Provvedimenti concernenti il trattamento straordinario di integrazione salariale(GU n.72 del 27-3-1997)
Con decreto ministeriale n. 22210 del 25 febbraio 1997, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Morteo Industrie, con sede in Genova e unita' in Genova, per un massimo di 42 dipendenti, Pozzolo Formigaro (Alessandria), per un massimo di 183 dipendenti e Sessa Aurunca (Caserta), per un massimo di 317 dipendenti, e' prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 6 dicembre 1996 al 5 giugno 1997. La corresponsione del trattamento come sopra disposta e' ulteriormente prorogata dal 6 maggio 1997 al 5 dicembre 1997. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-bis, della legge n. 160/1988. L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salaria, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale n. 22211 del 25 febbraio 1997, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Morando Impianti, con sede in Asti e unita' di Asti, per un massimo di 220 dipendenti, compresi n. 14 lavoratori in C.F.L., e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 15 ottobre 1996 al 10 aprile 1997. La corresponsione del trattamento come sopra disposta e' ulteriormente prorogata dall'11 aprile 1997 al 10 giugno 1997. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-bis, della legge n. 160/1988. L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale n. 22212 del 25 febbraio 1997, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Morando Impianti, con sede in Asti e unita' di Asti, per un massimo di 220 dipendenti, compresi n. 14 lavoratori in C.F.L., e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dall'11 giugno 1996 al 14 ottobre 1996. Il presente decreto annulla e sostituisce il decreto ministeriale 19 settembre 1996 n. 21352/1-2. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-bis, della legge n. 160/1988 citata in preambolo. L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale n. 22213 del 25 febbraio 1997, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Me.Tra. Mezzi di trasporto, con sede e unita' in Spoleto (Perugia), e' prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, con pari diminuzione della durata del trattamento economico di mobilita', tenendosi conto, ai fini della determinazione del trattamento, del periodo di integrazione salariale cosi' concesso, per il periodo dal 6 gennaio 1994 al 18 maggio 1994. Le proroghe di cui sopra non operano per i lavoratori nei confronti dei quali ricorrono le condizioni per accedere ai benefici prevististi ai commi 4, 5 e 6 dell'art. 5 del decreto-legge 16 giugno 1994, n. 299, convertito con modificazioni nella legge 19 luglio 1994, n. 451. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-bis, della legge n. 160/1988 citata in preambolo. Con decreto ministeriale n. 22215 del 25 febbraio 1997, e' accertata la condizione di cui all'art. 35, terzo comma, della legge n. 416/1981, limitatamente al periodo dal 22 febbraio 1996 al 31 dicembre 1997, della ditta S.p.a. Roma Cine TV, con sede in Roma e unita' di Roma. A seguito dell'accertamento di cui sopra, e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Roma Cine TV, sede in Roma e unita' di Roma per il periodo dal 22 febbraio 1996 al 21 agosto 1996. La corresponsione del trattamento disposta come sopra e' prorogata dal 22 agosto 1996 al 21 febbraio 1997. La corresponsione del trattamento disposta come sopra e' ulteriormente prorogata dal 21 febbraio 1997 al 20 agosto 1997. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e l'Istituto nazionale di previdenza per i giornalisti italiani sono autorizzati a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-bis, della legge n. 160/1988 citata in preambolo. Con decreto ministeriale n. 22216 del 25 febbraio 1997, a seguito dell'accertamento delle condizioni di riorganizzazione aziendale, intervenuto con il decreto ministeriale del 13 giugno 1995, e' prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di interrogazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Editrice Il Giorno gia' Sogedit, sede in Milano e unita' di Milano, per il periodo dal 1 luglio 1996 al 27 dicembre 1996. Con decreto ministeriale n. 22217 del 25 febbraio 1997, a seguito dell'accertamento delle condizioni di cui all'art. 35, terzo comma, legge n. 416/81, intervenuto con il decreto ministeriale del 7 maggio 1996, e' prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di interrogazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Intergraf, sede in Roma e unita' di Pomezia (Roma), per il periodo dall'8 novembre 1996 al 7 maggio 1997. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e l'Istituto nazionale di previdenza per i giornalisti italiani sono autorizzati a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati. Con decreto ministeriale n. 22218 del 25 febbraio 1997, a seguito dell'accertamento delle condizioni di cui all'art. 35, terzo comma, legge n. 416/81, intervenuto con il decreto ministeriale del 25 luglio 1996, e' prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di interrogazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. I.S.A. Informazione Stereo Antenna, sede in Trieste e unita' di Trieste, per il periodo dal 19 marzo 1996 al 18 settembre 1996. