N. 448 ORDINANZA 12 - 21 dicembre 2007

  Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale.

  Previdenza  ed  assistenza  -  Gestione  Commercianti  dell'INPS  -
  Iscrivibilita'  dei familiari collaboratori del farmacista - Omessa
  previsione  -  Ingiustificato  deteriore  trattamento  rispetto  ai
  collaboratori familiari di altre imprese commerciali, contrasto con
  la  garanzia  previdenziale  e  con  il  principio di eguaglianza -
  Incompleta   ricognizione   da  parte  del  rimettente  del  quadro
  normativo  applicabile  -  Mancanza  di  adeguata  motivazione  sul
  contenuto  delle  norme censurate e sull'effettiva impraticabilita'
  di   una   interpretazione  conforme  a  Costituzione  -  Manifesta
  inammissibilita' della questione.
  -  Legge  22  luglio  1966,  n. 613, artt. 1 e 2; legge 27 novembre
  1960,  n. 1397,  art.  1,  come modificato, da ultimo, dall'art. 1,
  comma 203, della legge 23 dicembre 1996, n. 662.
  - Costituzione, artt. 3 e 38, comma secondo.
(GU n.50 del 27-12-2007 )
                       LA CORTE COSTITUZIONALE
composta  dai  signori:  Presidente:  Franco  BILE; Giudici: Giovanni
Maria  FLICK,  Francesco  AMIRANTE,  Ugo  DE SIERVO, Paolo MADDALENA,
Alfio  FINOCCHIARO,  Alfonso  QUARANTA, Franco GALLO, Luigi MAZZELLA,
Gaetano  SILVESTRI,  Sabino  CASSESE,  Maria  Rita  SAULLE,  Giuseppe
TESAURO, Paolo Maria NAPOLITANO; ha pronunciato la seguente
                              Ordinanza
nel  giudizio  di legittimita' costituzionale dell'art. 1 della legge
27  novembre  1960,  n. 1397  (Assicurazione  obbligatoria  contro le
malattie   per  esercenti  attivita'  commerciali),  come  sostituito
dall'art.  1,  comma 203 della legge 23 dicembre 1996, n. 662 (Misure
di  razionalizzazione  della  finanza  pubblica), e dagli artt. 1 e 2
della  legge  22  luglio  1966, n. 613 (Estensione dell'assicurazione
obbligatoria  per  l'invalidita',  la  vecchiaia ed i superstiti agli
esercenti  attivita'  commerciali  ed  ai loro familiari coadiutori e
coordinamento   degli  ordinamenti  pensionistici  per  i  lavoratori
autonomi), promosso con ordinanza del 12 giugno 2006 dal Tribunale di
Torino  nel  procedimento  civile  vertente  tra Floriano Fiori nella
qualita'  di  titolare  della  "Farmacia  della  Mole"  e l'I.N.P.S.,
iscritta  al  n. 601  del  registro ordinanze 2006 e pubblicata nella
Gazzetta   Ufficiale   della   Repubblica  n. 1, 1ª  serie  speciale,
dell'anno 2007.
Visti  gli  atti  di costituzione di Floriano Fiori nella qualita' di
titolare  della "Farmacia della Mole" e dell'I.N.P.S., nonche' l'atto
di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
Udito  nell'udienza pubblica del 20 novembre 2007 il Giudice relatore
Luigi Mazzella;
Uditi gli avvocati Arturo Maresca, Giovanni Villani e Massimo Luciani
per  Floriano  Fiori nella qualita' di titolare della "Farmacia della
Mole",  Lelio  Maritato  per  l'I.N.P.S.  e  l'avvocato  dello  Stato
Giuseppe Nucaro per il Presidente del Consiglio dei ministri.
