MINISTERO DELLE FINANZE

CIRCOLARE 4 ottobre 1988 

  Differimento  dei  termini  riguardanti  la  presentazione
delle  dichiarazioni,  i  versamenti   e   gli   adempimenti
contabili  a  carico degli enti locali, ai sensi dell'art. 9
del decreto-legge 14 marzo  1988,  n.  70,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 13 maggio 1988, n. 154.
(GU n.237 del 8-10-1988)

                                   Alle intendenze di finanza
                                  Agli ispettorati compartimentali
                                  delle imposte dirette
                                  Agli uffici distrettuali delle
                                  imposte dirette
                                  Ai centri di servizio
                                     e, per conoscenza:
                                  A tutte le direzioni generali
                                  Al servizio centrale degli
                                  ispettori tributari
                                  Al Comando generale della Guardia
                                  di finanza
  L'art.  9  del  decreto-legge 14 marzo 1988, n. 70, convertito, con
modificazioni, nella legge 13 maggio 1988, n. 154, reca norme volte a
sanare  le  violazioni  sostanziali  e  formali connesse alla mancata
presentazione  delle  dichiarazioni  agli  effetti  dell'imposta  sul
valore  aggiunto  e delle imposte sui redditi e all'omesso versamento
dei rispettivi tributi, per i periodi di imposta chiusi anteriormente
al  1›  gennaio  1988,  nonche'  alla  fatturazione,  registrazione e
all'adempimento di tutti gli altri obblighi inerenti alle  operazioni
delle quali si deve tener conto nelle predette dichiarazioni.
1 - Ambito soggettivo.
  Con   riguardo   al  settore  dell'imposizione  diretta,  rientrano
nell'ambito soggettivo di applicazione del citato art. 9  i  soggetti
all'imposta  sul  reddito  delle  persone  giuridiche  ivi elencati e
cioe': regioni, province, comuni e loro consorzi di  cui  al  decreto
del  Presidente  della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218 e cioe' quelli
costituiti, a norma dell'art. 50 dello stesso decreto, tra i  comuni,
le  province,  le  camere  di  commercio,  industria,  artigianato  e
agricoltura e agli altri enti  interessati,  allo  scopo  di  fornire
nuove iniziative industriali di cui sia prevista la concentrazione in
una determinata zona, l'esecuzione delle opere di attrezzatura  della
zona che deve realizzare la Cassa per il Mezzogiorno, ecc., comunita'
montane, unita' sanitarie locali, istituzioni pubbliche di assistenza
e  beneficenza,  camere  di commercio, enti porti e aziende dei mezzi
meccanici e dei magazzini nei porti aventi natura  di  enti  pubblici
economici  e  sottoposti  alla  vigilanza  del Ministero della marina
mercantile.
  Tra  i  destinatari  delle  norme  di  sanatoria  di  cui  trattasi
rientrano altresi', ai sensi del comma 1- bis del menzionato art.  9,
gli  enti percettori di proventi da canoni di locazione di alloggi di
edilizia residenziale pubblica,  in  quanto  contabilizzati  a  norma
dell'art.  25  della  legge  8  agosto  1977,  n. 513, nella gestione
speciale  di  cui  all'art.  10  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica  30  dicembre 1972, n. 1036. Si fa presente che il comma 1
del citato art. 25 dispone che i canoni di locazione degli alloggi di
edilizia  residenziale  pubblica  di  cui al precedente art. 22 della
stessa legge, al netto delle spese generali e  di  amministrazione  e
delle  spese  di manutenzione di cui all'art. 19, lettere b) e c) del
decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre  1972,  n.  1036,
nonche'  le somme ricavate dall'alienazione degli alloggi di edilizia
residenziale pubblica sono  contabilizzati  dagli  istituti  autonomi
case  popolari nella gestione speciale di cui all'art. 10 del decreto
del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1972, n. 1036,  il  quale
stabilisce  che  tale  gestione  e'  istituita  presso  gli  istituti
autonomi provinciali per case popolari.
 2 - Ambito oggettivo.
