Regolamento concernente la definizione dei comparti di contrattazione ai sensi dell'art. 54 della legge provinciale 3 aprile 1997, n. 7(GU n.13 del 1-4-2000)
(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige n. 54 del 7 dicembre 1999) IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE Visto l'accordo sindacale stipulato in data 4 ottobre 1999 tra l'Agenzia provinciale per la rappresentanza negoziale e le confederazioni sindacali maggiormente rappresentative del personale in ordine alla definizione dei comparti di contrattazione ai sensi dell'art. 54 della legge provinciale 3 aprile 1997, n. 7; Vista la deliberazione della giunta provinciale n. 7026 di data 22 ottobre 1999, non soggetta alla registrazione della Corte dei conti, con la quale la giunta provinciale ha provveduto all'approvazione del regolamento concernente la definizione dei comparti di contrattazione di cui al citato art. 54 della legge provinciale n. 7/1997; Visto il punto 2) del dispositivo della citata deliberazione con la quale la giunta provinciale demanda al presidente della giunta provinciale l'emanazione del regolamento; Visti gli articoli 53 e 54 dello statuto di autonomia; Emana: il regolamento concernente la definizione dei comparti di contrattazione ai sensi dell'art. 54 della legge provinciale 3 aprile 1997, n. 7, allegato quale parte integrante e sostanziale ai presente provvedimento. Il presente decreto sara' pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. DELLAI Regolamento concernente la nuova individuazione di comparti di contrattazione ai sensi dell'art. 54 della legge provinciale 3 aprile 1997, n. 7. Art. 1. Determinazione dei comparti di contrattazione 1. Il personale di cui all'art. 1 della legge provinciale n. 7/1997, all'art. 1 della legge regionale n. 10/1998 e all'art. 10 della legge regionale n. 20/1988, tenuto conto di quanto previsto dall'art. 19, comma 26, della legge regionale n. 10/1998, e' raggruppato nei seguenti comparti di contrattazione collettiva: a) comparto del personale delle autonomie locali; b) comparto del personale della scuola; c) comparto del personale di Servizio sanitario provinciale; d) comparto del personale della ricerca. Art. 2. Comporta del personale delle autonomie locali 1. Il comparto di cui alla lettera a) dell'art. 1 comprende due distinte aree di contrattazione collettiva: 1) area della dirigenza composta dal personale della provincia e degli enti funzionali; 2) area del personale dipendente dalla provincia e dagli enti funzionali, composta: a) dal personale con qualifica di direttore, la cui contrattazione si svolge in collegamento a quella del personale con qualifica dirigenziale; b) dal restante personale dipendente. Art. 3. Comparto del personale della scuola 1. Il comparto di cui alla lettera b) dell'art. 1 comprende due distinte aree di contrattazione collettiva: 1) area dei capi di istituto; 2) area composta da: a) personale docente delle scuole ed istituti di istruzione elementare e secondaria della provincia di Trento, di cui al decreto legislativo 24 luglio 1996, n. 433; b) personale coordinatore ed insegnante delle scuole dell'infanzia; c) personale insegnante dell'Istituto agrario di S. Michele all'Adige; d) personale ausiliario, tecnico e amministrativo delle scuole della provincia autonoma di Trento; e) il personale insegnante della formazione professionale. Art.4. Comparto del personale del Servizio sanitario provinciale 1. Il campano di cui alla lettera c) dell'art. 1, comprende tre distinte aree di contrattazione collettiva: 1) area del personale della dirigenza del ruolo professionale, tecnico, amministrativo e sanitario non medico dell'azienda provinciale per i servizi sanitari; 2) area del personale del ruolo sanitario medico, medico-veterinario ed odontoiatrico dell'Azienda provinciale per i servizi sanitari; 3) area composta dal restante personale dipendente dall'Azienda provinciale per i servizi sanitari. Art 5. Comparto del personale della ricerca 1. Il comparto di contrattazione collettiva di cui all'art. 1, lettera d), comprende il personale inquadrato con qualifica di ricercatore e tecnologa degli enti funzionali della provincia autonoma di Trento che svolgono attivita' di ricerca. Art. 6. Norma transitoria 1. Per la tornata contrattuale (1998-2001), il personale di cui all'art. 3, punto 2), lettere b), c), d) ed e), del presente regolamento verra' disciplinata in specifiche parti del contratto, al fine di favorire la gradualita' del processo di omogeneizzazione nell'ambito del campano. Art. 7. Disposizioni riguardanti settori specifici 1. La determinazione dei comparti di contrattazione di cui al presente regolamento, non esclude la possibilita' che in sede contrattuale siano adottate apposite disposizioni riguardanti settori specifici al fine di tener conto delle differenze funzionali interne ai singoli comparti. Art. 8. Abrogazione del D.P.G.P. n. 11-55/Leg. di data 23 luglio 1997 1. Il D.P.G.P. n. 11-55/Leg. di data 23 luglio 1997 "Regolamento concernente la definizione dei comparti di contrattazione ai sensi dell'art. 54 della legge provinciale 3 aprile 1997, n. 7", come successivamente modificato con D.P.G.P. n. 24-68/Leg. di data 16 ottobre 1997, e' abrogato. DELLAI Registrato alla Corte dei conti il 22 novembre 1999 Registro n. 1, foglio n. 13