Approvazione del progetto di ristrutturazione presentato dalla Cassa di risparmio di Udine e Pordenone ai sensi della legge 30 luglio 1990, n. 218 e del decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 356.(GU n.304 del 30-12-1991)
Con decreto del 28 novembre 1991 del Ministro del tesoro e' stato approvato il progetto presentato dalla Cassa di risparmio di Udine e Pordenone ai sensi dell'art. 1, comma 3, della legge 30 luglio 1990, n. 218 e dell'art. 3, commi 1, 3 e 5, del decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 356, che prevede: il conferimento, previo scorporo, della propria azienda bancaria, compreso il credito pignoratizio, in una costituenda societa' denominata "Cassa di risparmio di Udine e Pordenone S.p.a."; la costituzione della societa' per azioni "Cassa di risparmio di Udine e Pordenone S.p.a.", con un capitale sociale di lire 198,6 miliardi, alla quale verra' conferito il complesso delle attivita' e passivita' della Cassa di risparmio di Udine e Pordenone, ad esclusione di una quota in danaro, quantificata il lire 3 miliardi, al fine di consentire all'ente conferente di svolgere, nel primo anno di perfezionamento dell'operazione, la propria attivita' istituzionale; l'adozione di un nuovo statuto da parte dell'ente conferente, che assumera' la denominazione di "Fondazione Cassa di risparmio di Udine e Pordenone"; la Fondazione deterra' inizialmente una partecipazione nella nuova societa' bancaria pari al 100% del capitale sociale; l'adozione di un nuovo statuto da parte della societa' conferitaria "Cassa di risparmio di Udine e Pordenone S.p.a.", abilitata all'esercizio dell'attivita' bancaria, compreso il compimento di operazioni di credito agrario di esercizio; il successivo aumento del capitale sociale della "Cassa di risparmio di Udine e Pordenone S.p.a." di lire 66,2 miliardi, e connessa modifica statutaria, riservato alla Cassa di risparmio di Verona, Vicenza, Belluno e Ancona, previa cessione dei diritti di opzione da parte dell'ente conferente. A conclusione dell'operazione, il capitale sociale della societa' per azioni sara' cosi' ripartito: Fondazione Cassa di risparmio di Udine e Pordenone 75%, Cassa di risparmio di Verona, Vicenza, Belluno e Ancona 25%. La Cassa di risparmio di Udine e Pordenone, contestualmente alla stipula dell'atto di conferimento della propria azienda bancaria nella "Cassa di risparmio di Udine e Pordenone S.p.a.", fatto salvo il compimento degli atti connessi alla modificazione dell'oggetto sociale, ai sensi dell'art. 3 del citato decreto legislativo n. 356/90, dovra' cessare l'esercizio diretto dell'impresa bancaria. Ai sensi dell'art. 20, comma 3, dello stesso decreto legislativo n. 356/90, la Fondazione Cassa di risparmio di Udine e Pordenone e' autorizzata a cedere alla Cassa di risparmio di Verona, Vicenza, Belluno e Ancona i diritti di opzione relativi alle azioni ordinarie "non distribuite" sull'aumento di capitale della "Cassa di risparmio di Udine e Pordenone S.p.a." sopra indicato.