  La  sanatoria  di  cui  al  menzionato  art.  9,  sempre per quanto
concerne il settore delle imposte sul reddito, riguarda  le  seguenti
fattispecie:
    a)  omessa  o  ritardata  presentazione  delle  dichiarazioni dei
redditi e delle dichiarazioni  di  sostituti  d'imposta  relative  ai
periodi d'imposta chiusi anteriormente al 1› gennaio 1988;
    b)   presentazione   delle  dichiarazioni  dei  redditi  e  delle
dichiarazioni  dei  sostituti  d'imposta  redatte  su  stampati   non
conformi  al modello approvato con decreto del Ministro delle finanze
o non sottoscritte dal rappresentante legale o negoziale da ritenersi
nulle  ai  sensi dell'art. 8, commi 1 e 4, del decreto del Presidente
della Repubblica n. 600  del  1973,  relative  ai  periodi  d'imposta
chiusi anteriormente al 1› gennaio 1988;
    c)  presentazione  di  dichiarazione  dei redditi e dei sostituti
d'imposta incomplete o infedeli;
    d)  omesso  o ritardato versamento diretto dell'IRPEG o dell'ILOR
dovuto in base alla dichiarazione annuale nonche' delle ritenute alla
fonte;
    e)  omessa  o insufficiente annotazione nelle scritture contabili
obbligatorie ai fini delle  imposte  sui  redditi  dei  corrispettivi
derivanti dalle cessioni dei beni e dalle prestazioni di servizi;
    f)  omessa tenuta o conservazione delle scritture contabili e dei
documenti prescritti dagli articoli 14 e  seguenti  del  decreto  del
Presidente della Repubblica n. 600 del 1973;
    g)  tenuta  delle scritture contabili e dei documenti di cui alla
precedente lettera e) in difformita' delle disposizioni dell'art.  22
del decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973.
3 - Adempimenti connessi alla presentazione delle dichiarazioni e dei
   versamenti.
  Con  riguardo  alle fattispecie di cui alle lettere a), b) e c) del
precedente paragrafo, la sanatoria e' subordinata alla condizione che
le dichiarazioni omesse o nulle vengano regolarmente presentate entro
il 31 ottobre 1988.  Le  dichiarazioni  stesse,  relative  a  ciascun
periodo  di  imposta, devono essere presentate all'ufficio del comune
di domicilio fiscale dell'ente, ovvero spedite per raccomandata,  nel
qual   caso   vanno  indirizzate  all'ufficio  delle  imposte  o,  se
esistente, al centro di servizio, e  si  considerano  presentate  nel
giorno  in  cui  vengono  consegnate all'ufficio postale.  Si ricorda
che,  a  norma  dell'ultimo  comma  dell'art.  58  del  decreto   del
Presidente  della  Repubblica  29 settembre 1973, n. 600, le cause di
variazione del  domicilio  fiscale  hanno  effetto  dal  sessantesimo
giorno  successivo a quello in cui si sono verificate. A tal fine gli
enti interessati dovranno utilizzare i modelli per  la  dichiarazione
dei redditi e per la dichiarazione dei sostituti d'imposta conformi a
quelli approvati con decreto del  Ministro  delle  finanze  e  per  i
periodi  d'imposta rientranti nella sanatoria, pubblicati a suo tempo
nelle seguenti Gazzette Ufficiali:
   1974 Suppl. ord. alla Gazzetta Ufficiale n. 89 del 3 aprile 1975;
  1975 Suppl. ord. alla Gazzetta Ufficiale n. 34 del 7 febbraio 1976;
   1976 Suppl. ord. alla Gazzetta Ufficiale n. 119 del 4 maggio 1977;
   1977 Suppl. ord. alla Gazzetta Ufficiale n. 90 del 1› aprile 1978;
   1978  Suppl.  ord.  alla  Gazzetta  Ufficiale n. 25 del 25 gennaio
1979;
   1979  Suppl.  ord.  alla  Gazzetta  Ufficiale n. 39 del 9 febbraio
1980;
   1980  Suppl.  ord.  alla Gazzetta Ufficiale n. 353 del 27 dicembre
1980;
   1981  Suppl.  ord.  alla  Gazzetta  Ufficiale n. 22 del 23 gennaio
1982;
   1982 Suppl. ord. alla Gazzetta Ufficiale n. 69 dell'11 marzo 1983;
   1983 Suppl. ord. alla Gazzetta Ufficiale n. 75 del 15 marzo 1984;
   1984  Suppl.  ord.  alla  Gazzetta Ufficiale n. 37 del 12 febbraio
1985;
   1985 Suppl. ord. alla Gazzetta Ufficiale n. 64 del 18 marzo 1986;
   1986  Suppl.  ord.  alla  Gazzetta Ufficiale n. 42 del 20 febbraio
1987;
