Regolamento relativo all'inserimento della farina di vinaccioli disoleata nell'allegato X, parte II, sezione IV, paragrafo 1, alla parte quinta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. (19G00080)(GU n.183 del 6-8-2019)
Vigente al: 21-8-2019
IL MINISTRO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE di concerto con IL MINISTRO DELLA SALUTE e IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO Visto l'articolo 87, comma 5, della Costituzione; Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400; Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante «Norme in materia ambientale» e, in particolare, l'articolo 293, comma 1, che dispone che negli impianti produttivi e civili previsti dalla parte quinta del medesimo decreto legislativo, possono essere utilizzati come combustibili esclusivamente i materiali elencati nell'allegato X alla parte quinta, nonche' l'articolo 281, comma 5, ai sensi del quale gli allegati alla parte quinta di tale decreto possono essere modificati con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro della salute ed il Ministro dello sviluppo economico, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281; Visto l'articolo 40 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 novembre 2008; Considerato che gli accertamenti condotti in sede di istruttoria tecnica effettuati anche attraverso la valutazione di studi scientifici e ricerche nell'ambito dei requisiti gia' fissati dalla norma tecnica UNI 11459 del 2016, hanno permesso di definire la sussistenza di requisiti funzionali tali da assicurare che l'uso della farina di vinaccioli disoleata e' da ritenersi compatibile sotto il profilo ambientale e di tutela contro l'inquinamento atmosferico; Considerato che ai sensi dell'allegato X, parte II, sezione 4, punto 1-bis, alla parte quinta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, la possibilita' di utilizzare la farina di vinaccioli come biomassa combustibile e' subordinata alla sussistenza dei requisiti previsti per i sottoprodotti dalla parte IV del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 stesso; Considerato che la disoleazione dei vinaccioli effettuata mediante il processo descritto dall'articolo 1 del presente decreto puo' costituire normale pratica industriale ai sensi dell'articolo 184-bis, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e dell'articolo 6 del Regolamento di cui al decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare del 13 ottobre 2016, n. 264; Acquisito il concerto del Ministro della salute reso con nota del 19 settembre 2017; Acquisito il concerto del Ministro dello sviluppo economico reso con nota del 24 marzo 2017; Acquisito il parere favorevole della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, reso nella seduta del 25 maggio 2017; Udito il parere interlocutorio reso dal Consiglio di Stato, Sezione consultiva per gli atti normativi, nell'adunanza del 23 novembre 2017 e il parere definitivo reso nell'adunanza dell'8 febbraio 2018; Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei ministri, effettuata con nota del 13 febbraio 2018, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400; Vista la comunicazione di cui all'articolo 5 della direttiva (UE) 2015/1535 del Parlamento europeo e del Consiglio, che prevede una procedura d'informazione nel settore delle regolamentazioni tecniche e delle regole relative ai servizi della societa' dell'informazione, con nota del 29 marzo 2018; Adotta il seguente regolamento: Art. 1 Modifiche alla Parte V, Allegato X, Parte II, Sezione 4, paragrafi 1 e 3, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 1. Al paragrafo 1, Sezione 4, Parte II, Allegato X della parte V del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dopo la lettera h) e' aggiunta la seguente lettera: «h-bis) Farina di vinaccioli disoleata, avente le caratteristiche riportate nella tabella seguente, ottenuta dalla disoleazione dei vinaccioli con n-esano per l'estrazione di olio di vinaccioli e da successivo trattamento termico ed eventuali trattamenti meccanici e lavaggi, purche' tutti i predetti trattamenti siano effettuati all'interno del medesimo stabilimento; tali requisiti, nel caso di impiego del prodotto al di fuori dello stabilimento stesso di produzione, devono risultare da un sistema di identificazione conforme a quanto stabilito al paragrafo 3. ===================================================================== | | | Valori | | | | |minimi/massimi UNI | Metodi di | | Caratteristica | Unita' | 11459:2016 | analisi | |=====================|==========|===================|==============| | | % (m di | | | | | H2O/m | | UNI EN | | Umidita' | totale) | ≤ 15 | 14774-1/2/3 | +---------------------+----------+-------------------+--------------+ | N-Esano | mg/kg | ≤ 30 | UNI 22609 | +---------------------+----------+-------------------+--------------+ | Ceneri sul secco | % (m/m) | ≤ 5,9 | UNI EN 14775 | +---------------------+----------+-------------------+--------------+ | Potere calorifico | | | | | inferiore sul secco | MJ/kg ss | ≥ 16,5 | UNI EN 14918 | +---------------------+----------+-------------------+--------------+ | Potere calorifico | | | | | inferiore sul tal | | | | |quale (umidita' 15%) | MJ/kg tq | ≥ 15,7 | UNI EN 14918 | +---------------------+----------+-------------------+--------------+ | Solventi organici | | | UNI EN ISO | | clorurati | | LR | 16035 | +---------------------+----------+-------------------+--------------+ | LR: il valore misurato, espresso in mg/kg, deve essere minore | | del Limite di Rilevabilita' specifico per il metodo di analisi | | indicato in colonna | +-------------------------------------------------------------------+ 2. Al paragrafo 3, Sezione 4, Parte II, allegato X della Parte V del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono apportate le seguenti modifiche: a) nell'epigrafe, dopo le parole «lettera f)», sono aggiunte le seguenti: «e lettera h-bis)»; b) al paragrafo 3.1, dopo le parole «"sansa di oliva disoleata"», sono aggiunte le seguenti: «o la denominazione "farina di vinaccioli disoleata"». Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Roma, 29 maggio 2019 Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare Costa Il Ministro della salute Grillo Il Ministro dello sviluppo economico Di Maio Visto, il Guardasigilli: Bonafede Registrato alla Corte dei conti il 23 luglio 2019 Ufficio controllo atti Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e del Ministero dell'ambiente, della tutela del territorio e del mare, reg. n. 1, foglio n. 2863