N. 16 SENTENZA 30 gennaio - 10 febbraio 1997

 
 
 Giudizio sulla ammissibilita' della richiesta di referendum popolare.
 
 Costituzione  della  Repubblica  italiana  -  Referendum  -  Turismo,
 spettacolo  e  sport  -  Riordino  delle  funzioni  amministrative in
 materia, degli organi consultivi,  enti  di  settore,  organizzazione
 degli  uffici  all'estero,  riassetto organizzativo e del personale -
 Sviluppo  della  promozione  turistica  all'estero  -   Difetto   dei
 necessari requisiti di omogeneita' e chiarezza - Inammissibilita'.
 
 (D.-L.  29 marzo 1995, n. 97, convertito in legge, con modificazioni,
 con legge 30 maggio 1995, n. 203, artt. 1, 2, 3, e 3, commi 1, 2,  3,
 8,  9, 10, 11, 12 e 13; 4, 5, 6, 7, e 7, commi 1, 59, 60, 61, 62, 63,
 64, 65, 66, 67, 68, 69 e 70).
 
(GU n.7 del 12-2-1997 )
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
 composta dai signori:
  Presidente: dott. Renato GRANATA;
  Giudici:  prof.  Giuliano  VASSALLI, prof. Francesco GUIZZI,   prof.
 Cesare MIRABELLI,  prof. Fernando SANTOSUOSSO,   avv.  Massimo  VARI,
 dott.  Cesare  RUPERTO,    prof.  Gustavo  ZAGREBELSKY, prof. Valerio
 ONIDA,  prof. Carlo MEZZANOTTE,  avv. Fernanda CONTRI,   prof.  Guido
 NEPPI MODONA,  prof. Piero Alberto CAPOTOSTI;
 ha pronunciato la seguente
  Sentenza
  nel  giudizio  di ammissibilita', ai sensi dell'art. 2, primo comma,
 della legge costituzionale 11 marzo 1953, n. 1,  della  richiesta  di
 referendum popolare per l'abrogazione:
   A)  del  d.-l.  29  marzo  1995,  n.  97,  convertito in legge, con
 modificazioni, con legge 30  maggio  1995,  n.  203  "Riordino  delle
 funzioni in materia di turismo, spettacolo e sport" limitatamente a:
     articolo 1;
     articolo 2;
     articolo  3  (Riordino  degli  organi consultivi e degli enti del
 settore dello spettacolo e del turismo);
   comma 1
   (1.  In  attesa  della  costituzione  di  un'autorita'  di  Governo
 specificamente  competente  per le attivita' culturali e dell'entrata
 in vigore delle leggi-quadro riguardanti il  cinema,  la  musica,  la
 danza, il teatro di prosa e gli spettacoli viaggianti, entro sei mesi
 dalla data di entrata in vigore del presente decreto, con regolamenti
 governativi  adottati  ai sensi dell'art. 17, comma 1, della legge 23
 agosto 1988, n. 400, e degli artt. 30, 31 e 32 del d.lgs. 3  febbraio
 1993, n.  29, e successive modificazioni, di intesa con la Conferenza
 permanente  per  i  rapporti tra lo Stato,   le regioni e le province
 autonome di Trento e di Bolzano, sentite  le  competenti  commissioni
 parlamentari, si  procede a:
     b)  riordinare  gli  enti operanti nel settore dello spettacolo e
 del turismo, prima sottoposti alla vigilanza del soppresso  Ministero
 del turismo e dello spettacolo.);
   comma 2
   (2.  I  regolamenti  di  cui  al  comma 1 si conformano ai seguenti
 criteri e principi:
     b) il riordino degli enti gia' vigilati si  ispira  alle  istanze
 della  regionalizzazione  e dell'affidamento di specifiche funzioni a
 societ   o enti anche di natura privata  quando  ci  sia  conforme  a
 criteri  di  economicita' e funzionalita'. Alla nomina dei componenti
 degli organi amministrativi dei suddetti enti si procedera' solo dopo
 il riordino degli enti stessi;);
   comma 3
   (3. Le funzioni amministrative in materia di revisione dei  film  e
 dei  lavori  teatrali,  gia'  esercitate  dal soppresso Ministero del
 turismo e dello  spettacolo,  restano  attribuite,  in  attesa  della
 costituzione  di  un'autorita' di Governo specificatamente competente
 per  le  attivita'  culturali,  alla  Presidenza  del  Consiglio  dei
 Ministri  - Dipartimento dello spettacolo, che le esercita sentite le
 commissioni di primo grado e di appello di cui alla legge  21  aprile
 1962,  n.  161;  la  revisione in lingua originale dei film in lingua
 tedesca e in lingua  francese,  da  proiettare,  rispettivamente,  in
 provincia  di Bolzano e nella regione Valle d'Aosta e' esercitata, su
 delega del Presidente del  Consiglio  dei  Ministri,  dal  presidente
 della  giunta  provinciale  di  Bolzano e dal presidente della giunta
 regionale della Valle d'Aosta, sentita la commissione nominata  dalla
 giunta  provinciale  e dalla giunta regionale.  Il parere ed il nulla
 osta all'edizione italiana, rilasciati ai sensi della citata legge n.
 161 del 1962, sono validi anche per le  corrispondenti  versioni  del
 film in lingua tedesca e in lingua francese.);
   comma 8
   (8.  Entro  sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di
 conversione del presente decreto, con regolamento governativo emanato
 ai sensi dell'art. 17 della legge 23  agosto  1988,  n.  400,  e  con
 l'osservanza  degli  artt. 30, 31 e 32 del d.lgs. 3 febbraio 1993, n.
 29, e successive modificazioni, previo parere del Consiglio di Stato,
 che  deve  esprimersi  entro  trenta  giorni,  e   delle   competenti
 commissioni  parlamentari, di intesa con la Conferenza permanente per
 i  rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento
 e di Bolzano, si provvede  al  riordino  dell'ENIT,  sulla  base  dei
 seguenti princpi e criteri direttivi:
     a)  razionalizzazione  e  definizione  dell'organizzazione  degli
 uffici all'estero in relazione ai flussi  turistici  prevedibili  dai
 vari  paesi  e  secondo  criteri di economicita', utilizzando in tali
 uffici, anche  con  contratto  a  tempo  determinato,  personale  con
 adeguate  conoscenze  professionali  nel  settore e idonee conoscenze
 linguistiche; tali uffici devono operare sulla base di un  preventivo
 di  spesa  approvato  dal  consiglio  di  amministrazione. A tal fine
 l'ENIT  -  autorizzato  a  stipulare  apposite  convenzioni,  secondo
 criteri di economicita' e funzionalita', con l'Istituto nazionale per
 il  commercio  con  l'estero o con altri organismi pubblici o privati
 operanti  all'estero,  nonche'  a  costituire  societa',  anche   con
 soggetti  privati,  per  la  realizzazione  di progetti di promozione
 turistica;
     b) riorganizzazione dell'assetto organizzativo  e  del  personale
 con   criteri   di  efficienza  e  di  funzionalita',  disponendo  il
 trasferimento del personale in  esubero  con  le  modalita'  previste
 dall'art. 5;
     c)  attribuzione  di  funzioni  specifiche  per lo sviluppo della
 promozione turistica all'estero come  strumento  di  rappresentazione
 dell'immagine   dell'intero  territorio  nazionale,  nonche'  per  la
 predisposizione, d'intesa con le regioni e le  province  autonome  di
 Trento   e  di  Bolzano,  di  progetti  integrati  interregionali  di
 promozione turistica;
     d)  previsione  della   possibilita'   di   costituzione   o   di
 partecipazione  a  societa'  miste  per  lo svolgimento di specifiche
 attivita' promozionali, ovvero per la partecipazione  ad  accordi  di
 programma  anche  al  fine  di  predisporre progetti comuni con altre
 amministrazioni   per   lo   sviluppo    dell'immagine    dell'Italia
 all'estero.);
   comma 9
   (9.  Entro  sessanta  giorni  dalla data di entrata in vigore della
 legge di conversione del presente decreto, e'  nominato  con  decreto
 del   Presidente   del   Consiglio   dei  Ministri  il  consiglio  di
 amministrazione dell'ENIT composto da quattro esperti, di  comprovata
 qualificazione  professionale  nel  settore  turistico, designati dal
 Presidente del Consiglio dei  Ministri  sentite  le  associazioni  di
 categoria  di  cui  uno con funzioni di; presidente, e da tre esperti
 designati dalle regioni. I membri del  consiglio  di  amministrazione
 durano in carica tre anni e sono rinnovabili per un solo mandato.);
   comma 10
   (10.  Entro  il  medesimo  termine  e con le medesime modalita', si
 provvede alla nomina del collegio dei revisori dei conti, composto da
 un  rappresentante  del  Ministero  del  tesoro,  con  qualifica  non
 inferiore  a  dirigente generale, del ruolo della Ragioneria generale
 dello Stato, con funzioni di presidente; da un  rappresentante  della
 Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento del turismo e da
 un  rappresentante  delle  regioni;  per  ogni  membro  effettivo  e'
 previsto un supplente.);
   comma 11
   (11.  I  membri  effettivi del collegio dei revisori dei conti sono
 collocati fuori ruolo per la durata del loro  mandato.);
   comma 12
   (12. Gli artt. 9, 12, comma 1 e 2, e  14  della  legge  11  ottobre
 1990,   n.   292,   sono   abrogati.   Le  funzioni  gia'  attribuite
 all'assemblea dell'ENIT, ai sensi dell'art. 10 della legge 11 ottobre
 1990, n.   292, sono esercitate  dal  consiglio  di  amministrazione,
 fermi  restando  i  controlli ivi previsti. Fino all'insediamento del
 nuovo consiglio  di  amministrazione  le  funzioni  degli  organi  di
 amministrazione dell'ENIT sono svolte da un commissario straordinario
 nominato dal Presidente del Consiglio dei Ministri.);
   comma 13
   (13.  Fino  alla  costituzione  del collegio dei revisori di cui al
 comma 10 resta in carica il collegio dei revisori nominato  ai  sensi
 dell'art. 14 della legge 11 ottobre 1990, n. 292.);
     articolo 4;
     articolo 5;
     articolo 6;
     articolo   7   (Adeguamento   della   legislazione   in   materia
 alberghiera);
   comma 1
    (1. Entro tre mesi dalla data di entrata in  vigore  del  presente
 decreto,  il  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri,  sentita  la
 Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le  regioni  e  le
 province autonome di Trento e di Bolzano e sentite le associazioni di
 settore maggiormente rappresentative in campo nazionale, formula, con
 atto  di indirizzo e coordinamento da adottarsi ai sensi dell'art. 2,
 comma 3, lettera d), della legge 23 agosto 1988, n. 400, i criteri di
 adeguamento alle disposizioni  vigenti  nei  paesi  che  fanno  parte
 dell'Unione europea delle seguenti normative:
     a)  la  disciplina recata dall'art. 4 del r.d. 24 maggio 1925, n.
