsabile dell'ufficio legale della societa' (Cass. 2018/15771): ne consegue che l'avv. Gagliardi risultava preposto alla funzione di responsabile legale della societa' e delegato in forza della procura rilasciata dall'amministrazione a dar corso a liti (Cass. 19814/2011). A diversa conclusione non possono indurre le allegazioni fatte all'udienza del 9 ottobre 2019 dalla difesa delle Amministrazioni resistenti, secondo cui l'amministratore delegato della ricorrente avrebbe adottato ripetuti atti talvolta ampliando, talaltra restringendo, il perimetro dei poteri sostanziali rimessi al nominato avv. Gagliardi. Da cio' deriverebbe, a tenore di tali difese, l'impossibilita' di ritenere sovrapponibile l'ampiezza delle funzioni sostanziali e di quelle processuali affidate al soggetto che sottoscrisse la procura per la presente lite, posta la previsione normativa in materia e la sua lettura da parte della Corte di cassazione. Il Collegio non condivide neppure questa difesa, posto che nella specie si tratta di una societa' di dimensioni notevoli, si' che possono essere state previste differenti forme per il conferimento dei poteri al procuratore che sottoscrisse il mandato alla presente lite, fermo restando che l'ambito delle attribuzioni processuali rimesse deve corrispondere a quelle sostanziali attribuite. Tale condizione e' rispettata dalla previsione dell'atto notarile con cui l'amministratore delegato attribui' all'avv. Gagliardi gli ampi poteri sostanziali relativi alle questioni legali connesse alla gestione delle concessioni autostradali in essere. Da cio' consegue che le procure conferite ai difensori di ASPI spa sono conformi a legge, si' che l'eccezione dedotta dall'Avvocatura distrettuale dello Stato deve ritenersi infondata e va disattesa. 2.2. In merito all'eccezione di irricevibilita' del ricorso principale. Al riguardo, va sottolineato come il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 4 ottobre 2018 di nomina del Commissario straordinario sia provvedimento gia' oggetto di impugnazione nell'ambito di altri giudizi pendenti avanti l'intestato TAR, e la cui impugnazione in questo giudizio si giustifica, al pari dei decreti commissariali numeri 14, 15 e 16 del dicembre 2018, per essere provvedimenti presupposti rispetto agli atti del Commissario aventi ad oggetto la richiesta, rivolta ad ASPI, di pagamento di somme di denaro, come tali lesivi anch'essi della situazione giuridica attiva vantata da parte ricorrente. Le richieste economiche formulate dal Commissario nei confronti di ASPI, infatti, sono conseguenza, da un lato, del fatto che al Commissario medesimo e' stato conferito il potere di procedere a tutte le attivita' e opere concernenti la demolizione e ricostruzione del c.d. «viadotto Polcevera» e alle attivita' a cio' strumentali, come l'acquisizione delle aree di interesse e procedere agli incarichi di progettazione, cosi' incidendo sul rapporto contrattuale di cui e' parte ASPI, e sull'obbligo/diritto della stessa di provvedere alla manutenzione dell'infrastruttura di cui si dira' piu' ampiamente in seguito; dall'altro lato, del fatto che, in forza del conferimento di tali poteri e in considerazione della previsione dell'art. 1, comma 6, decreto-legge n. 109 del 2018 il Commissario e' stato legittimato a richiedere ad ASPI le somme necessarie per sopportare i costi delle suddette attivita', il cui importo e' altresi' determinato dal Commissario stesso. Ne consegue, quindi, che tanto il decreto di nomina, quanto i decreti 14, 15 e 16, quali atti presupposti, non essendo immediatamente lesivi, rispetto alla richiesta di pagamento di denaro, sono stati correttamente impugnati unitamente a quest'ultima. Per quanto concerne, poi, l'atto prot. c.c. 2018.375 del 21 dicembre 2018, questo risulta immediatamente lesivo in quanto contiene l'esplicita richiesta di pagamento di euro 449.866.436,00 con la semplice precisazione che «con successive intese si potranno definire le forme di disamina e rendicontazione dei fondi richiesti con la presente, che si ribadisce sono al momento non definitivi, ma soggetti ad eventuale conguaglio in esito all'ulteriore svolgimento delle procedure». Pertanto, il ricorso deve ritenersi ammissibile in parte qua. Con riguardo alla comunicazione del 28 dicembre 2018, prot. cc. 2018.414, la stessa concorre, insieme all'atto sopra citato, alla lesione della situazione giuridica di ASPI e comunque l'eventuale inammissibilita' del ricorso in parte qua non comporterebbe l'inammissibilita' complessiva dell'impugnazione esperita dalla ricorrente. Anche in merito all'atto 3 gennaio 2019, prot. CC\2019\21, puo' ben ritenersi, dato il tenore del testo, che si tratti di atto lesivo della sfera giuridica della ricorrente trattandosi di ulteriore richiesta di pagamento inviata dal Commissario straordinario, fermo restando, comunque, che, anche in tal caso, l'eventuale inammissibilita' del ricorso in parte qua non comporterebbe l'inammissibilita' complessiva dell'impugnazione esperita dalla ricorrente. Per quanto concerne, invece, gli ulteriori atti citati da parte resistente (di cui ai docc. 77, 79, 81 e 83 fasc. parte resistente) non risultano gli stessi autonomamente lesivi, poiche' sostanzialmente reiterativi della richiesta di pagamento prot. c.c. 2018.375 del 21 dicembre 2018. Per quanto concerne i primi motivi aggiunti, non pare potersi rilevare una inammissibilita' atteso che gli atti e le comunicazioni oggetto di impugnazione concorrono, unitamente agli atti gia' impugnati, ad incidere sulla sfera giuridica della ricorrente, e, quindi, ne giustificano una censura mediante motivi aggiunti; in ogni caso, l'eventuale inammissibilita' dei motivi aggiunti non inficerebbe l'ammissibilita' del ricorso principale e, quindi, l'ammissibilita' e rilevanza della questione di costituzionalita' di cui si dira' a breve. Infine, in merito ai secondi motivi aggiunti, parte resistente ha dato conto del fatto che i costi espropriativi dell'estensione dell'area di cantiere disposta con il decreto n. 18 del 19 aprile 2019 dal Commissario straordinario sono stati posti a carico della societa' Pergenova S.p.a. e gli stessi non potranno essere chiesti ad ASPI; quest'ultima, nella memoria datata 28 settembre 2019 ha preso atto della dichiarazione di parte resistente. Peraltro, anche in tal caso, l'eventuale inammissibilita' del secondo ricorso per motivi aggiunti, non incidendo sul ricorso originario, non rende irrilevante o, comunque, inammissibile la questione di costituzionalita' oggetto del presente provvedimento. 2.3. In punto giurisdizione. Secondo parte resistente, la causa petendi e il petitum della presente controversia, per come dedotti da parte ricorrente, sarebbero fondati su un'asserita mancata applicazione della Convenzione Unica, in quanto illegittimamente violata dal legislatore, con conseguente lesione di una situazione soggettiva vantata da parte ricorrente qualificabile in termini di diritto soggettivo vero e proprio, di talche' la giurisdizione, in ordine a questa controversia, spetterebbe al Giudice ordinario. Secondo il Collegio, non si ravvisano gli estremi per declinare la giurisdizione dell'intestato TAR. In primo luogo, e' bene ricordare che nessuna rilevanza, in questa sede, puo' assumere l'art. 37 della Convenzione, ai sensi del quale sono rimesse al Tribunale di Roma «tutte le controversie che dovessero insorgere fra le parti sull'interpretazione e applicazione della» Convenzione medesima. Infatti, ancorche', come eccepito da parte resistente, sia stata approvata «per legge» (legge n. 101 del 6 giugno 2008), la Convenzione medesima non muta la sua natura di fonte di uno specifico rapporto contrattuale nell'ambito del quale ASPI, quale concessionaria, e Anas, prima, il Ministero dell'interno, ora, quali concedenti, si pongono in una situazione di «parita' negoziale», di talche', se anche si volesse considerare la previsione convenzionale quale norma speciale di legge, derogatoria dei criteri di riparto, cio' potrebbe valere solo per quelle specifiche controversie concernenti le pretese che i due predetti soggetti possono vantare reciprocamente, quali parti contrattuali, in forza delle clausole della Convenzione medesima. Nel caso di specie, al contrario, la controversia non ha ad oggetto in via diretta ed esclusiva il rapporto negoziale intercorrente tra ASPI e il Ministero dell'interno, ne' la prima avanza delle pretese nei confronti di quest'ultimo, o viceversa, ma il rapporto convenzionale rappresenta esclusivamente la fonte di una posizione soggettiva attiva, vantata dalla stessa ASPI asseritamente lesa non da un comportamento tenuto dalla propria controparte negoziale (il Ministero) in violazione dei reciproci diritti/obblighi convenzionali, ma da un soggetto terzo (il Commissario straordinario e, in via mediata, il Governo/Parlamento) attraverso l'adozione non di atti paritetici, ma provvedimenti autoritativi, ancorche', nel caso del Governo/Parlamento, adottati in forma legislativa, come si dira' a breve. In questo senso, quindi, in primo luogo, con riferimento ai provvedimenti e atti adottati dal Commissario straordinario, trova applicazione la disposizione eccezionale, stante la singolarita' del caso, di cui all'art. 10 del decreto-legge n. 109/2018, introdotta espressamente per far fronte alla vicenda di che si discute e successiva alla