DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 ottobre 1968, n. 1393 

Parziale  inclusione  dell'abitato  di  Craco (Matera), tra quelli da
consolidare a cura e spese dello Stato.
(GU n.35 del 10-2-1969)
 
 Vigente al: 25-2-1969  
 

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

  Vista la legge 9 luglio 1908, n. 445;
  Visto il decreto-legge luogotenenziale 30 giugno 1918, n. 1019;
  Visto il decreto-legge luogotenenziale 13 aprile 1919, n. 568;
  Visto il decreto presidenziale 23 aprile 1965, n. 800, con il quale
l'abitato  di  Craco,  in provincia di Matera, e' stato aggiunto agli
abitati  indicati  nella tabella E) annessa alla legge 9 luglio 1908,
n. 445, titolo IV (trasferimento di abitati minacciati da frane);
  Considerato   che   da   indagini   geologiche  piu'  approfondite,
recentemente eseguite, e' emerso che l'abitato di Craco si estende in
parte  su terreni che possono ritenersi stabili e indenni da dissesti
non  solo  nel  tempo  presente  ma  anche per lungo periodo a venire
purche' si proceda ad un organico piano di consolidamento;
  Ritenuta   l'opportunita'   che,   limitatamente   a   tale   parte
dell'abitato  di  Craco,  l'intervento  dello  Stato  sia  diretto  -
anziche'  al  trasferimento - al consolidamento parziale dell'abitato
medesimo ai sensi della legge 9 luglio 1908, n. 445;
  Sulla  proposta  del  Ministro  Segretario  di  Stato  per i lavori
pubblici;

                              Decreta:

  L'abitato  di  Craco,  in provincia di Matera, e' aggiunto, a norma
dell'art.  1,  sub.  7,  del  decreto-legge luogotenenziale 30 giugno
1918,  n.  1019  e  a tutti gli effetti della legge 9 luglio 1908, n.
445,  titolo IV, agli abitati indicati nella tabella D) allegata alla
legge  stessa  (consolidamento  di  frane  minaccianti  abitati), con
esclusione  della  zona  tinteggiata  in tinta gialla e delimitata da
interlinee in nero, come da annessa planimetria, vistata dal Ministro
proponente,  zone  per  la  quale  rimane  operante  il trasferimento
disposto dal citato decreto presidenziale 23 aprile 1965, n. 800.

  Il  presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserto
nella  Raccolta  ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.

  Dato a Roma, addi' 14 ottobre 1968

                               SARAGAT

                                                               NATALI

Visto, il Guardasigilli: GAVA
  Registrato alla Corte dei conti, addi' 6 febbraio 1969
  Atti del Governo, registro n. 225, foglio n. 22. - GRECO