 1102,  e  successive  modificazioni;   nelle   more   dell'emanazione
 dell'atto  di  indirizzo  e coordinamento e delle successive norme di
 attuazione, in deroga alle misure previste dalla  normativa  vigente,
 e'  consentita una riduzione della superficie delle stanze a un letto
 e delle stanze a due  o  piu'  letti  fino  al  25  per  cento  nelle
 strutture  alberghiere  esistenti,  classificate  a  una  stella, due
 stelle o  tre  stelle,  e  fino  al  20  per  cento  nelle  strutture
 alberghiere esistenti, classificate a quattro stelle, cinque stelle o
 cinque stelle lusso;
     b)  la disciplina recata dagli artt. 7 e 12 della legge 17 maggio
 1983, n. 217, in materia di classificazione alberghiera;
     c) la disciplina recata dall'art. 8 della legge 17  maggio  1983,
 n. 217, in materia di vincolo di destinazione.);
   B)  del  d.-l.  23  ottobre  1996, n. 545, convertito in legge, con
 modificazioni, con  la  legge  23  dicembre  1996,  n.  650,  recante
 "Disposizioni  urgenti per l'esercizio dell'attivita' radiotelevisiva
 e delle telecomunicazioni", limitatamente  a:  art.  1  (Disposizioni
 urgenti   per  l'esercizio  dell'attivita'  radiotelevisiva  e  delle
 telecomunicazioni, interventi per il riordino della RAI  S.p.a.,  nel
 settore  dell'editoria e dello spettacolo, per l'emittenza televisiva
 e sonora in ambito locale nonche' per le trasmissioni  televisive  in
 forma codificata):
   comma 59
   (59. La commissione centrale per la musica, di cui all'art. 3 della
 legge 14 agosto 1967, n. 800, le commissioni consultive per la prosa,
 di  cui  all'art. 7 del regio d.-l. 1 aprile 1935, n. 327, convertito
 dalla legge 6 giugno 1935, n.  1142,  e  all'art.  2  del  d.lgs.  20
 febbraio  1948,  n. 62, la commissione centrale per la cinematografia
 ed  il   comitato   per   il   credito   cinematografico,   di   cui,
 rispettivamente,  agli  artt.  3 e 27 della legge 4 novembre 1965, n.
 1213, la commissione  consultiva  per  le  attivita'  circensi  e  lo
 spettacolo  viaggiante,  di cui all'art. 3 della legge 18 marzo 1968,
 n. 337, tutte insediate presso il Dipartimento dello spettacolo, sono
 sostituite   da   cinque   commissioni   rispettivamente   denominate
 commissione  consultiva  per la musica, commissione consultiva per la
 prosa, commissione consultiva  per  il  cinema,  commissione  per  il
 credito  cinematografico  e  commissione  consultiva per le attivita'
 circensi e  lo  spettacolo  viaggiante.    A  tali  commissioni  sono
 attribuite,  salvo  quanto  disposto  dal  comma 60, le funzioni gia'
 proprie delle commissioni sostituite,  nonche'  ogni  altra  funzione
 consultiva  che  l'Autorita'  di Governo competente per lo spettacolo
 intenda loro affidare.);
   comma 60
   (60. E' istituita la commissione  consultiva  per  la  danza,  alla
 quale sono attribuite le funzioni consultive in materia di danza gia'
 esercitate  dalla  commissione  centrale  per la musica, nonche' ogni
 altra funzione consultiva  attinente  ai  problemi  della  danza  che
 l'autorita'   di   Governo   competente  per  lo  spettacolo  intenda
 affidarle.);
   comma 61
   (61. Le commissioni istituite ai sensi  dei  commi  59  e  60  sono
 composte  da  nove  membri,  incluso  il  Capo del Dipartimento dello
 spettacolo, che le presiede. Gli altri componenti sono  nominati  nel
 numero  di sei dall'Autorita' di Governo competente per lo spettacolo
 e  gli  altri  due,  rispettivamente,  uno  su   designazione   della
 Conferenza  permanente  per  i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
 province autonome di Trento e Bolzano ed uno  su  designazione  della
 Conferenza  Stato-citta'.  Essi  sono  scelti  tra  esperti altamente
 qualificati  nelle  materie   di   competenza   di   ciascuna   delle
 commissioni.  Con  successivo provvedimento dell'Autorita' di Governo
 competente per lo spettacolo  saranno  determinate  le  modalita'  di
 convocazione  e  funzionamento  delle commissioni, che operano con la
 nomina di almeno cinque componenti.   Il capo del  Dipartimento  puo'
 delegare, di volta in volta, un dirigente del medesimo Dipartimento a
 presiedere le singole sedute delle commissioni.);
   comma 62
   (62. I componenti delle commissioni di cui ai commi 59 e 60 restano
 in  carica  due  anni  e  possono  essere confermati per un ulteriore
 biennio.    Trascorsi  quattro  anni  dalla  cessazione   dell'ultimo
 incarico,   essi  possono  essere  nuovamente  nominati.  Qualora  un
 componente delle commissioni venga nominato nel  corso  del  biennio,
 cessa comunque dalla carica insieme agli altri componenti.);
   comma 63
   (63. I componenti delle commissioni istituite ai sensi dei commi 59
 e 60 sono tenuti a dichiarare, all'atto del loro insediamento, di non
 versare  in  situazioni  di incompatibilita' con la carica ricoperta,
 derivanti dall'esercizio attuale e  personale  di  attivita'  oggetto
 delle competenze istituzionali delle commissioni.);
   comma 64
   (64.  Entro  sessanta  giorni  dalla  data di entrata in vigore del
 presente decreto, l'Autorita' di Governo competente per lo spettacolo
 procede alla adozione dei decreti  di  nomina  dei  componenti  delle
 commissioni, ai sensi del comma 61.);
   comma 65
   (65.  Con  decreto  dell'Autorita'  di  Governo  competente  per lo
 spettacolo, di concerto con il Ministro del tesoro,  e'  determinato,
 nei  limiti  di quanto stanziato per il funzionamento delle soppresse
 commissioni di cui al comma 59, il compenso spettante  ai  componenti
 delle  commissioni  istituite  ai  sensi  dei  commi  59  e 60 per la
 partecipazione alle sedute delle medesime commissioni.);
   comma 66
   (66. Le commissioni sostituite ai sensi del  comma  59  restano  in
 carica,  nella  composizione  esistente alla data del 26 agosto 1996,
 fino all'insediamento delle nuove commissioni.);
   comma 67
   (67. Contestualmente alla nomina delle commissioni di cui al  comma
 59, l'Autorita' di Governo competente per lo spettacolo provvede alla
 costituzione  di  un comitato per i problemi dello spettacolo, diviso
 in cinque sezioni rispettivamente competenti per la musica, la danza,
 la  prosa,  il  cinema,  le  attivita'  circensi  e   lo   spettacolo
 viaggiante.   Al  comitato  per  i  problemi  dello  spettacolo  sono
 attribuite funzioni di  consulenza  e  di  verifica  in  ordine  alla
 elaborazione   ed   attuazione   delle  politiche  di  settore  e  in
 particolare in ordine alla predisposizione di indirizzi e di  criteri
 generali  relativi  alla  destinazione delle risorse pubbliche per il
 sostegno alle attivita' dello spettacolo.);
   comma 68
   (68. Con il medesimo provvedimento di cui al comma 67  si  provvede
 alla  determinazione  del  numero  dei  componenti del comitato per i
 problemi dello spettacolo e, nell'ambito del numero complessivo,  del
 numero,  non  superiore  comunque  a nove, dei componenti di ciascuna
 sezione, nonche' alla determinazione delle modalita' di  designazione
 dei  componenti  da  parte  dei  sindacati  e  delle  associazioni di
 categoria, delle modalita' di convocazione e  di  funzionamento.  Del
 comitato fa parte il Capo del Dipartimento dello spettacolo, che puo'
 delegare, di volta in volta, un dirigente del medesimo Dipartimento a
 partecipare alle singole sedute delle sezioni.);
   comma 69
   (69.  Il  comitato  per  i  problemi dello spettacolo e' presieduto
 dall'Autorita' di Governo competente per lo  spettacolo.  Si  applica
 quanto previsto dal comma 62.);
   comma 70
   (70.  Ai  costi  di funzionamento del comitato per i problemi dello
 spettacolo e delle commissioni  consultive  istituite  ai  sensi  dei
 commi  59  e  60,  si  provvede nei limiti di quanto stanziato per il
 funzionamento delle soppresse  commissioni  di  cui  al  comma  59.),
 iscritto al n. 84 del registro referendum;
   Vista  l'ordinanza  del  26-27 novembre 1996 con la quale l'Ufficio
 centrale  per  il  referendum  presso  la  Corte  di  cassazione   ha
 dichiarato  legittima  la  richiesta e la successiva ordinanza del 20
 gennaio 1997 con la quale e' stato modificato il quesito;
   Udito  nelle  camere  di  consiglio dell'8 e del 22 gennaio 1997 il
 giudice relatore Giuliano Vassalli;
   Uditi gli avvocati Giovanni Motzo e Beniamino Caravita  di  Toritto
 per  i delegati dei Consigli regionali della Lombardia, del Piemonte,
 della Valle d'Aosta, della Calabria, del Veneto e della Toscana.