disposizione sopra ricordata contenuta nella Convenzione, come tale in ogni caso derogatoria rispetto a quest'ultima. Tale norma, infatti, prevede che «tutte le controversie relative agli atti adottati dal Commissario straordinario di cui all'art. 1, nonche' ai conseguenti rapporti giuridici anteriori al momento di stipula dei contratti che derivano da detti atti, sono devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo e alla competenza funzionale inderogabile del Tribunale amministrativo regionale della Liguria». In secondo luogo, tutti i provvedimenti e atti oggetto di contestazione sono stati adottati in forza di un potere pubblico attribuito alla P.A. (il Governo con riferimento al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di nomina del Commissario straordinario, il Commissario stesso, con riferimento agli altri atti e provvedimenti), da specifiche disposizioni normative che, come si vedra', integrano un'ipotesi evidente di «legge provvedimento», come tali idonee di per se stesse ad incidere autoritativamente in via immediata sulla sfera giuridica della ricorrente alla stregua di un «factum principis» esterno alla Convenzione, ma con effetti sui diritti ed obblighi sorti in capo ad ASPI in forza della stessa. In questo senso, quindi, la situazione soggettiva originaria vantata da ASPI (l'asserito diritto/obbligo a ricostruire il «viadotto Polcevera»), per quanto originante da un rapporto di natura negoziale, con riferimento al potere autoritativo che fonda i provvedimenti impugnati, non puo' essere qualificata in termini di diritto soggettivo, ma di interesse legittimo, con conseguente, in ogni caso, giurisdizione di legittimita' dell'intestato Tribunale amministrativo regionale di cui al combinato disposto degli articoli 103 Cost. e 7 c.p.a. Pertanto, l'eccezione va respinta. Nel merito 1. In punto rilevanza ed ammissibilita' della questione di costituzionalita'. Va preliminarmente precisato che, con la seguente ordinanza, non si intende, ne' sarebbe ammissibile contestare in se' il «merito» della scelta legislativa adottata, ne' si puo' o si intende in questa sede formulare alcuna valutazione in ordine alla responsabilita' o meno in capo ad ASPI per i tragici eventi occorsi a Genova il 14 agosto 2018, oggetto di valutazione in altra sede giudiziaria. Oggetto del presente provvedimento e' la mera individuazione di possibili profili di illegittimita' costituzionale dello strumento legislativo adottato nella parte in cui incide sulla sfera giuridica di ASPI, alla luce delle deduzioni e allegazioni dalla stessa svolte in giudizio. Per comprendere l'interesse di ASPI alla presente impugnazione e, in particolare, alla rimessione alla Corte costituzionale della questione di costituzionalita' delle norme contenute nel decreto-legge n. 109 del 2018 come convertito, occorre considerare quanto segue. ASPI e' concessionaria dell'Autostrada A10 - Genova/Savona nel cui tracciato si colloca il «viadotto Polcevera». La concessione autostradale e' disciplinata dalla Convenzione Unica sottoscritta in data 12 ottobre 2007 ai sensi dell'art. 2, commi 82 e seguenti del decreto-legge n. 286 del 2006 ed approvata con l'art. 8-duodecies, comma 2, della legge 6 giugno 2008, n. 101. Tra gli obblighi gravanti sulla Concessionaria fissati dall'art. 3 della Convenzione Unica vi sono quelli di provvedere: (a) «al mantenimento della funzionalita' delle infrastrutture concesse attraverso la manutenzione e la riparazione tempestiva delle stesse» (art. 3, comma 1, lettera b); (b) «alla progettazione, alla stipula del contratto di appalto con l'appaltatore prescelto (...), all'esecuzione nonche' agli oneri di collaudo ed alle altre attivita' accessorie degli interventi di adeguamento della rete, tra i quali la realizzazione di corsie aggiuntive, di connessioni viarie e di raccordi che sia richiesta da esigenze relative alla sicurezza del traffico e al mantenimento dei livelli di servizio (...)» (art. 3, comma 1, lettera f); (c) «a presentare al Concedente, per la relativa approvazione, oltre ai progetti di cui alla lettera f) del presente articolo progetti di manutenzione straordinaria, intendendo per tali tutti quegli interventi non ricadenti nei lavori di cui alle precedenti lettere f) e g)» nonche' i lavori qualificati convenzionalmente come manutenzione ordinaria (art. 3, comma 1, lettera h); (d) «ad affidare i lavori, servizi e forniture nel rispetto della normativa vigente al momento dell'affidamento» (art. 3, comma 1, lettera q). L'art. 24, poi, stabilisce le modalita' di elaborazione ed approvazione delle progettazioni di tutti gli interventi da realizzare di cui alla lettera sub b) che precede; l'art. 26 affida alla Concessionaria l'esecuzione delle espropriazioni e delle occupazioni di terreni strettamente necessari per l'esecuzione dei lavori di competenza della Concessionaria stessa, anche mediante procedure sostitutive di acquisto degli immobili; infine, gli articoli 33 e 34 disciplinano l'affidamento di lavori, servizi e forniture a soggetti terzi e a soggetti appartenenti al medesimo Gruppo imprenditoriale. Da quanto sopra, emerge che l'obbligo di «mantenimento della funzionalita' delle infrastrutture concesse attraverso la manutenzione e la riparazione tempestiva delle stesse» concerne qualsiasi ipotesi di riparazione attinente, si badi bene, all'intera infrastruttura, non al solo «viadotto Polcevera» che, rispetto all'estensione del tratto viario in concessione, in se' considerata, e' una minima parte. Tale obbligo di riparazione e' «a cura e spese» della Concessionaria, con il correlativo rischio economico, senza che su questo possano incidere le previsioni ed eventuali limitazioni del PEF o le previsioni degli allegati Fl e F2 alla convenzione. Sussistendo, quindi, l'obbligo a carico di ASPI, deve ritenersi sussistente anche il diritto in capo alla stessa di adempiere all'obbligo medesimo, cio' tenuto conto della particolare rilevanza, anche non patrimoniale (in termini ad es. di «credibilita' professionale») che l'adempimento di tali prestazioni assume in relazione alla stessa sfera giuridica del soggetto debitore. Questo diritto/obbligo si inserisce nell'ambito di un rapporto di natura sostanzialmente contrattuale a titolo oneroso in cui chiaramente l'esposizione al rischio economico da parte della ricorrente risulta essere fondato sull'obbligo dalla stessa assunto di provvedere in «prima persona» all'adempimento delle diverse prestazioni imposte in forza della convenzione. L'art. 8 della Convenzione prevede che «nel caso in cui il Concedente accerti che si sia verificato un grave inadempimento afferente gli obblighi riportati al successivo art. 9 della presente convenzione, il Concedente medesimo provvede a comunicare gli elementi dell'accertamento fissando un congruo temine entro il quale il Concessionario dovra' provvedere in ordine agli accertamenti, adempiendo ovvero fornendo le proprie giustificazioni. Trascorso il termine cosi' fissato, senza che il Concessionario abbia provveduto ovvero presentato le proprie giustificazioni ovvero queste ultime non siano state accettate dal Concedente, quest'ultimo avvia il procedimento di cui al successivo art. 9». La norma in esame, in primo luogo, prevede il necessario previo accertamento, da parte del Concedente, del grave inadempimento del Concessionario; una volta che il primo abbia accertato tale inadempimento, deve provvedere («provvede») a «stimolare» l'adempimento della Concessionaria, comunicando gli esiti dell'accertamento, e fissando un congruo termine per l'adempimento o per la comunicazione di giustificazioni. L'avvio del procedimento di decadenza, poi, e' ulteriormente subordinato al fatto che nel termine fissato dal Concedente medesimo, il Concessionario non abbia adempiuto, o non abbia presentato giustificazioni ovvero queste ultime, se presentate, non siano state accettate. Solo in tal caso, ai sensi dell'art. 9 della Convenzione, «la decadenza dalla concessione viene dichiarata con il procedimento di cui al successivo comma, nel caso in cui, esperito quanto previsto al precedente art. 8, perduri la grave inadempienza da parte del Concessionario agli obblighi di cui alle lettera b), f), j), l), n), o), p), s), v) del comma 1 dell'art. 3. La grave inadempienza da parte del Concessionario all'obbligo di cui alla lettera f), comma 1 dell'art. 3, relativamente all'esecuzione degli interventi, e' ravvisabile laddove il Concessionario stesso, volontariamente, ometta di avviare o sospenda arbitrariamente la realizzazione degli interventi, fermo restando, al contrario, che il ritardo nell'esecuzione degli interventi, imputabile al Concessionario medesimo, determinera' soltanto l'applicazione di eventuali penali di cui al successivo art. 30». In particolare, il secondo comma dell'art. 9 prevede ulteriormente che «constatato il perdurare dell'inadempimento da parte del Concessionario agli obblighi di cui al comma precedente, il Concedente contesta al Concessionario stesso l'inadempimento con le modalita' di cui all'art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche, diffidandolo ad adempiere entro un congruo termine comunque non inferiore a novanta giorni che contestualmente gli assegna. Entro lo stesso termine il Concessionario puo' esercitare i diritti di cui all'art. 10 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche. In