Differimento dei termini riguardanti la presentazione delle dichiarazioni, i versamenti e gli adempimenti contabili a carico degli enti locali, ai sensi dell'art. 9 del decreto-legge 14 marzo 1988, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 maggio 1988, n. 154.(GU n.237 del 8-10-1988)
Alle intendenze di finanza Agli ispettorati compartimentali delle imposte dirette Agli uffici distrettuali delle imposte dirette Ai centri di servizio e, per conoscenza: A tutte le direzioni generali Al servizio centrale degli ispettori tributari Al Comando generale della Guardia di finanza L'art. 9 del decreto-legge 14 marzo 1988, n. 70, convertito, con modificazioni, nella legge 13 maggio 1988, n. 154, reca norme volte a sanare le violazioni sostanziali e formali connesse alla mancata presentazione delle dichiarazioni agli effetti dell'imposta sul valore aggiunto e delle imposte sui redditi e all'omesso versamento dei rispettivi tributi, per i periodi di imposta chiusi anteriormente al 1 gennaio 1988, nonche' alla fatturazione, registrazione e all'adempimento di tutti gli altri obblighi inerenti alle operazioni delle quali si deve tener conto nelle predette dichiarazioni. 1 - Ambito soggettivo. Con riguardo al settore dell'imposizione diretta, rientrano nell'ambito soggettivo di applicazione del citato art. 9 i soggetti all'imposta sul reddito delle persone giuridiche ivi elencati e cioe': regioni, province, comuni e loro consorzi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218 e cioe' quelli costituiti, a norma dell'art. 50 dello stesso decreto, tra i comuni, le province, le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e agli altri enti interessati, allo scopo di fornire nuove iniziative industriali di cui sia prevista la concentrazione in una determinata zona, l'esecuzione delle opere di attrezzatura della zona che deve realizzare la Cassa per il Mezzogiorno, ecc., comunita' montane, unita' sanitarie locali, istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza, camere di commercio, enti porti e aziende dei mezzi meccanici e dei magazzini nei porti aventi natura di enti pubblici economici e sottoposti alla vigilanza del Ministero della marina mercantile. Tra i destinatari delle norme di sanatoria di cui trattasi rientrano altresi', ai sensi del comma 1- bis del menzionato art. 9, gli enti percettori di proventi da canoni di locazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica, in quanto contabilizzati a norma dell'art. 25 della legge 8 agosto 1977, n. 513, nella gestione speciale di cui all'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1972, n. 1036. Si fa presente che il comma 1 del citato art. 25 dispone che i canoni di locazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica di cui al precedente art. 22 della stessa legge, al netto delle spese generali e di amministrazione e delle spese di manutenzione di cui all'art. 19, lettere b) e c) del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1972, n. 1036, nonche' le somme ricavate dall'alienazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica sono contabilizzati dagli istituti autonomi case popolari nella gestione speciale di cui all'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1972, n. 1036, il quale stabilisce che tale gestione e' istituita presso gli istituti autonomi provinciali per case popolari. 2 - Ambito oggettivo. La sanatoria di cui al menzionato art. 9, sempre per quanto concerne il settore delle imposte sul reddito, riguarda le seguenti fattispecie: a) omessa o ritardata presentazione delle dichiarazioni dei redditi e delle dichiarazioni di sostituti d'imposta relative ai periodi d'imposta chiusi anteriormente al 1 gennaio 1988; b) presentazione delle dichiarazioni dei redditi e delle dichiarazioni dei sostituti d'imposta redatte su stampati non conformi al modello approvato con decreto del Ministro delle finanze o non sottoscritte dal rappresentante legale o negoziale da ritenersi nulle ai sensi dell'art. 8, commi 1 e 