                           Ritenuto in fatto
   1. - L'Ufficio centrale per il  referendum,  costituito  presso  la
 Corte  di  cassazione, in applicazione della legge 25 maggio 1970, n.
 352,  e  successive  modificazioni,  ha  esaminato  la  richiesta  di
 referendum  popolare,  presentata  il 30 settembre 1996, dai delegati
 dei Consigli regionali delle  Regioni  Veneto,  Lombardia,  Piemonte,
 Valle  d'Aosta, Calabria, Toscana, sul seguente quesito:  "Volete voi
 che sia abrogato il d.-l. 29 marzo 1995, n. 97, convertito in  legge,
 con  modificazioni, con legge 30 maggio 1995, n. 203 ''Riordino delle
 funzioni in materia di turismo, spettacolo e sport'' limitatamente a:
 articolo 1; articolo 2; articolo 3 (Riordino degli organi  consultivi
 e degli enti del settore dello spettacolo e del turismo); comma 1 (1.
 In  attesa  della  costituzione di un'autorita' di Governo specificam
 ente competente per le attivita' culturali e dell'entrata  in  vigore
 delle  leggi-quadro  riguardanti  il  cinema, la musica, la danza, il
 teatro di prosa e gli spettacoli viaggianti,  entro  sei  mesi  dalla
 data  di  entrata  in  vigore  del  presente decreto, con regolamenti
 governativi adottati ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della  legge
 23  agosto  1988,  n.  400,  e degli articoli 30, 31 e 32 del decreto
 legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e  successive  modificazioni,  di
 intesa  con  la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
 regioni e le province autonome di Trento e  di  Bolzano,  sentite  le
 competenti commissioni parlamentari, si procede a:  a) riordinare gli
 organi consultivi istituiti presso il soppresso Ministero del turismo
 e dello spettacolo; b) riordinare gli enti operanti nel settore dello
 spettacolo  e  del  turismo,  prima  sottoposti  alla  vigilanza  del
 soppresso Ministero del turismo e dello spettacolo.)  comma 2  (2.  I
 regolamenti  di  cui  al  comma 1 si conformano ai seguenti criteri e
 principi:   a) le funzioni gia' proprie  delle  commissioni  e  degli
 organi consultivi esistenti presso il soppresso Ministero del turismo
 e dello spettacolo sono attribuite ad almeno cinque comitati (musica,
 danza,   cinema,  teatro  di  prosa,  circhi  equestri  e  spettacoli
 viaggianti) ciascuno composto di non piu' di nove membri, scelti  tra
 rappresentanti  delle  associazioni di categoria ed esperti altamente
 qualificati.  I membri dei predetti comitati non possono rimanere  in
 carica  piu'  di  tre  anni  e non possono essere nuovamente nominati
 prima che siano  trascorsi  tre  anni  dalla  cessazione  dell'ultimo
 incarico.   I   membri  dei  comitati  che  siano  rappresentanti  di
 associazioni di categoria non possono partecipare alle riunioni nelle
 quali sono esaminate le richieste di finanziamento  o  di  contributi
 avanzate  dalla  rispettiva categoria; b) il riordino degli enti gia'
 vigilati  si  ispira   alle   istanze   della   regionalizzazione   e
 dell'affidamento  di  specifiche  funzioni a societa' o enti anche di
 natura privata quando cio' sia conforme a criteri di  economicita'  e
 funzionalita'. Alla nomina dei componenti degli organi amministrativi
 dei  suddetti  enti  si  procedera'  solo dopo il riordino degli enti
 stessi;  c)  e'  prevista  l'incompatibilita'  dell'appartenenza   ai
 comitati o agli organi dell'Ente teatrale italiano con l'esercizio di
 attivita'  professionali  obiettivamente  tali  da  pregiudicarne  la
 imparzialita' in quanto dirette destinatarie di interventi finanziari
 pubblici.);  comma  3  (3.  Le  funzioni amministrative in materia di
 revisione dei  film  e  dei  lavori  teatrali,  gia'  esercitate  dal
 soppresso   Ministero   del   turismo  e  dello  spettacolo,  restano
 attribuite, in attesa della costituzione di un'autorita'  di  Governo
 specificatamente   competente   per   le  attivita'  culturali,  alla
 Presidenza  del  Consiglio  dei   Ministri   -   Dipartimento   dello
 spettacolo,  che  le esercita sentite le commissioni di primo grado e
 di appello di cui alla legge 21 aprile 1962, n. 161; la revisione  in
 lingua  originale dei film in lingua tedesca e in lingua francese, da
 proiettare, rispettivamente, in provincia di Bolzano e nella  regione
 Valle  d'Aosta  e' esercitata, su delega del Presidente del Consiglio
 dei Ministri, dal presidente della giunta provinciale  di  Bolzano  e
 dal presidente della giunta regionale della Valle d'Aosta, sentita la
 commissione   nominata   dalla  giunta  provinciale  e  dalla  giunta
 regionale.   Il  parere  ed  il  nulla  osta  all'edizione  italiana,
 rilasciati  ai  sensi della citata legge n. 161 del 1962, sono validi
 anche per le corrispondenti versioni del film in lingua tedesca e  in
 lingua  francese.);  comma 8 (8. Entro sei mesi dalla data di entrata
 in vigore della  legge  di  conversione  del  presente  decreto,  con
 regolamento  governativo emanato ai sensi dell'art. 17 della legge 23
 agosto 1988, n. 400, e con l'osservanza degli artt. 30, 31 e  32  del
 d.lgs.  3  febbraio  1993,  n. 29, e successive modificazioni, previo
 parere del Consiglio di  Stato,  che  deve  esprimersi  entro  trenta
 giorni, e delle competenti commissioni parlamentari, di intesa con la
 Conferenza  permanente  per  i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
 province autonome di Trento e di Bolzano,  si  provvede  al  riordino
 dell'ENIT,  sulla base dei seguenti principi e criteri direttivi:  a)
 razionalizzazione  e  definizione  dell'organizzazione  degli  uffici
 all'estero  in  relazione  ai  flussi  turistici prevedibili dai vari
 paesi e secondo criteri di economicita', utilizzando in tali  uffici,
 anche  con  contratto  a  tempo  determinato,  personale con adeguate
 conoscenze   professionali   nel   settore   e   idonee    conoscenze
 linguistiche;  tali uffici devono operare sulla base di un preventivo
 di spesa approvato dal  consiglio  di  amministrazione.  A  tal  fine
 l'ENIT  e'  autorizzato  a  stipulare  apposite  convenzioni, secondo
 criteri di economicita' e funzionalita', con l'Istituto nazionale per
 il commercio con l'estero o con altri organismi  pubblici  o  privati
 operanti   all'estero,  nonche'  a  costituire  societa',  anche  con
 soggetti privati, per la  realizzazione  di  progetti  di  promozione
 turistica;  b)  riorganizzazione  dell'assetto  organizzativo  e  del
 personale con criteri di efficienza e di funzionalita', disponendo il
 trasferimento del personale in  esubero  con  le  modalita'  previste
 dall'articolo  5;  c)  attribuzione  di  funzioni  specifiche  per lo
 sviluppo della promozione  turistica  all'estero  come  strumento  di
 rappresentazione   dell'immagine  dell'intero  territorio  nazionale,
 nonche' per la predisposizione, d'intesa con le regioni e le province
 autonome di Trento e di Bolzano, di progetti integrati interregionali
 di  promozione  turistica;  d)  previsione  della   possibilita'   di
 costituzione  o di partecipazione a societa' miste per lo svolgimento
 di specifiche attivita' promozionali, ovvero per la partecipazione ad
 accordi di programma anche al fine di predisporre progetti comuni con
 altre  amministrazioni  per  lo  sviluppo  dell'immagine  dell'Italia
 all'estero.); comma 9 (9. Entro sessanta giorni dalla data di entrata
 in  vigore  della  legge  di  conversione  del  presente  decreto, e'
 nominato  con  decreto  del  Presidente del Consiglio dei Ministri il
 consiglio di amministrazione dell'ENIT composto da  quattro  esperti,
 di  comprovata  qualificazione  professionale  nel settore turistico,
 designati dal  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri  sentite  le
 associazioni  di categoria di cui uno con funzioni di presidente e da
 tre esperti designati dalle regioni.    I  membri  del  consiglio  di
 amministrazione  durano  in carica tre anni e sono rinnovabili per un
 solo mandato.); comma 10 (10. Entro il  medesimo  termine  e  con  le
 medesime modalita', si provvede alla nomina del collegio dei revisori
 dei  conti,  composto  da un rappresentante del Ministero del tesoro,