caso di inottemperanza alla diffida nel termine assegnato ovvero di rigetto delle controdeduzioni eventualmente proposte dal Concessionario il Concedente assegna un ulteriore termine, non inferiore a sessanta giorni per adempiere a quanto intimato, pena la decadenza della concessione. In caso di mancato adempimento nel termine da ultimo assegnato il Concedente richiede al Ministro delle infrastrutture di assumere, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, con decreto il provvedimento di decadenza dalla concessione. Il Concessionario resta obbligato a proseguire nell'ordinaria amministrazione dell'esercizio delle autostrade fino al trasferimento della gestione stessa». Quindi, non basta neppure il perdurare dell'inadempimento, ma occorre che il Concedente instauri un procedimento amministrativo nell'ambito del quale il Concessionario puo' esercitare i diritti di cui all'art. 10, legge 7 agosto 1990, n. 241 con ulteriore diffida ad adempiere, e solo nel caso di ulteriore inadempimento entro il termine indicato comunque non inferiore a sessanta giorni, e' possibile, alle condizioni sopra indicate, l'emissione del provvedimento di decadenza dalla concessione. Sotto altro profilo, l'art. 9-bis della convenzione, che si rivolge ad entrambe le parti, fermo restando quanto previsto dall'art. 9 prevede che «il Concessionario avra' diritto, nel rispetto del principio dell'affidamento, ad un indennizzo risarcimento a carico del Concedente in ogni caso di recesso, revoca, risoluzione, anche per inadempimento del Concedente, e/o comunque cessazione anticipata del rapporto di Convenzione pur indotto da atti e/o fatti estranei alla volonta' del Concedente, anche di natura straordinaria e imprevedibile, ivi inclusi mutamenti sostanziali del quadro legislativo o regolatorio ...». Non solo, ma l'ultimo comma dell'art. 9-bis precisa che «resta in ogni caso convenuto che l'efficacia del recesso, revoca, risoluzione e comunque cessazione anticipata della Convenzione di cui al presente articolo e' sottoposta alla condizione del pagamento da parte del Concedente di tutte le somme previste nel presente articolo». Quindi, come si puo' notare, la convenzione, che, si ricorda, e' stata approvata legislativamente, attribuisce allo stesso soggetto debitore gravemente inadempiente una tutela molto accentuata e certamente derogatoria rispetto alle comuni previsioni codicistiche, sia sotto il profilo procedurale (reiterazione di diffide e termini in caso di decadenza) sia sotto il profilo sostanziale (con riguardo all'indennizzo dovuto in caso di recesso, revoca e risoluzione). L'art. 8 sopra visto, del resto, fa emergere ancor di piu' la sussistenza, nell'ambito della regolamentazione convenzionale in esame, di un diritto, in capo al debitore inadempiente, al proprio corretto adempimento (una sorta di termine di grazia). Su tale rapporto convenzionale e' intervenuto ab externo e in via autoritativa il legislatore con il decreto-legge n. 109 del 2018, convertito in legge n. 130 del 2018, adottando, per quanto in questa sede di interesse, le seguenti norme: a) il comma 3 dell'art. 1, ai sensi del quale «per le attivita' urgenti di progettazione degli interventi, per le procedure di affidamento dei lavori, per le attivita' di direzione dei lavori e di collaudo, nonche' per ogni altra attivita' di carattere tecnico-amministrativo connessa alla progettazione, all'affidamento e all'esecuzione di lavori, servizi e forniture, il Commissario straordinario puo' avvalersi, anche in qualita' di soggetti attuatori, previa intesa con gli enti territoriali interessati, delle strutture e degli uffici della Regione Liguria, degli uffici tecnici e amministrativi del Comune di Genova, dei Provveditorati interregionali alle opere pubbliche, di ANAS s.p.a., delle Autorita' di distretto, nonche', mediante convenzione, dei concessionari di servizi pubblici e delle societa' a partecipazione pubblica o a controllo pubblico»; b) il comma 5 dell'art. l, ai sensi del quale, «per la demolizione, la rimozione, lo smaltimento e il conferimento in discarica dei materiali di risulta, nonche' per la progettazione, l'affidamento e la ricostruzione dell'infrastruttura e il ripristino del connesso sistema viario, il Commissario straordinario opera in deroga ad ogni disposizione di legge diversa da quella penale, fatto salvo il rispetto delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, nonche' dei vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione europea. ..... Per le occupazioni di urgenza e per le espropriazioni delle aree occorrenti per l'esecuzione degli interventi di cui al primo periodo, il Commissario straordinario, adottato il relativo decreto, provvede alla redazione dello stato di consistenza e del verbale di immissione in possesso dei suoli anche con la sola presenza di due rappresentanti della Regione o degli enti territoriali interessati, prescindendo da ogni altro adempimento. Anche nelle more dell'adozione del decreto di cui al terzo periodo, il Commissario straordinario dispone l'immediata immissione nel possesso delle aree, da lui stesso individuate e perimetrate, necessarie per l'esecuzione dei lavori, autorizzando ove necessario anche l'accesso per accertamenti preventivi a favore delle imprese chiamate a svolgere le attivita' di cui al presente comma, con salvezza dei diritti dei terzi da far valere in separata sede e comunque senza che cio' possa ritardare l'immediato rilascio di dette aree da parte dei terzi ...»; c) il comma 6 dell'art. 1, ai sensi del quale «il concessionario del tratto autostradale alla data dell'evento, tenuto, in quanto responsabile del mantenimento in assoluta sicurezza e funzionalita' dell'infrastruttura concessa ovvero in quanto responsabile dell'evento, a far fronte alle spese di ricostruzione dell'infrastruttura e di ripristino del connesso sistema viario, entro trenta giorni dalla richiesta del Commissario straordinario, versa sulla contabilita' speciale di cui al comma 8 le somme necessarie al predetto ripristino ed alle altre attivita' connesse di cui al comma 5, nell'importo provvisoriamente determinato dal Commissario medesimo salvo conguagli, impregiudicato ogni accertamento sulla responsabilita' dell'evento e sul titolo in base al quale sia tenuto a sostenere i costi di ripristino della viabilita'. Nella determinazione di detto importo, il Commissario straordinario comprende tutti gli oneri che risultano necessari al predetto ripristino, ivi inclusi quelli di cui all'art. 1-bis. In caso di omesso versamento nel termine, il Commissario straordinario puo' individuare, omessa ogni formalita' non essenziale alla valutazione delle manifestazioni di disponibilita' comunque pervenute, un soggetto pubblico o privato che anticipi le somme necessarie alla integrale realizzazione delle opere, a fronte della cessione pro solvendo della pertinente quota dei crediti dello Stato nei confronti del concessionario alla data dell'evento, potendo remunerare tale anticipazione ad un tasso annuo non superiore al tasso di rendimento dei buoni del tesoro decennali maggiorato di 1,5 punti percentuali ...»; d) il comma 7 dell'art. 1, ai sensi del quale «il Commissario straordinario affida, ai sensi dell'art. 32 della direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, la realizzazione delle attivita' concernenti il ripristino del sistema viario, nonche' quelle connesse, ad uno o piu' operatori economici diversi dal concessionario del tratto autostradale alla data dell'evento e da societa' o da soggetti da quest'ultimo controllati o, comunque, ad esso collegati, anche al fine di evitare un ulteriore indebito vantaggio competitivo nel sistema delle concessioni autostradali e, comunque, giacche' non puo' escludersi che detto concessionario sia responsabile, in relazione all'evento, di grave inadempimento del rapporto concessorio ...»; e) il comma 8 dell'art. 1 ai sensi del quale «per la realizzazione degli interventi urgenti di cui al presente articolo, e' autorizzata l'apertura di apposita contabilita' speciale intestata al Commissario straordinario, sulla quale confluiscono le risorse pubbliche all'uopo destinate nonche' quelle tempestivamente messe a disposizione dal soggetto concessionario al momento dell'evento»; f) il comma 8-bis dell'art. 1 ai sensi del quale «il Commissario straordinario, nell'esercizio delle funzioni attribuite dal presente decreto, puo' avvalersi e puo' stipulare convenzioni con le strutture operative e i soggetti concorrenti di cui all'art. 4, comma 2, del codice della protezione civile, di cui al decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1.»; g) l'art. 1-bis ai sensi del quale: «1. al fine di accelerare le operazioni di ricostruzione dell'infrastruttura crollata a seguito dell'evento, che costituisce opera di pubblica utilita', il Commissario straordinario, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, puo' stipulare con i proprietari e con gli usufruttuari delle unita' immobiliari oggetto delle ordinanze di sgombero del sindaco della Citta' di Genova, con gli effetti di cui all'art. 45, comma 3, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, l'atto di cessione del bene o del diritto reale. Scaduto tale termine, provvede alle conseguenti espropriazioni. A tal fine emana il decreto di esproprio sulla base delle risultanze della documentazione catastale e procede all'immediata redazione del verbale di immissione in possesso ai sensi dell'art. 24 del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 327 del 2001. ... 