Ritenuto  che,  nel corso di un giudizio promosso dal titolare di una
farmacia  in  Torino  nei  confronti  dell'INPS,  il  quale gli aveva
richiesto  il  pagamento  di importi vari, nei limiti del quinquennio
prescrizionale,   per  contributi  arretrati  e  sanzioni  accessorie
relativi  alla  posizione  della moglie con la quale aveva costituito
un'impresa familiare ai sensi dell'art. 230-bis del codice civile, il
Tribunale di Torino, con ordinanza del 12 giugno 2006, ha sollevato -
in   riferimento   agli   articoli  3  e  38,  secondo  comma,  della
Costituzione - questione di legittimita' costituzionale degli artt. 1
e 2 della legge 22 luglio 1966, n. 613 (Estensione dell'assicurazione
obbligatoria  per  l'invalidita',  la  vecchiaia ed i superstiti agli
esercenti  attivita'  commerciali  ed  ai loro familiari coadiutori e
coordinamento   degli  ordinamenti  pensionistici  per  i  lavoratori
autonomi)  e  dell'art.  1  della  legge  27  novembre  1960, n. 1397
(Assicurazione   obbligatoria   contro   le  malattie  per  esercenti
attivita'  commerciali),  come  modificato,  da  ultimo, dall'art. 1,
comma   203,   della  legge  23  dicembre  1996,  n. 662  (Misure  di
razionalizzazione  della  finanza pubblica), nella parte in cui nulla
dispongono  circa  l'iscrivibilita'  presso  la Gestione Commercianti
dell'INPS, dei familiari collaboratori del farmacista;
     che,  premessa  la rilevanza della questione, in quanto le norme
indicate  sono  le  uniche  idonee a definire il giudizio, ritiene il
giudice  rimettente  che  la  mancanza di copertura previdenziale per
l'attivita'   lavorativa   svolta  dai  familiari  all'interno  della
farmacia,  collide  con i principi posti dall'art. 38, secondo comma,
Cost.   e   con  il  principio  di  uguaglianza,  stante  il  diverso
trattamento   previdenziale   assicurato  dalle  norme  censurate  ai
collaboratori familiari di altre imprese commerciali;
     che,  secondo lo stesso giudice, le norme denunciate prescrivono
l'iscrizione  degli  esercenti  di attivita' commerciali e di piccole
imprese,  e  dei  loro  familiari coadiutori. Sennonche', poiche' nel
caso  di  specie il farmacista non puo' essere iscritto alla gestione
commercianti,  «la  pretesa  dell'Inps  di iscrivere solo i familiari
collaboratori   produce  un  "salto  logico-argomentativo  [...]  che
verrebbe,  inoltre,  ad  attribuire  una  autonomia  alla  figura del
familiare  collaboratore  ex  art. 230-bis c. c. non consentita dalla
legge»;
     che,  nel  costituirsi  in  giudizio, il ricorrente del giudizio
principale  rileva  che il legislatore gode di piena discrezionalita'
nella  scelta  dei  regimi  previdenziali  di  ciascuna  categoria di
lavoratori  e  che  deve  escludersi  la diretta confrontabilita' dei
rispettivi  trattamenti  previdenziali,  con  la conseguenza che, non
potendo  la  Corte  costituzionale  sostituire interamente il proprio
apprezzamento a quello del legislatore, l'assenza di una piena tutela
previdenziale  dei  collaboratori  familiari dei farmacisti e' di per
se'    costituzionalmente    illegittima,    anche    se    non    e'
costituzionalmente vincolata la determinazione in positivo del regime
giuridico della previdenza di tali lavoratori;
     che   la   parte   privata  chiede  che  la  Corte,  dichiarando
l'inapplicabilita'  delle  norme  censurate,  inviti il legislatore a
colmare  la lacuna - attraverso una pronuncia «additiva di principio»
- consentendo in tal modo al titolare di una farmacia di iscrivere il
proprio coadiutore familiare;
     che  si  e'  costituito  anche  l'INPS,  sottolineando la totale
autonomia  della  posizione assicurativa di tale coadiutore il quale,
per  il  solo  fatto dell'espletamento dell'attivita' commerciale nei