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e l'Istituto nazionale di previdenza per i giornalisti italiani sono autorizzati a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati. Con decreto ministeriale n. 22219 del 25 febbraio 1997: 1) e' approvato il programma per ristrutturazione aziendale, relativo al periodo dal 1 febbraio 1994 al 31 dicembre 1995, della ditta: S.p.a. Decision System Internationals-Gruppo Olivetti con sede in Ivrea (Torino) e unita' di Brescia, Padova, Verona, Prato, Roma, Torino, Buccinasco (Milano), Saronno (Varese), Villanova di Castenaso (Bologna) e Casoria (Napoli). Parere comitato tecnico del 20 dicembre 1996-favorevole. A seguito dell'approvazione di cui sopra, e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per ristrutturazione aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta: S.p.a. Decision System Internationals-Gruppo Olivetti con sede in Ivrea (Torino) e unita' di: Brescia, Padova, Verona, Prato, Roma, Torino, Buccinasco (Milano), Saronno, (Varese), Villanova di Castenaso (Bologna) e Casoria (Napoli), per il periodo dal 1 febbraio 1994 al 31 luglio 1994. Istanza aziendale presentata il 22 marzo 1994 con decorrenza 1 febbraio 1994; 2) a seguito dell'approvazione del programma per ristrutturazione aziendale, intervenuta con il presente decreto, e' autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, gia' disposta con decreto ministeriale e con effetto dal 1 febbraio 1994, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta: S.p.a. Decision System Internationals-Gruppo Olivetti con sede in Ivrea (Torino) e unita' di: Brescia, Padova, Verona, Prato, Roma, Torino, Buccinasco (Milano), Saronno (Varese), Villanova di Castenaso (Bologna) e Casoria (Napoli), per il periodo dal 1 agosto 1994 al 31 ottobre 1994. Istanza aziendale presentata il 28 luglio 1994 con decorrenza 1 agosto 1994; 3) e' approvato il programma per ristrutturazione aziendale, relativo al periodo dal 1 febbraio 1994 al 31 dicembre 1995, della ditta: S.p.a. O-Group-Gruppo Olivetti con sede in Ivrea (Torino) e unita' di Torino, Milano e Roma. Parere comitato tecnico del 20 dicembre 1996-favorevole. A seguito dell'approvazione di cui sopra, e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per ristrutturazione aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta: S.p.a. O-Group-Gruppo Olivetti con sede in Ivrea (Torino) e unita' di: Torino, Milano e Roma, per il periodo dal 1 febbraio 1994 al 31 luglio 1994. Istanza aziendale presentata il 22 marzo 1994 con decorrenza 1 febbraio 1994; 4) a seguito dell'approvazione del programma per ristrutturazione aziendale, intervenuta con il presente decreto, e' autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, gia' disposta con decreto ministeriale e con effetto dal 1 febbraio 1994, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta: S.p.a. O-Group-Gruppo Olivetti con sede in Ivrea (Torino) e unita' di: Torino, Milano, Roma, per il periodo dal 1 agosto 1994 al 31 ottobre 1994. Istanza aziendale presentata il 28 luglio 1994 con decorrenza 1 agosto 1994; 5) e' approvato il programma per ristrutturazione aziendale, relativo al periodo dal 1 febbraio 1994 al 31 dicembre 1995, della ditta: S.p.a. Olivetti Information Service-Gruppo Olivetti, con sede in Ivrea (Torino) e unita' di Torino, Milano e Roma. Parere comitato tecnico del 20 dicembre 1996-favorevole. A seguito dell'approvazione di cui sopra, e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per ristrutturazione aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta: S.p.a. Olivetti Information Service-Gruppo Olivetti, con sede in Ivrea (Torino) e unita' di: Milano, Roma e Palermo, per il periodo dal 1 febbraio 1994 al 31 maggio 1994. Istanza aziendale presentata il 22 marzo 1994 con decorrenza 1 febbraio 1994; 6) e' approvato il programma per ristrutturazione aziendale, relativo al periodo dal 1 febbraio 1994 al 31 dicembre 1995, della ditta: S.p.a. Olivetti Synthesis-Gruppo Olivetti con sede in Ivrea (Torino) e unita' di Palermo, Nuoro, Perugia, Roma, Latina, Napoli, Bari, Rende (Cosenza), Torino, Milano, Udine, Bologna, Ancona. Parere comitato tecnico del 20 dicembre 1996-favorevole. A seguito dell'approvazione di cui sopra, e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per ristrutturazione aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta: S.p.a. Olivetti Synthesis-Gruppo Olivetti con sede in Ivrea (Torino) e unita' di: Palermo, Nuoro, Perugia, Roma, Latina, Napoli, Bari, Rende (Cosenza), Torino, Milano, Udine, Bologna, Ancona, per il periodo dal 1 febbraio 1994 al 31 luglio 1994. Istanza aziendale presentata il 22 marzo 1994 con decorrenza 1 febbraio 1994; 7) a seguito dell'approvazione del programma per ristrutturazione aziendale, intervenuta con il presente decreto, e' autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, gia' disposta con decreto ministeriale e con effetto dal 1 febbraio 1994, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta: S.p.a. Olivetti Synthesis-Gruppo Olivetti con sede in Ivrea (Torino) e unita' di Palermo, Nuoro, Perugia, Roma, Latina, Napoli, Bari, Rende (Cosenza), Torino, Milano, Udine, Bologna, Ancona, per il periodo dal 1 agosto 1994 al 31 ottobre 1994. Istanza aziendale presentata il 28 luglio 1994 con decorrenza 1 agosto 1994; 8) e' approvato il programma per ristrutturazione aziendale, relativo al periodo dal 1 febbraio 1994 al 31 dicembre 1995, della ditta S.p.a. Sixtel-Gruppo Olivetti, con sede in Ivrea (Torino) e unita' di Firenze, Roma, Pozzuoli (Napoli), Bari, Palermo, Torino, Ivrea, Genova, Milano e Padova. Parere comitato tecnico del 20 dicembre 1996-favorevole. A seguito dell'approvazione di cui sopra, e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per ristrutturazione aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Sixtel-Gruppo Olivetti, con sede in Ivrea (Torino) e unita' di Firenze, Roma, Pozzuoli (Napoli), Bari, Palermo, Torino, Ivrea, Genova, Milano e Padova per il periodo dal 1 febbraio 1994 al 31 luglio 1994. Istanza aziendale presentata il 22 marzo 1994 con decorrenza 1 febbraio 1994; 9) a seguito dell'approvazione