2. Ai pieni proprietari che hanno stipulato gli atti di cessione sono corrisposte, nel termine di trenta giorni dalla trascrizione degli stessi, l'indennita' quantificata in complessivi euro 2.025,50 per metro quadrato, che tiene conto del valore venale dell'immobile, delle spese per l'acquisto degli arredi e di ogni altra spesa accessoria per la ricollocazione abitativa, nonche', per ciascuna unita' immobiliare, l'indennita' di cui alla legge della Regione Liguria 3 dicembre 2007, n. 39, che disciplina i Programmi regionali di intervento strategico (PRIS), pari a euro 45.000, e l'indennita' per l'improvviso sgombero, pari a euro 36.000. 3. Agli usufruttuari e' corrisposta, nel termine di cui al comma 2, la quota delle indennita' di cui al medesimo comma 2 calcolata utilizzando i coefficienti di cui al decreto del Ministero dell'economia e delle finanze 20 dicembre 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 301 del 28 dicembre 2017, con corrispondente diminuzione della quota liquidata al nudo proprietario. 4. Le indennita' sono diminuite del 10 per cento in favore dei soggetti espropriati che non hanno stipulato gli atti di cessione volontaria e sono corrisposte entro trenta giorni dalla redazione del verbale di immissione. 5. Il concessionario del tratto autostradale alla data dell'evento provvede a corrispondere ai proprietari e agli usufruttuari le indennita' di cui ai commi 2, 3 e 4 nei termini ivi previsti. In caso di omesso versamento nel termine, il Commissario straordinario provvede in via sostitutiva e in danno del concessionario medesimo. 6. All'esito delle operazioni di ricostruzione, l'eventuale retrocessione totale o parziale dei fondi espropriati e' pronunciata a titolo gratuito a favore del Comune di Genova e su richiesta dello stesso»; h) l'art. 4-bis, commi 2, 3, 4, 5, 6 ai sensi del quale: «2. Ai proprietari che hanno stipulato gli atti di cessione e' corrisposta, nel termine di trenta giorni dalla trascrizione degli stessi, l'indennita' quantificata in complessivi euro 1.300 per metro quadrato per le aree coperte e in euro 325 per le aree scoperte, che tiene conto del valore venale dell'immobile. 3. Le indennita' sono diminuite del 10 per cento in favore dei soggetti espropriati che non hanno stipulato gli atti di cessione volontaria e sono corrisposte entro trenta giorni dalla redazione del verbale di immissione. 4. Il concessionario del tratto autostradale alla data dell'evento provvede a corrispondere ai proprietari e agli usufruttuari le indennita' di cui ai commi 2, 3 e 6 nei termini ivi previsti. In caso di omesso versamento nel termine, il Commissario straordinario provvede in via sostitutiva e in danno del concessionario medesimo. 5. All'esito delle operazioni di ricostruzione, l'eventuale retrocessione totale o parziale dei fondi espropriati e' pronunciata a titolo gratuito a favore del Comune di Genova e su richiesta dello stesso. 6. Per assicurare la ripresa delle attivita' economiche in condizioni di sicurezza per i lavoratori, alle imprese di cui al comma 1 e' corrisposta un'indennita' per ristorare la perdita delle attrezzature, dei macchinari e dei materiali aziendali ovvero la spesa per il loro recupero e trasferimento all'interno dell'area metropolitana di Genova o, per motivate ragioni tecniche, organizzative o produttive, nelle province limitrofe. Il concessionario, ovvero il Commissario straordinario in via sostitutiva, provvede al pagamento dell'indennita' entro trenta giorni dal deposito di una perizia giurata che attesti l'entita' e la congruita' della spesa, anche tenuto conto dei valori residui di ammortamento». Dal combinato disposto delle norme predette, con rifermento alla posizione di ASPI, emerge come il legislatore abbia inteso incidere sul rapporto concessorio di cui alla Convenzione sopra esaminata, da un lato, escludendo qualsiasi intervento di ASPI nell'attivita' di rimessa in pristino dell'infrastruttura stradale complessivamente intesa, dall'altro lato, imponendo comunque ad ASPI di farsi integralmente carico «per equivalente», cioe' mediante mero esborso economico, di tutti i costi necessari per lo svolgimento delle attivita' predette, sulla consistenza e necessita' dei quali ASPI non risulta essere stata legittimata ad interloquire. In questo contesto, pare al Collegio che l'interesse di ASPI all'impugnativa sussista atteso che con norme giuridiche puntuali, specifiche e indirizzate ad incidere sulla propria sfera giuridica il legislatore risulta aver alterato il complesso di diritti ed obblighi attribuiti alla ricorrente dalla predetta Convenzione Unica. Quindi, il legislatore, mediante l'esercizio di un potere autoritativo, ha attinto la sfera giuridica di ASPI incidendo, da un lato, sulle prerogative e sulle forme di tutela che la Convenzione le attribuisce e le avrebbe attribuito nei rapporti con il Concedente, e, dall'altra parte, ha imposto ad ASPI prestazioni patrimoniali non dovute in forza della Convenzione, la quale per contro, pur a fronte dell'inadempimento, prevede il possibile riconoscimento di un indennizzo in caso di recesso, revoca o risoluzione. Di qui l'interesse a sollevare la questione di costituzionalita', la cui rilevanza, ai fini della decisione della presente controversia emerge se solo si considera che il provvedimento di nomina del Commissario straordinario e' una conseguenza applicativa delle predette previsioni di legge, che ne hanno conformato gli specifici poteri attribuendo allo stesso la legittimazione ad adottare tutti gli atti e provvedimenti necessari per procedere alle attivita', anche strumentali o comunque connesse alla demolizione e ricostruzione del «viadotto Polcevera» e, quindi, alla determinazione e richiesta di pagamento, in danno di ASPI, delle somme dovute in forza dell'art. 1, comma 6, decreto-legge n. 109 del 2018. Gli ulteriori decreti e atti commissariali in questa sede impugnati sono sempre espressione del predetto potere attribuito al Commissario e integrano la specifica lesione concernente la richiesta di pagamento somme: il carattere lesivo di tale richiesta economica va considerata in relazione a tutti gli altri aspetti fin qui esaminati, posto che se ASPI non fosse stata esclusa dall'obbligo-diritto di eseguire le prestazioni indicate in Convenzione, ovvero avesse potuto far valere le tutele indicate nella convenzione medesima, la richiesta economica per come formulata e contestata in atti o non avrebbe potuto essere avanzata, o sarebbe stata ragionevolmente sottoposta a garanzie procedurali o processuali differenti rispetto alla soluzione approntata dal legislatore con il decreto-legge in esame. L'argomentazione delle Amministrazioni resistenti secondo la quale ASPI mancherebbe di interesse, in quanto la richiesta delle somme non sarebbe definitiva, perche' prevista «salvo conguaglio» e fatti salvi gli accertamenti di responsabilita', non pare incidere sul giudizio di rilevanza e ammissibilita' del rinvio alla Corte costituzionale. Infatti, in primo luogo, dalla lettura del comma 6 dell'art. 1 non e' dato evincere chiaramente che il legislatore abbia preso in considerazione l'ipotesi della restituzione delle somme imposte ad ASPI, atteso che il riferimento al conguaglio concerne, al contrario, la possibilita' della debenza di somme ulteriori da parte della soocieta', che il legislatore ha comunque considerato tenuta al pagamento in quanto «responsabile al mantenimento in assoluta sicurezza e funzionalita' dell'infrastruttura concessa» ovvero in quanto «responsabile dell'evento». In secondo luogo, anche ad interpretare in modo conforme ai principi dell'ordinamento e costituzionali la previsione normativa, ancorche', cioe', si consideri garantito il diritto alla eventuale restituzione delle somme corrisposte, pare evidente che, comunque, l'imposizione di un obbligo in capo ad ASPI di corrispondere una ingente somma di denaro (la richiesta del 21 dicembre 2018 era pari a 449.866.436,00 euro), in quanto fondato su disposizioni di legge delle quali si sospetta la possibile contrarieta' alle norme e ai principi costituzionali, deve ritenersi giustificare, ai fini della decisione in esame, l'interesse alla, e quindi la rilevanza della, sottoposizione della questione di costituzionalita', in mancanza della quale la ricorrente non potrebbe avere adeguata tutela avverso disposizioni normative che come si dira' in appresso costituiscono ipotesi di «legge provvedimento». 