N. 73 ORDINANZA (Atto di promovimento) 20 novembre 1989
N. 73 Ordinanza emessa il 20 novembre 1989 dalla commissione tributaria di primo grado di Verbania sul ricorso proposto da Pasquino Pietro contro ufficio imposte dirette di Verbania Contenzioso tributario - Componenti delle commissioni tributarie di primo e secondo grado - Mancata previsione del divieto di far parte di dette commissioni per i funzionari di prefettura e della intendenza di finanza e per tutti coloro che sono alle dipendenze dell'esecutivo - Diversa disciplina prevista per la commissione tributaria centrale di cui possono essere nominati componenti anche i predetti soggetti se collocati fuori ruolo Ingiustificata disparita' di trattamento di situazioni analoghe Violazione del principio della soggezione dei giudici solo alla legge e della indipendenza delle magistrature anche speciali dall'esecutivo - Altra questione - Mancata previsione del divieto di far parte delle commissioni tributarie di primo e secondo grado degli iscritti agli albi professionali di cui all'art. 3 del d.P.R. n. 636/1972 (avvocati, procuratori, notai, dottori commercialisti, ragionieri, ecc.) - Violazione dei principi di uguaglianza, di imparzialita' e buon andamento della p.a., di soggezione dei giudici alla legge e di indipendenza dei giudici anche speciali dall'esecutivo. (D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 636, artt. 9, terzo comma, e 5). (Cost., artt. 3, 97, 101 e 108).(GU n.9 del 28-2-1990 )
LA COMMISSIONE TRIBUTARIA DI PRIMO GRADO Ha pronunciato la seguente ordinanza sul ricorso prodotto da Pasquino Pietro, residente in Verbania, via San Bernardino n. 46, avverso ufficio imposte dirette di verbania; Letti gli atti; Sentite le parti in causa; Udito il relatore Mario Piscitello; RITENUTO IN FATTO Pasquino Pietro, residente in Verbania, via San Bernardino n. 46, in data 22 febbraio 1989 proponeva ricorso contro le iscrizioni a ruolo di complessive L. 55.077.000 - di cui alla cartella esattoriale n. 9005350, notificata in data 31 gennaio 1989 - per Irpef ed Ilor ed accessori relativi ai periodi di imposta 1979, 1980 e 1981. Il ricorrente eccepiva l'illegittimita' delle anzidette iscrizioni a ruolo, delle quali chiedeva l'annullamento, in quanto fondate su avvisi di accertamento dallo stesso impugnati con ricorsi che, a suo dire, sarebbero stati decisi e respinti da questa commissione tributaria senza un preventivo "avviso di fissazione dell'udienza" e, quindi, all'insaputa del ricorrente. L'ufficio imposte dirette di Verbania non presentava deduzioni scritte ma, all'udienza odierna, esibiva le ricevute concernenti gli "avvisi di fissazione dell'udienza" e le notifiche delle decisioni sui ricorsi contro gli avvisi di accertamento. La decisione del presente ricorso, a parere di questo collegio, deve essere preceduta dalla soluzione di alcune questioni di legittimita' costituzionale concernenti la composizione delle commissioni tributarie. La legge ordinaria dovrebbe assicurare "il buon andamento e l'imparzialita' dell'amministrazione" (non solo dell'amministrazione in senso stretto, ma anche dell'amministrazione della giustizia) art. 97, primo comma, della Costituzione - e dovrebbe assicurare l'indipendenza di tutti i giudici ed, in particolare, in base all'art. 108, secondo comma, della Costituzione, l'indipendenza dei giudici delle giurisdizioni speciali e, quindi, anche delle commissioni tributarie. E, forse, per dare attuazione ai suddetti principi costituzionali, il legislatore, con l'art. 5 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 636, ha stabilito alcune situazioni di incompatibilita' con la carica di componente di commissione tributaria di primo e di secondo grado. L'elenco di cui al citato art. 5, pero', presenta alcune omissioni che non possono non nuocere all'indipendenza, al buon andamento e all'imparzialita' delle commissioni tributarie. A) Delle commissioni tributarie, per quanto risulta a questo collegio, fanno parte non pochi funzionari delle intendenze di finanza, avvocati dello Stato, insegnanti ecc., tutti, comunque, "alle dipendenze dell'esecutivo". La Corte costituzionale, pero', con la sua recentissima sentenza n. 451 del 19-27 luglio 1989, ha ritenuto fondata l'eccezione di illegittimita' costituzionale relativa alla composizione della g.p.a. - sezione speciale per i tributi locali (art. 283 del r.d. 14 settembre 