N. 448 ORDINANZA 12 - 21 dicembre 2007
Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale. Previdenza ed assistenza - Gestione Commercianti dell'INPS - Iscrivibilita' dei familiari collaboratori del farmacista - Omessa previsione - Ingiustificato deteriore trattamento rispetto ai collaboratori familiari di altre imprese commerciali, contrasto con la garanzia previdenziale e con il principio di eguaglianza - Incompleta ricognizione da parte del rimettente del quadro normativo applicabile - Mancanza di adeguata motivazione sul contenuto delle norme censurate e sull'effettiva impraticabilita' di una interpretazione conforme a Costituzione - Manifesta inammissibilita' della questione. - Legge 22 luglio 1966, n. 613, artt. 1 e 2; legge 27 novembre 1960, n. 1397, art. 1, come modificato, da ultimo, dall'art. 1, comma 203, della legge 23 dicembre 1996, n. 662. - Costituzione, artt. 3 e 38, comma secondo.(GU n.50 del 27-12-2007 )
LA CORTE COSTITUZIONALE composta dai signori: Presidente: Franco BILE; Giudici: Giovanni Maria FLICK, Francesco AMIRANTE, Ugo DE SIERVO, Paolo MADDALENA, Alfio FINOCCHIARO, Alfonso QUARANTA, Franco GALLO, Luigi MAZZELLA, Gaetano SILVESTRI, Sabino CASSESE, Maria Rita SAULLE, Giuseppe TESAURO, Paolo Maria NAPOLITANO; ha pronunciato la seguente
Ordinanza nel giudizio di legittimita' costituzionale dell'art. 1 della legge 27 novembre 1960, n. 1397 (Assicurazione obbligatoria contro le malattie per esercenti attivita' commerciali), come sostituito dall'art. 1, comma 203 della legge 23 dicembre 1996, n. 662 (Misure di razionalizzazione della finanza pubblica), e dagli artt. 1 e 2 della legge 22 luglio 1966, n. 613 (Estensione dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia ed i superstiti agli esercenti attivita' commerciali ed ai loro familiari coadiutori e coordinamento degli ordinamenti pensionistici per i lavoratori autonomi), promosso con ordinanza del 12 giugno 2006 dal Tribunale di Torino nel procedimento civile vertente tra Floriano Fiori nella qualita' di titolare della "Farmacia della Mole" e l'I.N.P.S., iscritta al n. 601 del registro ordinanze 2006 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 1, 1ª serie speciale, dell'anno 2007. Visti gli atti di costituzione di Floriano Fiori nella qualita' di titolare della "Farmacia della Mole" e dell'I.N.P.S., nonche' l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri; Udito nell'udienza pubblica del 20 novembre 2007 il Giudice relatore Luigi Mazzella; Uditi gli avvocati Arturo Maresca, Giovanni Villani e Massimo Luciani per Floriano Fiori nella qualita' di titolare della "Farmacia della Mole", Lelio Maritato per l'I.N.P.S. e l'avvocato dello Stato Giuseppe Nucaro per il Presidente del Consiglio dei ministri. Ritenuto che, nel corso di un giudizio promosso dal titolare di una farmacia in Torino nei confronti dell'INPS, il quale gli aveva richiesto il pagamento di importi vari, nei limiti del quinquennio prescrizionale, per contributi arretrati e sanzioni accessorie relativi alla posizione della moglie con la quale aveva costituito un'impresa familiare ai sensi dell'art. 230-bis del codice civile, il Tribunale di Torino, con ordinanza del 12 giugno 2006, ha sollevato - in riferimento agli articoli 3 e 38, secondo comma, della Costituzione - questione di legittimita' costituzionale degli artt. 1 e 2 della legge 22 luglio 1966, n. 613 (Estensione dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia ed i superstiti agli esercenti attivita' commerciali ed ai loro familiari coadiutori e coordinamento degli ordinamenti pensionistici per i lavoratori autonomi) e dell'art. 1 della legge 27 novembre 1960, n. 1397 (Assicurazione obbligatoria contro le malattie per esercenti attivita' commerciali), come modificato, da ultimo, dall'art. 1, comma 203, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 (Misure di razionalizzazione della finanza pubblica), nella parte in cui nulla dispongono circa l'iscrivibilita' presso la Gestione Commercianti dell'INPS, dei familiari collaboratori del farmacista; che, premessa la rilevanza della questione, in quanto le norme indicate sono le uniche idonee a definire il giudizio, ritiene il giudice rimettente che la mancanza di copertura previdenziale per l'attivita' lavorativa svolta dai familiari all'interno della farmacia, collide con i principi posti dall'art. 38, secondo comma, Cost. e con