MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETO 31 dicembre 1997 

  Modalita' e  condizioni per l'applicazione del  beneficio della non
imponibilita' all'IVA delle cessioni di beni a viaggiatori diretti in
altro Stato membro, effettuate nei  punti vendita siti nell'ambito di
porti,  aeroporti, ovvero  a bordo  di  navi e  aeromobili durante  i
trasporti intracomunitari di viaggiatori.
(GU n.303 del 31-12-1997)

                        IL DIRETTORE GENERALE
                   del Dipartimento delle entrate
  Visto  l'art.   28-duodecies  della  direttiva  del   Consiglio  n.
91/680/CEE del 16  dicembre 1991, che da' facolta'  agli Stati membri
di esentare fino al 30 giugno  1999 le cessioni di beni a viaggiatori
diretti  in altro  Stato  membro, effettuate  a  mezzo punti  vendita
situati nell'ambito dei porti e  degli aeroporti ovvero funzionanti a
bordo  delle  navi e  degli  aeromobili  nel  corso di  un  trasporto
intracomunitario di viaggiatori;
  Vista la direttiva del Consiglio n. 69/169/CEE del 28 maggio 1969 e
successive    modificazioni,   relativa    all'armonizzazione   delle
disposizioni legislative, regolamentari  e amministrative riguardanti
la  franchigia dalle  imposte sulla  cifra  di affari  e dalle  altre
imposizioni   indirette   riscosse  all'importazione   nel   traffico
internazionale dei viaggiatori;
  Visto  l'art.  52  del  decreto-legge   30  agosto  1993,  n.  331,
convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427;
  Visto in  particolare il  comma 3  del suddetto  art. 52,  il quale
prevede che con decreto del  Ministro delle finanze sono stabilite le
modalita' e le condizioni per l'applicazione dell'agevolazione;
  Visto l'art. 128 del testo  unico delle disposizioni legislative in
materia  doganale,   approvato  con  decreto  del   Presidente  della
Repubblica 23 gennaio 1973, n.  43, che individua gli speciali negozi
istituiti nell'ambito dei porti e degli aeroporti;
  Visto il decreto  del Ministro delle finanze del  31 dicembre 1992,
con  il  quale  sono  stati  definiti  i  limiti  per  l'applicazione
dell'agevolazione;
  Visto  l'art. 2  della direttiva  del Consiglio  n. 94/4/CE  del 14
febbraio  1994,  che  ha  sostituito l'art.  28-duodecies,  punto  2,
lettera a), primo comma, della  direttiva del Consiglio n. 77/388/CEE
del 17 maggio 1977;
  Visto il decreto del Ministro delle finanze del 2 dicembre 1996 con
il  quale e'  stato  fissato  in lire  172.000  il  nuovo limite  per
l'applicazione dell'agevolazione a decorrere dal 1 gennaio 1997;
  Visto  l'art. 7,  paragrafo  2, della  direttiva  del Consiglio  n.
69/169/CEE del 28  maggio 1969 cui fa espresso  riferimento l'art. 2,
comma 2, della direttiva n. 94/4/CE;
  Considerato che occorre prevedere al riguardo;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  1. Il limite  di valore di L. 172.000, previsto  dall'art. 3, comma
1, n.  1), del  decreto del  Ministro delle  finanze del  31 dicembre
1992, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 18 gennaio 1993, n. 13,
e successive modificazioni, e' innalzato a L. 174.000.
  2. Il  presente decreto  sara' pubblicato nella  Gazzetta Ufficiale
della Repubblica ed entrera' in vigore il 1 gennaio 1998.
   Roma, 31 dicembre 1997
 Il direttore generale: Romano