modi  ex lege previsti, deve iscriversi alla Gestione Commercianti, a
prescindere  dalla contemporanea iscrizione del titolare dell'impresa
alla medesima gestione;
     che  del  tutto  irrilevante  -  secondo  l'INPS  - e' lo schema
negoziale  (nel  caso  di  specie, "impresa familiare") adottato allo
scopo di disciplinare il rapporto di collaborazione tra il titolare e
il  suo  coadiutore  familiare,  mentre  del  tutto infondate sono le
doglianze  relative ad una asserita violazione dell'art. 3 Cost., che
dipenderebbe  anche  dalle incertezze manifestate dall'Istituto nella
prassi   amministrativa   seguita   in  tema  di  iscrivibilita'  del
coadiutore  del  titolare di farmacia nella Gestione Commercianti (in
senso  contrario,  cita  le circolari INPS n. 163 del 1984, n. 70 del
2004 e n. 78 del 2006);
     che  e'  intervenuto in giudizio il Presidente del Consiglio dei
ministri,  rappresentato  e  difeso  dall'Avvocatura  generale  dello
Stato,  sostenendo  l'inammissibilita' della questione, non avendo il
rimettente  indicato le ragioni che gli impedirebbero di interpretare
le  norme  censurate  nel  senso  -  costituzionalmente coerente - di
imporre  l'iscrizione  del  familiare  collaboratore  del  farmacista
presso  la  Gestione  Commercianti dell'INPS anche quando il titolare
della  farmacia  risulti  coperto  da un'autonoma tutela assicurativa
spettantegli in qualita' di professionista;
     che,  in  prossimita'  dell'udienza,  hanno  depositato  memorie
l'INPS  invocando la declaratoria di infondatezza della questione, ed
il  ricorrente, concludendo per l'inammissibilita' della questione in
quanto  prospetta  l'adozione  di  una  pronuncia additiva in carenza
degli indispensabili presupposti costituzionali.
Considerato  che  il Tribunale di Torino, con ordinanza del 12 giugno
2006  ha  sollevato  -  in  riferimento agli articoli 3 e 38, secondo
comma  della  Costituzione - questione di legittimita' costituzionale
degli  artt.  1  e  2  della legge 22 luglio 1966, n. 613 (Estensione
dell'assicurazione  obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia ed i
superstiti  agli esercenti attivita' commerciali ed ai loro familiari
coadiutori  e  coordinamento  degli  ordinamenti  pensionistici per i
lavoratori  autonomi)  e  dell'art.  1  della legge 27 novembre 1960,
n. 1397  (Assicurazione obbligatoria contro le malattie per esercenti
attivita' commerciali), come modificato dall'art. 1, comma 203, della
legge  23  dicembre  1996,  n. 662 (Misure di razionalizzazione della
finanza   pubblica),  nella  parte  in  cui  nulla  dispongono  circa
l'iscrivibilita' dei familiari collaboratori del farmacista presso la
Gestione Commercianti dell'INPS;
     che  l'art.  1, primo comma, della legge n. 613 del 1966 dispone
l'estensione  dell'assicurazione  obbligatoria  per l'invalidita', la
vecchiaia  ed i superstiti agli esercenti piccole imprese commerciali
iscritti   negli   elenchi  degli  aventi  diritto  all'assicurazione
obbligatoria contro le malattie istituita con legge 27 novembre 1960,
n. 1397,  nonche'  ai  loro  familiari  coadiutori,  tra  i  quali il
successivo  art.  2,  primo  comma,  annovera  «il  coniuge,  i figli
legittimi  o legittimati ed i nipoti in linea diretta gli ascendenti,
i  fratelli  e  le  sorelle,  che partecipano al lavoro aziendale con
carattere  di abitualita' e prevalenza, sempreche' per tale attivita'
non   siano   soggetti  all'assicurazione  generale  obbligatoria  in
qualita' di lavoratori dipendenti o di apprendisti»;
     che  l'art.  1, primo comma, lettere a) e c) della legge n. 1397
del   1960   prescrive   l'obbligo   di   iscrizione  nella  gestione
assicurativa  degli  esercenti attivita' commerciali per i «familiari
