N. 420 ORDINANZA (Atto di promovimento) 5 marzo 1997- 27 maggio 1998
N. 420 Ordinanza emessa il 5 marzo 1997 (pervenuta alla Corte costituzionale il 27 maggio 1998) dal tribunale regionale giustizia amministrativa - sezione per la provincia di Bolzano, Êsul ricorso proposto da Morelli Corrado contro la Sovrintendenza scolastica di Bolzano ed altri. Istruzione pubblica - Provincia di Bolzano - Insegnamento nelle scuole materne, elementari e secondarie - Limitazione ai docenti della stessa madre lingua (italiana o tedesca) degli alunni, documentata mediante atto notorio o dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorieta' - Conseguente esclusione dalla graduatoria di insegnamento per la scuola di lingua tedesca di docente in possesso di doppia madre lingua e dichiarante in precedente graduatoria il possesso della madre lingua italiana - Violazione dei principi di uguaglianza e di imparzialita' e buon andamento della p.a. (D.P.R. 10 febbraio 1983, n. 89, art. 12, secondo comma, in relazione al d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670, art. 19, primo comma). (Cost., artt. 3 e 97).(GU n.24 del 17-6-1998 )
IL TRIBUNALE REGIONALE DI GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA Ha pronunziato la seguente ordinanza sul ricorso iscritto al n. 546 del registro ricorsi 1995, presentato da Morelli Corrado, rappresentato e difeso dall'avv. Gianni Lanzinger con domicilio eletto presso lo studio dello stesso in Bolzano, p.zza della Vittoria n. 7/3, giusta delega a margine del ricorso, ricorrente; Contro sovrintendenza scolastica di Bolzano - Intendenza scolastica per la scuola in lingua tedesca della provincia di Bolzano - Ministero della pubblica istruzione, in persona del Ministro pro-tempore, rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura dello Stato di Trento, largo Porta Nuova n. 9, presso la quale, pure per legge, e' domiciliato, resistenti, e nei confronti Blaas Ulrich, non costituito; Per l'annullamento del decreto dd. 8 settembre 1995, dell'intendente scolastico dott. Walter Stifter prot. n. HB/HK/17723/7 - C4 - 95, con il quale il ricorrente veniva escluso dalle graduatorie provinciali presso l'Intendenza scolastica per la scuola in lingua tedesca; di ogni altro atto presupposto o conseguente; e per la reintegrazione del ricorrente nelle graduatorie, come richiesto, con conseguente assegnazione dell'incarico di supplente per il triennio 1995-1998 per le classi di concorso 039A, 059A, 060A. Visto il ricorso notificato il 23 novembre 1995 e depositato il 6 dicembre 1995 con i relativi allegati; Visto l'atto di costituzione in giudizio della Sovrintendenza scolastica di Bolzano, dell'Intendenza scolastica in lingua tedesca della provincia di Bolzano, del Ministero della Pubblica istruzione dd. 9 dicembre 1995; Vista l'ordinanza n. 163/96 dd 23 luglio 1996 di questo Tribunale con la quale e' stata respinta la domanda di sospensione del provvedimento impugnato presentata in via incidentale dal ricorrente; Vista la memoria prodotta; Visti gli atti tutti della causa; Designato relatore per la pubblica udienza del 5 marzo 1997 il consigliere Camilla Behmann Da Giau ed ivi sentita l'avv. G. Lanzinger per il ricorrente; Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue: Esposizione del fatto Morelli Corrado ricorre all'intestato tribunale per l'annullamento del provvedimento con il quale e' stato escluso dalle graduatorie provinciali presso l'Intendenza scolastica per la scuola con lingua di insegnamento tedesca e per la propria reintegrazione nelle graduatorie, come richiesto, con conseguente assegnazione dell'incarico di supplente per il triennio 1995-1998. Il ricorrente espone di aver appreso la lingua materna (tedesco) e la lingua paterna (italiano) con perfetta padronanza fin dall'origine e di aver frequentato istituti scolastici sia italiani che tedeschi sino ai piu' elevati livelli. Nell'anno 1992 aveva presentato domanda per l'inserimento nella graduatoria della Sovrintendenza scolastica di Bolzano per il triennio 1992-1995, per l'insegnamento nelle scuole con lingua di insegnamento italiana ed aveva allegato una