DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 22 ottobre 1987 

  Modificazioni allo statuto dell'Universita' degli studi di
Modena.
(GU n.60 del 12-3-1988)

                    IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
  Veduto lo statuto dell'Universita' degli studi di Modena, approvato
con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2035, e  modificato  con  regio
decreto 13 ottobre 1927, n. 2170, e successive modificazioni;
  Veduto  il  testo  unico  delle  leggi  sull'istruzione  superiore,
approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;
  Veduto  il  regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito
nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;
  Veduto  il  regio  decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive
modificazioni;
  Veduta la legge 22 maggio 1978, n. 217;
  Veduta la legge 21 febbraio 1980, n. 28;
  Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n.
162;
  Vedute  le  proposte  di  modifiche  dello  statuto formulate dalle
autorita' accademiche dell'Universita' degli studi anzidetta;
  Riconosciuta  la  particolare  necessita'  di  approvare  le  nuove
modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui  all'ultimo
comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592;
  Sentito il parere del Consiglio universitario nazionale;
  Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;
                               Decreta:
  Lo  statuto  dell'Universita'  degli  studi  di Modena, approvato e
modificato con i decreti sopraindicati, e'  ulteriormente  modificato
come appresso:
                            Articolo unico
  Dopo  l'art. 314 e con il conseguente spostamento della numerazione
degli articoli successivi sono aggiunti  i  seguenti  nuovi  articoli
relativi   alla  istituzione  della  scuola  di  specializzazione  in
farmacia ospedaliera:
          Scuola di specializzazione in farmacia ospedaliera
  Art.  315. - E' istituita la scuola di specializzazione in farmacia
ospedaliera presso l'Universita' degli studi di Modena.
  La  scuola  conferisce  il  diploma di specializzazione in farmacia
ospedaliera.
  Art.   316.   -  La  direzione  della  scuola  ha  sede  presso  il
dipartimento di scienze farmaceutiche.
  Art.  317.  -  La  scuola  ha lo scopo di assicurare ai laureati in
discipline farmaceutiche la possibilita' di un perfezionamento  nelle
materie  necessarie  ad  esercitare  la loro attivita' nella farmacia
ospedaliera.
  La  scuola  soddisfa  precise esigenze espresse dal piano sanitario
nazionale e/o  regionale  che  richiede  specialisti  ospedalieri  da
inserire nelle strutture operanti sul territorio.
  Art.  318.  -  La  durata  del  corso  e'  di  tre  anni  e  non e'
suscettibile di abbreviazioni.
  Art.  319.  -  Il  numero  degli  iscritti  e'  di dieci per anno e
complessivamente di trenta per l'intero corso di studi.
  Art.  320.  -  Alla  scuola sono ammessi i laureati in farmacia, in
chimica e tecnologia farmaceutiche. Per l'ammissione alla  scuola  e'
richiesto il diploma di abilitazione all'esercizio professionale.
  Art. 321. - Le materie d'insegnamento sono le seguenti:
 1› Anno:
   matematica e biostatistica;
   patologia generale;
   chimica farmaceutica generale;
   immunologia;
   microbiologia e igiene;
   controlli di qualita';
   basi farmacologiche della terapia.
  2› Anno:
   informatica;
   biofarmaceutica e farmacocinetica I;
   tossicita', interazioni, effetti secondari dei farmaci;
   radiochimica e radiobiologia;
   tecnologia delle preparazioni magistrali;
   chimica degli alimenti;
   immunochimica.
 3› Anno:
   biofarmaceutica e farmacocinetica II;
   farmacia clinica;
   documentazione e informazione sui farmaci;
   officina galenica;
   scienza dell'alimentazione e nutrizione clinica;
   legislazione sanitaria e ospedaliera, economia e organizzazione.