4, del decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973, relative ai periodi d'imposta chiusi anteriormente al 1 gennaio 1988; c) presentazione di dichiarazione dei redditi e dei sostituti d'imposta incomplete o infedeli; d) omesso o ritardato versamento diretto dell'IRPEG o dell'ILOR dovuto in base alla dichiarazione annuale nonche' delle ritenute alla fonte; e) omessa o insufficiente annotazione nelle scritture contabili obbligatorie ai fini delle imposte sui redditi dei corrispettivi derivanti dalle cessioni dei beni e dalle prestazioni di servizi; f) omessa tenuta o conservazione delle scritture contabili e dei documenti prescritti dagli articoli 14 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973; g) tenuta delle scritture contabili e dei documenti di cui alla precedente lettera e) in difformita' delle disposizioni dell'art. 22 del decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973. 3 - Adempimenti connessi alla presentazione delle dichiarazioni e dei versamenti. Con riguardo alle fattispecie di cui alle lettere a), b) e c) del precedente paragrafo, la sanatoria e' subordinata alla condizione che le dichiarazioni omesse o nulle vengano regolarmente presentate entro il 31 ottobre 1988. Le dichiarazioni stesse, relative a ciascun periodo di imposta, devono essere presentate all'ufficio del comune di domicilio fiscale dell'ente, ovvero spedite per raccomandata, nel qual caso vanno indirizzate all'ufficio delle imposte o, se esistente, al centro di servizio, e si considerano presentate nel giorno in cui vengono consegnate all'ufficio postale. Si ricorda che, a norma dell'ultimo comma dell'art. 58 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, le cause di variazione del domicilio fiscale hanno effetto dal sessantesimo giorno successivo a quello in cui si sono verificate. A tal fine gli enti interessati dovranno utilizzare i modelli per la dichiarazione dei redditi e per la dichiarazione dei sostituti d'imposta conformi a quelli approvati con decreto del Ministro delle finanze e per i periodi d'imposta rientranti nella sanatoria, pubblicati a suo tempo nelle seguenti Gazzette Ufficiali: 1974 Suppl. ord. alla Gazzetta Ufficiale n. 89 del 3 aprile 1975; 1975 Suppl. ord. alla Gazzetta Ufficiale n. 34 del 7 febbraio 1976; 1976 Suppl. ord. alla Gazzetta Ufficiale n. 119 del 4 maggio 1977; 1977 Suppl. ord. alla Gazzetta Ufficiale n. 90 del 1 aprile 1978; 1978 Suppl. ord. alla Gazzetta Ufficiale n. 25 del 25 gennaio 1979; 1979 Suppl. ord. alla Gazzetta Ufficiale n. 39 del 9 febbraio 1980; 1980 Suppl. ord. alla Gazzetta Ufficiale n. 353 del 27 dicembre 1980; 1981 Suppl. ord. alla Gazzetta Ufficiale n. 22 del 23 gennaio 1982; 1982 Suppl. ord. alla Gazzetta Ufficiale n. 69 dell'11 marzo 1983; 1983 Suppl. ord. alla Gazzetta Ufficiale n. 75 del 15 marzo 1984; 1984 Suppl. ord. alla Gazzetta Ufficiale n. 37 del 12 febbraio 1985; 1985 Suppl. ord. alla Gazzetta Ufficiale n. 64 del 18 marzo 1986; 1986 Suppl. ord. alla Gazzetta Ufficiale n. 42 del 20 febbraio 1987; 1987 Suppl. ord. alla Gazzetta Ufficiale n. 67 del 21 marzo 1988. Si precisa che i modelli per la dichiarazione dei sostituti di imposta conformi a quelli approvati con decreto del Ministro delle finanze, relativi ai periodi di imposta 1976, 1980, 1981, 1982 e 1984, sono stati pubblicati negli stessi supplementi alle Gazzette Ufficiali nei quali sono stati pubblicati i modelli per la dichiarazione, ai fini dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche, mentre quelli relativi ai periodi di imposta 1974, 1975, 1977, 1978, 1979, 1983, 1985, 1986 e 1987 sono stati pubblicati nelle sottoindicate Gazzette Ufficiali: 1974 Gazzetta Ufficiale n. 330 del 24 novembre 1973; 1975 Gazzetta Ufficiale n. 340 del 31 dicembre 1974; 1977 Suppl. ord. alla Gazzetta Ufficiale n. 90 del 1 aprile 1978; 1978 Suppl. ord. alla Gazzetta Ufficiale n. 36 del 6 febbraio 1979; 1979 Suppl. ord. alla Gazzetta Ufficiale n. 61 del 3 marzo 1980; 1983 Suppl. ord. alla Gazzetta