del programma per ristrutturazione aziendale, intervenuta con il presente decreto, e' autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, gia' disposta con decreto ministeriale e con effetto dal 1 febbraio 1994, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Sixtel-Gruppo Olivetti, con sede in Ivrea (Torino) e unita' di Firenze, Roma, Pozzuoli (Napoli), Bari, Palermo, Torino, Ivrea, Genova, Milano e Padova, per il periodo dal 1 agosto 1994 al 31 ottobre 1994. Istanza aziendale presentata il 28 luglio 1994 con decorrenza 1 agosto 1994; 10) e' approvato il programma per ristrutturazione aziendale, relativo al periodo dal 1 febbraio 1994 al 31 dicembre 1995, della ditta S.p.a. Syntax sistemi Software-Gruppo Olivetti, con sede in Ivrea (Torino) e unita' di Roma, Napoli, Bari, Torino, Genova, Milano, Venezia e Firenze. Parere comitato tecnico del 20 dicembre 1996-favorevole. A seguito dell'approvazione di cui sopra, e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per ristrutturazione aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Syntax sistemi Software-Gruppo Olivetti, con sede in Ivrea (Torino) e unita' di Roma, Napoli, Bari, Torino, Genova, Milano, Venezia e Firenze, per il periodo dal 1 febbraio 1994 al 31 luglio 1994. Istanza aziendale presentata il 22 marzo 1994 con decorrenza 1 febbraio 1994; 11) a seguito dell'approvazione del programma per ristrutturazione aziendale, intervenuta con il presente decreto, e' autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, gia' disposta con decreto ministeriale e con effetto dal 1 febbraio 1994, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Syntax sistemi Software-Gruppo Olivetti, con sede in Ivrea (Torino) e unita' di Roma, Napoli, Bari, Torino, Genova, Milano, Venezia e Firenze, per il periodo dal 1 agosto 1994 al 31 ottobre 1994. Istanza aziendale presentata il 28 luglio 1994 con decorrenza 1 agosto 1994; 12) e' approvato il programma per ristrutturazione aziendale, relativo al periodo dal 1 febbraio 1994 al 31 dicembre 1995, della ditta S.p.a. Systena-Gruppo Olivetti, con sede in Roma e unita' di Roma. Parere comitato tecnico del 20 dicembre 1996-favorevole. A seguito dell'approvazione di cui sopra, e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per ristrutturazione aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Systena-Gruppo Olivetti, con sede in Roma e unita' di Roma, per il periodo dal 1 febbraio 1994 al 31 luglio 1994. Istanza aziendale presentata il 22 marzo 1994 con decorrenza 1 febbraio 1994; 13) a seguito dell'approvazione del programma per ristrutturazione aziendale, intervenuta con il presente decreto, e' autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, gia' disposta con decreto ministeriale e con effetto dal 1 febbraio 1994, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Systena-Gruppo Olivetti, con sede in Roma e unita' di Roma, per il periodo dal 1 agosto 1994 al 31 ottobre 1994. Istanza aziendale presentata il 28 luglio 1994 con decorrenza 1 agosto 1994. L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale n. 22220 del 25 febbraio 1997, e' approvato il programma per riorganizzazione aziendale, relativo al periodo dal 5 febbraio 1996 al 4 agosto 1996, della ditta S.p.a. Intel, con sede in Noci (Bari) e unita' di Noci (Bari). Parere comitato tecnico del 20 dicembre 1996-favorevole. A seguito dell'approvazione di cui sopra, e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per riorganizzazione aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Intel, con sede in Noci (Bari) e unita' di Noci (Bari), per il periodo dal 5 febbraio 1996 al 4 agosto 1996. Istanza aziendale presentata il 23 marzo 1996 con decorrenza 5 febbraio 1996. L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale n. 22221 del 25 febbraio 1997: 1) a seguito dell'approvazione del programma per crisi aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale dell'8 febbraio 1997, e' autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, gia' disposta con decreto ministeriale dell'8 febbraio 1997 con effetto dal 1 aprile 1996, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.n.c. Astoricchio e Figlio, con sede in Lecce e unita' di Lecce, per il periodo dal 1 ottobre 1996 al 31 marzo 1997. Istanza aziendale presentata il 26 ottobre 1996 con decorrenza 1 ottobre 1996. L'Istituto nazionale della previdenza sociale, e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento; 2) e' approvato il programma per crisi aziendale relativo al periodo dal 6 maggio 1996 al 5 maggio 1997, della ditta S.r.l. Kones, con sede in Montespertoli (Firenze) e unita' di Montespertoli (Firenze). Parere comitato tecnico dell'8 gennaio 1997-favorevole. A seguito dell'approvazione di cui sopra, e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.r.l. Kones, con sede in Montespertoli (Firenze) e unita' di Montespertoli (Firenze), per il periodo dal 6 maggio 1996 al 5 novembre 1996. Istanza aziendale presentata il 19 giugno 1996 con decorrenza 6 maggio 1996. L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da sistuazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale n. 22222 del 25 febbraio 1997: 1) e' approvato il programma per crisi aziendale relativo al periodo dal 15 maggio 1995 al 14 maggio 1996, della ditta S.c. a r.l. Antonelliana, con sede in Torino e cantieri di Cossato (Biella), Chieri (Torino), Novi Ligure (Alessandria), Santena (Torino) e uffici di Torino. Parere comitato tecnico del 17 dicembre 1996-favorevole. A seguito dell'approvazione di cui sopra, e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.c. a r.l. Antonelliana, con sede in Torino, unita' cantieri di Cossato (Biella), Chieri (Torino), Novi