dichiarazione di essere di madrelingua italiana. Successivamente, nel marzo dell'anno 1994, revocando, come afferma, la precedente dichiarazione di essere di madre lingua italiana, aveva presentato domanda alla Intendenza scolastica di Bolzano per inserimento nelle graduatorie per l'insegnamento nelle scuole con lingua di insegnamento tedesca ed aveva allegato una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorieta', datata 21 aprile 1994 con firma autenticata dal Consolato generale d'Italia di Francoforte sul Meno (Germania), circa il possesso di madrelingua tedesca. In esito alla domanda gli veniva affidato incarico di una supplenza annuale per l'insegnamento della materia di geografia per l'anno scolastico 1994/1995. in data 21 febbraio 1995 presentava all'Intendenza scolastica istanza per inclusione nelle graduatorie provinciali per il conferimento di supplenza presso le scuole superiori con lingua di insegnamento tedesca per il triennio 1996/1997/1998. Successivamente la Sovrintendenza scolastica di Bolzano, su richiesta dell'Intendenza scolastica comunicava a questa, con nota di data 18 agosto 1995, che il dottor Corrado Morelli "... risulta regolarmente iscritto nelle graduatorie per le supplenze nelle scuole secondarie (sono indicate le diverse classi di concorso) della Sovrintendenza scolastica avendo prodotto domanda in data 21 febbraio 1992 (triennio 1992/1995) corredata dalla regolare certificazione del possesso della madrelingua italiana, resa in data 15 febbraio 1992 presso il comune di Latina". In conseguenza di tale anomala situazione (due dichiarazioni contrastanti circa la propria madre lingua) il Morelli veniva inserito con riserva nella graduatoria provinciale provvisoria per il conferimento di supplenze per l'insegnamento nelle scuole di lingua tedesca e, quindi, veniva disposta la sua esclusione. Avverso il provvedimento l'interessato presentava ricorso in opposizione e l'Intendente scolastico con provvedimento n. HB/HK/An/17723/7-C4-95 dd. 8 settembre 1995 decretava la sua esclusione dalle graduatorie provinciali con la seguente motivazione: "accertato che il docente Morelli Corrado non ha potuto produrre la dichiarazione di madrelingua tedesca nella forma prescritta in quanto gia' nell'anno 1992 ha dichiarato di essere in possesso della madre lingua italiana; constatato che il contenuto della dichiarazione resa in data 15 febbraio 1992 e' in netto contrasto con il contenuto della dichiarazione resa in data 21 aprile 1994". Il ricorrente ha ritenuto il provvedimento illegittimo e vessatorio per i seguenti motivi: I. - Eccesso di potere sotto il profilo della erronea e contraddittoria motivazione - errore nei presupposti. La motivazione del provvedimento impugnato sarebbe viziata sotto un primo profilo perche' non corrisponderebbe al vero che il Morelli non abbia potuto produrre la dichiarazione attestante il possesso della madre lingua tedesca, stante la relativa prova documentale in atti in ordine alla sua produzione. Conseguentemente sarebbe frutto di semplice illazione anche l'assunto circa la impossibilita' per il Morelli di produrre la dichiarazione di madre lingua per aver egli dichiarato in precedenza di essere di madre lingua italiana. La motivazione infine poggerebbe su di un assioma indimostrato secondo il quale la dichiarazione di essere di madre lingua tedesca; dichiarazione redatta dopo aver in precedenza fornito ad altra Amministrazione la diversa dichiarazione di essere di madre lingua italiana, costituirebbe un atto inaccoglibile perche' contraddittorio. II. - Violazione d.P.R. 31 agosto 1972 n. 670, art. 19 - d.P.R. 10 febbraio 1983 n. 89, art. 12, anche con riferimento all'art. 97 della Costituzione, e art. 10 dello Statuto di autonomia. All'art. 19 del d.P.R. n. 670/1972, secondo il quale in provincia di Bolzano l'insegnamento e' impartito da docenti di madre lingua uguale a quella degli alunni, non potrebbe essere data l'interpretazione contenuta nel provvedimento impugnato secondo la quale una dichiarazione relativa alla propria lingua madre sia poi non piu' modificabile. Neppure dal contenuto dell'art. 12 del d.P.R. n. 