Ufficiale n. 54 del 23 febbraio 1984; 1985 Suppl. ord. alla Gazzetta Ufficiale n. 56 dell'8 marzo 1986; 1986 Suppl. ord. alla Gazzetta Ufficiale n. 49 del 28 febbraio 1987; 1987 Suppl. ord. alla Gazzetta Ufficiale n. 46 del 25 febbraio 1988. I modelli 770-bis, relativi ai periodi di imposta 1974, 1975, 1976, 1977, 1978, 1979, 1980, 1981, 1982, 1985, sono stati parimenti pubblicati negli stessi supplementi alle Gazzette Ufficiali nei quali sono stati pubblicati i modelli per la dichiarazione, ai fini dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche, mentre quelli afferenti ai periodi di imposta 1983, 1984, 1986 e 1987 sono stati invece pubblicati nei supplementi ordinari alle Gazzette Ufficiali rispettivamente, n. 54 del 23 febbraio 1984, n. 37 del 12 febbraio 1985, n. 49 del 28 febbraio 1987 e n. 46 del 25 febbraio 1988. Il differimento al 31 ottobre 1988 del termine di presentazione delle dichiarazioni dei redditi e delle dichiarazioni dei sostituti d'imposta ha effetto per tutti i periodi d'imposta relativamente ai quali il rapporto d'imposta non e' divenuto definitivo, compresi quelli che hanno originato controversie tuttora pendenti dinanzi agli organi del contenzioso tributario. Con riferimento all'ipotesi di presentazione di dichiarazione tardiva entro il mese, il disposto differimento al 31 ottobre 1988 del prescritto termine di presentazione ne fa venir meno la tardivita' e, conseguentemente, rende inapplicabili le relative sanzioni. Detto differimento comporta altresi' la possibilita', da parte degli enti interessati, di presentare anche dichiarazioni sostitutive di quelle a suo tempo presentate entro i termini prescritti, allo scopo di tener conto delle operazioni per le quali i termini previsti per la fatturazione, registrazione e gli altri obblighi sono stati parimenti differiti al 31 ottobre 1988. I redditi da indicare nelle dichiarazioni per le quali opera il differimento del termine vanno determinati in base alle disposizioni vigenti con riferimento a ciascun periodo d'imposta, salva l'applicazione dell'art. 36 del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1988, n. 42, in base al quale le disposizioni del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, diverse da quelle contemplate nel capo III del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 42 del 1988, possono trovare applicazione anche per i periodi d'imposta chiusi anteriormente al 1 gennaio 1988, subordinatamente alla condizione che le relative dichiarazioni, validamente presentate, risultino ad esse conformi. Nella fattispecie, il requisito della validita' delle dichiarazioni da presentare deve ritenersi operante anche in dipendenza del disposto differimento dell'ordinario termine di presentazione. Per quanto attiene all'ipotesi sub d) di omesso versamento dell'IRPEG e dell'ILOR nonche' delle ritenute alla fonte, si rammenta che i relativi adempimenti vanno effettuati entro il 31 ottobre 1988, all'esattoria nella cui circoscrizione l'ente ha il domicilio fiscale, ai sensi degli articoli 3 e 8 del decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973. Le predette imposte IRPEG ed ILOR possono essere versate anche tramite conto corrente, intestato all'esattoria, almeno sei giorni prima di quello di scadenza del termine prescritto per il versamento diretto, ai sensi, rispettivamente, dell'art. 7 dello stesso decreto e dell'art. 2, comma 1, del decreto-legge 23 dicembre 1977, n. 936, convertito nella legge 23 febbraio 1978, n. 38 e quindi nella fattispecie, qualora gli enti interessati intendano avvalersi di tale facolta', vanno versate entro il 25 ottobre 1988, tenendo presente che, relativamente all'ILOR, tale modalita' di versamento ha effetto a decorrere dal periodo di imposta 1977. Le attestazioni di versamento rilasciate dall'esattoria o dall'ufficio postale dovranno essere allegate alle dichiarazioni da presentare entro il suindicato termine del 31 ottobre 1988. Qualora l'omesso versamento delle suindicate imposte riguardi dichiarazioni gia' presentate, le anzidette attestazioni vanno consegnate o trasmesse all'ufficio delle imposte o al centro di servizio presso i quali le dichiarazioni stesse sono state presentate. 