 con qualifica non inferiore a dirigente  generale,  del  ruolo  della
 Ragioneria  generale  dello  Stato, con funzioni di presidente; da un
 rappresentante  della  Presidenza  del  Consiglio  dei   Ministri   -
 Dipartimento  del  turismo  e da un rappresentante delle regioni; per
 ogni membro effettivo e' previsto un supplente.);  comma  11  (11.  I
 membri  effettivi  del collegio dei revisori dei conti sono collocati
 fuori ruolo per la durata del loro   mandato.);  comma  12  (12.  Gli
 artt.  9,  12, comma 1 e 2, e 14 della legge 11 ottobre 1990, n. 292,
 sono abrogati. Le funzioni gia' attribuite  all'assemblea  dell'ENIT,
 ai  sensi  dell'articolo 10 della legge 11 ottobre 1990, n. 292, sono
 esercitate  dal  consiglio  di  amministrazione,  fermi  restando   i
 controlli  ivi previsti. Fino all'insediamento del nuovo consiglio di
 amministrazione le funzioni degli  organi  di  amministrazione  dell'
 ENIT  sono  svolte  da  un  commissario  straordinario  nominato  dal
 Presidente del Consiglio dei Ministri.);  comma  13  (13.  Fino  alla
 costituzione  del  collegio  dei revisori di cui al comma 10 resta in
 carica il collegio dei revisori nominato ai sensi dell'art. 14  della
 legge  11 ottobre 1990, n. 292.); articolo 4; articolo 5; articolo 6;
 articolo 7, comma 1 (1. Entro tre  mesi  dalla  data  di  entrata  in
 vigore   del  presente  decreto,  il  Presidente  del  Consiglio  dei
 Ministri, sentita la Conferenza permanente  per  i  rapporti  tra  lo
 Stato,  le  regioni  e  le province autonome di Trento e di Bolzano e
 sentite le associazioni di settore  maggiormente  rappresentative  in
 campo  nazionale,  formula,  con atto di indirizzo e coordinamento da
 adottarsi ai sensi dell'art. 2, comma 3, lettera d), della  legge  23
 agosto  1988,  n.  400,  i  criteri  di adeguamento alle disposizioni
 vigenti nei paesi che fanno parte dell'Unione europea delle  seguenti
 normative:    a)  la disciplina recata dall'art. 4 del r.d. 24 maggio
 1925, n. 1102, e successive modificazioni; nelle more dell'emanazione
 dell'atto di indirizzo e coordinamento e delle  successive  norme  di
 attuazione,  in  deroga alle misure previste dalla normativa vigente,
 e' consentita una riduzione della superficie delle stanze a un  letto
 e  delle  stanze  a  due  o  piu'  letti  fino  al 25 per cento nelle
 strutture alberghiere  esistenti,  classificate  a  una  stella,  due
 stelle  o  tre  stelle,  e  fino  al  20  per  cento  nelle strutture
 alberghiere esistenti, classificate a quattro stelle, cinque stelle o
 cinque stelle lusso; b) la disciplina recata dagli artt. 7 e 12 della
 legge  17  maggio  1983,  n.  217,  in  materia  di   classificazione
 alberghiera;  c)  la  disciplina  recata  dall'art.  8 della legge 17
 maggio 1983, n. 217, in materia di vincolo di destinazione.)?".  2. -
 Con ordinanza del 26 novembre 1996, relativa alla presente e ad altre
 11  richieste  di  referendum  di  iniziativa  regionale,   l'Ufficio
 centrale  per  il  referendum, dato atto che le deliberazioni assunte
 dai Consigli regionali sono state ritualmente adottate, ha dichiarato
 la  legittimita'  della richiesta di referendum come sopra formulata,
 denominata, ai sensi dell'art. 32, ultimo comma, della legge  n.  352
 del  1970, introdotto dall'art. 1 della legge 17 maggio 1995, n. 173,
 "Soppressione del Dipartimento del turismo e dello spettacolo  presso
 la  Presidenza  del  Consiglio  dei Ministri" e contrassegnata con la
 sigla B/3, disponendo le conseguenti comunicazioni di legge.    3.  -
 Ricevuta   la  comunicazione  dell'ordinanza  dell'Ufficio  centrale,
 relativa  alla  presente  e  ad  altre  richieste  referendarie,   il
 Presidente di questa Corte ha fissato il giorno 8 gennaio 1997 per la
 conseguente  deliberazione, dandone regolare comunicazione.  4. - Con
 ordinanza  dell'11  dicembre  1996,   l'Ufficio   centrale   per   il
 referendum,  ai  sensi  dell'art.  12 della legge n. 352 del 1970, ha
 disposto la correzione di errori  materiali  nella  formulazione  del
 quesito referendario, prevedendo che in luogo delle parole: "art.  3,
 comma  1  (Riordino  degli organi consultivi e degli enti del settore
 dello spettacolo e del turismo)" siano introdotte le parole: "art.  3
 (Riordino degli organi consultivi e  degli  enti  del  settore  dello
 spettacolo  e del turismo), comma 1".  5. - Con memoria depositata il
 4  gennaio  1997  i  delegati  dei  consigli  regionali,  dopo  avere
 illustrato  la  ratio del quesito referendario all'esame della Corte,
 identificabile nella eliminazione  del  dipartimento  del  turismo  e
 dello  spettacolo,  al fine di ottenere una ridefinizione del riparto
 di funzioni tra Stato e regioni, che estenda le competenze regionali,
 hanno esposto le ragioni a favore  dell'ammissibilita'  del  quesito,
 sottolineando in particolare  l'inesistenza di vincoli costituzionali
 alla  abrogazione  delle  norme  che istituiscono il dipartimento del
 turismo  e  dello  spettacolo,  l'inesistenza  di  impedimenti   alla
 presentazione  di  un  referendum  avente  ad  oggetto  la disciplina
 predisposta  dal  legislatore  in  conseguenza  di  una   abrogazione
 referendaria  precedente,  l'inesistenza  di  vizi  di disomogeneita'
 nella formulazione del quesito.   6.  -  Nella  camera  di  consiglio
 dell'8  gennaio  1997  e'  stato  udito,  per i delegati dei consigli
 regionali,  l'avv. prof. Beniamino Caravita di Toritto.    7.  -  Con
 ordinanza  del 20 gennaio 1997, l'Ufficio centrale per il referendum,
 rilevato che i commi da 59 a 70 dell'art. 1 del  d.-l.    23  ottobre
 1996,   n.   545,   recante  "Disposizioni  urgenti  per  l'esercizio
 dell'attivita'   radiotelevisiva",   nel   testo   risultante   dalla
 conversione,  operata  con  legge  23  dicembre  1996,  n. 650, hanno
 tacitamente abrogato il comma 1, lettera a), e il comma 2, lettere a)
 e c), dell'art.   3 del decreto-legge  n.  97  del  1995,  nel  testo
 risultante dalla legge di conversione  n. 203 del 1995, oggetto della
 richiesta  referendaria  sopra  descritta, e rilevato altresi' che le
 modificazioni  introdotte   dalla   legislazione   sopravvenuta   non
 riguardano nella sostanza ne' i principi informatori della disciplina
 preesistente,   ne'  i  contenuti  normativi  essenziali  di  singoli
 precetti, ha disposto, ai sensi dell'art.  39 della legge n. 352  del
 1970,  che  le  operazioni referendarie riguardanti le norme abrogate
 non abbiano piu' corso e che in loro vece il referendum  si  effettui
 sulle  nuove  disposizioni  legislative,  sopra  indicate.    Con  la
 medesima ordinanza, l'Ufficio centrale per  il  referendum,  rilevato
 che  il  comma 71 dell'art. 1  del decreto-legge n. 545 del 1996, nel
 testo  risultante dalla conversione, operata con  legge  23  dicembre
 1996, n. 650, delega il Governo ad adottare con regolamento una nuova
 disciplina dei finanziamenti erogati dallo Stato per il settore dello
 spettacolo,  e che di conseguenza occorre porsi il problema se fra le
 disposizioni legislative abrogate debba annoverarsi  anche  l'art.  4
 del  decreto-legge  n.  97  del  1995,  anch'esso oggetto del quesito
 referendario, e contenente disposizioni in materia  di  finanziamento
 statale  per  il  settore dello spettacolo, ha osservato che la nuova
 disciplina produrra' un  effetto  abrogativo  delle  norme  esistenti
 soltanto a partire dall'entrata in vigore del regolamento governativo
 di  cui  al  comma 71 dell'art. 1 del decreto-legge n. 545 del 1996 e
 quindi  ha  ritenuto  che  la  nuova  normativa  non   incida   sullo
 svolgimento  delle  operazioni  referendarie.    In conseguenza delle
 modificazioni  legislative  intercorse  l'Ufficio  centrale  per   il
 referendum  ha  disposto  che  il  quesito referendario relativo alla
 "Soppressione del Dipartimento del turismo e dello spettacolo  presso
 la  Presidenza  del  Consiglio  dei  Ministri"  sia  riformulato  nei
 seguenti termini:  "Volete voi che siano abrogati:   A) il  d.-l.  29
 marzo  1995,  n.  97,  convertito in legge, con modificazio   ni, con