Ligure (Alessandria), Santena (Torino) e uffici di Torino, per il periodo dal 15 maggio 1995 al 14 novembre 1995. Istanza aziendale presentata il 23 giugno 1995 con decorrenza 15 maggio 1995. L'Istituto nazionale della previdenza sociale, e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento con esclusione lavoratori di cantiere; 2) a seguito dell'approvazione del programma per crisi aziendale, intervenuta con il presente decreto, e' autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, gia' disposta con decreto ministeriale con effetto dal 15 maggio 1995, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.c.a r.l. Antonelliana, con sede in Torino e unita' cantieri di Cossato (Biella), Chieri (Torino), Novi Ligure (Alessandria), Santena (Torino), uffici di Torino, per il periodo dal 15 novembre 1995 al 14 maggio 1996. Istanza aziendale presentata il 24 novembre 1995 con decorrenza 15 novembre 1995. L'Istituto nazionale della previdenza sociale, e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento con esclusione lavoratori di cantiere. L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale n. 22223 del 25 febbraio 1997, a seguito dell'approvazione del programma per riorganizzazione aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale del 3 febbraio 1997, e' autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, gia' disposta con decreto ministeriale del 3 febbraio 1997 con effetto dal 12 febbraio 1996, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. ABB Installazioni, con sede in Milano e unita' di Cesano Maderno (Milano), per il periodo dal 12 agosto 1996 all'11 febbraio 1997. Istanza aziendale presentata il 18 settembre 1996 con decorrenza 12 agosto 1996. L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da sistuazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale n. 22224 del 25 febbraio 1997, sono accertati i presupposti di cui all'art. 3, comma 2, della legge n. 223/1991, relativi al periodo dall'8 maggio 1996 al 7 novembre 1996, della ditta S.r.l. Cantieri navali Italcraft, con sede in Roma e unita' di Gaeta (Latina) e Roma. Parere comitato tecnico del 12 dicembre 1996-favorevole. A seguito dell'accertamento di cui sopra, e' autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per fallimento, gia' disposta con decreto ministeriale del 25 settembre 1995 con effetto dall'8 maggio 1995, in favore dei lavoratori interessati dipendenti dalla ditta S.r.l. Cantieri navali Italcraft, con sede in Roma e unita' di Gaeta (Latina) e Roma, per il periodo dall'8 maggio 1996 al 7 novembre 1996. Art. 3, comma 2, della legge n. 223/1991-sentenza tribunale del 19 aprile 1995, n. 56717. Contributo addizionale: no. L'Istituto nazionale della previdenza sociale, e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento. L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da sistuazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale n. 22225 del 25 febbraio 1997: 1) e' approvato il programma per crisi aziendale relativo al periodo dal 1 marzo 1996 al 28 febbraio 1997, della ditta S.p.a. Textura, con sede in Castiglion Fibocchi (Arezzo) e unita' di Castiglion Fibocchi (Arezzo). Parere comitato tecnico del 4 dicembre 1996-favorevole. A seguito dell'approvazione di cui sopra, e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Textura, con sede in Castiglion Fibocchi (Arezzo) e unita' di Castiglion Fibocchi (Arezzo), per il periodo dal 1 marzo 1996 al 31 agosto 1996. Istanza aziendale presentata il 4 marzo 1996 con decorrenza 1 marzo 1996. L'Istituto nazionale della previdenza sociale, e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento; 2) a seguito dell'approvazione del programma per crisi aziendale, intervenuta con il presente decreto, e' autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, gia' disposta con effetto dal 1 marzo 1996, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Textura, con sede in Castiglion Fibocchi (Arezzo), unita' di: Castiglion Fibocchi (Arezzo), per il periodo dal 1 settembre 1996 al 28 febbraio 1997. Istanza aziendale presentata il 26 agosto 1996 con decorrenza 1 settembre 1996. L'Istituto nazionale della previdenza sociale, e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento. L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale n. 22226 del 25 febbraio 1997, a seguito dell'approvazione del programma per crisi aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale del 10 maggio 1996, e' autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, gia' disposta con decreto ministeriale del 10 maggio 1996 con effetto dal 16 ottobre 1995, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Nicolini Francesco, con sede in Pieve di Bono (Trento) e unita' di Pieve di Bono (due unita') (Trento), per il periodo dal 16 aprile 1996 al 15 ottobre 1996. Istanza aziendale presentata il 20 maggio 1996 con decorrenza 16 aprile 1996. