DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 ottobre 1968, n. 1393
Parziale inclusione dell'abitato di Craco (Matera), tra quelli da consolidare a cura e spese dello Stato.(GU n.35 del 10-2-1969)
Vigente al: 25-2-1969
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Vista la legge 9 luglio 1908, n. 445; Visto il decreto-legge luogotenenziale 30 giugno 1918, n. 1019; Visto il decreto-legge luogotenenziale 13 aprile 1919, n. 568; Visto il decreto presidenziale 23 aprile 1965, n. 800, con il quale l'abitato di Craco, in provincia di Matera, e' stato aggiunto agli abitati indicati nella tabella E) annessa alla legge 9 luglio 1908, n. 445, titolo IV (trasferimento di abitati minacciati da frane); Considerato che da indagini geologiche piu' approfondite, recentemente eseguite, e' emerso che l'abitato di Craco si estende in parte su terreni che possono ritenersi stabili e indenni da dissesti non solo nel tempo presente ma anche per lungo periodo a venire purche' si proceda ad un organico piano di consolidamento; Ritenuta l'opportunita' che, limitatamente a tale parte dell'abitato di Craco, l'intervento dello Stato sia diretto - anziche' al trasferimento - al consolidamento parziale dell'abitato medesimo ai sensi della legge 9 luglio 1908, n. 445; Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per i lavori pubblici; Decreta: L'abitato di Craco, in provincia di Matera, e' aggiunto, a norma dell'art. 1, sub. 7, del decreto-legge luogotenenziale 30 giugno 1918, n. 1019 e a tutti gli effetti della legge 9 luglio 1908, n. 445, titolo IV, agli abitati indicati nella tabella D) allegata alla legge stessa (consolidamento di frane minaccianti abitati), con esclusione della zona tinteggiata in tinta gialla e delimitata da interlinee in nero, come da annessa planimetria, vistata dal Ministro proponente, zone per la quale rimane operante il trasferimento disposto dal citato decreto presidenziale 23 aprile 1965, n. 800. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addi' 14 ottobre 1968 SARAGAT NATALI Visto, il Guardasigilli: GAVA Registrato alla Corte dei conti, addi' 6 febbraio 1969 Atti del Governo, registro n. 225, foglio n. 22. - GRECO