 legge 30 maggio 1995, n. 203 "Riordino delle funzioni in  materia  di
 turismo, spettacolo e sport" limitatamente a: artt. 1, 2, 3 (Riordino
 degli  organi  consultivi e degli enti del settore dello spettacolo e
 del turismo), articolo 1; articolo  2;  articolo  3  (Riordino  degli
 organi  consultivi  e  degli  enti del settore dello spettacolo e del
 turismo); comma 1 (1. In attesa della costituzione di un'autorita' di
 Governo specificam   ente competente per  le  attivita'  culturali  e
 dell'entrata  in  vigore delle leggi-quadro riguardanti il cinema, la
 musica, la danza, il teatro di prosa  e  gli  spettacoli  viaggianti,
 entro  sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto,
 con regolamenti governativi adottati ai sensi dell'articolo 17, comma
 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e degli articoli 30, 31  e  32
 del  decreto  legislativo  3  febbraio  1993,  n.  29,  e  successive
 modificazioni, di intesa con la Conferenza permanente per i  rapporti
 tra  lo  Stato,  le  regioni  e  le  province autonome di Trento e di
 Bolzano, sentite le competenti commissioni parlamentari,  si  procede
 a:    b)  riordinare gli enti operanti nel settore dello spettacolo e
 del turismo, prima sottoposti alla vigilanza del soppresso  Ministero
 del turismo e dello spettacolo.);
   comma 2
   (2.  I  regolamenti  di  cui  al  comma 1 si conformano ai seguenti
 criteri e principi:
     b) il riordino degli enti gia' vigilati si  ispira  alle  istanze
 della  regionalizzazione  e dell'affidamento di specifiche funzioni a
 societa' o enti anche di natura privata quando cio'  sia  conforme  a
 criteri  di  economicita' e funzionalita'. Alla nomina dei componenti
 degli organi amministrativi dei suddetti enti si procedera' solo dopo
 il riordino degli enti stessi;);
   comma 3
   (3. Le funzioni amministrative in materia di revisione dei  film  e
 dei  lavori  teatrali,  gia'  esercitate  dal soppresso Ministero del
 turismo e dello  spettacolo,  restano  attribuite,  in  attesa  della
 costituzione  di  un'autorita' di Governo specificatamente competente
 per  le  attivita'  culturali,  alla  Presidenza  del  Consiglio  dei
 Ministri  - Dipartimento dello spettacolo, che le esercita sentite le
 commissioni di primo grado e di appello di cui alla legge  21  aprile
 1962,  n.  161;  la  revisione in lingua originale dei film in lingua
 tedesca e in lingua  francese,  da  proiettare,  rispettivamente,  in
 provincia  di Bolzano e nella regione Valle d'Aosta e' esercitata, su
 delega del Presidente del  Consiglio  dei  Ministri,  dal  presidente
 della  giunta  provinciale  di  Bolzano e dal presidente della giunta
 regionale della Valle d'Aosta, sentita la commissione nominata  dalla
 giunta  provinciale  e dalla giunta regionale.  Il parere ed il nulla
 osta all'edizione italiana, rilasciati ai sensi della citata legge n.
 161 del 1962, sono validi anche per le  corrispondenti  versioni  del
 film  in lingua tedesca e in lingua francese.); comma 8 (8. Entro sei
 mesi dalla data di entrata in vigore della legge di  conversione  del
 presente  decreto,  con  regolamento  governativo  emanato  ai  sensi
 dell'articolo 17  della  legge  23  agosto  1988,  n.    400,  e  con
 l'osservanza  degli  artt. 30, 31 e 32 del d.lgs. 3 febbraio 1993, n.
 29, e successive modificazioni, previo parere del Consiglio di Stato,
 che  deve  esprimersi  entro  trenta  giorni,  e   delle   competenti
 commissioni  parlamentari, di intesa con la Conferenza permanente per
 i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di  Trento
 e  di  Bolzano,  si  provvede  al  riordino dell'ENIT, sulla base dei
 seguenti principi  e  criteri  direttivi:    a)  razionalizzazione  e
 definizione  dell'organizzazione degli uffici all'estero in relazione
 ai flussi turistici prevedibili dai vari paesi e secondo  criteri  di
 economicita', utilizzando in tali uffici, anche con contratto a tempo
 determinato,  personale  con  adeguate  conoscenze  professionali nel
 settore e idonee conoscenze linguistiche; tali uffici devono  operare
 sulla  base  di  un  preventivo  di  spesa approvato dal consiglio di
 amministrazione.  A  tal  fine  l'ENIT  e'  autorizzato  a  stipulare
 apposite    convenzioni,    secondo   criteri   di   economicita'   e
 funzionalita', con l'Istituto nazionale per il commercio con l'estero
 o con altri organismi pubblici o privati operanti all'estero, nonche'
 a  costituire  societa',  anche  con   soggetti   privati,   per   la
 realizzazione    di    progetti    di    promozione   turistica;   b)
 riorganizzazione  dell'assetto  organizzativo  e  del  personale  con
 criteri di efficienza e di funzionalita', disponendo il trasferimento
 del  personale  in  esubero con le modalita' previste dall'art. 5; c)
 attribuzione di funzioni specifiche per lo sviluppo della  promozione
 turistica all'estero come strumento di rappresentazione dell'immagine
 dell'intero  territorio  nazionale,  nonche'  per la predisposizione,
 d'intesa con le regioni  e  le  province  autonome  di  Trento  e  di
 Bolzano,   di   progetti   integrati   interregionali  di  promozione
 turistica; d) previsione della  possibilita'  di  costituzione  o  di
 partecipazione  a  societa'  miste  per  lo svolgimento di specifiche
 attivita' promozionali, ovvero per la partecipazione  ad  accordi  di
 programma  anche  al  fine  di  predisporre progetti comuni con altre
 amministrazioni   per   lo   sviluppo    dell'immagine    dell'Italia
 all'estero.); comma 9 (9. Entro sessanta giorni dalla data di entrata
 in  vigore  della  legge  di  conversione  del  presente  decreto, e'
 nominato con decreto del Presidente del  Consiglio  dei  Ministri  il
 consiglio  di  amministrazione dell'ENIT composto da quattro esperti,
 di comprovata qualificazione  professionale  nel  settore  turistico,
 designati  dal  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri  sentite le
 associazioni di categoria di cui uno con funzioni di presidente, e da
 tre esperti designati  dalle  regioni.  I  membri  del  consiglio  di
 amministrazione  durano  in carica tre anni e sono rinnovabili per un
 solo mandato.); comma 10 (10. Entro il  medesimo  termine  e  con  le
 medesime modalita', si provvede alla nomina del collegio dei revisori
 dei  conti,  composto  da un rappresentante del Ministero del tesoro,
 con qualifica non inferiore a dirigente  generale,  del  ruolo  della
 Ragioneria  generale  dello  Stato, con funzioni di presidente; da un
 rappresentante  della  Presidenza  del  Consiglio  dei   Ministri   -
 Dipartimento  del  turismo  e da un rappresentante delle regioni; per
 ogni membro effettivo e' previsto un supplente.);  comma  11  (11.  I
 membri  effettivi  del collegio dei revisori dei conti sono collocati
 fuori ruolo per la durata del loro   mandato.);  comma  12  (12.  Gli
 artt.  9,  12, comma 1 e 2, e 14 della legge 11 ottobre 1990, n. 292,
 sono abrogati. Le funzioni gia' attribuite  all'assemblea  dell'ENIT,
 ai  sensi  dell'art.  10  della  legge 11 ottobre 1990, n.  292, sono
 esercitate  dal  consiglio  di  amministrazione,  fermi  restando   i
 controlli  ivi previsti. Fino all'insediamento del nuovo consiglio di
 amministrazione le funzioni degli organi di amministrazione dell'ENIT
 sono svolte da un commissario straordinario nominato  dal  Presidente
 del  Consiglio  dei  Ministri.); comma 13 (13. Fino alla costituzione
 del collegio dei revisori di cui al  comma  10  resta  in  carica  il
 collegio  dei  revisori nominato ai sensi dell'art. 14 della legge 11
 ottobre 1990, n. 292.);
 articolo 4; articolo 5; articolo 6;  articolo  7  (Adeguamento  della
 legislazione in materia alberghiera);
   comma 1
   (1.  Entro  tre  mesi  dalla data di entrata in vigore del presente
 decreto,  il  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri,  sentita  la
 Conferenza  permanente  per  i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
 province autonome di Trento e di Bolzano e sentite le associazioni di
 settore maggiormente rappresentative in campo nazionale, formula, con