coadiutori  preposti  al  punto  di  vendita»,  i  quali «partecipino
personalmente al lavoro aziendale con abitualita' e prevalenza»;
     che,  collegate con quelle censurate, sono anche altre norme non
considerate  dal  rimettente, e cioe' l'art. 10, secondo comma, della
legge  n. 613  del  1966  -  il  quale pone direttamente a carico del
titolare   dell'impresa   commerciale  l'obbligo  del  pagamento  dei
contributi  anche  per  i  familiari  coadiutori, salvo il diritto di
rivalsa  nei  loro  confronti  -  e l'art. 4 comma 2, lettera a), del
decreto  legislativo  31 marzo 1998, n. 114 (Riforma della disciplina
relativa  al settore del commercio, a norma dell'articolo 4, comma 4,
della legge 15 marzo 1997, n. 59) il quale assoggetta alla disciplina
del  commercio  tutte  le  farmacie  - come quella del ricorrente del
giudizio  principale  -  nelle  quali  non  siano  posti  in  vendita
esclusivamente   «prodotti   farmaceutici,   specialita'  medicinali,
dispositivi medici e presidi medico-chirurgici»;
     che,  il  rimettente  non  tenendo  alcun conto di queste ultime
disposizioni,  ha trascurato di esaminare il caso di specie alla luce
dell'intero quadro normativo applicabile;
     che  il  rimettente  si  e'  altresi'  sottratto  al  compito di
verificare  la praticabilita' di diverse soluzioni interpretative che
pure  erano  emerse  nell'ampia  e  documentata prassi amministrativa
seguita dall'INPS nella specifica materia;
     che,  secondo  la  consolidata  giurisprudenza  di questa Corte,
nessuna    disposizione    di    legge    puo'    essere   dichiarata
costituzionalmente  illegittima  solo  perche' suscettibile di essere
interpretata in contrasto con precetti costituzionali, ma dev'esserlo
soltanto  quando  non sia possibile attribuirle un significato che la
renda conforme a Costituzione;
     che, sotto quest'ultimo profilo, il giudice a quo e' venuto meno
all'onere  di  offrire  adeguata  motivazione sia sul contenuto delle
norme   censurate,  nel  loro  significato  all'interno  del  sistema
complessivo,  sia  sulla  effettiva  impraticabilita'  di una diversa
interpretazione delle stesse conforme a Costituzione (ex plurimis
,  ordinanze  n. 272  del  2006,  n. 86  del 2006 e n. 427 del 2005),
finendo  col  chiedere  a questa Corte un avallo interpretativo delle
norme   censurate   piuttosto   che   il  sindacato  di  legittimita'
costituzionale delle medesime;
     che, pertanto, la questione e' manifestamente inammissibile.
              Per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara   la   manifesta   inammissibilita'   della   questione   di
legittimita'  costituzionale  degli artt. 1 e 2 della legge 22 luglio
1966,   n. 613   (Estensione   dell'assicurazione   obbligatoria  per
l'invalidita',  la vecchiaia ed i superstiti agli esercenti attivita'
commerciali  ed  ai  loro  familiari coadiutori e coordinamento degli
ordinamenti  pensionistici  per  i lavoratori autonomi) e dell'art. 1
della  legge  27  novembre  1960, n. 1397 (Assicurazione obbligatoria
contro   le  malattie  per  esercenti  attivita'  commerciali),  come
modificato da ultimo, dall'art. 1, comma 203, della legge 23 dicembre
1996,  n. 662  (Misure  di  razionalizzazione della finanza pubblica)
sollevata  - in riferimento agli articoli 3 e 38, secondo comma della
Costituzione  -  dal  Tribunale di Torino con l'ordinanza indicata in
epigrafe.
   Cosi'  deciso  in  Roma,  nella  sede  della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 12 dicembre 2007.
                         Il Presidente: Bile
                       Il redattore: Mazzella
                       Il cancelliere: Melatti
   Depositato in cancelleria il 21 dicembre 2007.
                       Il cancelliere: Melatti