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento. L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale n. 22227 del 25 febbraio 1997, e' approvato il programma per ristrutturazione aziendale, relativo al periodo dal 15 gennaio 1996 al 14 gennaio 1997, della ditta S.r.l. Supermercati alimentari SMA Gruppo Rinascente, con sede in Rozzano (Milano) e unita' di Genova-Sanpierdarena. Parere comitato tecnico del 18 febbraio 1996-favorevole. A seguito dell'approvazione di cui sopra, e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per ristrutturazione aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.r.l. Supermercati alimentari SMA Gruppo Rinascente, con sede in Rozzano (Milano) e unita' di Genova-Sanpierdarena, per il periodo dal 15 gennaio 1996 al 14 luglio 1996. Istanza aziendale presentata il 23 febbraio 1996 con decorrenza 15 gennaio 1996. L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale n. 22228 del 25 febbraio 1997: 1) e' approvata la proroga complessa del programma per riorganizzazione aziendale, relativa al periodo dal 1 dicembre 1995 al 30 novembre 1996, della ditta S.p.a. Societa' italiana condotte d'acqua-Gruppo Iritecna-Fintecna, con sede in Roma e unita' di Lazio, Sardegna, Sicilia, Liguria e Campania. Parere comitato tecnico del 20 dicembre 1996-favorevole. Delibera CIPE 18 ottobre 1994-pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 18 gennaio 1995, n. 14; A seguito dell'approvazione di cui sopra, e' autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per riorganizzazione aziendale, gia' disposta con decreto ministeriale del 7 dicembre 1994 con effetto dal 1 dicembre 1993, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Societa' italiana condotte d'acqua-Gruppo Iritecna-Fintecna, con sede in Roma e unita' di Lazio, Sardegna, Sicilia, Liguria e Campania, per il periodo dal 20 gennaio 1996 al 31 maggio 1996. Istanza aziendale presentata il 27 gennaio 1996 con decorrenza 1 dicembre 1995. Art. 7, comma 1, legge n. 236/1993. Delibera CIPE 18 ottobre 1994-pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 18 gennaio 1995, n. 14; 2) a seguito dell'approvazione della proroga complessa del programma per riorganizzazione aziendale, intervenuta con il presente decreto e' autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, gia' disposta con decreto ministeriale del 7 dicembre 1994 con effetto dal 1 dicembre 1993, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Societa' italiana condotte d'acqua-Gruppo Iritecna-Fintecna, con sede in Roma e unita' di Lazio, Sardegna, Sicilia, Liguria e Campania, per il periodo dal 1 giugno 1996 al 30 novembre 1996. Istanza aziendale presentata il 24 giugno 1996 con decorrenza 1 giugno 1996. Delibera CIPE 18 ottobre 1994 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 18 gennaio 1995, n. 14; 3) e' approvata la proroga complessa del programma per riorganizzazione aziendale, relativa al periodo dall'11 ottobre 1995 al 10 ottobre 1996, della ditta S.p.a. Garboli Rep-Gruppo Iritecna-Fintecna, con sede in Roma e unita' nazionali. Parere comitato tecnico del 20 dicembre 1996-favorevole. Delibera CIPE 18 ottobre 1994-pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 18 gennaio 1995, n. 14. A seguito dell'approvazione di cui sopra, e' autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per riorganizzazione aziendale, gia' disposta con decreto ministeriale del 7 dicembre 1994 con effetto dall'11 ottobre 1993, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Garboli Rep - Gruppo Iritecna-Fintecna, con sede in Roma e unita' nazionali, per il periodo dall'11 ottobre 1995 al 10 aprile 1996. Istanza aziendale presentata il 24 novembre 1995 con decorrenza 11 ottobre 1995. Delibera CIPE 18 ottobre 1994-pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 18 gennaio 1995, n. 14; 4) a seguito dell'approvazione della proroga complessa del programma per riorganizzazione aziendale, intervenuta con il presente decreto, e' autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, gia' disposta con decreto ministeriale del 7 dicembre 1994 con effetto dall'11 ottobre 1993, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Garboli Rep - Gruppo Iritecna-Fintecna, con sede in Roma e unita' nazionali, per il periodo dall'11 aprile 1996 al 10 ottobre 1996. Istanza aziendale presentata il 24 maggio 1996 con decorrenza 11 aprile 1996. Delibera CIPE 18 ottobre 1994-pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 18 gennaio 1995, n. 14; 5) e' approvata la proroga complessa del programma per riorganizzazione aziendale, relativa al periodo dall'11 ottobre 1995 al 10 ottobre 1996, della ditta S.p.a. Italstrade-Gruppo Iritecna-Fintecna, con sede in Roma e unita' di Diga del Melito-Catanzaro, Pieve Emanuele (Milano), Stresa (Novara), Tauriano (Padova); uffici di Roma e Milano; uffici e cantieri di Udine, unita' produttiva La Secca (Belluno). Parere comitato tecnico del 20 dicembre 1996-favorevole. Delibera CIPE 18 ottobre 1994-pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 18 gennaio 1995, n. 14. A seguito dell'approvazione di cui sopra, e' autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per riorganizzazione aziendale, gia' disposta con decreto ministeriale del 7 dicembre 1994 con effetto dall'11 ottobre 1993, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Itastrade - Gruppo Iritecna-Fintecna, con sede in Roma e unita' di Diga del Melito - Catanzaro, Pieve Emanuele (Milano), Stresa (Novara), Tauriano (Padova); uffici di Roma e Milano; uffici e cantieri di Udine, unita' produttiva La Secca (Belluno), per il periodo dall'11 ottobre 1995 al 10 aprile 1996. Istanza aziendale presentata il 24 novembre 1995 con decorrenza 11 ottobre 1995. Delibera CIPE 18 ottobre 1994-pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 18 gennaio 1995, n. 14; 6) e' approvata la proroga complessa del programma per riorganizzazione aziendale, relativa al periodo dall'11 ottobre 1995 al 10 ottobre 1996, della ditta S.p.a. Servizi tecnici-Gruppo Iritecna-Fintecna, con sede in Roma e unita' di Roma. Parere comitato tecnico del 20 dicembre 1996-favorevole. Delibera CIPE 18 ottobre 1994-pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 18 gennaio 1995, n. 14. A seguito dell'approvazione di cui sopra, e' autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per riorganizzazione aziendale, gia' disposta con decreto ministeriale del 7 dicembre 1994 con effetto dall'11 ottobre 1993, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Servizi