Abrogazione del decreto ministeriale 29 dicembre 1992, concernente la rappresentanza in dogana per l'espletamento delle operazioni doganali.(GU n.181 del 5-8-1997)
IL MINISTRO DELLE FINANZE Visto il regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio datato 12 ottobre 1992, che istituisce un codice doganale comunitario, ed in particolare l'art. 5; Considerato che le disposizioni contenute nel decreto ministeriale 29 dicembre 1992, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - serie generale - n. 4 del 7 gennaio 1993, sono contrastanti con le disposizioni previste dal richiamato art. 5 del codice doganale comunitario, giusto quanto statuito dalla Corte di giustizia delle Comunita' europee con la decisione 9 febbraio 1994 nella causa C-119/92 contro lo Stato italiano; Considerato altresi' che e' opportuno prevenire la conclusione della procedura di infrazione n. 95/2239 in materia di rappresentanza in dogana attualmente in corso contro lo Stato italiano; Considerato comunque che non sussistono norme che attribuiscono al Ministro delle finanze il potere di stabilire, con proprio decreto e in via generale, quali soggetti siano ammessi ad espletare le operazioni doganali; Vista la sentenza n. 1460 del 21 novembre 1994 della II sezione del tribunale amministrativo regionale del Lazio, che ha annullato parzialmente l'art. 3, primo comma, del decreto ministeriale citato; Ritenuto che a tal fine occorre abrogare il citato decreto ministeriale 29 dicembre 1992; Decreta: Art. 1. 1. Il decreto ministeriale 29 dicembre 1992, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - serie generale - n. 4 del 7 gennaio 1993, e' abrogato. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 29 luglio 1997 Il Ministro: Visco