   1987  Suppl. ord. alla Gazzetta Ufficiale n. 67 del 21 marzo 1988.
  Si  precisa  che  i  modelli  per la dichiarazione dei sostituti di
imposta conformi a quelli approvati con decreto  del  Ministro  delle
finanze,  relativi  ai  periodi  di  imposta 1976, 1980, 1981, 1982 e
1984, sono stati pubblicati negli stessi  supplementi  alle  Gazzette
Ufficiali   nei   quali  sono  stati  pubblicati  i  modelli  per  la
dichiarazione,  ai  fini  dell'imposta  sul  reddito  delle   persone
giuridiche,  mentre quelli relativi ai periodi di imposta 1974, 1975,
1977, 1978, 1979, 1983, 1985, 1986 e 1987 sono stati pubblicati nelle
sottoindicate Gazzette Ufficiali:
   1974 Gazzetta Ufficiale n. 330 del 24 novembre 1973;
   1975 Gazzetta Ufficiale n. 340 del 31 dicembre 1974;
   1977 Suppl. ord. alla Gazzetta Ufficiale n. 90 del 1› aprile 1978;
   1978  Suppl.  ord.  alla  Gazzetta  Ufficiale n. 36 del 6 febbraio
1979;
   1979 Suppl. ord. alla Gazzetta Ufficiale n. 61 del 3 marzo 1980;
   1983  Suppl.  ord.  alla  Gazzetta Ufficiale n. 54 del 23 febbraio
1984;
   1985 Suppl. ord. alla Gazzetta Ufficiale n. 56 dell'8 marzo 1986;
   1986  Suppl.  ord.  alla  Gazzetta Ufficiale n. 49 del 28 febbraio
1987;
   1987  Suppl.  ord.  alla  Gazzetta Ufficiale n. 46 del 25 febbraio
1988.
 I  modelli 770-bis, relativi ai periodi di imposta 1974, 1975, 1976,
1977, 1978, 1979,  1980,  1981,  1982,  1985,  sono  stati  parimenti
pubblicati negli stessi supplementi alle Gazzette Ufficiali nei quali
sono stati  pubblicati  i  modelli  per  la  dichiarazione,  ai  fini
dell'imposta  sul  reddito  delle  persone  giuridiche, mentre quelli
afferenti ai periodi di imposta 1983, 1984, 1986 e  1987  sono  stati
invece  pubblicati  nei  supplementi ordinari alle Gazzette Ufficiali
rispettivamente, n. 54 del 23 febbraio 1984, n. 37  del  12  febbraio
1985, n. 49 del 28 febbraio 1987 e n. 46 del 25 febbraio 1988.
  Il  differimento  al  31  ottobre 1988 del termine di presentazione
delle dichiarazioni dei redditi e delle dichiarazioni  dei  sostituti
d'imposta  ha  effetto per tutti i periodi d'imposta relativamente ai
quali il rapporto d'imposta  non  e'  divenuto  definitivo,  compresi
quelli che hanno originato controversie tuttora pendenti dinanzi agli
organi del contenzioso tributario.
  Con  riferimento  all'ipotesi  di  presentazione  di  dichiarazione
tardiva entro il mese, il disposto differimento al  31  ottobre  1988
del   prescritto  termine  di  presentazione  ne  fa  venir  meno  la
tardivita'  e,  conseguentemente,  rende  inapplicabili  le  relative
sanzioni.
  Detto  differimento  comporta  altresi'  la  possibilita', da parte
degli enti interessati, di presentare anche dichiarazioni sostitutive
di  quelle  a  suo  tempo presentate entro i termini prescritti, allo
scopo di tener conto delle operazioni per le quali i termini previsti
per  la  fatturazione,  registrazione e gli altri obblighi sono stati
parimenti differiti al 31 ottobre 1988.