4 - Obblighi contabili. In relazione alle ipotesi oggettivate alle lettere e), f) e g) del paragrafo n. 2 si fa presente che l'art. 9, comma 1, secondo periodo, del citato decreto-legge n. 70, prevede il differimento al 31 ottobre 1988, anche dei termini stabiliti per la fatturazione, la registrazione e l'adempimento di tutti gli altri obblighi inerenti alle operazioni delle quali si deve tener conto ai fini della presentazione, entro lo stesso termine, delle dichiarazioni relative ai periodi d'imposta chiusi anteriormente al 1 gennaio 1988. L'ultima parte del comma 1 dello stesso articolo dispone che a tale fine gli obblighi di fatturazione, di registrazione e gli altri obblighi relativi alle suddette operazioni si intendono comunque gia' adempiuti se le operazioni stesse risultano dalla contabilita' prescritta per gli enti pubblici, individuati nella prima parte dello stesso comma in argomento nonche' del comma 1-bis. Allo scopo di chiarire la portata delle disposizioni innanzi trascritte occorre ricordare preliminarmente che gli enti non commerciali, tra i quali si colloca la maggior parte dei soggetti destinatari della legge di sanatoria, sono sottoposti ad un regime fiscale che si diversifica a seconda che l'ammontare dei ricavi di cui all'art. 53 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, sia superiore o non a 780 milioni di lire o a 12 milioni (o a 18 milioni di lire a partire dal 1983). Nell'ipotesi in cui siano stati conseguiti nel periodo di imposta ricavi per ammontare superiore a 780 milioni di lire, la determinazione del reddito dell'ente non commerciale va effettuata secondo i criteri ordinari stabiliti nel titolo V del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 597 e al titolo III del decreto del Presidente della Repubblica n. 598 del 1973. Il limite nella suindicata misura di 780 milioni di lire ha effetto a partire dal periodo di imposta 1982; per i periodi di imposta precedenti il limite stesso era cosi' determinato: 1974: 120 milioni d lire; 1975 e 1976: 180 milioni di lire; 1977, 1978 e 1979: 360 milioni di lire; 1980 e 1981: 480 milioni di lire. In relazione a tale ipotesi deve essere tenuta, secondo le regole ordinarie, la normale contabilita' di impresa con la redazione e la presentazione del bilancio, compreso il conto dei profitti e delle perdite. Nel caso in cui non siano stati superati gli anzidetti limiti e sempre che non sia stata esercitata l'opzione per il regime ordinario, il reddito d'impresa si determina con i criteri di cui all'art. 72 del decreto del Presidente della Repubblica n. 597 del 1973, propri delle imprese minori e con riguardo all'obbligo contabile, e' sufficiente la tenuta della contabilita' semplificata e cioe' i registri prescritti ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, nonche' l'apposito registro previsto dall'art. 18, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973, per coloro che effettuano soltanto operazioni non soggette a registrazione. Nell'ipotesi, infine, di ricavi non superiori a 18 milioni di lire, il reddito si determina con i criteri forfettari di cui all'art. 72- bis del decreto del Presidente della Repubblica n. 597 del 1973, e sulla base della contabilita' semplificata come innanzi individuata limitatamente agli enti non commerciali rientranti tra i soggetti ivi indicati. I cennati adempimenti contabili sono espressamente previsti dall'art. 20 del decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973, in base al quale le disposizioni di cui ai precedenti articoli 14, 15, 16 e 18 si applicano, relativamente alle attivita' commerciali eventualmente esercitate, anche agli enti che non hanno per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attivita' commerciali. Qualora l'attivita' commerciale sia stata esercitata senza la