  La   scuola   comprende   tre  aree  di  insegnamento  e  tirocinio
professionale. Gli insegnamenti relativi a ciascuna area didattica  e
formativa professionale sono i seguenti:
  a) Area propedeutica:
   matematica e biostatistica;
   informatica;
   patologia generale;
   chimica farmaceutica generale;
   basi farmacologiche della terapia;
   radiochimica e radiobiologia.
  b) Area teorico-sperimentale:
   controlli di qualita';
   immunochimica;
   immunologia;
   microbiologia e igiene;
   biofarmaceutica e farmacocinetica I;
   chimica degli alimenti;
   biofarmaceutica e farmacocinetica II.
  c) Area tecnico-applicativa:
   tossicita', interazioni, effetti secondari dei farmaci;
   tecnologia delle preparazioni magistrali;
   farmacia clinica;
   documentazione ed informazione sui farmaci;
   officina galenica;
   scienza dell'alimentazione e nutrizione clinica;
   legislazione  sanitaria e ospedaliera, economia ed organizzazione.
  Tutti  gli  insegnamenti  afferiscono  alla facolta' di farmacia. I
titolari degli insegnamenti  possono  essere  proposti  anche  tra  i
professori  di  ruolo  di  altre facolta', nei termini previsti dalla
legislazione vigente.
  Il  consiglio della facolta' di farmacia, su proposta del consiglio
della scuola, sentite le facolta' interessate,  coordina  annualmente
le  attivita' didattiche della scuola e designa altresi' i professori
a contratto cui affidare corsi specialistici, secondo quanto previsto
dagli  articoli 7, 9 e 25 del decreto del Presidente della Repubblica
11 luglio 1980, n. 382.
  Art.  322.  -  Per  ogni  anno  di  corso  sono previste 800 ore di
didattica  formale  e  di  tirocinio  professionale   guidato.   Tali
attivita'    sono    organizzate    in    una   attivita'   didattica
teorico-pratica, di complessive 400 ore come di seguito ripartite, ed
in  una  attivita'  didattica  elettiva, prevalentemente di carattere
tecnico-applicativo,    di     ulteriori     400     ore,     rivolta
all'approfondimento del curriculum di studi professionale.
 1› Anno:
   Area propedeutica (ore 400):
    matematica e biostatistica;
    patologia generale;
    chimica farmaceutica generale;
    basi farmacologiche della terapia.
   Area teorico-sperimentale (ore 400):
    immunologia;
    microbiologia e igiene;
    controlli di qualita'.
 2› Anno:
   Area propedeutica (ore 230):
    informatica;
    radiochimica e radiobiologia.
   Area teorico-sperimentale (ore 350):
    biofarmaceutica e farmacocinetica I;
    chimica degli alimenti;
    immunochimica.
   Area tecnico-applicativa (ore 220):
    tossicita', interazioni, effetti secondari dei farmaci;
    tecnologia delle preparazioni magistrali.
 3› Anno:
   Area teorico-sperimentale (ore 110):
    biofarmaceutica e farmacocinetica II.
   Area tecnico-applicativa (ore 690):
    farmacia clinica;
    documentazione e informazione sui farmaci;
    officina galenica;
    scienza dell'alimentazione e nutrizione clinica;
    legislazione sanitaria e ospedaliera, economia ed organizzazione.
   Per  l'ammissione  agli esami e' richiesta la frequenza a tutte le
esercitazioni pratiche e ad almeno i 3/4 di ognuno dei corsi. Ai fini
della  frequenza  e  delle  attivita' pratiche va riconosciuta utile,
sulla  base  di  idonea  documentazione,  l'attivita'  svolta   dallo
specializzando  in  strutture  di  servizio socio-sanitario attinenti
alla  specializzazione  anche  all'estero  o  nell'ambito  di  quanto
previsto   dalla  legge  9  febbraio  1979,  n.  38,  in  materia  di
cooperazione dell'Italia con i Paesi in via di sviluppo.
  Art.  323.  - Superato l'esame teorico-pratico dell'ultimo anno, il
corso di studio si conclude con un  esame  finale  consistente  nella
discussione  di  una  dissertazione scritta su una o piu' materie del
corso.
  A  coloro  che  abbiano superato l'esame finale viene rilasciato un
diploma di specialista.
 Il  presente  decreto  sara'  inviato  alla  Corte  dei conti per la
registrazione e  sara'  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica italiana.
   Dato a Roma, addi' 22 ottobre 1987
                               COSSIGA
                          GALLONI, Ministro della pubblica istruzione
Registrato alla Corte dei conti, addi' 10 febbraio 1988
Registro n. 6 Istruzione, foglio n. 312