3.1. In ordine alla non manifesta infondatezza delle questioni di costituzionalita'. Dall'esame complessivo delle norme sopra richiamate, emerge con evidenza la natura di «legge provvedimento» delle disposizioni censurate in quanto, nel fare specifico riferimento alla posizione di ASPI, incidono sul rapporto convenzionale di gestione del tratto autostradale impedendo, ab externo e in via autoritativa, alla ricorrente di adempiere l'obbligo/diritto di ripristino della funzionalita' viaria, imponendole il pagamento di ingenti somme di denaro, il tutto senza poter avvalersi delle garanzie piu' sopra viste approntate dalla Convenzione medesima. Si rammenta, al riguardo, che «la fattispecie della legge-provvedimento ricorre quando con una previsione di contenuto particolare e concreto si incide su un numero limitato di destinatari, attraendo alla sfera legislativa quanto e' normalmente affidato all'autorita' amministrativa» (da ultimo, Corte costituzionale, 9 febbraio 2018, n. 24). Nell'ordinamento vigente per «leggi-provvedimento» devono intendersi, cioe', quelle leggi che contengono disposizioni dirette a destinatari determinati, ovvero incidono su un numero determinato e limitato di destinatari, che hanno contenuto particolare e concreto, anche in quanto ispirate da particolari esigenze, e che comportano l'attrazione alla sfera legislativa della disciplina di oggetti o materie normalmente affidati all'autorita' amministrativa (C. Stato, sez. IV, 3 maggio 2016, n. 1718). Queste leggi, anche se ammissibili, devono soggiacere ad un rigoroso scrutinio di legittimita' costituzionale per il pericolo di disparita' di trattamento insito in previsioni di tipo particolare e derogatorio con l'ulteriore precisazione che tale sindacato deve essere tanto piu' rigoroso quanto piu' marcata sia la natura provvedimentale dell'atto legislativo sottoposto a controllo (T.A.R. Lazio, sez. III, 2 novembre 2015, n. 12321). Premesso, infatti, che non e' preclusa alla legge ordinaria, e neppure alla legge regionale, la possibilita' di attrarre nella propria sfera di disciplina oggetti o materie normalmente affidati all'autorita' amministrativa, non sussistendo un divieto di adozione di leggi a contenuto particolare e concreto, tuttavia queste leggi sono ammissibili entro limiti non solo specifici, qual e' quello del rispetto della funzione giurisdizionale in ordine alla decisione delle cause in corso, ma anche generali, e cioe' quello del rispetto del principio di ragionevolezza e non arbitrarieta', sicche' la legittimita' costituzionale di questo tipo di leggi deve essere valutata in relazione al loro specifico contenuto sulla base di uno scrutinio stretto di costituzionalita' essenzialmente sotto i profili della non arbitrarieta' e della non irragionevolezza della scelta del legislatore, tanto piu' rigoroso quanto piu' marcata sia, come nella specie, la natura provvedimentale dell'atto legislativo sottoposto a controllo (C. Cost., 8 maggio 2009, n. 137). La violazione dei principi che normalmente presiedono all'attivita' amministrativa puo' essere invocata anche in caso di leggi-provvedimento, allorche' emerga l'arbitrarieta' e la manifesta irragionevolezza della disciplina denunciata, desumibili anche dalla carenza di ogni valutazione degli elementi in ordine alla situazione concreta sulla quale la legge e' chiamata ad incidere o dall'evidente incoerenza del provvedimento legislativo in relazione all'interesse pubblico perseguito, con la conseguenza che in questo caso la protezione del privato trova riconoscimento con il sindacato costituzionale di ragionevolezza della legge, ancor piu' incisivo di quello giurisdizionale sull'eccesso di potere (C. Stato, sez. III , 25 novembre 2014, n. 5831). Nel caso di specie, il legislatore al comma 7 dell'art. 1 ha indicato, quale motivazione per escludere ASPI dalle attivita', tutte, principali, strumentali e connesse, relative alla demolizione e ricostruzione del «viadotto Polcevera», l'esigenza «di evitare un ulteriore indebito vantaggio competitivo nel sistema delle concessioni autostradali» e il fatto che, comunque, «non puo' escludersi che detto concessionario sia responsabile, in relazione all'evento, di grave inadempimento del rapporto concessorio». Dall'altra parte, nell'imporre le prestazioni patrimoniali di cui al combinato disposto dell'art. l, comma 6 e degli articoli 1-bis e 4-bis, il legislatore, come sopra accennato, ha giustificato tale imposizione in quanto ASPI sarebbe «responsabile al mantenimento in assoluta sicurezza e funzionalita' dell'infrastruttura concessa» ovvero in quanto «responsabile dell'evento». Il Collegio, pertanto, ritiene che le disposizioni normative censurate e sopra richiamate presentino profili di illegittimita' costituzionale per i seguenti motivi: a. violazione del principio di ragionevolezza e non arbitrarieta' ex articoli 3 e 97 Cost. Con le disposizioni di legge sopra ricordate, come accennato, il legislatore e' intervenuto nell'ambito del rapporto convenzionale di cui era ed e' ancora parte ASPI incidendo autoritativamente sull'obbligo/diritto di quest'ultima di porre in essere qualunque attivita' relativa alla demolizione e ricostruzione del «viadotto Polcevera», escludendo altresi' l'odierna ricorrente dalla possibilita' di partecipare alle gare per gli affidamenti delle opere e servizi necessari per l'esecuzione delle medesime attivita' e imponendo inoltre alla stessa ulteriori prestazioni patrimoniali escludendo le tutele approntate dalla stessa Convenzione. Se, in via astratta, tale soluzione estrema non possa ritenersi inammissibile, proprio in considerazione della estesa e incisiva portata degli effetti, la stessa deve essere sostenuta da una giustificazione non irragionevole o illogica e puntualmente motivata. In questo senso, trattandosi di norme integranti un'ipotesi di legge-provvedimento, si ritiene fosse onere del legislatore, anzitutto, precisare compiutamente gli elementi di opportunita' e/o tecnici idonei a giustificare che per nessuna delle attivita' necessarie con riferimento al «viadotto Polcevera» fosse possibile mantenere o attribuire in capo ad ASPI una specifica «competenza» ad intervenire. Non solo, ma attesa la particolare tutela sostanziale e procedurale che, come piu' sopra detto, la Convenzione pare assicurare al Concessionario, si ritiene che il legislatore avesse, da un lato, l'obbligo di far precedere comunque l'adozione di un provvedimento normativo quale quello in esame (il cui iter, va ricordato si e' concluso nel novembre 2018, con la legge di conversione) da una adeguata istruttoria, in ordine alla situazione specifica di ASPI, e, dall'altro lato, l'obbligo di dar conto nel testo del provvedimento di una motivazione adeguata in ordine alle ragioni che possano aver giustificato la compressione delle prerogative e delle tutele previste dalla Convenzione da un lato, e in ordine al perche' il legislatore ha ritenuto che l'interesse pubblico perseguito sarebbe stato meglio tutelato attraverso l'attivita' svolta solo dal Commissario anziche', anche solo parzialmente, da ASPI, quale concessionaria del tratto autostradale di riferimento. Il legislatore non pare avere adeguatamente assolto tale onere motivazionale con conseguente possibile violazione degli articoli 3 e 97 Cost. Sotto un primo profilo, infatti, per quanto riguarda l'esclusione di ASPI dall'adempimento dell'obbligo/diritto di provvedere in via diretta alle opere di ricostruzione e demolizione e accessorie (dalla quale poi discende come conseguenza l'obbligo di pagamento delle somme necessarie al Commissario per lo svolgimento delle relative attivita'), esaminando il comma 7 del decreto-legge n. 109 del 2018, dall'espressione «al fine di evitare un ulteriore indebito vantaggio competitivo nel sistema delle concessioni autostradali» e «comunque, giacche' non puo' escludersi che detto concessionario sia responsabile, in relazione all'evento, di grave inadempimento del rapporto concessorio», si evince che il legislatore si e' sostanzialmente risolto nell'adottare un provvedimento legislativo totalmente escludente per due motivi, indicati, se vogliamo, in ordine invertito di rilevanza: piu' precisamente, la disposizione legislativa, partendo dal presupposto che ASPI potrebbe essere considerata responsabile del tragico incidente del «viadotto Polcevera» occorso il 14 agosto 2018 (non potendosi escludere, cioe', la sua irresponsabilita'), e' volta ad evitare che ASPI medesima tragga «un ulteriore indebito vantaggio competitivo nel sistema delle concessioni autostradali». In primo luogo, occorre sottolineare come il legislatore, pur utilizzando un'espressione che richiama un'esigenza apparentemente cautelare (con riferimento alla possibile non irresponsabilita' di ASPI), finisce per adottare una sanzione o comunque un provvedimento lesivo della situazione giuridica di ASPI (la non esecuzione dei lavori per evitare vantaggi competitivi nel sistema delle concessioni autostradali) per la legittimita' del quale avrebbero dovuto essere svolti un'istruttoria o, comunque, un accertamento dai quali fosse possibile far emergere quantomeno degli indizi di possibile responsabilita' da parte di ASPI (in termini anche solo di potenziale verosimiglianza), dei quali, altresi', avrebbe dovuto essere adeguatamente dato conto nel testo di legge, attesa, come detto, la natura sostanzialmente amministrativa del provvedimento in parte qua; tale insufficienza istruttoria e motivazionale pare altresi' acuita, da un lato, in considerazione delle previsioni degli articoli 8 e 9 della Convenzione, non essendo state esplicitate le ragioni che avrebbero giustificato l'integrale deroga della disciplina in questione senza per contro prevedere una forma di tutela procedimentale in favore di ASPI; dall'altro lato, dal fatto che non risultano le evidenze di un avvenuto bilanciamento tra la soluzione approntata e la astratta possibilita' che, al contrario, ASPI possa essere integralmente non responsabile per l'evento occorso. Si consideri che l'art. 8 della Convenzione, come visto, oltre