COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

DELIBERAZIONE 20 novembre 1995 

  Modificazioni procedurali del programma di metanizzazione
del Mezzogiorno.
(GU n.8 del 11-1-1996)

                    IL COMITATO INTERMINISTERIALE
                   PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
  Visto  l'art. 11 della legge 28 novembre 1980, n. 784, e successive
modificazioni ed integrazioni, concernente il programma  generale  di
metanizzazione del Mezzogiorno;
  Visto  l'art.  37 della legge 14 maggio 1981, n. 219, concernente i
programmi integrativi speciali di metanizzazione;
  Vista la propria delibera del 27 febbraio 1981,  con  la  quale  e'
stata   approvata   la   prima   fase   del   programma  generale  di
metanizzazione  del  Mezzogiorno,  e  successive   modificazioni   ed
integrazioni;
  Vista  la  propria  delibera  del 16 dicembre 1981, con la quale e'
stato approvato il programma integrativo speciale  di  metanizzazione
per  le  regioni Campania e Basilicata, e successive modificazioni ed
integrazioni;
  Viste le proprie delibere del 25 ottobre 1984, del 18 dicembre 1986
e dell'11 febbraio 1988, con le quali e' stato approvato il programma
generale di metanizzazione del Mezzogiorno  e  l'articolazione  dello
stesso   in  piu'  interventi  operativi  sulla  base  delle  risorse
finanziarie stanziate;
  Vista la propria delibera del 21 dicembre 1989 con  la  quale  sono
stati   definiti   i  criteri  per  l'istruttoria  delle  domande  di
finanziamento relativi al programma generale  di  metanizzazione  del
Mezzogiorno;
  Viste le proprie delibere del 7 aprile 1993 e del 16 marzo 1994 con
le  quali  sono  stati prorogati i termini di ultimazione delle opere
per i comuni inclusi nei programmi di cui alle proprie  delibere  del
27 febbraio 1981 e del 16 dicembre 1981;
  Viste  le  proprie delibere del 30 luglio 1991, del 12 agosto 1992,
del 7 aprile 1993 e del  16  marzo  1994  con  le  quali  sono  stati
prorogati  i  termini per la presentazione della domanda di mutamento
della gestione diretta mediante affidamento in concessione;
  Vista la nota n. 831717 inviata dal Ministero  dell'industria,  del
commercio e dell'artigianato in data 4 settembre 1995;
  Udita  la  proposta  del  Ministro  dell'industria, del commercio e
dell'artigianato;
                              Delibera:
  1. I comuni inclusi nei programmi di cui alle  delibere  di  questo
Comitato  del  27  febbraio 1981 e del 16 dicembre 1981, i cui lavori
siano terminati alla data del 30 settembre 1994, e per i quali,  alla
data del 31 marzo 1995 sia pervenuto al Ministero dell'industria, del
commercio e dell'artigianato lo stato finale dei lavori, dovranno far
pervenire    al    Ministero    dell'industria,   del   commercio   e
dell'artigianato  la  documentazione  finale  di   spesa   (atti   di
collaudo),  prevista  dalla  normativa,  entro  un mese dalla data di
pubblicazione della presente delibera nella Gazzetta Ufficiale.
  Decorso tale termine il Ministero tesoro dichiarera'  la  decadenza
dei benefici dei contributi concessi.
  2.  I  comuni  inclusi nei programmi di cui alle delibere di questo
Comitato del 27 febbraio 1981 e del 16 dicembre 1981  che  non  hanno
trasmesso  in  tempo  utile  lo  stato finale dei lavori al Ministero
dell'industria e per i quali  conseguentemente  non  e'  stata  fatta
richiesta  di liquidazione dei pagamenti finali alla Commissione U.E.
entro  il  31  marzo  1995  dovranno,  ai  fini  del  solo contributo
nazionale, far pervenire la documentazione finale di spesa  (atti  di
collaudo)    al    Ministero    dell'industria,   del   commercio   e
dell'artigianato, entro tre mesi dalla data  di  pubblicazione  della
presente delibera nella Gazzetta Ufficiale.
  Decorso  tale  termine  il  Ministero  del  tesoro  dichiarera'  la
decadenza dei benefici dei contributi concessi.
  3. I comuni singoli o in bacini di utenza delle  regioni  Marche  e
Lazio,   gia'   rientranti   nell'intervento  operativo  1987-89  del
programma generale  di  metanizzazione  possono  presentare  domanda,
corredata  da  adeguata  documentazione,  di mutamento della gestione
diretta mediante affidamento in concessione.
  Tali comuni dovranno formulare la relativa richiesta  al  Ministero
del   tesoro,   alla   Cassa  depositi  e  prestiti  e  al  Ministero
dell'industria, del commercio e dell'artigianato entro un mese  dalla
data  di trasmissione della scheda istruttoria da parte del Ministero
dell'industria.
  Entro tre mesi dall'inoltro di tale richiesta dovra'  pervenire  al
Ministero   dell'industria,   del  commercio  e  dell'artigianato  la
relativa  documentazione  per  l'adozione  degli  specifici  atti  di
modifica.
  Saranno  ritenute valide le domande gia' inoltrate alle sopracitate
amministrazioni alla data della presente delibera.
   Roma, 20 novembre 1995
                                       Il Presidente delegato: MASERA