Determinazione per l'anno 1998 del contributo dovuto al Fondo di garanzia per l'attivita' dei mediatori di assicurazione e di riassicurazione.(GU n.284 del 5-12-1997)
IL DIRETTORE GENERALE del commercio, delle assicurazioni e dei servizi Vista la legge 28 novembre 1984, n. 792, relativa all'istituzione ed al funzionamento dell'albo dei mediatori di assicurazione e di riassicurazione; Visto il decreto ministreriale 30 aprile 1985, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'11 maggio 1985, con il quale e' stato costituito il Fondo di garanzia per l'attivita' dei mediatori di assicurazione e di riassicurazione, di cui all'art. 4, lettera f), della citata legge 28 novembre 1984, n. 792, e sono state stabilite, altresi', le disposizioni necessarie al funzionamento del Fondo stesso; Visto il decreto ministeriale 9 aprile 1992, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 7 maggio 1992, con il quale sono state introdotte modificazioni al sopracitato decreto ministeriale 30 aprile 1985; Considerato, in particolare, che il citato art. 4, lettera f), della legge 28 novembre 1984, n. 792, stabilisce, fra l'altro, che il Fondo di garanzia e' alimentato dai contributi degli aderenti e che la misura dei contributi stessi, la quale deve essere comunque non inferiore allo 0,50% delle provvigioni annualmente acquisite rispettivamente dai mediatori di assicurazione e dai mediatori di riassicurazione, e' fissata annualmente con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, tenendo conto dell'anzianita' di esercizio dell'attivita' e del volume di affari dei mediatori stessi; Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, concernente la razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e revisione della disciplina in materia di pubblico impiego, a norma dell'art. 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421; Visto il decreto ministeriale 5 dicembre 1996, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 20 dicembre 1996, con il quale e' stata determinata la misura del contributo da versare al Fondo di garanzia per l'anno 1997; Considerato che occorre procedere alla determinazione della misura del contributo che gli aderenti debbono versare al Fondo di garanzia per l'anno 1998; Ritenuto opportuno, sentita anche la commissione di cui all'art. 12 della legge 28 novembre 1984, n. 792, nella riunione del 29 ottobre 1997, di confermare per l'anno 1998 la misura gia' fissata per l'anno 1997 con decreto ministeriale 5 dicembre 1996 sopracitato; Decreta: Articolo unico Il contributo che gli aderenti debbono versare al Fondo di garanzia di cui all'art. 4, lettera f), della legge 28 novembre 1984, n. 792, per l'anno 1998, e' fissato nella misura dello 0,50% delle provvigioni acquisite, rispettivamente, dai mediatori di assicurazione e dai mediatori di riassicurazione nel corso dell'anno 1997. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 13 novembre 1997 Il direttore generale: Cinti