ad un evidente appesantimento procedurale, impone comunque al Concedente l'onere di previo «accertamento» di gravi inadempienze, accertamento che come detto nel testo normativo non traspare, essendosi limitato il legislatore ad un dato di mera logica. In questo senso, si dubita della ragionevolezza e legittimita' costituzionale ex art. 3 Cost., di un criterio meramente logico come quello della potenziale non irresponsabilita' laddove il suo utilizzo comporti, da un lato, la totale pretermissione delle prerogative di un soggetto, non ancora accertato come responsabile, e dall'altro finisca per obliterare, sia pure solo temporaneamente, l'accertamento, anche solo indiziario, delle ulteriori possibili responsabilita' concorrenti o addirittura escludenti, impedendo, cosi', l'operativita' del bilanciamento tra violazione e conseguenze. Sotto altro profilo, la Corte costituzionale ha gia' da tempo precisato che il giudizio di ragionevolezza consiste in «un apprezzamento di conformita' tra la regola introdotta e la "causa" normativa che la deve assistere» (sentenza n. 89 del 1996). La liberta' di scelta del legislatore trova il suo limite nel divieto di trattamenti giuridici differenziati, di cui non sia dato capire la motivazione logica e razionale, alla luce dei principi costituzionali. Le norme che incorrono in tale divieto si pongono in contrasto con l'art. 3 della Costituzione. (C. Cost. n. 245 del 2007). Nel caso di specie, si dubita della legittimita' costituzionale, per violazione dell'art. 3, di una soluzione legislativa, cosi' singolare e incisiva della sfera giuridica di un soggetto determinato, fondata, per un verso, su un argomento solo genericamente individuato e non congruamente esplicato (ovvero l'ulteriore indebito vantaggio competitivo nel sistema delle concessioni autostradali) e, dall'altro, su una meramente potenziale, perche' non accertata, nemmeno in via latamente indiziaria, responsabilita' di ASPI nella causazione del sinistro occorso in data 14 agosto 2018. E cio' anche qualora si ritenesse che la finalita' perseguita dal legislatore sia prettamente «cautelare» e non sanzionatoria. Infatti, il «sistema delle concessioni autostradali», come lo definisce il legislatore, e' fondato sull'affidamento in esclusiva delle tratte a determinati operatori: essendo pacifica l'insussistenza di un regime concorrenziale, non e' dato individuare il «vantaggio competitivo» che avrebbe eventualmente potuto ritrarre l'attuale concessionaria dall'esecuzione dei lavori. L'assunto ipotetico e perplesso «non puo' escludersi che detto concessionario sia responsabile», in quanto tale, palesa anche aspetti di incoerenza rispetto al principio di non arbitrarieta' delle scelte legislative, in contrasto con il parametro di proporzionalita' di cui all'art. 3 Cost., nonche' dell'art. 97 Cost., tanto piu' che, il legislatore ha anche posto a carico della societa' interessata i costi, di importo non puntualmente predeterminato, che saranno sostenuti dal Commissario straordinario per la demolizione e ricostruzione dell'infrastruttura. Con le norme-provvedimento in contestazione, poi, destinate ad incidere sulla sfera giuridica di un solo soggetto, il Governo/Parlamento ha imposto una prestazione di non fare (la non esecuzione di quanto spettante, come diritto-obbligo, in forza della convenzione e la non partecipazione agli affidamenti disposti dal Commissario straordinario), senza che sia possibile evincere con sufficiente chiarezza dalle disposizioni contestate la ragione per la quale l'interesse pubblico perseguito dal legislatore con le norme del decreto-legge in esame (la piu' celere e completa ricostruzione del «viadotto Polcevera» e, quindi, il ripristino delle infrastrutture dissestate a seguito dell'evento) risulterebbe meglio tutelato sottraendo la competenza del ripristino ad ASPI anziche' consentire a quest'ultima di adempiere anche solo parzialmente agli obblighi previsti in forza del rapporto concessorio. Cio' considerando sempre, le specifiche tutele che gli articoli 8, 9 e 9-bis riconoscerebbero, se applicate, alla Concessionaria. Sotto altro profilo, poi, con la prescrizione del comma 6 dell'art. 1, il legislatore ha imposto ad ASPI, senza previo procedimento o processo, anche solo cautelare, l'obbligo di versamento delle somme di denaro qualificando ASPI «tenuto, in quanto responsabile del mantenimento in assoluta sicurezza e funzionalita' dell'infrastruttura concessa ovvero in quanto responsabile dell'evento» «nell'importo provvisoriamente determinato dal Commissario medesimo salvo conguagli», «impregiudicato ogni accertamento sulla responsabilita' dell'evento e sul titolo in base al quale sia tenuto a sostenere i costi di ripristino della viabilita'». Anche detta norma risulta contrastare con i principi di cui agli articoli 3 e 97 Cost. per le ragioni di cui sopra, essendo «conseguenziale» all'esclusione di ASPI dall'adempimento diretto, e per quelle che seguono. La previsione, in primo luogo, non pare del tutto coerente laddove, da un lato, qualifica la ricorrente come in ogni caso tenuta al pagamento delle somme, e, dall'altro lato, fa comunque salvo l'accertamento della responsabilita' dell'evento e del titolo in base al quale ASPI sia tenuta a sostenere i costi di ripristino della viabilita'. Il legislatore pare, cioe', aver dato per assunto che o quale responsabile della manutenzione dell'infrastruttura, o quale responsabile dell'evento comunque ASPI sarebbe tenuta a versare proprio quelle somme che il Commissario straordinario dovra' richiedere: cio' renderebbe la seconda parte della norma sopra menzionata una sorta di mera clausola di stile, e renderebbe la disposizione potenzialmente arbitraria e irragionevole, posto che le ipotesi indicate dal legislatore non considererebbero, ad esempio, possibili obblighi e responsabilita' del Ministero o di soggetti terzi. Cio' tanto piu' che, come gia' accennato in precedenza, la norma non prevede espressamente, la possibilita' di restituzione delle somme corrisposte da ASPI. Dovendosi procedere, d'altronde, a valorizzare anche diverse interpretazioni cui una norma non chiara puo' condurre, la disposizione puo' essere letta nel senso che ASPI sia tenuta in via meramente provvisoria e se si vuole «cautelare» a fornire al Commissario la «provvista» per l'esecuzione delle opere e delle attivita' necessarie, fatto salvo il diritto di ASPI di riottenere quanto versato in caso di accertamento giudiziale dell'assenza, in capo alla ricorrente, di titolo e responsabilita' alcuni per il pagamento delle somme medesime. Anche superata cosi' la possibile irragionevolezza «interna» della norma, occorre valutare, alla luce dei parametri costituzionali piu' sopra visti, se la soluzione adottata dal legislatore sia potenzialmente illogica o arbitraria, trattandosi sempre di legge provvedimento. I due motivi che reggono l'imposizione patrimoniale sono: l'essere ASPI «responsabile del mantenimento in assoluta sicurezza e funzionalita' dell'infrastruttura concessa» ovvero «responsabile dell'evento». In ordine alla prima ragione giustificativa, emerge un profilo di possibile contraddittorieta' con il complesso delle ulteriori norme del decreto-legge convertito, oggetto di contestazione in questa sede, nella parte in cui, come sopra visto, il legislatore ha inciso sui poteri-doveri di ASPI nell'ambito del rapporto concessorio. Piu' precisamente, l'effetto del comma 7 dell'art. 1, ovviamente e comunque in combinato disposto con le ulteriori disposizioni in questa sede ricordate, e' stato quello di derogare, sostanzialmente e proceduralmente, al regime della Convenzione, tanto da obliterare i compiti di ASPI e le forme di tutela previste dal testo concessorio. Per contro, il comma 6, nel richiamare la qualita' di «responsabile del mantenimento in assoluta sicurezza e funzionalita' dell'infrastruttura concessa», sostanzialmente fa riferimento alla posizione contrattuale di ASPI e proprio a quegli obblighi-diritti che il legislatore stesso ha inteso superare per le ragioni piu' sopra dette e gia' oggetto dei dubbi di costituzionalita' rilevati. Ne consegue la possibile incoerenza della norma, con violazione dell'art. 3 Cost. Ammettiamo, quindi, sempre per i motivi piu' sopra visti, di poter interpretare in modo «logico» il combinato disposto delle due norme ovvero: ASPI e' si' titolare dell'obbligo-dovere-diritto di mantenere la sicurezza e funzionalita' dell'infrastruttura concessa (da qui la previsione del comma 6), ma, nonostante questo, sussistono ragioni - quelle indicate al comma 7 - per escludere l'operativita' della Convenzione attribuendo i poteri di intervento al Commissario. Cosi' ragionando, d'altronde, da un lato, quanto sopra detto in relazione al comma 7 dell'art. 1, va inevitabilmente esteso anche al comma 6; dall'altro lato, ancor di piu' il legislatore avrebbe dovuto precisare quali specifiche ragioni hanno potuto fondare la compressione delle garanzie previste dalla Convenzione in particolare considerando che in forza dell'art. 9-bis in ogni caso di risoluzione, recesso, revoca, al concessionario spettano delle poste economiche a suo favore, mentre in questo caso viene, a contrario, imposto un obbligo patrimoniale. Risulta censurabile, poi, per possibile irragionevolezza e difetto di proporzionalita' una previsione che, da un lato, priva il