Modificazioni al regolamento didattico provvisorio dell'Universita'.(GU n.294 del 16-12-1996)
IL RETTORE Visto lo statuto di autonomia dell'Universita' degli studi di Udine pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 10 febbraio 1994, n. 33; Visto il regolamento didattico provvisorio dell'Universita' degli studi di Udine, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1979, n. 298, e successive modificazioni; Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592 e successive modificazioni ed integrazioni; Visto il regio decreto 20 giugno 1935, n. 1071, convertito in legge 2 gennaio 1936, n. 78; Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni ed integrazioni; Vista la legge 11 aprile 1953, n. 312; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382 e successive modificazioni ed integrazioni; Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168; Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341; Visto il decreto ministeriale del 30 ottobre 1995, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 18 gennaio 1996, n. 14, con il quale e' stata approvata la nuova tabella didattica XII, relativa al corso di laurea in "Lettere"; Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 30 dicembre 1995, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 29 febbraio 1996, n. 50, con il quale e' stato approvato il piano di sviluppo dell'Universita' per il triennio 1994-1996; Viste le proposte di modifica del regolamento didattico provvisorio di Ateneo formulate dalle autorita' accademiche dell'Universita' degli studi di Udine rispettivamente in data: consiglio di facolta' di lettere e filosofia del 18 aprile 1996; senato accademico del 20 maggio 1996; consiglio di amministrazione del 29 maggio 1996; Visto il parere favorevole del comitato regionale di coordinamento del 3 marzo 1994; Visto il parere favorevole del consiglio universitario nazionale del 10 ottobre 1996; Decreta: Il regolamento didattico provvisorio dell'Universita' degli studi di Udine (decreto del Presidente della Repubblica 11 giugno 1979, n. 298) e' modificato come segue: Articolo unico L'art. 1, punto 5), relativo alla facolta' di lettere e filosofia, viene soppresso e cosi' sostituito: 5) facolta' di lettere e filosofia: a) corso di laurea in conservazione dei beni culturali con i seguenti indirizzi: archivistici e librari; architettonici, archeologici e dell'ambiente; mobili ed artistici; beni musicali; b) corso di laurea in lettere; c) corso di diploma universitario in operatore dei beni culturali; d) scuola di specializzazione in storia dell'arte. Dopo l'art. 43-ter relativo alla scuola di specializzazione in storia dell'arte e' inserito l'art. 44 con scorrimento della numerazione degli articoli successivi. TITOLO VI CORSO DI LAUREA IN LETTERE Art. 44 (Istituzione, afferenza e accesso). - 1. Presso la facolta' di lettere e filosofia dell'Universita' degli studi di Udine e' istituito il corso di laurea in lettere. 2. Il corso di laurea in lettere afferisce alla facolta' di lettere e filosofia. La facolta' conferisce il seguente titolo di studio: laurea in lettere. 3. L'accesso al corso di laurea e' regolato in conformita' alle vigenti disposizioni di legge. Art. 45 (Finalita' del corso di laurea). - 1. Il corso di laurea in lettere ha lo scopo di fornire le conoscenze scientifiche e le capacita' critiche necessarie cosi' per ogni attivita' professionale che richieda attitudini e competenze di ambito letterario, come per la ricerca scientifica in ciascuna delle aree disciplinari caratterizzanti di cui all'art. 46, con particolare riferimento agli studi letterari e umanistici propri della tradizione culturale italiana ed europea. Art. 46 (Aree disciplinari caratterizzanti). - 1. Sono caratterizzanti del corso di laurea in lettere le seguenti aree disciplinari: 1) area delle scienze letterarie; 2) area delle scienze filologiche; 3) area delle scienze glottologiche e linguistiche; 4) area delle scienze storiche; 5) area delle scienze archeologiche; 6) area delle scienze storico-artistiche; 7) area delle scienze antropologiche e geografiche; 8) area delle scienze musicologiche e dello spettacolo; 9) area delle scienze filosofiche e pedagogiche. 2. Altre aree disciplinari caratterizzanti possono essere indicate dai singoli corsi di laurea, in relazione con i loro peculiari interessi culturali, didattici, scientifici. 3. Ai fini della formazione dei percorsi didattici, di cui all'art. 51, comma 3, i settori scientifico-disciplinari, come determinati dal decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 1994 (Gazzetta Ufficiale 8 agosto 1994, n. 184; supplemento ordinario n. 112), vengono collocati dal corso di laurea nelle aree disciplinari caratterizzanti. Ogni settore scientifico-disciplinare puo' far parte di una sola area disciplinare caratterizzante. Art. 47 (Durata e articolazione del corso di laurea). - 1. Il corso di laurea in lettere dura 4 anni e comprende da un minimo di 21 a un massimo di 23 annualita' di insegnamento. 2. Il corso di laurea e' articolato in due indirizzi: a) classico; b) moderno. Art. 48 (Organizzazione degli studi). - 1. Il consiglio di corso di laurea puo' stabilire la distribuzione delle discipline sui 4 anni di durata del corso; determina inoltre le eventuali propedeuticita' e le modalita' delle prove scritte previste dal curricolo didattico (art. 51), come di ogni altro accertamento del profitto, che sia ritenuto opportuno. 