contabilita' separata, ai sensi dell'art. 21, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica n. 598 del 1973, gli altri costi e oneri, diversi dalle minusvalenze patrimoniali, sono ammessi in deduzione per la parte corrispondente al rapporto tra l'ammontare dei ricavi e proventi che concorrono a formare il reddito complessivo imponibile e l'ammontare globale di tutti i ricavi e proventi, tenendo presente che, ai fini di detto rapporto, occorre tener conto anche delle plusvalenze patrimoniali, delle sopravvenienze attive e dei proventi immobiliari indicati nell'art. 52, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica n. 597 del 1973 e cioe' dei proventi relativi ad immobili che non costituiscono beni strumentali per l'esercizio dell'impresa, ne' beni alla cui produzione o al cui scambio e' diretta l'attivita' dell'impresa stessa. E' da precisare che in conformita' all'orientamento enunciato da questo Ministero nelle risoluzioni numeri 10/558 del 12 aprile 1977 e 11/416 del 16 luglio 1980, sono deducibili, nella misura proporzionale risultante dall'anzidetto rapporto, tutti i costi ed oneri e non soltanto quelli inerenti all'attivita' commerciale. Ed invero il correttivo introdotto con il comma 2, dell'art. 109 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, secondo cui in assenza di contabilita' separata, le spese e gli altri componenti negativi risultanti in bilancio, esclusi i costi relativi a beni adibiti ad uso promiscuo, sono deducibili per la parte del loro ammontare che corrisponde al rapporto tra l'ammontare dei ricavi e altri proventi che concorrono a formare il reddito d'impresa e l'ammontare complessivo di tutti i ricavi e proventi, ha effetto a partire dal primo periodo d'imposta successivo al 31 dicembre 1987, giusta il disposto dell'art. 29 del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1988, n. 42. Lo stesso articolo contiene analoga previsione con riferimento al comma 3 del citato art. 109 del testo unico, in base al quale la deduzione proporzionale di cui al comma precedente e' subordinata alla condizione che l'ente abbia tenuto relativamente a tutte le attivita' esercitate e a tutti i beni posseduti una contabilita' unica contenente tutti gli elementi necessari e rispondenti alle prescrizioni dell'art. 22 del decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973. Quest'ultima condizione, sebbene non espressamente richiesta dalla normativa in vigore fino al 31 dicembre 1987, era da ritenersi implicita alla normativa stessa, come si e' avuto modo di affermare con la risoluzione n. 11/189 del 22 aprile 1985. La condizione medesima, tuttavia, e' rimasta talvolta inosservata, atteso che taluni enti di cui trattasi si sono limitati a tenere la contabilita' finanziaria prescritta dalle leggi sulla contabilita' pubblica, e quindi con criteri del tutto analoghi a quelli della contabilita' generale dello Stato, assumendo comportamenti non rispondenti alle prescrizioni contenute nelle norme tributarie. Le disposizioni in rassegna rispondono all'esigenza di convalidare detti comportamenti per i periodi d'imposta chiusi anteriormente al 1 gennaio 1988, e, nel contempo, di sanare le irregolarita' connesse alla fatturazione, registrazione e all'adempimento di tutti gli altri obblighi relativi alle operazioni che hanno rilevanza ai fini della presentazione delle dichiarazioni per i suindicati periodi d'imposta. Tale esigenza viene soddisfatta, limitatamente ai suindicati adempimenti, con la seconda parte dell'art. 9 del decreto-legge sopra menzionato, la quale contiene una distinta ed autonoma previsione a seconda che le operazioni di cui si deve tener conto ai fini della presentazione delle dichiarazioni indicate nella prima parte dell'articolo in commento risultino o meno dalla contabilita' prevista per gli enti pubblici ivi identificati. Con riguardo alla prima ipotesi la norma contiene una presunzione assoluta in base alla quale le formalita' della fatturazione, registrazione e l'adempimento