debitore dell'obbligo-diritto di adempiere direttamente alla prestazione dovuta, senza che nel frattempo sia stato accertato, quantomeno in via cautelare e indiziaria e anche solo in via amministrativa, un eventuale inadempimento, e, dall'altro, gli impone di sostenere il pagamento dei costi per le medesime opere, peraltro da altri determinati. Cio' a fortiori tenendo sempre conto delle garanzie previste dagli articoli 8, 9 e 9-bis della Convenzione. Venendo, quindi, al secondo elemento giustificativo, cioe' l'essere ASPI «responsabile dell'evento» - espressione che, evidentemente, deve essere letta alla luce del concetto, espresso nel comma 7, per cui «non puo' escludersi che detto concessionario sia responsabile, in relazione all'evento, di grave inadempimento del rapporto concessorio - e' assunto che si dubita possa costituire ragione giustificativa del provvedimento in esame, in quanto si tratta di una valutazione che, come detto, risulta essere stata adottata senza garanzie procedimentali, senza previa istruttoria adeguata a far emergere anche solo elementi indiziari di responsabilita', senza che sia stata data adeguata motivazione positiva sul punto e, infine, obliterando le specifiche garanzie previste in via generale dalla Convenzione gia' piu' volte ricordate. Le Amministrazioni resistenti affermano, nella memoria 3 settembre 2019, che il legislatore avrebbe «del tutto legittimamente e doverosamente scelto di affidare la ricostruzione ad un soggetto estraneo al rapporto concessorio che fosse in grado di operare con celerita' senza i condizionamenti che sicuramente avrebbero limitato l'attivita' del Concessionario come era gia' avvenuto nella prima fase di emergenza, nel quale il suo ruolo era stato maggiormente valorizzato a causa dei provvedimenti di sequestro penale». Premesso che tale motivazione non e' contenuta chiaramente nel provvedimento legislativo, ne' ricavabile dai «considerando» iniziali del decreto-legge, ma nella sola memoria processuale, sicche' non e' idonea ad integrare ex post il decreto-legge, in ogni caso, se anche cosi' fosse, non fa venir meno il difetto di motivazione in ordine al perche' il rispetto delle eventuali previsioni convenzionali avrebbero impedito di raggiungere in tempi adeguati gli stessi risultati oggi in contestazione. Cioe' non risulta adeguatamente esplicitata nelle, ne' e' comunque evincibile dalle, disposizioni legislative, il perche', pur a fronte della evidente urgenza e gravita' della situazione, una celere e adeguata demolizione e ricostruzione non avrebbe potuto essere effettuata da ASPI, eventualmente mediante approntamento di ulteriori ritenute garanzie quale una forma di idonea vigilanza da parte di soggetti terzi o comunque di collaborazione tra il Commissario straordinario e ASPI medesima. Ma anche rovesciando il ragionamento, non risulta adeguatamente esplicitata, ne' e' evincibile la ragione per cui ASPI sia stata del tutto esautorata da qualsiasi attivita' e del perche' non fosse anche solo parzialmente concepibile una collaborazione tra Commissario e la ricorrente. Tutto quanto sopra esposto, quindi, fa dubitare della ragionevolezza e non arbitrarieta' della soluzione normativa adottata, in violazione tanto dell'art. 3 che dell'art. 97 Cost. b. Violazione dell'art. 23 Cost. e dell'art. 97 Cost. Per altro verso, e' pacifico che la c.d. legge provvedimento sia di per se' sufficiente a far ritenere rispettato il principio di legalita' sub specie di riserva di legge di cui agli articoli 97 e 23 Cost.: laddove, pero', come nel caso di specie, il legislatore intenda procedere con disposizioni che, per la loro specificita' oggettiva e soggettiva e per la loro capacita' lesiva della sfera giuridica del soggetto destinatario degli effetti delle stesse, risultino essere equiparabili a delle vere e proprie sanzioni amministrative o comunque a provvedimenti impositivi di prestazione di non fare o pagare aventi rilievo economico, e' necessario che tali disposizioni siano sorrette non solo da un accertamento idoneo a giustificare i profili di anche solo potenziale responsabilita', ma anche da un interesse pubblico all'adozione della sanzione medesima chiaramente evincibile dalla norma in contestazione. Come detto, nel caso di specie, non risulta che il legislatore abbia proceduto ad un accertamento della responsabilita' di ASPI in modo sufficiente ed idoneo per poter giustificare l'adozione dell'imposizione, ne' e' comprensibile dal provvedimento la sussistenza di un interesse pubblico tale da giustificare, proprio in assenza di un tale accertamento, l'imposizione di un obbligo di non fare e di un obbligo di prestazione patrimoniale cosi' come disposti, considerato, inoltre, che l'adozione di una legge-provvedimento ha di fatto impedito ad ASPI di poter accedere alle garanzie procedimentali previste tanto dalla legge n. 241 del 1990, quanto dalla stessa Convenzione. c. Violazione del principio di separazione dei poteri, di difesa e del giusto processo, ex articoli 102, 103, 24 e 111 Cost. Peraltro, laddove anche si potesse affermare che con le norme-provvedimento in contestazione il legislatore abbia effettuato un accertamento anche solo sommario e in via cautelare, tale previsione sarebbe contrastante con gli articoli 102, 103, 24 e 111 Cost., nella misura in cui il Governo/Parlamento ha ritenuto di potersi esprimere, sia pure in termini possibilistici, sulla responsabilita' di ASPI per i fatti noti del c.d. «viadotto Polcevera». Il principio di separazione dei poteri legislativo e giudiziario, infatti, discende dal combinato disposto degli articoli 102 e 103 primo comma, Cost., dai quali emerge che, salve previsioni specifiche che devono preesistere ai provvedimenti da adottare, l'attivita' giurisdizionale, in particolare nella declinazione concernente l'accertamento di responsabilita' civili, penali o anche amministrative, e la irrogazione delle conseguenti misure rimediali, deve essere esercitata da magistrati e, nel caso di specie, come visto, dagli organi di giustizia amministrativa. Esercitando, quindi, un potere che non gli competeva, il legislatore avrebbe altresi' obliterato le garanzie processuali di cui all'art. 24 Cost., in ordine al diritto di difesa, e all'art. 111, primo comma, Cost., ai sensi del quale la giurisdizione si attua mediante il giusto processo regolato dalla legge; nonche' secondo comma, in forza del quale ogni processo si svolge nel contraddittorio tra le parti, in condizioni di parita', davanti a giudice terzo ed imparziale. Cio' tanto piu' se si considera la finalita' anche sanzionatoria delle disposizioni contestate che necessiterebbero di un accertamento di responsabilita' ben piu' approfondito e soprattutto operato dagli organi giudiziari a cio' legittimati e previo idoneo processo. d. Violazione del principio di proporzionalita' ex art. 3 Cost. Sotto altro profilo, ancora, viene in esame il contrasto tra le disposizioni in esame e l'art. 3 Cost., per violazione del principio di proporzionalita' e adeguatezza. Secondo la Corte costituzionale, occorre verificare la «proporzionalita' dei mezzi prescelti dal legislatore nella sua insindacabile discrezionalita' rispetto alle esigenze obiettive da soddisfare o alle finalita' che intende perseguire, tenuto conto delle circostanze e delle limitazioni concretamente sussistenti» (C. Cost., n. 1 del 2014). In questo senso, dall'esegesi delle norme in contestazione sembra emergere la sussistenza di una possibile irragionevole sproporzione tra l'assenza di un accertamento anche solo non definitivo o sommario della responsabilita' di ASPI e il riferimento ad un non ben definito «vantaggio competitivo» per essa, da un lato, e la totale esclusione della ricorrente dall'eseguire qualsiasi progettazione, opera, servizio anche solo strumentale o propedeutico rispetto a quanto necessario a seguito del sinistro occorso, dall'altro. Va rammentato, a questo riguardo, che le previsioni di legge, tanto piu' laddove si tratti di leggi-provvedimento, devono rispettare i criteri di proporzionalita' e adeguatezza al caso concreto, in mancanza determinandosi la violazione dell'art. 3 Cost., sia per contrasto con il fondamentale canone di ragionevolezza e proporzionalita', a cui tutte le leggi debbono conformarsi, sia per violazione del principio di eguaglianza. In questo senso, si ritiene che la motivazione addotta dal legislatore a fondamento del provvedimento di «esclusione assoluta» di ASPI dall'esecuzione di qualsiasi attivita', compresa, ad es. quella della materiale demolizione del «viadotto Polcevera», essendo fondata sul solo «sospetto» di una possibile responsabilita' della concessionaria, possa violare il principio di proporzionalita' e ragionevolezza, incidendo in modo eccessivamente esteso sulle prerogative della concessionaria del tratto autostradale. Inoltre, nella motivazione non traspare l'avvenuto bilanciamento in funzione del miglior perseguimento dell'interesse pubblico con il minimo sacrificio per gli interessi privati coinvolti, non avendo il legislatore dato conto delle ragioni per cui la soluzione accolta fosse necessaria e non potesse, in questo senso, comunque essere coinvolta ASPI nell'esecuzione di anche solo parte delle opere. Dati gli scopi perseguiti, il legislatore avrebbe dovuto esplicitare cioe' per quali motivi non erano percorribili soluzioni