89/1983 potrebbe dedursi la limitazione ritenuta dall'Amministrazione che, ove fosse condivisa, porrebbe i docenti in uno stato di discriminazione, essendo costretti a rinunciare o all'affermazione di una delle proprie madri lingue ovvero alla possibilita' di avere accesso ad un concorso. III. - Violazione ed errata interpretazione dell'o.m. ministeriale 29 dicembre 1984 n. 371, artt. 3, 4 e 11. Il Morelli si sarebbe adeguato al contenuto dell'o.m. richiamata; tanto da ottenere l'incarico di supplenza nell'anno scolastico 1994/1995 presso un istituto di lingua tedesca ed essere stato ammesso nelle relative graduatorie provinciali per il triennio 1995/1998. L'esclusione dalle stesse, come operata con il provvedimento impugnato, non e' conseguente all'applicazione di nessuna disposizione ministeriale. IV. - Eccesso di potere per violazione del principio di razionalita' e di pubblico interesse in materia di graduatorie e concorsi nel pubblico impiego. Dovrebbe ritenersi sussistere il diritto-potere del cittadino, effettivamente ed integralmente appartenente a due culture linguistiche, di poterle affermare ed utilizzare entrambe, anche a fini lavorativi, mentre contrasterebbe con il principio di razionalita' l'allontanamento del ricorrente dall'insegnamento in lingua tedesca cosi' come il divieto di accedervi per il futuro, considerato anche la piena soddisfazione conseguente all'insegnamento effettuato nella scuola di lingua tedesca per un intero anno scolastico. Infine l'esclusione del ricorrente dall'insegnamento in lingua tedesca contrasterebbe con il pubblico interesse ad usufruire di personale dotato di alta qualificazione professionale e di perfette cognizioni linguistiche. Il ricorrente concludeva per l'annullamento del provvedimento di esclusione dalle graduatorie provinciali e per la sua reintegrazione nelle graduatorie con assegnazione dell'incarico di supplente per il triennio 1995/1998 per le classi di concorso 039A, 059A, 060A. Motivi della decisione Il ricorso contesta la legittimita' della esclusione dalle graduatorie provinciali per il conferimento di supplenza presso le scuole con lingua di insegnamento tedesca di un soggetto per il motivo che lo stesso non sarebbe stato in grado di produrre la dichiarazione di lingua tedesca, nella forma prescritta, in quanto, in precedenza, aveva dichiarato di essere di madre lingua italiana. La normativa di riferimento, richiamata anche nel provvedimento impugnato, e' la seguente: Art. 19, primo comma, del d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670, contenente l'approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige secondo il quale: "Nella provincia di Bolzano l'insegnamento delle scuole materne, elementari e secondarie e' impartito nella lingua materna, italiana o tedesca, degli alunni da docenti per i quali tale lingua sia ugualmente quella materna". Art. 12, secondo comma, del d.P.R. 10 febbraio 1983, n. 89, contenente l'approvazione del testo unificato dei decreti del Presidente della Repubblica 20 gennaio 1973, n. 116 e 4 dicembre 1981, n. 761, concernenti le norme di attuazione dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige in materia di ordinamento scolastico in provincia di Bolzano che, a sua volta, stabilisce che "Per l'accesso ai ruoli del personale ispettivo, direttivo e docente delle scuole di istruzione elementare e secondaria in lingua italiana e di quelle in lingua tedesca, nonche' ai ruoli del personale docente della seconda lingua, e' richiesta, oltre al possesso dei prescritti requisiti, l'appartenenza al corrispondente gruppo linguistico". Ed ancora, al terzo comma, "... l'accesso alle cattedre in lingua italiana ed a quelle in lingua tedesca delle scuole secondarie delle localita' stesse e' riservato ai cittadini di lingua materna corrispondente". Infine l'art. 3, primo comma, dell'o.m. n. 371 del 29 dicembre 1994 (concernente il conferimento al personale docente delle supplenze nelle scuole materne, elementari e negli istituti di istruzione secondaria ed artistica per il triennio 1995/98), in calce al quale e' riportata la nota "1" che regola la materia per la