  I  redditi  da  indicare  nelle dichiarazioni per le quali opera il
differimento del termine vanno determinati in base alle  disposizioni
vigenti   con   riferimento   a   ciascun  periodo  d'imposta,  salva
l'applicazione  dell'art.  36  del  decreto  del   Presidente   della
Repubblica  4  febbraio 1988, n. 42, in base al quale le disposizioni
del testo unico delle imposte sui redditi approvato con  decreto  del
Presidente  della  Repubblica  22  dicembre  1986, n. 917, diverse da
quelle contemplate nel capo III del  citato  decreto  del  Presidente
della  Repubblica  n. 42 del 1988, possono trovare applicazione anche
per i periodi d'imposta chiusi  anteriormente  al  1›  gennaio  1988,
subordinatamente  alla  condizione  che  le  relative  dichiarazioni,
validamente   presentate,   risultino   ad   esse   conformi.   Nella
fattispecie,  il  requisito  della  validita'  delle dichiarazioni da
presentare deve ritenersi operante anche in dipendenza  del  disposto
differimento  dell'ordinario  termine  di  presentazione.  Per quanto
attiene  all'ipotesi  sub  d)  di  omesso  versamento  dell'IRPEG   e
dell'ILOR  nonche'  delle  ritenute  alla  fonte,  si  rammenta che i
relativi adempimenti vanno  effettuati  entro  il  31  ottobre  1988,
all'esattoria   nella  cui  circoscrizione  l'ente  ha  il  domicilio
fiscale, ai sensi degli articoli 3 e 8  del  decreto  del  Presidente
della  Repubblica  n. 602 del 1973. Le predette imposte IRPEG ed ILOR
possono  essere  versate  anche  tramite  conto  corrente,  intestato
all'esattoria,  almeno  sei  giorni  prima  di quello di scadenza del
termine   prescritto   per   il   versamento   diretto,   ai   sensi,
rispettivamente,  dell'art.  7  dello  stesso  decreto e dell'art. 2,
comma 1, del decreto-legge 23 dicembre 1977, n. 936, convertito nella
legge 23 febbraio 1978, n. 38 e quindi nella fattispecie, qualora gli
enti interessati intendano avvalersi di tale facolta', vanno  versate
entro  il  25  ottobre  1988,  tenendo  presente  che,  relativamente
all'ILOR, tale modalita' di versamento ha  effetto  a  decorrere  dal
periodo  di  imposta  1977.  Le attestazioni di versamento rilasciate
dall'esattoria o dall'ufficio postale dovranno essere  allegate  alle
dichiarazioni  da  presentare  entro  il  suindicato  termine  del 31
ottobre 1988.
  Qualora  l'omesso  versamento  delle  suindicate  imposte  riguardi
dichiarazioni  gia'  presentate,  le  anzidette  attestazioni   vanno
consegnate  o  trasmesse  all'ufficio  delle  imposte  o al centro di
servizio  presso  i  quali  le  dichiarazioni   stesse   sono   state
presentate.
4 - Obblighi contabili.
  In  relazione alle ipotesi oggettivate alle lettere e), f) e g) del
paragrafo n. 2 si fa presente che l'art. 9, comma 1, secondo periodo,
del citato decreto-legge n. 70, prevede il differimento al 31 ottobre
1988,  anche  dei  termini  stabiliti   per   la   fatturazione,   la
registrazione  e  l'adempimento  di tutti gli altri obblighi inerenti
alle operazioni delle  quali  si  deve  tener  conto  ai  fini  della
presentazione,  entro lo stesso termine, delle dichiarazioni relative
ai periodi d'imposta chiusi anteriormente al 1› gennaio 1988.
  L'ultima parte del comma 1 dello stesso articolo dispone che a tale
fine gli obblighi di  fatturazione,  di  registrazione  e  gli  altri
obblighi relativi alle suddette operazioni si intendono comunque gia'
adempiuti  se  le  operazioni  stesse  risultano  dalla  contabilita'
prescritta per gli enti pubblici, individuati nella prima parte dello
stesso comma in argomento nonche' del comma 1-bis.