meno restrittive che, quantomeno, anche solo parzialmente, consentissero di ridurre l'afflittivita' dei provvedimenti a danno di ASPI. Lo stesso vale anche con riferimento al comma 6 dell'art. 1, posto che attesa la rilevante consistenza delle imposizioni patrimoniali avrebbe richiesto l'esplicitazione in ordine ai motivi per i quali, anche alla luce di tutto quanto sin qui detto, non fosse possibile una esposizione di ASPI meno incisiva di quella cosi' determinata, anche in relazione alla possibilita' astratta della responsabilita' concorrente o esclusiva di terzi o della parte Concedente medesima. e. Sotto altro profilo, violazione degli articoli 3, 23 e 97 Cost., specificamente con riferimento agli articoli l, comma 6, 1-bis e 4-bis. Si deve anche rimettere alla Corte un possibile profilo di illegittimita' Costituzionale del combinato disposto del comma 6 dell'art. 1, nonche' del comma 2 degli articoli 1-bis e 4-bis, laddove non e' dato comprendere con sufficiente precisione dal dettato normativo la predeterminazione dei criteri e delle poste economiche relative alle indennita' e ai costi complessivi che possono essere posti a carico di ASPI da parte del Commissario straordinario. In particolare, da un lato, non e' dato comprendere con precisione sulla scorta di quali parametri economici sono state determinate le indennita' per metro quadro; dall'altro lato, indeterminati e non pertinenti con lo specifico valore dell'immobile sono i parametri relativi alle «spese per gli acquisti degli arredi e di ogni altra spesa accessoria per la ricollocazione abitativa». Cio' anche in considerazione del fatto tale imposizione patrimoniale e' stata disposta a fronte, da un lato, di un non accertato, ne' in ambito amministrativo, ne' giudiziario, nemmeno in via latamente cautelare, inadempimento da parte di ASPI e, dall'altro lato, del fatto che e' lo stesso legislatore ad aver esautorato ASPI dall'adempimento degli obblighi previsti dalla Convenzione in sostituzione dei quali quei costi sono stati posti a carico della ricorrente, non avendo peraltro il legislatore considerato la possibile responsabilita' anche di soggetti terzi o del Concedente. f. Sotto altro profilo: specificamente con riguardo al combinato disposto degli articoli 1, comma 5, 1-bis e 4-bis decreto-legge n. 109 del 2018 come convertito, per violazione degli articoli 3 e 97 Cost. Le predette norme sottraggono, tra gli altri, ad ASPI il potere/dovere, di cui all'art. 26 della convenzione, inerente al rapporto concessorio, prevedendo a carico della Concessionaria solamente il pagamento dei costi risultanti dallo svolgimento delle attivita' espropriative e non anche l'espletamento di tali attivita'. Anche in tal caso, si tratta di norme provvedimento e applicando i principi e criteri di giudizio piu' sopra esposti le disposizioni in esame sono suscettibili di potenziale censura in quanto dal provvedimento non risulta adeguatamente giustificato e motivato per quale ragione quantomeno questo specifico potere non possa essere esercitato dalla Concessionaria, considerato, al riguardo, che, ai sensi del comma 6, il legislatore ha inteso porre a carico della stessa l'obbligo di sostenere i relativi costi, peraltro ancorche' determinati da soggetto terzo, senza dar conto di aver operato, nemmeno in tal caso, un bilanciamento degli interessi e una motivata valutazione comparata gli interessi in gioco adottando la misura meno restrittiva per la situazione giuridica di ASPI ovvero facendo emergere il perche' tale statuizione meno restrittiva non sarebbe adottabile. Quanto sopra, sempre in considerazione, tra l'altro, delle previsioni degli articoli 8, 9 e 9-bis della Convenzione. Sotto altro profilo, poi, si pone all'attenzione della Corte costituzionale la valutazione della possibile contrarieta' all'art. 3 Cost. delle norme in questione laddove il legislatore non risulta aver compiutamente esplicitato i parametri, i criteri e in generale le ragioni in base alle quali ha indicato le indennita' di cui agli articoli 1-bis e 4-bis. Ancora, sotto altro profilo, gli articoli 1-bis, comma 1 e 4-bis, comma 1, nello stabilire i criteri di individuazione degli immobili da espropriare, e facendo riferimento alle ordinanze di sgombero del sindaco della Citta' di Genova, risultano suscettibili di eventuale contrasto con l'art. 3 Cost. per possibile violazione del principio di ragionevolezza, nella misura in cui non stabiliscono come criterio unico di individuazione quello della stretta pertinenza e necessita' delle acquisizioni rispetto alla realizzazione dell'opera, ma consentono di contemplare anche aree ulteriori eventualmente non strettamente connesse alla realizzazione delle opere. h. Il Collegio dubita, altresi', della conformita' delle norme contestate ai principi di liberta' imprenditoriale e di liberta' della concorrenza tutelati dall'art. 41 della Costituzione. L'esclusione dalle attivita' relative, in senso ampio, alla demolizione e ricostruzione dell'infrastruttura, unitamente all'imposizione di prestazioni patrimoniali di ingente importo, statuite ex lege, paiono configurare, infatti, una restrizione della liberta' di iniziativa economica che, in assenza di previ accertamenti in ordine alla responsabilita' dell'evento, non pare giustificata dall'esigenza di tutelare eventuali interessi di rango costituzionale. In ogni caso, non e' possibile evincere con sufficiente chiarezza dalle disposizioni contestate la ragione per la quale l'interesse pubblico perseguito dal legislatore (alla piu' celere e completa ricostruzione dell'infrastruttura) sarebbe stato meglio tutelato sottraendo la competenza del ripristino alla concessionaria, anziche' consentendo a quest'ultima di adempiere agli obblighi previsti in forza del rapporto concessorio. 4. Va precisato che il Collegio ben conosce il principio espresso dalla Corte costituzionale secondo il quale, ai fini dell'ammissibilita' della questione di costituzionalita' occorra cercare di fornire un'interpretazione adeguatrice delle norme censurate di illegittimita' costituzionale. A ben vedere, pero', nel caso di specie vale il principio secondo il quale la formulazione lessicale della disposizione non permette un'interpretazione diversa da quella sopra fornita (C. Cost., 22 luglio 2010, n. 270): infatti, l'estrema singolarita' e specificita' oggettiva e soggettiva della normativa in contestazione, come detto integrante, nella parte rilevante ai fini del presente giudizio perche' riguardante la posizione di ASPI, un'ipotesi di legge provvedimento, e l'evidente univocita' del dettato normativo, al riguardo, come sin qui spiegato, portano il Collegio a ritenere che l'interpretazione delle disposizioni censurate non possa che essere quella sopra espressa. Sotto altro profilo, poi, il fatto che siano stati, da parte ricorrente, dedotti ulteriori vizi e motivi di impugnazioni inerenti legittimita' «proprie» dei provvedimenti in questa sede impugnati non rende irrilevante la questione di costituzionalita' come sopra proposta atteso che si tratta di ulteriori motivi che si aggiungono, senza assorbirle, le contestazioni relative all'illegittimita' derivata per incostituzionalita' delle norme di legge presupposte; al contrario, l'eventuale accoglimento di una o piu' delle questioni sottoposte alla Corte renderebbe superfluo l'esame degli ulteriori motivi proposti da ASPI. Per questo motivo in questa sede non si e' preso in esame, ne' dato conto delle specifiche contestazioni sollevate dalle societa' controinteressate costituite in giudizio attinenti ai motivi di illegittimita' «strettamente amministrativa» e non di «derivazione costituzionale» come sopra individuati. 5. In relazione a tutto quanto precede, il giudizio deve essere sospeso e gli atti vanno trasmessi alla Corte costituzionale, essendo rilevante e non manifestamente infondata, nei limiti e per le ragioni esposte, la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 1, commi 3, 5, 6, 7, 8, 8-bis nonche' dell'art. 1-bis, e dell'art. 4-bis, del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130, per violazione degli articoli 3, 97, 23, 41, 102, 103, 24 e 111 della Costituzione. 6. Ogni ulteriore statuizione in rito, nel merito e in ordine alle spese resta riservata alla decisione definitiva.
P.Q.M. Il Tribunale amministrativo regionale per la Liguria (Sezione Prima), non definitivamente pronunciando sul ricorso epigrafe, dichiara rilevante e non manifestamente infondata, ai sensi di cui in motivazione, la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 1, commi 3, 5, 6, 7, 8, 8-bis nonche' dell'art. 1-bis e dell'art. 4-bis, del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130, in relazione agli articoli 3, 97, 23, 41, 102, 103, 24 e 111 della Costituzione. Dispone la sospensione del presente giudizio. Ordina l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale. Ordina che, a cura della segreteria della Sezione, la presente ordinanza sia notificata alle parti in causa e al Presidente del Consiglio dei ministri nonche' comunicata ai Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica. Cosi' deciso in Genova nella Camera di consiglio del giorno 9 ottobre 2019 con l'intervento dei magistrati: Paolo Peruggia, Presidente ff; Richard Goso, consigliere; Paolo Nasini, referendario, estensore. Il Presidente: Peruggia L'estensore: Nasini