Modifica alla legge regionale 4 settembre 1992 n. 25 (norme per la pubblicizzazione delle procedure per l'accesso ai contributi da parte degli enti locali)(GU n.45 del 15-11-1997)
(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Liguria n. 9 dell'11 giugno 1997) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL COMMISSARIO DEL GOVERNO Ha apposto il visto IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA Promulga la seguente legge regionale: Art. 1. Modifica dell'articolo 2-bis della legge regionale 4 settembre 1992 n. 25 1. Al comma 1 dell'articolo 2-bis della legge regionale 4 settembre 1992 n. 25 (norme per la pubblicizzazione delle procedure per l'accesso ai contributi da parte degli Enti Locali), introdotto dalla legge regionale 8 giugno 1993 n. 26, le parole "ed una della IV qualifica funzionale" sono sostituite dalle seguenti: "ed una della V o della IV qualifica funzionale. Con deliberazione della Giunta regionale sono apportate le conseguenti variazioni alla dotazione organica del personale regionale. Il personale trasferito anche anteriormente all'entrata in vigore della presente legge, conserva la posizione giuridica ed economica, ivi compresa l'anzianita' gia' maturata, acquisita all'atto del trasferimento ed ha diritto al compenso di cui all'articolo 22 comma 2 della legge regionale 9 aprile 1990 n. 15 (disposizioni sullo stato giuridico ed economico dei dipendenti regionali conseguenti alla definizione dell'accordo nazionale di lavoro per il triennio 1988/1990).". La presente legge regionale, sara' pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Liguria. Data a Genova, addi' 27 maggio 1997 MORI