  Allo  scopo  di  chiarire  la  portata  delle  disposizioni innanzi
trascritte  occorre  ricordare  preliminarmente  che  gli  enti   non
commerciali,  tra  i  quali  si colloca la maggior parte dei soggetti
destinatari della legge di sanatoria, sono sottoposti  ad  un  regime
fiscale  che  si  diversifica a seconda che l'ammontare dei ricavi di
cui all'art. 53  del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  29
settembre 1973, n. 597, sia superiore o non a 780 milioni di lire o a
12 milioni (o a 18 milioni di lire a partire dal 1983).
  Nell'ipotesi  in  cui siano stati conseguiti nel periodo di imposta
ricavi  per  ammontare  superiore  a  780   milioni   di   lire,   la
determinazione  del  reddito  dell'ente non commerciale va effettuata
secondo i criteri ordinari stabiliti nel titolo V del citato  decreto
del  Presidente  della  Repubblica n. 597 e al titolo III del decreto
del Presidente della Repubblica n. 598 del 1973.
  Il limite nella suindicata misura di 780 milioni di lire ha effetto
a partire dal periodo di imposta  1982;  per  i  periodi  di  imposta
precedenti  il limite stesso era cosi' determinato: 1974: 120 milioni
d lire; 1975 e 1976: 180 milioni di lire;  1977,  1978  e  1979:  360
milioni di lire; 1980 e 1981: 480 milioni di lire.
  In  relazione  a tale ipotesi deve essere tenuta, secondo le regole
ordinarie, la normale contabilita' di impresa con la redazione  e  la
presentazione  del  bilancio,  compreso il conto dei profitti e delle
perdite.
  Nel  caso  in  cui  non siano stati superati gli anzidetti limiti e
sempre  che  non  sia  stata  esercitata  l'opzione  per  il   regime
ordinario,  il  reddito  d'impresa  si determina con i criteri di cui
all'art. 72 del decreto del Presidente della Repubblica  n.  597  del
1973,   propri  delle  imprese  minori  e  con  riguardo  all'obbligo
contabile, e' sufficiente la tenuta della contabilita' semplificata e
cioe' i registri prescritti ai fini dell'imposta sul valore aggiunto,
nonche' l'apposito registro  previsto  dall'art.  18,  comma  3,  del
decreto  del  Presidente della Repubblica n. 600 del 1973, per coloro
che effettuano soltanto operazioni non soggette a registrazione.
  Nell'ipotesi, infine, di ricavi non superiori a 18 milioni di lire,
il reddito si determina con i criteri forfettari di cui all'art.  72-
bis  del  decreto  del Presidente della Repubblica n. 597 del 1973, e
sulla base della contabilita' semplificata come  innanzi  individuata
limitatamente agli enti non commerciali rientranti tra i soggetti ivi
indicati.
  I   cennati   adempimenti  contabili  sono  espressamente  previsti
dall'art. 20 del decreto del Presidente della Repubblica n.  600  del
1973,  in base al quale le disposizioni di cui ai precedenti articoli
14,  15,  16  e  18  si  applicano,  relativamente   alle   attivita'
commerciali  eventualmente  esercitate, anche agli enti che non hanno
per  oggetto  esclusivo  o  principale   l'esercizio   di   attivita'
commerciali.
  Qualora  l'attivita'  commerciale  sia  stata  esercitata  senza la
contabilita' separata, ai sensi dell'art. 21, comma  3,  del  decreto
del  Presidente  della  Repubblica n. 598 del 1973, gli altri costi e
oneri, diversi  dalle  minusvalenze  patrimoniali,  sono  ammessi  in
deduzione per la parte corrispondente al rapporto tra l'ammontare dei
ricavi e proventi che concorrono a  formare  il  reddito  complessivo
imponibile  e  l'ammontare  globale  di  tutti  i  ricavi e proventi,
tenendo presente che, ai fini di detto rapporto, occorre tener  conto
anche  delle  plusvalenze patrimoniali, delle sopravvenienze attive e
dei proventi immobiliari indicati nell'art. 52, comma 2, del  decreto
del  Presidente della Repubblica n. 597 del 1973 e cioe' dei proventi
relativi ad immobili  che  non  costituiscono  beni  strumentali  per
l'esercizio  dell'impresa,  ne'  beni  alla  cui  produzione o al cui
scambio e' diretta l'attivita' dell'impresa stessa.