di tutti gli altri obblighi inerenti alle suddette operazioni si considerano comunque effettuati e, conseguentemente, non si rendono necessari ulteriori adempimenti. Con riferimento invece alla seconda ipotesi dette formalita' ed adempimenti devono essere eseguiti nel prescritto termine del 31 ottobre 1988 e, in assenza di scritture contabili rispondenti alla disciplina tributaria, con riferimento alla contabilita' obbligatoria prevista dalle norme statutarie o da quelle sulla contabilita' pubblica, secondo le modalita' per essa previste. In tal caso i componenti reddituali relativi alle operazioni che hanno rilevanza ai fini della determinazione del reddito d'impresa dei periodi d'imposta per i quali ha effetto la sanatoria, tanto quelle gia' risultanti dalla contabilita' pubblica o statutaria quanto quelle per le quali occorre provvedere alla fatturazione, registrazione e ad altri adempimenti ad essi connessi, concorrono alla formazione del reddito stesso in base ai criteri di imputazione temporale rispondenti al tipo di contabilita' tenuta e quindi anche in deroga al principio della competenza economica sancito nell'art. 74 del decreto del Presidente della Repubblica n. 597 del 1973. Cio' ovviamente non vale nell'ipotesi in cui l'attivita' commerciale sia stata esercitata con contabilita' separata ovvero si intenda attivare ora per allora detta contabilita'. In tal caso infatti la contabilita' stessa deve essere tenuta in conformita' alle prescrizioni della normativa tributaria compresa quella riguardante i criteri di imputazione dei componenti che concorrono alla formazione del reddito d'impresa improntanti al principio della competenza economica, applicabile anche nei confronti degli enti non commerciali inquadrabili tra le imprese minori esonerate dall'obbligo della tenuta della contabilita' ordinaria, escluse quelle cosidette "minime" per le quali si assumono come ricavi conseguiti nel periodo di imposta i corrispettivi delle operazioni registrate o soggette a registrazione nel periodo stesso agli effetti dell'imposta sul valore aggiunto e di quelle annotate o soggette ad annotazione a norma del comma 3, dell'art. 18 del decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973. E' da sottolineare che mentre nei confronti degli enti non commerciali che, con riguardo all'attivita' commerciale esercitata, hanno conseguito in ciascun periodo d'imposta ricavi superiori a 780 milioni di lire o ai diversi limiti innanzi indicati, la contabilita' separata postula necessariamente la tenuta delle scritture contabili ordinarie prescritte dagli articoli 14 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973, in conformita' all'orientamento enunciato da questo Ministero nella risoluzione n. 9/1828-76 del 19 novembre 1976, nei riguardi degli stessi enti che, limitatamente all'attivita' commerciale esercitata, hanno conseguito ricavi non superiori ai limiti stessi, ovvero a 18 milioni o a 12 milioni di lire e quindi riconducibili, agli effetti fiscali, rispettivamente, nel novero delle imprese minori o di quelle "minime", occorre per integrare la contabilita' separata, la tenuta dei registri richiesti ai fini dell'imposta sul valore aggiunto e dal comma 3 dell'art. 18 del citato decreto n. 600 del 1973. E cio' in quanto la disciplina recata dall'art. 19-ter, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, secondo la quale "Per le regioni, province comuni e loro consorzi, la contabilita' separata di cui al comma precedente e' realizzata nell'ambito e con l'osservanza delle modalita' previste per la contabilita' pubblica obbligatoria a norma di legge e di statuto", ha effetto esclusivamente per l'imposta sul valore aggiunto. * * * Le intendenze di finanza e gli ispettorati compartimentali delle imposte dirette accuseranno ricevuta della presente alla Direzione generale delle imposte dirette; gli uffici distrettuali delle imposte dirette e i centri di servizio alle rispettive intendenze di finanza. Il direttore generale: MONACCHI