DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 22 ottobre 1987
Modificazioni allo statuto dell'Universita' degli studi di Modena.(GU n.60 del 12-3-1988)
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Veduto lo statuto dell'Universita' degli studi di Modena, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2035, e modificato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2170, e successive modificazioni; Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592; Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73; Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni; Veduta la legge 22 maggio 1978, n. 217; Veduta la legge 21 febbraio 1980, n. 28; Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162; Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorita' accademiche dell'Universita' degli studi anzidetta; Riconosciuta la particolare necessita' di approvare le nuove modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592; Sentito il parere del Consiglio universitario nazionale; Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione; Decreta: Lo statuto dell'Universita' degli studi di Modena, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, e' ulteriormente modificato come appresso: Articolo unico Dopo l'art. 314 e con il conseguente spostamento della numerazione degli articoli successivi sono aggiunti i seguenti nuovi articoli relativi alla istituzione della scuola di specializzazione in farmacia ospedaliera: Scuola di specializzazione in farmacia ospedaliera Art. 315. - E' istituita la scuola di specializzazione in farmacia ospedaliera presso l'Universita' degli studi di Modena. La scuola conferisce il diploma di specializzazione in farmacia ospedaliera. Art. 316. - La direzione della scuola ha sede presso il dipartimento di scienze farmaceutiche. Art. 317. - La scuola ha lo scopo di assicurare ai laureati in discipline farmaceutiche la possibilita' di un perfezionamento nelle materie necessarie ad esercitare la loro attivita' nella farmacia ospedaliera. La scuola soddisfa precise esigenze espresse dal piano sanitario nazionale e/o regionale che richiede specialisti ospedalieri da inserire nelle strutture operanti sul territorio. Art. 318. - La durata del corso e' di tre anni e non e' suscettibile di abbreviazioni. Art. 319. - Il numero degli iscritti e' di dieci per anno e complessivamente di trenta per l'intero corso di studi. Art. 320. - Alla scuola sono ammessi i laureati in farmacia, in chimica e tecnologia farmaceutiche. Per l'ammissione alla scuola e' richiesto il diploma di abilitazione all'esercizio professionale. Art. 321. - Le materie d'insegnamento sono le seguenti: 1 Anno: matematica e biostatistica; patologia generale; chimica farmaceutica generale; immunologia; microbiologia e igiene; controlli di qualita'; basi farmacologiche della terapia. 2 Anno: informatica; biofarmaceutica e farmacocinetica I; tossicita', interazioni, effetti secondari dei farmaci; radiochimica e radiobiologia; tecnologia delle preparazioni magistrali; chimica degli alimenti; immunochimica. 3 Anno: biofarmaceutica e farmacocinetica II; farmacia clinica; documentazione e informazione sui farmaci; officina galenica; scienza dell'alimentazione e nutrizione clinica; legislazione sanitaria e ospedaliera, economia e organizzazione. La scuola comprende tre aree di insegnamento e tirocinio professionale. Gli insegnamenti relativi a ciascuna area didattica e formativa professionale sono i seguenti: a) Area propedeutica: matematica e biostatistica; informatica; patologia generale; chimica farmaceutica generale; basi farmacologiche della terapia; radiochimica e radiobiologia. b) Area teorico-sperimentale: controlli di qualita'; immunochimica; immunologia; microbiologia e igiene; biofarmaceutica e farmacocinetica I; chimica degli alimenti; biofarmaceutica e farmacocinetica II. c) Area tecnico-applicativa: tossicita', interazioni, effetti secondari dei farmaci; tecnologia delle preparazioni magistrali; farmacia clinica; documentazione ed informazione sui farmaci; officina galenica; scienza dell'alimentazione e nutrizione clinica; legislazione sanitaria e ospedaliera, economia ed organizzazione. Tutti gli insegnamenti afferiscono alla facolta' di farmacia. I titolari degli insegnamenti possono essere proposti anche tra i professori di ruolo di altre facolta', nei termini previsti dalla legislazione vigente. Il consiglio della facolta' di farmacia, su proposta del consiglio della scuola, sentite le facolta' interessate, coordina annualmente le attivita' didattiche della scuola e designa altresi' i professori a contratto cui affidare corsi specialistici, secondo quanto previsto dagli articoli 7, 9 e 25 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382. Art. 322. - Per ogni anno di corso sono previste 800 ore di didattica formale e di tirocinio professionale guidato. Tali attivita' sono organizzate in una attivita' didattica teorico-pratica, di complessive 400 ore come di seguito ripartite, ed in una attivita' didattica elettiva, prevalentemente di carattere tecnico-applicativo, di ulteriori 400 ore, rivolta all'approfondimento del curriculum di studi professionale. 1 Anno: Area propedeutica (ore 400): matematica e biostatistica; patologia generale; chimica farmaceutica generale; basi farmacologiche della terapia. Area teorico-sperimentale (ore 400): immunologia; microbiologia e igiene; controlli di qualita'. 2 Anno: Area propedeutica (ore 230): informatica; radiochimica e radiobiologia. Area teorico-sperimentale (ore 350): biofarmaceutica e farmacocinetica I; chimica degli alimenti; immunochimica. Area tecnico-applicativa (ore 220): tossicita', interazioni, effetti secondari dei farmaci; tecnologia delle preparazioni magistrali. 3 Anno: Area teorico-sperimentale (ore 110): biofarmaceutica e farmacocinetica II. Area tecnico-applicativa (ore 690): farmacia clinica; documentazione e informazione sui farmaci; officina galenica; scienza dell'alimentazione e nutrizione clinica; legislazione sanitaria e ospedaliera, economia ed organizzazione. Per l'ammissione agli esami e' richiesta la frequenza a tutte le esercitazioni pratiche e ad almeno i 3/4 di ognuno dei corsi. Ai fini della frequenza e delle attivita' pratiche va riconosciuta utile, sulla base di idonea documentazione, l'attivita' svolta dallo specializzando in strutture di servizio socio-sanitario attinenti alla specializzazione anche all'estero o nell'ambito di quanto previsto dalla legge 9 febbraio 1979, n. 38, in materia di cooperazione dell'Italia con i Paesi in via di sviluppo. Art. 323. - Superato l'esame teorico-pratico dell'ultimo anno, il corso di studio si conclude con un esame finale consistente nella discussione di una dissertazione scritta su una o piu' materie del corso. A coloro che abbiano superato l'esame finale viene rilasciato un diploma di specialista. Il presente decreto sara' inviato alla Corte dei conti per la registrazione e sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Dato a Roma, addi' 22 ottobre 1987 COSSIGA GALLONI, Ministro della pubblica istruzione Registrato alla Corte dei conti, addi' 10 febbraio 1988 Registro n. 6 Istruzione, foglio n. 312