Prenomi. Certificazione dei nomi plurimi.(GU n.280 del 1-12-1997)
Vigente al: 1-12-1997
Ai signori procuratori generali della Repubblica presso le corti di appello e, per conoscenza: Al Ministero dell'interno - Direzione generale della amministrazione civile - Divisione ent locali Al Ministero degli affari esteri - D.G.E.A.S. - Ufficio VIII L'emanazione della circolare di questo Ministero n. 1/50-FG-11/87 del 25 marzo 1988 in tema di pluralita' di prenomi, che e' stata redatta al fine di eliminare le incertezze sorte presso gli uffici demografici dei comuni in ordine alle certificazioni da rilasciare alle persone cui all'atto della nascita sono stati imposti piu' prenomi, non e' valsa a risolvere la problematica della materia, rispetto alla quale l'applicazione della suddetta circolare ha provocato perplessita', dubbi, inconvenienti pratici, ed anche dissensi interpretativi. Tanto che questa direzione e' intervenuta sulla questione, dapprima con una nota di commento in data 28 luglio 1992 al fine di temperare il rigore interpretativo di alcuni uffici e di attenuare i disagi sulle vicende personali provocati a molti cittadini dal modo in cui sono state recepite le disposizioni ministeriali; e successivamente con la presentazione in data 29 aprile 1996 di uno specifico quesito al Consiglio di Stato per conoscere le determinazioni di quell'autorevole consesso in vista di un nuovo intervento chiarificatore che valesse a far risultare il diritto di ogni persona ad essere indicata con tutti gli elementi che compongono il proprio nome, sia il prenome che il cognome, in ogni attestazione o certificazione che lo riguardi. Il Consiglio di Stato ha tuttavia ritenuto che, in attesa di una modifica legislativa, fosse opportuno mantenere la prassi consolidata in materia. Percio' non sono state impartire ulteriori istruzioni circa le indicazioni delle generalita' dei cittadini aventi prenomi composti da piu' elementi, da riportare nelle relative certificazioni. Comunque e' avvenuto che in alcuni uffici comunali si e' provveduto ad una revisione dei dati anagrafici esistenti facendo esclusivo riferimento ai criteri di cui alla prima circolare di questa Direzione generale del 21 marzo 1988. Cio' ha provocato notevoli pregiudizi a coloro che in precedenza erano stati identificati documentalmente con nomi (intesi come prenomi) plurimi. Costoro, all'atto del rilascio di certificazioni anagrafiche, hanno talvota visto improvvisamente mutata la propria identita' e ridotto il proprio nome ad un solo elemento (il primo dei prenomi plurimi). Da qui tutta una serie di vibranti proteste di cui si sono fatte portatrici anche varie organizzazioni collettive, quali l'Unione dei consumatori ed il Movimento di difesa del cittadino. Si impone quindi l'esigenza di un urgente intervento di questo Dicastero, prima ancora che si proceda alla revisione ed alla semplificazione dell'ordinamento dello stato civile di cui all'art. 2, n. 12, della legge n. 127/1995, al fine di stabilire sin da ora quali generalita' del cittadino indicato nell'atto di nascita con piu' prenomi debbano essere riportate su ogni tipo di certificazione demografica (anagrafica e di stato civile). A tale proposito deve considerarsi che la precedente circolare in materia venne diramata per definire alcuni criteri di interpretazione della volonta' del dichiarante circa l'attribuzione del prenome. Quindi il riferimento a tale circolare per il rilascio delle relative certificazioni avrebbe potuto trovare fondamento soltanto nelle ipotesi di contestazione da parte dei soggetti richiedenti la certificazione. Nell'attuazione della circolare cio' non sempre e' avvenuto: nel senso che l'ufficiale di stato civile, talora, proprio in forza di tale circolare e dei criteri ivi indicati, si e' ritenuto obbligato ad intervenire motu proprio, cosi' modificando anche situazioni ampiamente consolidate, con conseguenti effetti di instabilita' che la circolare intendeva invece eliminare. Si e' prodotto cosi' l'effetto contrario a quello perseguito, con grave pregiudizio delle persone che avevano ottenuto per anni senza alcuna contestazione la certificazione demografica con il prenome composto da piu' elementi. Pertanto si dispone che, se non vi e' mai stata contestazione in ordine all'indicazione del prenome composto da piu' elementi nei relativi certificati, desumibile in fatto da costante certificazione, non e' necessario ne' doveroso ne' opportuno intervenire con un mutamento dello stesso, mentre il criterio interpretativo indicato nella sopracitata circolare del 1988 deve essere applicato soltanto ove la parte contesti detta indicazione. Si invitano le LL.SS. di portare quanto sopra a conoscenza degli ufficiali dello stato civile dei rispettivi distretti per il tramite dei signori procuratori della Repubblica. Il direttore generale degli affari civili e delle libere professioni Hinna Danesi