1931, n. 1177, come modificato dall'art. 14 del d.lgs. 26 marzo 1948, n. 261) ed ha affermato che ". . . per quanto riguarda tale organo di giustizia tributaria ricorrono gli stessi vizi riscontrati con la sentenza n. 30/1967 (concernente lo stesso organo nell'ordinaria sede giurisdizionale): esso, invero, e' composto, tra l'altro, oltre che dal prefetto e dall'intendente di finanza, anche da funzionari di prefettura e dell'intendenza di finanza, i quali continuano ad espletare le loro funzioni istituzionali e quindi permandono alle dipendenze dell'esecutivo; . . . Tutto cio' chiaramente esclude che ricorra il requisito dell'indipendenza, quale elemento caratteristico e indispensabile dell'organo giurisdizionale". Pertanto, considerato che anche le commissioni tributarie sono "organi di giustizia tributaria" per le quali non possono non valere i principi affermati dalla Corte costituzionale con la citata sentenza, deve ritenersi che l'art. 5 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 636, nella parte in cui non comprende, tra coloro che non possono far parte delle commissioni tributarie, anche "i funzionari di prefettura e delle intendenze di finanza" e, forse, anche tutti coloro che, a qualsiasi titolo, sono "alle dipendenze dell'esecutivo", potrebbe essere costituzionalmente illegittimo in relazione all'art. 101, secondo comma, della Costituzione "I giudici sono soggetti soltanto alla legge" e all'art. 108, secondo comma, della Costituzione "La legge assicura l'indipendenza dei giudici delle giurisdizioni speciali. . .". B) Devesi, pero', evidenziare che i giudici tributari "alle dipendenze dell'esecutivo" non si troverebbero nella situazione sopra esposta, di non indipendenza, se per essi (e non soltanto per alcuni di loro) si applicasse la disposizione di cui all'art. 9, terzo comma, del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 636, "Gli impiegati di cui alla lett. f) del primo comma - impiegati dell'amministrazione finanziaria centrale, con qualifica di direttore generale o di ispettore generale - se accettano la nomina (a componenti della commissione centrale) sono messi fuori ruolo. . .". Non si rinviene alcuna razionale giustificazione perche' la citata disposizione, che prevede il collocamento in una irreversibile posizione di fuori ruolo e quindi la definitiva rottura con l'amministrazione di provenienza, non debba valere per tutti i giudici tributari. L'art. 9, terzo comma, del d.P.R. n. 636/1972 potrebbe essere costituzionalmente illegittimo, in relazione all'art. 3 Cost., in quanto, senza alcuna razionale giustificazione, regola in modo diverso situazioni identiche. Delle due questioni di legittimita' costituzionale, sopra esposte, la seconda ha, a parere di questo Collegio, carattere principale perche' l'eventuale dichiarazione di illegittimita' dell'art. 9, terzo comma, del d.P.R. n. 636/1972, per i motivi anzidetti, farebbe venir meno i dubbi sull'indipendenza dei giudici tributari "alle dipendenze dell'esecutivo". C) Nell'elenco di cui all'art. 5 del d.P.R. n. 636/1972, nel quale sono indicati coloro che non possono far parte delle commissioni tributarie, non sono compresi neanche coloro che sono iscritti in uno degli albi professionali previsti dall'art. 30 del d.P.R. n. 636/1972, nel testo modificato dal d.P.R. n. 739/1981 (avvocati, procuratori, notai, dottori commercialisti. . . ragionieri ecc.) e cioe' coloro che possono assistere e rappresentare in giudizio i contribuenti (o gli evasori). La normativa vigente, come da piu' parti e' stato autorevolmente evidenziato, consente, non senza discredito per la giustizia e, forse, anche con danno per lo Stato, lo svolgimento di una duplice funzione e cioe' quella di giudice e quella di difensore. Certo, si potrebbe facilmente obiettare - qualora ci si volesse nascondere dietro un dito - che l'art. 5, primo comma, lett. h), del d.P.R. n. 636/1972 prevede anche che non possono far parte delle commissioni tributarie di primo e di secondo grado "le persone che esercitano abitualmente l'assistenza a la rappresentanza di contribuenti in vertenze di carattere tributario" e che l'art. 6, primo comma, lett. e), dello stesso decreto prevede la decadenza per i componenti delle commissioni tributarie che "assistono o rappresentano contribuenti in vertenze tributarie". Le disposizioni anzidette, infatti, possono essere facilmente (e legittimamente|) eluse in quanto i contribuenti, in base all'art. 30 del d.P.R. n. 636/1972, davanti alle commissioni tributarie possono agire personalmente e quindi possono sottoscrivere ricorsi redatti da altri. . . avvocati, dottori commercialisti, ragionieri ecc. Ovviamente, il professionista-giudice tributario che avesse redatto uno o piu' ricorsi avrebbe il dovere giuridico di astenersi, ma, a prescindere dall'eventuale inosservanza di un tale dovere, l'astensione eviterebbe soltanto di svolgere, nella stessa causa, funzioni di difensore e di giudice e non anche il cumulo, in una stessa persona, di qualifiche e funzioni incompatibili. L'omessa previsione di una situazione di incompatibilita' con la carica di componente di commissione tributaria di primo e di secondo grado per tutti coloro che sono iscritti in uno degli albi professionali indicati nell'art. 30, terzo comma, del d.P.R. n. 636/1972 - nel testo modificato dal d.P.R. n. 739/1981 - e' anche irrazionale, se si considera che lo stesso legislatore, nel disciplinare la composizione della commissione tributaria centrale, ha consentito la nomina di "professori universitari di ruolo di materie giuridiche o economiche, purche' non iscritti in uno degli albi professionali indicati nell'art. 30, terzo comma", e di avvocati "che. . . rinuncino all'iscrizione all'albo professionale" (art. 9, primo e secondo comma, del d.P.R. n. 636/1972). Pertanto, l'art. 5 del d.P.R. n. 636/1972, in quanto non comprende, tra coloro che non possono far parte delle commissioni tributarie, coloro che sono iscritti in uno degli albi professionali previsti dall'art. 30, terzo comma, del citato decreto - nel testo modificato dal d.P.R. n. 739/1981 - potrebbe essere costituzionalmente illegittimo, in relazione agli artt. 97, primo comma, 108, secondo comma, e 3, primo comma, della Costituzione. Le suddette questioni di legittimita' costituzionali, per le argomentazioni esposte, a parere di questo Collegio, sono "non manifestamente infondate" ed anche "rilevanti" in quanto attengono alla composizione e alla capacita' dell'organo giurisdizionale ed in quanto uno dei componenti il collegio giudicante trovasi in una situazione di dubbia legittimita' costituzionale.
P. Q. M. Visti gli artt. 134 della Costituzione e 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87; Dichiara, d'ufficio, "non manifestamente infondata" la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 9, terzo comma, del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 636, in quanto detto articolo non prevede il collocamento fuori ruolo per tutti i giudici tributari "alle dipendenze dell'esecutivo", in relazione all'art. 3, primo comma, della Costituzione e "rilevante" per quanto in motivazione; Dichiara, d'ufficio, "non manifestamente infondata" la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 5 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 636, in quanto detto articolo non comprende, tra coloro che non possono far parte delle commissioni tributarie di primo e di secondo grado, anche i funzionari di prefettura e delle intendenze di finanza ed, in genere, tutti coloro che sono alle dipendenze dell'esecutivo, in relazione agli artt. 101, secondo comma, e 108, secondo comma, della Costituzione e "rilevante" per quanto in motivazione; Dichiara, d'ufficio, "non manifestamente infondata" la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 5 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 636, in quanto detto articolo non comprende, tra coloro che non possono far parte delle commissioni tributarie di primo e di secondo grado, anche gli iscritti in uno degli albi indicati dall'art. 30, terzo comma, dello stesso decreto - nel testo modificato dal d.P.R. n. 739/1981 - (avvocati, procuratori, notai, dottori commercialisti, ragionieri ecc.), in relazione agli artt. 97, primo comma, 108, secondo comma, e 3, primo comma, della Costituzione e "rilevante" per quanto in motivazione; Sospende il procedimento in corso ed ordina l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale; Dispone che, a cura della segreteria, la presente ordinanza venga notificata al ricorrente e all'ufficio delle imposte dirette di Verbania e al Presidente del Consiglio dei Ministri e comunicata ai Presidenti delle due Camere del Parlamento. Verbania, addi' 20 novembre 1989 Il presidente: PISCITELLO 90C0183