  E'  da  precisare  che in conformita' all'orientamento enunciato da
questo Ministero nelle risoluzioni numeri 10/558 del 12 aprile 1977 e
11/416   del   16   luglio   1980,   sono  deducibili,  nella  misura
proporzionale risultante dall'anzidetto rapporto, tutti  i  costi  ed
oneri e non soltanto quelli inerenti all'attivita' commerciale.
  Ed  invero  il  correttivo introdotto con il comma 2, dell'art. 109
del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con  il  decreto
del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, secondo cui
in assenza di contabilita' separata, le spese e gli altri  componenti
negativi  risultanti  in  bilancio,  esclusi  i costi relativi a beni
adibiti ad uso promiscuo, sono  deducibili  per  la  parte  del  loro
ammontare  che  corrisponde  al rapporto tra l'ammontare dei ricavi e
altri proventi che  concorrono  a  formare  il  reddito  d'impresa  e
l'ammontare  complessivo  di  tutti i ricavi e proventi, ha effetto a
partire dal primo periodo d'imposta successivo al 31  dicembre  1987,
giusta  il  disposto  dell'art.  29  del decreto del Presidente della
Repubblica 4 febbraio 1988, n. 42.
  Lo  stesso  articolo contiene analoga previsione con riferimento al
comma 3 del citato art. 109 del testo unico,  in  base  al  quale  la
deduzione  proporzionale  di  cui  al comma precedente e' subordinata
alla condizione che l'ente abbia  tenuto  relativamente  a  tutte  le
attivita'  esercitate  e  a  tutti  i beni posseduti una contabilita'
unica contenente tutti gli  elementi  necessari  e  rispondenti  alle
prescrizioni dell'art. 22 del decreto del Presidente della Repubblica
n. 600 del 1973. Quest'ultima condizione, sebbene  non  espressamente
richiesta  dalla normativa in vigore fino al 31 dicembre 1987, era da
ritenersi implicita alla normativa stessa, come si e' avuto  modo  di
affermare con la risoluzione n. 11/189 del 22 aprile 1985.
  La  condizione medesima, tuttavia, e' rimasta talvolta inosservata,
atteso che taluni enti di cui trattasi si sono limitati a  tenere  la
contabilita'  finanziaria  prescritta  dalle leggi sulla contabilita'
pubblica, e quindi con criteri del  tutto  analoghi  a  quelli  della
contabilita'   generale  dello  Stato,  assumendo  comportamenti  non
rispondenti alle prescrizioni contenute nelle norme tributarie.
  Le  disposizioni in rassegna rispondono all'esigenza di convalidare
detti comportamenti per i periodi d'imposta chiusi  anteriormente  al
1› gennaio 1988, e, nel contempo, di sanare le irregolarita' connesse
alla fatturazione, registrazione e all'adempimento di tutti gli altri
obblighi  relativi  alle operazioni che hanno rilevanza ai fini della
presentazione delle dichiarazioni per i suindicati periodi d'imposta.
  Tale   esigenza  viene  soddisfatta,  limitatamente  ai  suindicati
adempimenti, con la seconda parte dell'art. 9 del decreto-legge sopra
menzionato,  la  quale contiene una distinta ed autonoma previsione a
seconda che le operazioni di cui si deve tener conto  ai  fini  della
presentazione   delle   dichiarazioni   indicate  nella  prima  parte
dell'articolo  in  commento  risultino  o  meno  dalla   contabilita'
prevista per gli enti pubblici ivi identificati.
  Con  riguardo  alla prima ipotesi la norma contiene una presunzione
assoluta  in  base  alla  quale  le  formalita'  della  fatturazione,
registrazione  e  l'adempimento  di tutti gli altri obblighi inerenti
alle  suddette  operazioni  si  considerano  comunque  effettuati  e,
conseguentemente, non si rendono necessari ulteriori adempimenti. Con
riferimento  invece  alla  seconda  ipotesi   dette   formalita'   ed
adempimenti  devono  essere  eseguiti  nel  prescritto termine del 31
ottobre 1988 e, in assenza di scritture  contabili  rispondenti  alla
disciplina tributaria, con riferimento alla contabilita' obbligatoria
prevista dalle  norme  statutarie  o  da  quelle  sulla  contabilita'
pubblica, secondo le modalita' per essa previste.
