Modificazioni procedurali del programma di metanizzazione del Mezzogiorno.(GU n.8 del 11-1-1996)
IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA Visto l'art. 11 della legge 28 novembre 1980, n. 784, e successive modificazioni ed integrazioni, concernente il programma generale di metanizzazione del Mezzogiorno; Visto l'art. 37 della legge 14 maggio 1981, n. 219, concernente i programmi integrativi speciali di metanizzazione; Vista la propria delibera del 27 febbraio 1981, con la quale e' stata approvata la prima fase del programma generale di metanizzazione del Mezzogiorno, e successive modificazioni ed integrazioni; Vista la propria delibera del 16 dicembre 1981, con la quale e' stato approvato il programma integrativo speciale di metanizzazione per le regioni Campania e Basilicata, e successive modificazioni ed integrazioni; Viste le proprie delibere del 25 ottobre 1984, del 18 dicembre 1986 e dell'11 febbraio 1988, con le quali e' stato approvato il programma generale di metanizzazione del Mezzogiorno e l'articolazione dello stesso in piu' interventi operativi sulla base delle risorse finanziarie stanziate; Vista la propria delibera del 21 dicembre 1989 con la quale sono stati definiti i criteri per l'istruttoria delle domande di finanziamento relativi al programma generale di metanizzazione del Mezzogiorno; Viste le proprie delibere del 7 aprile 1993 e del 16 marzo 1994 con le quali sono stati prorogati i termini di ultimazione delle opere per i comuni inclusi nei programmi di cui alle proprie delibere del 27 febbraio 1981 e del 16 dicembre 1981; Viste le proprie delibere del 30 luglio 1991, del 12 agosto 1992, del 7 aprile 1993 e del 16 marzo 1994 con le quali sono stati prorogati i termini per la presentazione della domanda di mutamento della gestione diretta mediante affidamento in concessione; Vista la nota n. 831717 inviata dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato in data 4 settembre 1995; Udita la proposta del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato; Delibera: 1. I comuni inclusi nei programmi di cui alle delibere di questo Comitato del 27 febbraio 1981 e del 16 dicembre 1981, i cui lavori siano terminati alla data del 30 settembre 1994, e per i quali, alla data del 31 marzo 1995 sia pervenuto al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato lo stato finale dei lavori, dovranno far pervenire al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato la documentazione finale di spesa (atti di collaudo), prevista dalla normativa, entro un mese dalla data di pubblicazione della presente delibera nella Gazzetta Ufficiale. Decorso tale termine il Ministero tesoro dichiarera' la decadenza dei benefici dei contributi concessi. 2. I comuni inclusi nei programmi di cui alle delibere di questo Comitato del 27 febbraio 1981 e del 16 dicembre 1981 che non hanno trasmesso in tempo utile lo stato finale dei lavori al Ministero dell'industria e per i quali conseguentemente non e' stata fatta richiesta di liquidazione dei pagamenti finali alla Commissione U.E. entro il 31 marzo 1995 dovranno, ai fini del solo contributo nazionale, far pervenire la documentazione finale di spesa (atti di collaudo) al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, entro tre mesi dalla data di pubblicazione della presente delibera nella Gazzetta Ufficiale. Decorso tale termine il Ministero del tesoro dichiarera' la decadenza dei benefici dei contributi concessi. 3. I comuni singoli o in bacini di utenza delle regioni Marche e Lazio, gia' rientranti nell'intervento operativo 1987-89 del programma generale di metanizzazione possono presentare domanda, corredata da adeguata documentazione, di mutamento della gestione diretta mediante affidamento in concessione. Tali comuni dovranno formulare la relativa richiesta al Ministero del tesoro, alla Cassa depositi e prestiti e al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato entro un mese dalla data di trasmissione della scheda istruttoria da parte del Ministero dell'industria. Entro tre mesi dall'inoltro di tale richiesta dovra' pervenire al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato la relativa documentazione per l'adozione degli specifici atti di modifica. Saranno ritenute valide le domande gia' inoltrate alle sopracitate amministrazioni alla data della presente delibera. Roma, 20 novembre 1995 Il Presidente delegato: MASERA