 atto di indirizzo e coordinamento da adottarsi ai sensi dell'articolo
 2, comma 3, lettera d), della legge 23 agosto 1988, n. 400, i criteri
 di adeguamento alle disposizioni vigenti nei paesi  che  fanno  parte
 dell'Unione europea delle seguenti normative:
   a)  la  disciplina  recata  dall'art. 4 del regio decreto 24 maggio
 1925, n. 1102, e successive modificazioni; nelle more dell'emanazione
 dell'atto di indirizzo e coordinamento e delle  successive  norme  di
 attuazione,  in  deroga alle misure previste dalla normativa vigente,
 e' consentita una riduzione della superficie delle stanze a un  letto
 e  delle  stanze  a  due  o  piu'  letti  fino  al 25 per cento nelle
 strutture alberghiere  esistenti,  classificate  a  una  stella,  due
 stelle  o  tre  stelle,  e  fino  al  20  per  cento  nelle strutture
 alberghiere esistenti, classificate a quattro stelle, cinque stelle o
 cinque stelle lusso; b) la disciplina recata dagli artt. 7 e 12 della
 legge  17  maggio  1983,  n.  217,  in  materia  di   classificazione
 alberghiera;  c)  la  disciplina  recata  dall'art.  8 della legge 17
 maggio 1983, n. 217, in materia di vincolo di destinazione.);  B)  il
 d.-l.  23  ottobre  1996,  n.  545, convertito in legge, con modifica
 zioni, con la legge 23 dicembre 1996, n. 650,  recante  "Disposizioni
 urgenti   per  l'esercizio  dell'attivita'  radiotelevisiva  e  delle
 telecomunicazioni", limitatamente a: art. 1 (Disposizioni urgenti per
 l'esercizio dell'attivita' radiotelevisiva e delle telecomunicazioni,
 interventi  per  il  riordino   della   RAI   S.p.a.,   nel   settore
 dell'editoria e dello spettacolo, per l'emittenza televisiva e sonora
 in  ambito  locale  nonche'  per  le trasmissioni televisive in forma
 codificata):  comma 59 (59. La commissione centrale per la musica, di
 cui all'art. 3 della legge 14 agosto 1967,  n.  800,  le  commissioni
 consultive  per  la  prosa,  di  cui all'art. 7 del r.d.-l. 11 aprile
 1935, n. 327, convertito dalla  legge  6  giugno  1935,  n.  1142,  e
 all'art.  2  del  d.lgs.  20  febbraio  1948,  n.  62, la commissione
 centrale  per  la  cinematografia  ed  il  comitato  per  il  credito
 cinematografico,  di  cui,  rispettivamente,  agli artt. 3 e 27 della
 legge 4 novembre 1965, n. 1213,  la  commissione  consultiva  per  le
 attivita'  circensi  e  lo  spettacolo  viaggiante, di cui all'art. 3
 della legge  18  marzo  1968,  n.  337,  tutte  insediate  presso  il
 Dipartimento  dello spettacolo, sono sostituite da cinque commissioni
 rispettivamente denominate  commissione  consultiva  per  la  musica,
 commissione  consultiva  per  la prosa, commissione consultiva per il
 cinema, commissione per  il  credito  cinematografico  e  commissione
 consultiva  per  le attivita' circensi e lo spettacolo viaggiante.  A
 tali commissioni sono attribuite, salvo quanto disposto dal comma 60,
 le funzioni gia' proprie delle commissioni sostituite,  nonche'  ogni
 altra  funzione  consultiva che l'Autorita' di Governo competente per
 lo spettacolo intenda loro affidare.);
   comma 60 (60. E' istituita la commissione consultiva per la  danza,
 alla quale sono attribuite le funzioni consultive in materia di danza
 gia'  esercitate  dalla  commissione  centrale per la musica, nonche'
 ogni altra funzione consultiva attinente ai problemi della danza  che
 l'autorita'   di   Governo   competente  per  lo  spettacolo  intenda
 affidarle.);
   comma 61 (61. Le commissioni istituite ai sensi dei commi 59  e  60
 sono  composte da nove membri, incluso il Capo del Dipartimento dello
 spettacolo, che le presiede. Gli altri componenti sono  nominati  nel
 numero  di sei dall'Autorita' di Governo competente per lo spettacolo
 e  gli  altri  due,  rispettivamente,  uno  su   designazione   della
 Conferenza  permanente  per  i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
 province autonome di Trento e Bolzano ed uno  su  designazione  della
 Conferenza  Stato-citta'.  Essi  sono  scelti  tra  esperti altamente
 qualificati  nelle  materie   di   competenza   di   ciascuna   delle
 commissioni.  Con  successivo provvedimento dell'Autorita' di Governo
 competente per lo spettacolo  saranno  determinate  le  modalita'  di
 convocazione  e  funzionamento  delle commissioni, che operano con la
 nomina di almeno cinque componenti.   Il capo del  Dipartimento  puo'
 delegare, di volta in volta, un dirigente del medesimo Dipartimento a
 presiedere le singole sedute delle commissioni.);
   comma  62  (62. I componenti delle commissioni di cui ai commi 59 e
 60 restano in carica due anni e  possono  essere  confermati  per  un
 ulteriore   biennio.      Trascorsi  quattro  anni  dalla  cessazione
 dell'ultimo  incarico,  essi  possono  essere  nuovamente   nominati.
 Qualora  un componente delle commissioni venga nominato nel corso del
 biennio, cessa comunque dalla carica insieme agli altri componenti.);
   comma 63 (63. I componenti delle commissioni istituite ai sensi dei
 commi  59  e  60  sono  tenuti  a  dichiarare,  all'atto   del   loro
 insediamento, di non versare in situazioni di incompatibilita' con la
 carica  ricoperta,  derivanti  dall'esercizio  attuale e personale di
 attivita' oggetto delle competenze istituzionali delle commissioni.);
   comma 64 (64. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore
 del presente  decreto,  l'Autorita'  di  Governo  competente  per  lo
 spettacolo procede alla adozione dei decreti di nomina dei componenti
 delle commissioni, ai sensi del comma 61.);
    comma 65 (65. Con decreto dell'Autorita' di Governo competente per
 lo  spettacol    o,  di  concerto  con  il  Ministro  del  tesoro, e'
 determinato, nei limiti di  quanto  stanziato  per  il  funzionamento
 delle soppresse commissioni di cui al comma 59, il compenso spettante
 ai  componenti delle commissioni istituite ai sensi dei commi 59 e 60
 per la partecipazione alle sedute delle medesime commissioni.);
   comma 66 (66. Le commissioni  sostituite  ai  sensi  del  comma  59
 restano  in  carica,  nella  composizione  esistente alla data del 26
 agosto 1996, fino all'insediamento delle nuove commissioni.);
   comma 67 (67. Contestualmente alla nomina delle commissioni di  cui
 al  comma  59,  l'Autorita'  di  Governo competente per lo spettacolo
 provvede alla costituzione  di  un  comitato  per  i  problemi  dello
 spettacolo,  diviso  in cinque sezioni rispettivamente competenti per
 la musica, la danza, la prosa, il cinema, le attivita' circensi e  lo
 spettacolo  viaggiante.  Al  comitato per i problemi dello spettacolo
 sono attribuite funzioni di consulenza e di verifica in  ordine  alla
 elaborazione   ed   attuazione   delle  politiche  di  settore  e  in
 particolare in ordine alla predisposizione di indirizzi e di  criteri
 generali  relativi  alla  destinazione delle risorse pubbliche per il
 sostegno alle attivita' dello spettacolo.);
   comma 68
   (68. Con il medesimo provvedimento di cui al comma 67  si  provvede
 alla  determinazione  del  numero  dei  componenti del comitato per i
 problemi dello spettacolo e, nell'ambito del numero complessivo,  del
 numero,  non  superiore  comunque  a nove, dei componenti di ciascuna
 sezione, nonche' alla determinazione delle modalita' di  designazione
 dei  componenti  da  parte  dei  sindacati  e  delle  associazioni di
 categoria, delle modalita' di convocazione e  di  funzionamento.  Del
 comitato fa parte il Capo del Dipartimento dello spettacolo, che puo'
 delegare, di volta in volta, un dirigente del medesimo Dipartimento a
 partecipare alle singole sedute delle sezioni.);
   comma  69  (69.  Il  comitato  per  i  problemi dello spettacolo e'
 presieduto dall'Autorita' di Governo competente per lo spettacolo. Si
 applica quanto previsto dal comma 62.);
   comma 70 (70. Ai costi di funzionamento del comitato per i problemi
 dello spettacolo e delle commissioni consultive  istituite  ai  sensi
 dei  commi 59 e 60, si provvede nei limiti di quanto stanziato per il
 funzionamento delle soppresse commissioni di cui al comma 59.)?"   8.