2. Dopo aver superato tutte le prove di esame delle discipline incluse nel piano di studio, lo studente puo' essere ammesso a sostenere l'esame di laurea, il quale consiste nella discussione di una dissertazione scritta su argomento coerente con il piano di studio seguito. Art. 49 (Affinita' e riconoscimenti). - 1. Il corso di laurea in lettere e' affine ai corsi di laurea e ai corsi di diploma delle facolta' di lettere e filosofia, magistero, lingue e letterature straniere, conservazione dei beni culturali, nonche' della istituenda facolta' di scienze della formazione. 2. Per il riconoscimento di prove d'esame sostenute in curricoli didattici diversi da quello del corso di laurea in lettere, i consigli degli organi competenti valutano l'utilita' delle discipline oggetto di tali prove nel contesto culturale proprio del corso di laurea in lettere, determinando altresi' l'anno di corso a cui lo studente che ha chiesto il riconoscimento viene iscritto. Art. 50 (Manifesto degli studi). - 1. Con apposite norme da inserire nel manifesto annuale degli studi il consiglio di facolta' provvede a disciplinare, per quanto di loro interesse, il complesso delle materie indicate dall'art. 11, comma 2, della legge n. 341/1990. Indica inoltre le discipline da inserire necessariamente nel piano di studio, ai fini della partecipazione alle diverse classi di concorso per l'insegnamento nella scuola secondaria. Art. 51 (Curricolo didattico). - 1. Sono insegnamenti istituzionali comuni: 1) letteratura italiana (L12A)*; 2) letteratura latina (L07A)**; 3) una disciplina a scelta fra quelle dei settori L09A - glottologia e linguistica; L11A - linguistica italiana; 4) una disciplina a scelta fra quelle dei settori L16A - lingua e letteratura francese; L17A - lingua e letteratura spagnola; L18A - lingua e letteratura inglese; L19A - lingua e letteratura tedesca; L21B - lingue e letterature slavo-orientali; 5) una disciplina a scelta fra quelle dei settori M06A - geografia; M06B - geografia economico-politica. 2. Sono insegnamenti istituzionali di indirizzo: A. Indirizzo classico: 6-7) due discipline a scelta fra quelle dei settori L06C - letteratura greca; L06D - civilta' bizantina; L07B - letteratura latina medievale e umanistica; L08A - filologia classica; L08B - letteratura cristiana antica; L12E - letteratura dell'eta' medievale, umanistica e rinascimentale. Fra le due discipline e' compresa necessariamente la letteratura greca***; 8) storia greca (L02A); 9) storia romana (L02B); 10) una disciplina a scelta fra quelle dei settori L03B - archeologia classica; L03C - archeologia cristiana; L03D - archeologia medievale; L04X - topografia antica; 11) una disciplina a scelta fra quelle dei settori M07A - filosofia teoretica; M07C - filosofia morale; M07D - estetica; M07E - filosofia del linguaggio; M08A - storia della filosofia; M08B - storia della filosofia antica; M08C - storia della filosofia medievale; M08D - storia della filosofia arabo-islamica. B. Indirizzo moderno: 6-7) due discipline a scelta fra quelle dei settori L07B - letteratura latina medievale e umanistica; L10A - filologia romanza; L11B - filologia italiana; L12D - letterature comparate; L12E - letteratura dell'eta' medievale, umanistica e rinascimentale. Fra le due discipline e' compresa necessariamente la filologia romanza; 8-9) due discipline a scelta fra quelle dei settori M01X - storia medievale; M02A - storia moderna; M04X - storia contemporanea. Fra le due discipline e' compresa necessariamente la storia medievale, oppure la storia moderna, oppure la storia contemporanea; 10) una disciplina a scelta fra quelle dei settori L03D - archeologia medievale; L25A - storia dell'arte medievale; L25B - storia dell'arte moderna; L25C - storia dell'arte contemporanea; 11) una disciplina a scelta fra quelle dei settori M07A - filosofia teoretica; M07C - filosofia morale; M07D estetica; M07E - filosofia del linguaggio; M08A - storia della filosofia; M08C - storia della filosofia medievale; M08D - storia della filosofia arabo-islamica. 3. Insegnamenti opzionali: le rimanenti annualita' (da un minimo di 10 a un massimo di 12) sono da utilizzare in rapporto con l'indirizzo scelto dallo studente e in funzione dei percorsi didattici definiti da ciascun corso di laurea, anche per le opportune biennalizzazioni e/o triennalizzazioni di insegnamenti; due di tali annualita' possono essere scelte liberamente dallo studente. Fra le discipline scelte sono necessariamente rappresentate almeno 3 delle aree disciplinari di cui all'art. 46, comma 1. La scelta e' effettuata, comunque, in modo da garantire l'organicita' culturale e l'efficacia professionale di ogni singolo piano di studio. 4. Per essere ammesso all'esame di laurea, lo studente deve dimostrare di avere adeguata conoscenza di almeno due lingue straniere. Le relative prove di idoneita', da collocare, di norma, non prima del terzo anno, si svolgono secondo le modalita' definite dal corso di laurea. * L'esame orale e' integrato da una prova scritta. ** L'esame orale e' integrato da una prova scritta di conoscenza linguistica. Tale prova e' obbligatoria per l'indirizzo classico e consigliata per l'indirizzo moderno. *** L'esame orale puo' essere integrato da forme di accertamento scritto di conoscenza linguistica. Art. 52 (Norme transitorie). - 1. Una volta che il presente ordinamento sia recepito dalla facolta', gli studenti gia' iscritti potranno completare gli studi secondo il curricolo previsto dal precedente ordinamento. 2. La facolta' e' tenuta a stabilire le modalita' per il riconoscimento degli esami sostenuti dagli studenti iscritti che optino per il nuovo ordinamento. Tale opzione potra' essere esercitata entro quattro anni dalla data di immatricolazione. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Udine, 26 novembre 1996 Il rettore: STRASSOLDO