tecnici - Gruppo Iritecna-Fintecna, con sede in Roma e unita' di Roma, per il periodo dal 24 novembre 1995 al 10 aprile 1996. Istanza aziendale presentata il 1 dicembre 1995 con decorrenza 11 ottobre 1995. Art. 7, comma 1, legge n. 236/1993. Delibera CIPE 18 ottobre 1994-pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 18 gennaio 1995, n. 14; 7) e' approvata la proroga complessa del programma per riorganizzazione aziendale, relativa al periodo dall'11 ottobre 1995 al 10 ottobre 1996, della ditta S.p.a. Iritecna-Gruppo Iritecna-Fintecna, con sede in Genova e unita' di Roma- Area edile. Parere comitato tecnico del 20 dicembre 1996-favorevole. Delibera CIPE 18 ottobre 1994-pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 18 gennaio 1995, n. 14. A seguito dell'approvazione di cui sopra, e' autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per riorganizzazione aziendale, gia' disposta con decreto ministeriale del 7 dicembre 1994 con effetto dall'11 ottobre 1993, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Iritecna - Gruppo Iritecna-Fintecna, con sede in Genova e unita' di Roma-Area edile, per il periodo dall'11 ottobre 1995 al 10 aprile 1996. Istanza aziendale presentata il 24 novembre 1995 con decorrenza 11 ottobre 1995. Delibera CIPE 18 ottobre 1994-pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 18 gennaio 1995, n. 14; 8) e' approvata la proroga complessa del programma per riorganizzazione aziendale, relativa al periodo dal 1 novembre 1995 al 31 ottobre 1996, della ditta S.p.a. Iritecna-Gruppo Iritecna-Fintecna, con sede in Roma e unita' di Roma- Area metalmeccanica. Parere comitato tecnico del 20 dicembre 1996-favorevole. Delibera CIPE 18 ottobre 1994-pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 18 gennaio 1995, n. 14. A seguito dell'approvazione di cui sopra, e' autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per riorganizzazione aziendale, gia' disposta con decreto ministeriale del 7 dicembre 1994 con effetto dal 1 novembre 1993, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Iritecna - Gruppo Iritecna-Fintecna, con sede in Roma e unita' di Roma-Area metalmeccanica, per il periodo dal 1 novembre 1995 al 30 aprile 1996. Istanza aziendale presentata il 14 dicembre 1995 con decorrenza 1 novembre 1995. Delibera CIPE 18 ottobre 1994-pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 18 gennaio 1995, n. 14; 9) e' approvata la proroga complessa del programma per riorganizzazione aziendale, relativa al periodo dall'11 ottobre 1995 al 10 ottobre 1996, della ditta S.p.a. Svei-Gruppo Iritecna-Fintecna, con sede in Roma e unita' di Roma, Trieste e Scandicci (Firenze). Parere comitato tecnico del 20 dicembre 1996-favorevole. Delibera CIPE 18 ottobre 1994-pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 18 gennaio 1995, n. 14. A seguito dell'approvazione di cui sopra, e' autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per riorganizzazione aziendale, gia' disposta con decreto ministeriale del 7 dicembre 1994 con effetto dall'11 ottobre 1993, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Svei-Gruppo Iritecna-Fintecna, con sede in Roma e unita' di Roma, Trieste e Scandicci (Firenze), per il periodo dall'11 ottobre 1995 al 10 aprile 1996. Istanza aziendale presentata il 24 novembre 1995 con decorrenza 11 ottobre 1995. Delibera CIPE 18 ottobre 1994-pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 18 gennaio 1995, n. 14; 10) a seguito dell'approvazione della proroga complessa del programma per riorganizzazione aziendale, intervenuta con il presente decreto, e' autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, gia' disposta con decreto ministeriale del 7 dicembre 1994 con effetto dall'11 ottobre 1993, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Svei-Gruppo Iritecna-Fintecna, con sede in Roma e unita' di Roma, Trieste e Scandicci (Firenze), per il periodo dall'11 aprile 1996 al 10 ottobre 1996. Istanza aziendale presentata il 17 maggio 1996 con decorrenza 11 aprile 1996. Delibera CIPE 18 ottobre 1994-pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 18 gennaio 1995, n. 14; 11) e' approvata la proroga complessa del programma per riorganizzazione aziendale, relativa al periodo dall'11 ottobre 1995 al 10 ottobre 1996, della ditta S.p.a. Bonifica-Gruppo Iritecna-Fintecna, con sede in Roma e unita' di Roma. Parere comitato tecnico del 20 dicembre 1996-favorevole. Delibera CIPE 18 ottobre 1994-pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 18 gennaio 1995, n. 14. A seguito dell'approvazione di cui sopra, e' autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per riorganizzazione aziendale, gia' disposta con decreto ministeriale del 7 dicembre 1994 con effetto dall'11 ottobre 1993, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Bonifica - Gruppo Iritecna-Fintecna, con sede in Roma e unita' di Roma, per il periodo dall'11 ottobre 1995 al 10 aprile 1996. Istanza aziendale presentata il 24 novembre 1995 con decorrenza 11 ottobre 1995. Delibera CIPE 18 ottobre 1994-pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 18 gennaio 1995, n. 14; 12) a seguito dell'approvazione della proroga complessa del programma per riorganizzazione aziendale, intervenuta con il presente decreto, e' autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, gia' disposta con decreto ministeriale del 7 dicembre 1994 con effetto dall'11 ottobre 1993, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Bonifica - Gruppo Iritecna-Fintecna, con sede in Roma e unita' di Roma, per il periodo dall'11 aprile 1996 al 10 ottobre 1996. Istanza aziendale presentata il 24 maggio 1996 con decorrenza 11 aprile 1996. Delibera CIPE 