 -  Con memoria depositata il 22 gennaio 1997, i delegati dei Consigli
 regionali, dopo avere esposto alcune critiche sia di metodo,  sia  di
 contenuto,  alla riforma legislativa disposta con il decreto-legge n.
 545 del 1996, convertito  nella  legge  23  dicembre  1996,  n.  650,
 contestano  la  decisione  dell'Ufficio  centrale  per  il referendum
 assunta con l'ordinanza 20 gennaio, sopra ricordata, nella  parte  in
 cui  essa  non  estende  il  quesito  referendario  anche al comma 71
 dell'art. 1 del sopra citato decreto-legge n. 545 del  1996.    9.  -
 Ricevuta  la  comunicazione  dall'Ufficio  centrale  della  Corte  di
 cassazione, il Presidente di questa Corte ha  fissato  la  camera  di
 consiglio per il giorno 22 gennaio 1997, in cui sono stati uditi, per
 i  delegati  dei  Consigli  regionali,  l'avv.prof.  Giovanni Motzo e
 l'avv. prof. Beniamino Caravita di Toritto, i quali hanno ribadito le
 loro doglianze sia contro l'iniziativa del Governo e del  Parlamento,
 tradottasi nei commi da 59 a 71 dell'art. 1 del decreto-legge n.  545
 del 1996, convertito nella legge 23 dicembre 1996, n. 650, sia contro
 la  mancata estensione del quesito referendario al comma 71, tuttavia
 considerato  dall'Ufficio centrale per il referendum come sostitutivo
 dell'art.  4  del  d.-l.  29  marzo  1995,  n.  97,  convertito,  con
 modificazioni,   nella   legge  30  maggio  1995,  n.  203,  articolo
 sottoposto a richiesta referendaria.
                        Considerato in diritto
   1. - Va  presa  anzitutto  in  esame  la  doglianza  sollevata  dai
 difensori  del  Comitato  promotore  del referendum in oggetto con la
 memoria presentata per la camera di consiglio del 22 gennaio  1997  a
 seguito della legge 23 dicembre 1996, n. 650 di conversione in legge,
 con  modificazioni,  del  d.-l.  23  ottobre  1996,  n.  545, recante
 "Disposizioni urgenti per l'esercizio dell'attivita' radiotelevisiva.
 Interventi  per  il  riordino  della  R.A.I.   S.p.A.   nel   settore
 dell'editoria e dello spettacolo, per l'emittenza televisiva e sonora
 in  ambito  locale  nonche'  per  le trasmissioni televisive in forma
 codificata", nonche' del provvedimento adottato dall'Ufficio centrale
 per il referendum presso la Corte di cassazione, che ha disposto,  in
 data  20  gennaio  1997,  che  non  abbiano  piu' corso le operazioni
 referendarie concernenti il comma  1,  lettera  a),  e  il  comma  2,
 lettere  a)  e  c)  dell'art.  3  del  d.-l.    29 marzo 1995, n. 97,
 convertito, con modificazioni, nella legge 30 maggio 1995, n.  203  e
 che, in loro vece, il referendum si effettui sulle nuove disposizioni
 legislative  costituite  dai  commi da 59 a 70 dell'art. 1 del citato
 d.-l.  23  ottobre  1996,  n.  545,  nel   testo   risultante   dalle
 modificazioni apportate con la legge di conversione 23 dicembre 1996,
 n.  650.    Tale  doglianza  si  svolge in una duplice direzione: nei
 confronti del Governo e  del  Parlamento,  che  hanno    ritenuto  di
 sostituire,  con una parziale "rilegificazione" del settore in esame,
 disposizioni che nell'art. 3  del    d.-l.  29  marzo  1995,  n.  97,
 sottoposto   a   richiesta   referendaria,   devolvevano  al  Governo
 l'emanazione di  regolamenti  per  la  disciplina  delle  Commissioni
 consultive  operanti  in  materia  di  spettacolo;  e  nei  confronti
 dell'Ufficio centrale per il referendum  in  quanto  quest'ultimo  ha
 ritenuto  di  non dover estendere il quesito referendario al comma 71
 dell'art. 1 del citato d.-l. 23  ottobre  1996,  n.  545  (convertito
 nella  legge  23  dicembre  1996, n. 650), che ha introdotto, dopo il
 comma 2 dell'art. 3 del d.-l. 29 marzo 1995, n. 97, convertito  nella
 legge  30  maggio  1995, n. 203, i due nuovi commi 2-bis e 2-ter.  In
 relazione a detta doglianza (che, del  resto,  e'  stata  ritualmente
 presentata  come  memoria nella quale si insiste per l'ammissibilita'
 del referendum) questa Corte non ha veste per decidere alcunche'  nel
 corso  dell'attuale  procedura.  Ed  infatti,  per  quanto attiene ai
 contenuti  della  nuova  normativa  introdotta  dal  Governo  e   dal
 Parlamento,  l'Ufficio  centrale  per  il  referendum, modificando il
 quesito referendario e sostituendolo con i nuovi commi  da  59  a  70
 dell'art.  1  del d.-l.   n. 545 del 23 ottobre 1996 convertito nella
 legge 23 dicembre 1996, n. 650, ha esteso l'ambito della richiesta di
 abrogazione referendaria alle disposizioni  contestate;  mentre,  per
 quanto  attiene alla omissione di estensione di cui i promotori fanno
 carico all'Ufficio centrale per il referendum, questa  Corte  non  ha
 alcuno  spazio  per interloquire essendo suo compito esclusivo quello
 di valutare  l'ammissibilita'  o  meno  dei  quesiti  quali  ad  essa
 pervengono  dal  suddetto Ufficio centrale.  2. - Deve ora esaminarsi
 l'ammissibilita' di detti quesiti per giudicare se esistano  elementi
 preclusivi ai sensi dell'art. 75, secondo comma, della Costituzione o
 se ricorre taluna di quelle preclusioni implicite che a partire dalla
 sentenza  n.  16  del 1978 questa Corte ha individuato in relazione a
 "valori di ordine costituzionale, riferibili alle strutture o ai temi
 delle richieste referendarie".   3. - Giova  premettere  che  oggetto
 della  richiesta  referendaria  e'  il  d.-l.  29  marzo 1995, n. 97,
 convertito, con modificazioni, nella legge 30 maggio  1995,  n.  203,
 recante  "Riordino delle funzioni in materia di turismo, spettacolo e
 sport".   Con   tale   decreto-legge,   derivante,   dopo    numerose
 reiterazioni, dall'originario d.-l. 4 agosto 1993, n. 273, il Governo
 ebbe  a    procedere  ad una "nuova organizzazione delle funzioni" di
 competenza statale che facevano capo al Ministero del turismo e dello
 spettacolo, soppresso a seguito dell'esito  positivo  del  referendum
 ammesso  con  sentenza  n.  35  del  1993 di questa Corte, che ebbe a
 rilevare la non essenzialita' di un apposito dicastero per provvedere
 ai compiti statali inerenti al turismo e allo spettacolo.   Con  tale
 decreto-legge  n. 273 del 1993, cosi' come con i successivi aventi lo
 stesso oggetto, il Governo intese  "completare  il  trasferimento  di
 tutte  le  competenze  amministrative  e  gestionali  alle  regioni",
 collocando invece "nella sua sede naturale, e cioe' la Presidenza del
 Consiglio dei Ministri, la funzione di indirizzo e di  coordinamento"
 (v.  Relazione  al disegno di legge di conversione del suddetto d.-l.