Provincia di Bolzano e che cosi' dispone: "Per la Provincia di Bolzano gli aspiranti ....... possono presentare distinte domande al Sovrintendente scolastico, ....... all'Intendente scolastico per le scuole in lingua tedesca, con l'obbligo di documentare l'appartenenza al gruppo linguistico. L'appartenenza al gruppo linguistico e' riferita al possesso della lingua madre corrispondente,.............. possesso che deve essere documentato, sia per gli aspiranti residenti in provincia di Bolzano e sia per quelli non residenti in detta provincia; con atto notorio o dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorieta'". Con il primo motivo di ricorso e' stata eccepita la erronea e contraddittoria motivazione. In effetti e' erronea l'affermazione contenuta nella motivazione del provvedimento impugnato "che il Morelli non ha potuto produrre la dichiarazione di madre lingua tedesca nella forma prescritta in quanto gia' nell'anno 1992 ha dichiarato di essere in possesso della madre lingua italiana". Vero e' che il ricorrente ha in effetti prodotto la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorieta' di essere di madre lingua tedesca, assolvendo cosi' all'onere imposto dalla nota 1 all'art. 3 della surriportata c.m. 371 del 29 dicembre 1994. La motivazione contrastata poggia altresi' sull'ulteriore osservazione che il ricorrente in precedenza, nell'anno 1992, aveva presentato alla Sovrintendenza scolastica una dichiarazione di essere di madre lingua italiana, dichiarazione nettamente contrastante con quella successiva di possesso di madre lingua tedesca. La questione, dunque, a prescindere dalla fondatezza o meno del motivo di ricorso, necessita di una pronuncia circa la ammissibilita' delle due dichiarazioni rese in epoca diversa dal ricorrente, ovvero se siano fra loro inconciliabili in quanto contraddittorie. La circostanza va riferita anche al contesto nel quale il problema si presenta. Afferma la difesa erariale che la dichiarazione di madre lingua costituisce un atto irripetibile e non modificabile ad libitum, rappresentando una dichiarazione di scienza e, quindi, di verita', e cio' contrariamente alla dichiarazione di appartenenza ad un gruppo linguistico che riveste invece valore di dichiarazione di volonta'. Aggiunge che lo statuto speciale di autonomia, e la relativa norma di attuazione, disciplinano differentemente queste due situazioni riservando la prima al campo di applicazione in materia scolastica ove appare necessario un insegnamento impeccabile sotto il profilo linguistico. L'assunto puo' essere solo in parte condiviso. L'art. 3 dell'o.m. n. 371 del 29 dicembre 1994, piu' sopra riportata e richiamata; che alla nota 1 si riferisce specificatamente alla provincia di Bolzano, stabilisce, per gli aspiranti alle supplenze, "l'obbligo di documentare l'appartenenza al gruppo linguistico. L'appartenenza al gruppo linguistico e' riferita al possesso della lingua madre corrispondente, .......possesso che deve essere documentato ....... con atto notorio o dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorieta'". Dunque il concetto di appartenenza ad un gruppo linguistico viene assimilato a quello del possesso della lingua madre corrispondente, pur non essendo espresso chiaramente se sussista differenza fra le due situazioni, mentre e' noto che la dichiarazione di appartenenza ad un gruppo linguistico e' la conseguenza di una libera scelta, valida per il periodo di durata del censimento. Non e' neppure vero che l'essere di una determinata madre lingua - ovvero il dichiararsi di una determinata madre lingua - comporti, con riferimento ad essa, una esclusiva capacita' linguistica. Vero e', al contrario, che, con particolare riferimento alle zone mistilingui, e' del tutto ipotizzabile il contemporaneo possesso sia della lingua appresa dalla madre che di quella appresa dal padre, ovvero di due madri lingue. Ma se invece e' vero che la richiesta di dichiarazione di possesso di una determinata madre lingua e' determinata dalla necessita' di assicurare agli alunni insegnanti che siano in possesso delle loro stesse capacita' linguistiche, allora non si