18 ottobre 1994-pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 18 gennaio 1995, n. 14; 13) e' approvata la proroga complessa del programma per riorganizzazione aziendale, relativa al periodo dall'11 ottobre 1995 al 10 ottobre 1996, della ditta S.p.a. Italeco-Gruppo Iritecna-Fintecna, con sede in Roma e unita' di Roma. Parere comitato tecnico del 20 dicembre 1996-favorevole. Delibera CIPE 18 ottobre 1994-pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 18 gennaio 1995, n. 14. A seguito dell'approvazione di cui sopra, e' autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per riorganizzazione aziendale, gia' disposta con decreto ministeriale del 7 dicembre 1994 con effetto dall'11 ottobre 1993, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Italeco-Gruppo Iritecna-Fintecna, con sede in Roma e unita' di Roma, per il periodo dall'11 ottobre 1995 al 10 aprile 1996. Istanza aziendale presentata il 24 novembre 1995 con decorrenza 11 ottobre 1995. Delibera CIPE 18 ottobre 1994-pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 18 gennaio 1995, n. 14; 14) e' approvata la proroga complessa del programma per riorganizzazione aziendale, relativa al periodo dall'11 ottobre 1995 al 10 ottobre 1996, della ditta S.p.a. Sistemi urbani-Gruppo Iritecna-Fintecna, con sede in Roma e unita' di Roma e Milano. Parere comitato tecnico del 20 dicembre 1996-favorevole. Delibera CIPE 18 ottobre 1994-pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 18 gennaio 1995, n. 14. A seguito dell'approvazione di cui sopra, e' autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per riorganizzazione aziendale, gia' disposta con decreto ministeriale del 7 dicembre 1994 con effetto dall'11 ottobre 1993, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Sistemi urbani - Gruppo Iritecna-Fintecna, con sede in Roma e unita' di Roma e Milano, per il periodo dall'11 ottobre 1995 al 10 aprile 1996. Istanza aziendale presentata il 24 novembre 1995 con decorrenza 11 ottobre 1995. Delibera CIPE 18 ottobre 1994-pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 18 gennaio 1995, n. 14; 15) a seguito dell'approvazione della proroga complessa del programma per riorganizzazione aziendale, intervenuta con il presente decreto, e' autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, gia' disposta con decreto ministeriale del 7 dicembre 1994 con effetto dall'11 ottobre 1993, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Sistemi urbani - Gruppo Iritecna-Fintecna, con sede in Roma e unita' di Roma e Milano, per il periodo dall'11 aprile 1996 al 10 ottobre 1996. Istanza aziendale presentata il 24 maggio 1996 con decorrenza 11 aprile 1996. Delibera CIPE 18 ottobre 1994-pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 18 gennaio 1995, n. 14; 16) e' approvata la proroga complessa del programma per riorganizzazione aziendale, relativa al periodo dall'11 ottobre 1995 al 10 ottobre 1996, della ditta S.p.a. Mededil Societa' edilizia mediterranea - Gruppo Iritecna-Fintecna, con sede in Napoli e unita' di Napoli. Parere comitato tecnico del 20 dicembre 1996-favorevole. Delibera CIPE 18 ottobre 1994-pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 18 gennaio 1995, n. 14. A seguito dell'approvazione di cui sopra, e' autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per riorganizzazione aziendale, gia' disposta con decreto ministeriale del 7 dicembre 1994 con effetto dall'11 ottobre 1993, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Mededil Societa' edilizia mediterranea-Gruppo Iritecna-Fintecna, con sede in Napoli e unita' di Napoli, per il periodo dall'11 ottobre 1995 al 10 aprile 1996. Istanza aziendale presentata il 24 novembre 1995 con decorrenza 11 ottobre 1995. Delibera CIPE 18 ottobre 1994-pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 18 gennaio 1995, n. 14; 17) a seguito dell'approvazione della proroga complessa del programma per riorganizzazione aziendale, intervenuta con il presente decreto, e' autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, gia' disposta con decreto ministeriale del 7 dicembre 1994 con effetto dall'11 ottobre 1993, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Mededil Societa' edilizia mediterranea-Gruppo Iritecna-Fintecna, con sede in Napoli e unita' di Napoli, per il periodo dall'11 aprile 1996 al 10 ottobre 1996. Istanza aziendale presentata il 23 maggio 1996 con decorrenza 11 aprile 1996. Delibera CIPE 18 ottobre 1994-pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 18 gennaio 1995, n. 14; 18) e' approvata la proroga complessa del programma per riorganizzazione aziendale, relativa al periodo dal 3 gennaio 1996 al 2 gennaio 1997, della ditta S.p.a. Infratecna-Gruppo Iritecna-Fintecna, con sede in Napoli e unita' di Napoli. Parere comitato tecnico del 20 dicembre 1996-favorevole. Delibera CIPE 18 ottobre 1994-pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 18 gennaio 1995, n. 14. A seguito dell'approvazione di cui sopra, e' autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per riorganizzazione aziendale, gia' disposta con decreto ministeriale del 7 dicembre 1994 con effetto dal 3 gennaio 1994, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Infratecna - Gruppo Iritecna-Fintecna, con sede in Napoli e unita' di Napoli, per il periodo dal 3 gennaio 1996 al 2 luglio 1996. Istanza aziendale presentata il 22 febbraio 1996 con decorrenza 3 gennaio 1996. Delibera CIPE 18 ottobre 1994-pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 18 gennaio 1995, n. 14. L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale n. 22229 del 25 febbraio 1997, per le motivazioni in premessa riportate, e' approvato il programma per crisi