 4 agosto 1993, n. 273). Ed analogamente intese  fare  il  Parlamento,
 come  risulta  anche  dai  lavori del Senato della Repubblica e della
 Camera dei deputati  sull'ultimo  disegno  di  legge  di  conversione
 durante  la  XII  Legislatura. Con i decreti-legge, cosi' come con la
 legge di conversione, si intese operare il trasferimento alle Regioni
 a statuto ordinario di tutte le competenze e funzioni  amministrative
 del  soppresso  ministero,  eccezion  fatta  per  alcune  funzioni in
 materia di spettacolo  (art.  1),  e  affidare  ai  dipartimenti  del
 turismo  e  dello  spettacolo, istituiti con due separati decreti del
 Presidente del Consiglio dei Ministri del 12 marzo 1994, una serie di
 funzioni ritenute di attribuzione statale e  specificamente  elencate
 nell'art.  2, lettere da a) ad i).  I promotori del referendum, nella
 loro  memoria,  pur  lamentando  che  con l'istituzione dei due nuovi
 dipartimenti presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri  si  sia
 finito  per  vanificare  l'abrogazione  referendaria  della  legge 31
 luglio 1959, n. 617, istitutiva del Ministero  del  turismo  e  dello
 spettacolo,   si   propongono   di  arrivare,  attraverso  una  nuova
 consultazione popolare, ad una normativa "che affidi  realmente  alle
 Regioni  le materie considerate", che attui "un decentramento su base
 regionale delle diverse  funzioni  del  settore  del  turismo,  dello
 spettacolo  e  dello  sport"  e  che  "lasci  spazio,  nelle relative
 materie, alla maggiore agilita' di gestione  delle  regioni".    Puo'
 dunque   affermarsi   che  la  richiesta  referendaria  ha,  sia  pur
 genericamente, per obbiettivo una ripartizione di funzioni tra  Stato
 e Regioni diversa da quella in parte attuata e in parte profilata dal
 d.-l.  29  marzo  1995,  n.  97,  intitolato  appunto "Riordino delle
 funzioni in materia di turismo, spettacolo e sport".  4. - Il quesito
 referendario in esame non risponde a quel  requisito  di  omogeneita'
 che   e'  funzionale  all'imprescindibile  chiarezza  dell'operazione
 referendaria, requisito che, posto una prima volta in  rilievo  dalla
 sentenza  n.  16  del  1978, e' stato ribadito come essenziale in una
 serie di sentenze successive (nn. 24, 28 e 29 del 1981, 27 del  1982,
 47  del  1991,  29  del  1993, 6 del 1995), si' da formare oramai una
 giurisprudenza costante.  Quando il quesito prende in considerazione,
 come  nella specie, una pluralita' di disposizioni, occorre ricercare
 se le norme medesime, obiettivamente considerate nella loro struttura
 e nelle loro  finalita',  presentino  un  comune  principio,  la  cui
 eliminazione  dall'ordinamento attraverso l'abrogazione referendaria,
 o la cui permanenza in alternativa, verra' a dipendere dalla risposta
 che il corpo elettorale fornira' al  quesito  medesimo.  Come  questa
 Corte   ha   gia'   avuto  modo  di  affermare,  nelle  consultazioni
 referendarie, in cui non e' concepibile una risposta  articolata,  la
 nettezza  della  scelta  postula  la  nettezza  del quesito, cosi' da
 presupporre,  in  ipotesi  di  pluralita'  di  disposizioni  attinte,
 l'esistenza di un inscindibile nesso di interrelazioni logiche fra le
 norme  coinvolte,  di spessore tale da rendere il quesito unico nella
 sua  evidenza  e  nella  correlativa  ragion  d'essere   e,   quindi,
 strutturalmente  idoneo a consentire al corpo elettorale di esprimere
 una risposta unica.  Alla luce dei richiamati principi risulta allora
 evidente  come  la  complessa  struttura  dell'articolata   richiesta
 referendaria  sulla  cui  ammissibilita'  questa  Corte e' chiamata a
 pronunciarsi non possa ritenersi sotto nessun profilo rispondente  ai
 requisiti  che  la  richiesta  stessa  deve  presentare ai fini di un
 libero e consapevole responso  popolare.  L'oggetto  della  proposta,
 infatti,  verte  su  una  nutrita  serie  di  disposizioni e parti di
 disposizioni  contenutisticamente   e   funzionalmente   quanto   mai
 variegate  ed il cui unico tratto unificante e' rappresentato - quale
 dato meramente estrinseco e, se si vuole, occasionale  -  dall'essere
 le   stesse  iscritte  in  un  unico  provvedimento  legislativo:  un
 provvedimento, per di piu',  che  gia'  nella  propria  intitolazione
 ("Riordino delle funzioni in materia di turismo, spettacolo e sport")
 svela  la  notevole  varieta'  dei  temi,  posto  che,  al di la' del
 precedente accumulo di funzioni devolute al Ministero del  turismo  e
 dello  spettacolo,  esso riguarda settori dell'ordinamento nettamente
 distinti, quali quelli del turismo, dello spettacolo e  dello  sport,
 uno solo dei quali (il turismo) e' attribuito dalla Costituzione alla
 competenza  delle  Regioni.  Prova  ne  sono,  d'altra  parte, sia la
 circostanza  che  il  provvedimento   in   esame   non   prevede   la
 ricostituzione  di  un  unico  organismo  che  succeda  al  soppresso
 Ministero, ma la creazione di due  distinti  dipartimenti  (istituiti
 con   decreti  presidenziali  del  12  marzo  1994),  sia  la  stessa
 disposizione contenuta  nell'art.  1, comma 9, del  decreto-legge  n.
 97  del  1995,   secondo la quale soltanto le "funzioni in materia di
 turismo" non attribuite alle Regioni sono esercitate dalla Presidenza
 del  Consiglio  dei  Ministri  "sino  all'approvazione  della   legge
 istitutiva  del  Ministero delle attivita' produttive".  Ove, poi, si
 passino in rassegna le varie norme che formano oggetto  del  quesito,
 risultera'  subito  palese  l'eterogeneita'  dei  temi che vengono ad
 essere coinvolti gia' attraverso la semplice disamina delle  rubriche
 che  compaiono  sotto i diversi articoli o parti di articoli del piu'
 volte  citato  decreto-legge  n.  97  del  1995   che   la   proposta
 referendaria  intenderebbe  abrogare nei suoi artt. 1, 2, 3 (per nove
 suoi commi) 4, 5, 6, 7,  comma  primo.    Si  passa,  infatti,  dalla
 disciplina  riguardante  il  trasferimento  di funzioni in materia di
 turismo e di spettacolo (art. 1) alla individuazione  delle  funzioni
 riservate  alla  Presidenza  del Consiglio dei ministri in materia di
 turismo, spettacolo e sport (art. 2); alla previsione di  regolamenti
 governativi  dedicati  al  riordino  degli  enti operanti nel settore
 dello  spettacolo  e  del  turismo  (art.  3);  alla   gestione   dei
 finanziamenti   erogati   dallo   Stato   (art.  4);  a  disposizioni
 riguardanti il personale (art. 5); alla successione dei rapporti  del
 soppresso  Ministero  del  turismo e dello spettacolo con correlativa
 disciplina transitoria  (art.  6);  alla  previsione,  infine,  della
 emanazione   di   criteri   di  adeguamento  di  alcune  disposizioni
 legislative in materia alberghiera a  quelle  vigenti  in  paesi  che
 fanno  parte della Unione europea (art. 7, comma 1). Una miscellanea,
 dunque,  nella   quale   non   puo'   intravedersi   quella   matrice
 razionalmente  unitaria  che,  sola,  renderebbe il quesito omogeneo,
 chiaramente percepibile e quindi idoneo a formare oggetto di un  solo
 responso   alternativo.    Ad  esempio,  eterogenee  e,  quindi,  non
 omologabili nell'alveo di un unitario quesito, si presentano le varie
 funzioni che l'art. 2  devolve  alla  Presidenza  del  Consiglio  dei
 Ministri in materia di turismo, spettacolo e sport. Accanto, infatti,
 alla  definizione  delle  politiche  di  settore e della attivita' di
 indirizzo e coordinamento compaiono, anche, funzioni che con esse non
 necessariamente si coniugano, come  lo  svolgimento  delle  attivita'
 necessarie   ad   assicurare   la   partecipazione  dell'Italia  alla
 elaborazione delle  politiche  comunitarie,  ovvero  la  raccolta  ed
 elaborazione  di  dati,  fino  ad  individuare attribuzioni del tutto
 peculiari e, percio' stesso, dalle altre ontologicamente  scindibili,
 quali  il sostegno e la promozione del turismo in favore dei soggetti
 con  ridotte  capacita'  motorie  e  sensoriali.    Il  difetto   del
 necessario  requisito di omogeneita', rende pertanto inammissibile la
 richiesta referendaria indicata in epigrafe.
                           Per questi motivi
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
   Dichiara inammissibile la  richiesta  di  referendum  popolare  per
 l'abrogazione,  nelle  parti indicate in epigrafe, del d.-l. 29 marzo
 1995,  n.  97  (Riordino  delle  funzioni  in  materia  di   turismo,
 spettacolo  e  sport),  convertito, con modificazioni, nella legge 30
 maggio  1995,  n.  203,  e  del  d.-l.  23  ottobre  1996,   n.   545
 (Disposizioni  urgenti per l'esercizio dell'attivita' radiotelevisiva
 e delle  telecomunicazioni),  convertito,  con  modificazioni,  nella
 legge  23  dicembre 1996, n. 650, richiesta dichiarata legittima, con
 ordinanza in data 26-27 novembre 1996, dall'Ufficio centrale  per  il
 referendum costituito presso la Corte di cassazione.
    Cosi'  deciso  in  Roma,  nella  sede  della Corte costituzionale,
 Palazzo della Consulta, il 30 gennaio 1997.
                         Il Presidente: Granata
                         Il redattore: Vassalli
                        Il cancelliere: Di Paola
   Depositata in cancelleria il 10 febbraio 1997.
                Il direttore della cancelleria: Di Paola
 97C0145