  In  tal  caso  i componenti reddituali relativi alle operazioni che
hanno rilevanza ai fini della determinazione  del  reddito  d'impresa
dei  periodi  d'imposta  per  i  quali ha effetto la sanatoria, tanto
quelle gia'  risultanti  dalla  contabilita'  pubblica  o  statutaria
quanto  quelle  per  le  quali  occorre provvedere alla fatturazione,
registrazione e ad altri adempimenti  ad  essi  connessi,  concorrono
alla  formazione del reddito stesso in base ai criteri di imputazione
temporale rispondenti al tipo di contabilita' tenuta e  quindi  anche
in  deroga  al principio della competenza economica sancito nell'art.
74 del decreto del Presidente della Repubblica n. 597 del 1973.
  Cio'   ovviamente   non   vale   nell'ipotesi  in  cui  l'attivita'
commerciale sia stata esercitata con contabilita' separata ovvero  si
intenda  attivare  ora  per  allora  detta  contabilita'. In tal caso
infatti la contabilita' stessa deve essere tenuta in conformita' alle
prescrizioni della normativa tributaria compresa quella riguardante i
criteri di imputazione dei componenti che concorrono alla  formazione
del  reddito  d'impresa  improntanti  al  principio  della competenza
economica, applicabile anche nei confronti degli enti non commerciali
inquadrabili  tra  le  imprese  minori  esonerate  dall'obbligo della
tenuta  della  contabilita'  ordinaria,  escluse   quelle   cosidette
"minime"     per  le  quali  si  assumono  come ricavi conseguiti nel
periodo di imposta i  corrispettivi  delle  operazioni  registrate  o
soggette a registrazione nel periodo stesso agli effetti dell'imposta
sul valore aggiunto e di quelle annotate o soggette ad annotazione  a
norma  del  comma  3,  dell'art.  18 del decreto del Presidente della
Repubblica n.  600 del  1973.  E'  da  sottolineare  che  mentre  nei
confronti  degli enti non commerciali che, con riguardo all'attivita'
commerciale esercitata, hanno conseguito in ciascun periodo d'imposta
ricavi  superiori  a  780 milioni di lire o ai diversi limiti innanzi
indicati, la contabilita' separata postula necessariamente la  tenuta
delle  scritture  contabili  ordinarie prescritte dagli articoli 14 e
seguenti del decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973,
in  conformita'  all'orientamento enunciato da questo Ministero nella
risoluzione n. 9/1828-76 del 19 novembre  1976,  nei  riguardi  degli
stessi  enti che, limitatamente all'attivita' commerciale esercitata,
hanno conseguito ricavi non superiori ai limiti stessi, ovvero  a  18
milioni  o  a 12 milioni di lire e quindi riconducibili, agli effetti
fiscali, rispettivamente, nel novero delle imprese minori o di quelle
"minime",  occorre  per integrare la contabilita' separata, la tenuta
dei registri richiesti ai fini dell'imposta sul valore aggiunto e dal
comma 3 dell'art. 18 del citato decreto n. 600 del 1973.
  E  cio'  in  quanto la disciplina recata dall'art. 19-ter, comma 3,
del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972,  secondo
la  quale  "Per  le  regioni,  province  comuni  e  loro consorzi, la
contabilita' separata  di  cui  al  comma  precedente  e'  realizzata
nell'ambito  e  con  l'osservanza  delle  modalita'  previste  per la
contabilita' pubblica obbligatoria a norma di legge e di statuto", ha
effetto esclusivamente per l'imposta sul valore aggiunto.
 
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  Le  intendenze  di  finanza e gli ispettorati compartimentali delle
imposte dirette accuseranno ricevuta della  presente  alla  Direzione
generale delle imposte dirette; gli uffici distrettuali delle imposte
dirette e i centri di servizio alle rispettive intendenze di finanza.
                                      Il direttore generale: MONACCHI