aziendale, relativamente al periodo dal 4 marzo 1996 al 3 settembre 1996, della ditta S.p.a. F.lli Dieci, con sede in Montecchio Emilia (Reggio Emilia) e unita' di Montecchio Emilia (Reggio Emilia). A seguito dell'approvazione di cui sopra, e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. F.lli Dieci, con sede in Montecchio Emilia (Reggio Emilia) e unita' di Montecchio Emilia (Reggio Emilia), per il periodo dal 4 marzo 1996 al 3 settembre 1996. Istanza aziendale presentata il 24 aprile 1996 con decorrenza 4 marzo 1996. L'Istituto nazionale della previdenza sociale, e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento. L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale n. 22231 del 25 febbraio 1997 e' approvata la modifica del programma per ristrutturazione aziendale, limitatamente al periodo dal 1 gennaio 1996 al 30 giugno 1996, della ditta S.p.a. Cirio Polenghi De Rica, con sede in Napoli e unita' di Caivano (Napoli), Lodi (Milano), Rete vendita uffici di Milano e di Napoli. A seguito dell'approvazione di cui sopra, e' autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per ristrutturazione aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Cirio Polenghi De Rica, con sede in Napoli e unita' di Caivano (Napoli), Lodi (Milano), rete vendita uffici di Milano e di Napoli per il periodo dal 1 gennaio 1996 al 30 giugno 1996. Istanza aziendale presentata il 29 gennaio 1996 con decorrenza 1 gennaio 1996. L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale n. 22232 del 25 febbraio 1997 e' approvato il programma per riorganizzazione aziendale, limitatamente al periodo dal 1 gennaio 1996 al 31 marzo 1997, della ditta S.p.a. Gruppo La Perla, con sede in Bologna e unita' di Bologna (divisione Le Rose). A seguito dell'approvazione di cui sopra, e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per riorganizzazione aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Gruppo La Perla, con sede in Bologna e unita' di Bologna (Divisione Le Rose) per il periodo dal 1 gennaio 1996 al 30 giugno 1996. Istanza aziendale presentata il 22 febbraio 1996 con decorrenza 1 gennaio 1996. La corresponsione del trattamento di cui sopra e' prorogata dal 1 luglio 1996 al 31 dicembre 1996. Istanza aziendale presentata il 29 luglio 1996 con decorrenza 1 luglio 1996. L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale n. 22233 del 25 febbraio 1997 in favore dei dipendenti dalla S.p.a. I.A.M. Rinaldo Piaggio, sede in Genova e unita' in Finale Ligure (Savona), per un massimo di 729 dipendenti e Genova-Sestri (Genova), per un massimo di 442 dipendenti, e' prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 28 novembre 1996 al 27 maggio 1997. La corresponsione del trattamento di cui sopra e' ulteriormente prorogata dal 28 maggio 1997 al 27 novembre 1997. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8 bis, della legge 160/88. L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale n. 22234 del 25 febbraio 1997 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Piero Benelli Engineering, sede in Mezzano di Ravenna (Ravenna) e unita' in Mezzano di Ravenna (Ravenna) per un massimo di 35 dipendenti e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 10 giugno 1996 al 9 dicembre 1996. La corresponsione del trattamento di cui sopra e' ulteriormente prorogata dal 10 dicembre 1996 al 9 giugno 1997. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8 bis, della legge 160/88. L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale n. 22235 del 25 febbraio 1997 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Piero Benelli, sede in Marina di Ravenna (Ravenna) e unita' in Marina di Ravenna (Ravenna) per un massimo di 125 dipendenti e S. Biagio (Ferrara) per un massimo di 9 dipendenti e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 24 aprile 1996 al 23 ottobre 1996. La corresponsione del trattamento di cui sopra e' ulteriormente prorogata dal 24 ottobre 1996 al 23 aprile 1997. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8 bis, della legge 160/88. L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale n. 22236 del 25 febbraio 1997 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Clama, sede in Canegrate (Milano) e unita' in Canegrate (Milano) per un massimo di 16 dipendenti e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dall'11 novembre 1996 al 10 maggio 1997. La corresponsione del trattamento di cui sopra e' prorogata dall'11 maggio 1997 al 10 novembre 1997. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8 bis, della legge 160/88. L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale n. 22237 del 25 febbraio 1997 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.a.s. Adriatica Fishing Food di Paolucci Ettore C., sede in Ortona (Chieti) e unita' in Ortona (Chieti) per un massimo di 17 dipendenti e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 17 aprile 1996 al 16 ottobre 1997. La corresponsione del trattamento di cui sopra e' prorogata dal 17 ottobre 1996 al 16 aprile 1997. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8 bis, della legge 160/88. L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale n. 22238 del 25 febbraio 1997 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. S.J.C.E. Societa' Jesina Costruzioni Elettromeccaniche, sede in Monsano (Ancona) e unita' in Monsano (Ancona) per un massimo di 37 dipendenti e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 19 novembre 1996 al 18 maggio 1997. La corresponsione del trattamento di cui sopra e' prorogata dal 19 maggio 1997 al 18 novembre 1997. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8 bis, della legge 160/88. L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.