puo' escludere la possibilita' che la dichiarazione di possesso di una madre lingua - necessaria per insegnare nelle scuole con insegnamento di quella madre lingua - possa coesistere con successiva dichiarazione di possesso di altra madre lingua, corrispondente a quella di insegnamento nella diversa scuola in cui si e' scelto di insegnare. Occorre ancora osservare che con dette norme, dettate in materia di ordinamento scolastico, e' stabilito che l'insegnamento e' impartito da docenti della stessa madre lingua degli alunni. Al riguardo va detto che ai sensi dell'art. 19 - 3 comma, del d.P.R. n. 670/1972 "L'iscrizione dell'alunno alle scuole della provincia di Bolzano avviene su semplice istanza del padre o di chi ne fa le veci". Poiche' la norma non specifica che l'iscrizione degli alunni alla scuola, italiana o tedesca che sia, presuppone il possesso da parte degli stessi della lingua materna corrispondente, deve ritenersi che agli alunni sia consentito di chiedere l'iscrizione nelle scuole con lingua di insegnamento o italiana o tedesca - salvo accertamento della conoscenza della rispettiva lingua - a prescindere dal possibile possesso di diversa madre lingua. A cio' consegue che un docente puo' trovarsi ad insegnare ad un alunno di diversa madre lingua; in contrasto con quanto disposto nell'art. 19, primo comma del d.P.R. n. 670/1972 piu' sopra riportato. In altre parole per una corretta applicazione della norma di cui all'art. 19 del d.P.R. n. 670/1972 dovrebbe essere effettuato un preventivo esame in ordine alla effettiva madre lingua dei singoli alunni per poi assegnare a ciascuno di essi l'insegnante della corrispondente lingua madre il che, oltre ad essere una soluzione del tutto inapplicabile ed inapplicata, contrasterebbe altresi' con il contenuto dell'art. 12, piu' sopra riportato, secondo il quale, determinata la scuola - in lingua italiana o in lingua tedesca - ad essa devesi fare riferimento per la scelta dei docenti che devono essere di lingua materna corrispondente. In conseguenza e' legittimo il dubbio che possa essere disconosciuta la possibilita' di dichiararsi in possesso di una determinata madre lingua e, in un momento diverso ed in un diverso contesto, di dichiararsi in possesso di altra madre lingua senza che cio' possa comportare il sospetto di una dichiarazione falsa. Nelle norme citate non e' specificato il concetto di madrelingua cosi' come inteso dal legislatore e cosi' non e' riconosciuta la possibilita' che siano possedute entrambe le capacita' linguistiche, sia quella italiana che quella tedesca e che la dichiarazione del possesso di una madrelingua (italiana o tedesca che sia, che, peraltro, puo' essere anche non veritiera) escluda il possesso dell'altra madre lingua. In definitiva la norma limita l'accesso al pubblico impiego, ed in particolare alla funzione di docente. Il Collegio ritiene dunque non manifestamente infondata la questione di costituzionalita' dell'art. 12, terzo comma del D.P. n. 89/1983 in relazione all'art. 19, primo comma del d.P.R. n. 670/1972, per contrasto con gli artt. 3 e 97 della Costituzione. Poiche' la dedotta questione di legittimita' costituzionale appare altresi' rilevante ai fini della decisione della controversia, appare doveroso rimetterne la valutazione alla Corte costituzionale, previa sospensione del giudizio in corso.
P.Q.M. Sospende il giudizio sul ricorso specificato in epigrafe; Dichiara d'ufficio non manifestamente infondata, in riferimento agli artt. 3 e 97 della Costituzione, la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 12, terzo comma del d.P.R. n. 89/1983 in relazione all'art 19, primo comma del d.P.R. n. 670/1972; in relazione all'art. 12, terzo comma del d.P.R. n. 89/1983; Dispone che a cura della segreteria siano trasmessi gli atti del giudizio alla Corte costituzionale, insieme alla presente ordinanza, e che quest'ultima sia notificata alle parti in causa ed al Presidente del Consiglio dei Ministri, nonche' ai Presidenti delle due Camere del parlamento. Cosi' deciso in Bolzano, nella camera di consiglio del 5 marzo 1997. Il presidente f.f.: Weis L'estensore: Behmann Da Giau 98C0644