il principio di uguaglianza, stante il diverso trattamento previdenziale assicurato dalle norme censurate ai collaboratori familiari di altre imprese commerciali; che, secondo lo stesso giudice, le norme denunciate prescrivono l'iscrizione degli esercenti di attivita' commerciali e di piccole imprese, e dei loro familiari coadiutori. Sennonche', poiche' nel caso di specie il farmacista non puo' essere iscritto alla gestione commercianti, «la pretesa dell'Inps di iscrivere solo i familiari collaboratori produce un "salto logico-argomentativo [...] che verrebbe, inoltre, ad attribuire una autonomia alla figura del familiare collaboratore ex art. 230-bis c. c. non consentita dalla legge»; che, nel costituirsi in giudizio, il ricorrente del giudizio principale rileva che il legislatore gode di piena discrezionalita' nella scelta dei regimi previdenziali di ciascuna categoria di lavoratori e che deve escludersi la diretta confrontabilita' dei rispettivi trattamenti previdenziali, con la conseguenza che, non potendo la Corte costituzionale sostituire interamente il proprio apprezzamento a quello del legislatore, l'assenza di una piena tutela previdenziale dei collaboratori familiari dei farmacisti e' di per se' costituzionalmente illegittima, anche se non e' costituzionalmente vincolata la determinazione in positivo del regime giuridico della previdenza di tali lavoratori; che la parte privata chiede che la Corte, dichiarando l'inapplicabilita' delle norme censurate, inviti il legislatore a colmare la lacuna - attraverso una pronuncia «additiva di principio» - consentendo in tal modo al titolare di una farmacia di iscrivere il proprio coadiutore familiare; che si e' costituito anche l'INPS, sottolineando la totale autonomia della posizione assicurativa di tale coadiutore il quale, per il solo fatto dell'espletamento dell'attivita' commerciale nei modi ex lege previsti, deve iscriversi alla Gestione Commercianti, a prescindere dalla contemporanea iscrizione del titolare dell'impresa alla medesima gestione; che del tutto irrilevante - secondo l'INPS - e' lo schema negoziale (nel caso di specie, "impresa familiare") adottato allo scopo di disciplinare il rapporto di collaborazione tra il titolare e il suo coadiutore familiare, mentre del tutto infondate sono le doglianze relative ad una asserita violazione dell'art. 3 Cost., che dipenderebbe anche dalle incertezze manifestate dall'Istituto nella prassi amministrativa seguita in tema di iscrivibilita' del coadiutore del titolare di farmacia nella Gestione Commercianti (in senso contrario, cita le circolari INPS n. 163 del 1984, n. 70 del 2004 e n. 78 del 2006); che e' intervenuto in giudizio il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, sostenendo l'inammissibilita' della questione, non avendo il rimettente indicato le ragioni che gli impedirebbero di interpretare le norme censurate nel senso - costituzionalmente coerente - di imporre l'iscrizione del familiare collaboratore del farmacista presso la Gestione Commercianti dell'INPS anche quando il titolare della farmacia risulti coperto da un'autonoma tutela assicurativa spettantegli in qualita' di professionista; che, in prossimita' dell'udienza, hanno depositato memorie l'INPS invocando la declaratoria di infondatezza della questione, ed il ricorrente, concludendo per l'inammissibilita' della questione in quanto prospetta l'adozione di una pronuncia additiva in carenza degli indispensabili presupposti costituzionali. Considerato che il Tribunale di Torino, con ordinanza del 12 giugno 2006 ha sollevato - in riferimento agli articoli 3 e 38, secondo comma della Costituzione - questione di legittimita' costituzionale degli artt. 1 e 2 della legge 22 luglio 1966, n. 613 (Estensione dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia ed i superstiti agli esercenti attivita' commerciali ed ai loro familiari coadiutori e coordinamento degli ordinamenti pensionistici per i lavoratori autonomi) e dell'art. 1 della legge 27 novembre 1960, n. 1397 (Assicurazione obbligatoria contro le malattie per esercenti attivita' commerciali), come modificato dall'art. 1, comma 203, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 (Misure di razionalizzazione della finanza pubblica), nella parte in cui nulla dispongono circa l'iscrivibilita' dei familiari collaboratori del farmacista presso la Gestione Commercianti dell'INPS; che l'art. 1, primo comma, della legge n. 613 del 1966 dispone l'estensione dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia ed i superstiti agli esercenti piccole imprese commerciali iscritti negli elenchi degli aventi diritto all'assicurazione obbligatoria contro le malattie istituita con legge 27 novembre 1960, n. 1397, nonche' ai loro familiari coadiutori, tra i quali il successivo art. 2, primo comma, annovera «il coniuge, i figli legittimi o legittimati ed i nipoti in linea diretta gli ascendenti, i fratelli e le sorelle, che partecipano al lavoro aziendale con carattere di abitualita' e prevalenza, sempreche' per tale attivita' non siano soggetti all'assicurazione generale obbligatoria in qualita' di lavoratori dipendenti o di apprendisti»; che l'art. 1, primo comma, lettere a) e c) della legge n. 1397 del 1960 prescrive l'obbligo di iscrizione nella gestione assicurativa degli esercenti attivita' commerciali per i «familiari coadiutori preposti al punto di vendita», i quali «partecipino personalmente al lavoro aziendale con abitualita' e prevalenza»; che, collegate con quelle censurate, sono anche altre norme non considerate dal rimettente, e cioe' l'art. 10, secondo comma, della legge n. 613 del 1966 - il quale pone direttamente a carico del titolare dell'impresa commerciale l'obbligo del pagamento dei contributi anche per i familiari coadiutori, salvo il diritto di rivalsa nei loro confronti - e l'art. 4 comma 2, lettera a), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114 (Riforma della disciplina relativa al settore del commercio, a norma dell'articolo 4, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59) il quale assoggetta alla disciplina del commercio tutte le farmacie - come quella del ricorrente del giudizio principale - nelle quali non siano posti in vendita esclusivamente «prodotti farmaceutici, specialita' medicinali, dispositivi medici e presidi medico-chirurgici»; che, il rimettente non tenendo alcun conto di queste ultime disposizioni, ha trascurato di esaminare il caso di specie alla luce dell'intero quadro normativo applicabile; che il rimettente si e' altresi' sottratto al compito di verificare la praticabilita' di diverse soluzioni interpretative che pure erano emerse nell'ampia e documentata prassi amministrativa seguita dall'INPS nella specifica materia; che, secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte, nessuna disposizione di legge puo' essere dichiarata costituzionalmente illegittima solo perche' suscettibile di essere interpretata in contrasto con precetti costituzionali, ma dev'esserlo soltanto quando non sia possibile attribuirle un significato che la renda conforme a Costituzione; che, sotto quest'ultimo profilo, il giudice a quo e' venuto meno all'onere di offrire adeguata motivazione sia sul contenuto delle norme censurate, nel loro significato all'interno del sistema complessivo, sia sulla effettiva impraticabilita' di una diversa interpretazione delle stesse conforme a Costituzione (ex plurimis , ordinanze n. 272 del 2006, n. 86 del 2006 e n. 427 del 2005), finendo col chiedere a questa Corte un avallo interpretativo delle norme censurate piuttosto che il sindacato di legittimita' costituzionale delle medesime; che, pertanto, la questione e' manifestamente inammissibile.
Per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE Dichiara la manifesta inammissibilita' della questione di legittimita' costituzionale degli artt. 1 e 2 della legge 22 luglio 1966, n. 613 (Estensione dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia ed i superstiti agli esercenti attivita' commerciali ed ai loro familiari coadiutori e coordinamento degli ordinamenti pensionistici per i lavoratori autonomi) e dell'art. 1 della legge 27 novembre 1960, n. 1397 (Assicurazione obbligatoria contro le malattie per esercenti attivita' commerciali), come modificato da ultimo, dall'art. 1, comma 203, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 (Misure di razionalizzazione della finanza pubblica) sollevata - in riferimento agli articoli 3 e 38, secondo comma della Costituzione - dal Tribunale di Torino con l'ordinanza indicata in epigrafe. Cosi' deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 12 dicembre 2007. Il Presidente: Bile Il redattore: Mazzella Il cancelliere: Melatti Depositato in cancelleria il 21 dicembre 2007. Il cancelliere: Melatti