Modalita' di trasferimento per la pesca d'altura nel Mar Mediterraneo.(GU n.41 del 19-2-1999)
IL DIRETTORE GENERALE della pesca e dell'acquacoltura Vista la legge 14 lulio 1965, n. 963, e successive modificazioni recante la disciplina della pesca marittima; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 2 ottobre 1968, n. 1639, e successive modificazioni, con il quale e' stato approvato il regolamento per l'esecuzione della legge 14 luglio 1965, n. 963; Vista la legge 17 febbraio 1982, n. 41, e successive modificazioni, avente ad oggetto il piano per la razionalizzazione e lo sviluppo della pesca marittima; Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni; Visto il decreto ministeriale 24 marzo 1997, con il quale e' stato approvato il V Piano triennale della pesca e dell'acquacoltura 1997-1999; Vista la legge 27 febbraio 1998, n. 30, di conversione, in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 dicembre 1997, n. 457, recante disposizioni urgenti per lo sviluppo del settore dei trasporti e l'incremento dell'occupazione; Visto, in particolare, l'art. 6-bis della succitata legge 27 febbraio 1998, n. 30; Considerata l'attuale disponibilita' nell'ambito del segmento del programma di orienatamento pluriennale della flotta peschereccia dell'Italia per il periodo 1997-2001 (POP IV) avente come obiettivo globale 38.424 GT e 166.580 KW; Visto il decreto legislativo 4 giugno 1997, n. 143, concernente il conferimento alle regioni delle funzioni amministrative in materia di agricoltura e pesca e riorganizzazione dell'amministrazione centrale; Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20, recante disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti cosi' come modificata dal decreto-legge n. 543 del 23 ottobre 1996 convertito con legge n. 639 del 20 dicembre 1996; Sentiti la Commissione consultiva centrale per la pesca marittima ed il Comitato nazionale per la conservazione e la gestione delle risorse biologiche nel mare che, all'unanimita', hanno reso parere favorevole nella seduta del 14 dicembre 1998; Decreta: Art. 1. 1. Gli armatori di unita' attualmente abilitate all'esercizio della pesca "ravvicinata" nelle acque marittime fino ad una distanza di 20 miglia dalla costa, possono ottenere il trasferimento di categoria al fine di poter effettuare la pesca d'altura nel Mar Mediterraneo, sempreche' trattasi di unita' aventi i requisiti tecnici e le dotazioni di sicurezza prescritti per tale tipo di attivita'. 2. Per essere ammessi al procedimento di cui al punto 1, gli interessati devono presentare istanza in bollo al Ministero per le politiche agricole - Direzione generale della pesca e dell'acquacoltura - Viale dell'Arte, 16 - 00144 Roma Eur, entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale. In caso di raccomandata con ricevuta di ritorno, fa fede il timbro postale di spedizione. 3. Le domande sono ammesse secondo l'ordine determinato dalla lunghezza decrescente delle unita' - non inferiori a 24 metri (fuori tutto). 4. A parita' di caratteristiche tecniche, e' accordata la priorita' alle unita' precedentemente abilitate all'esercizio della pesca mediterranea ed alle imprese di pesca gia' armatrici di unita' abilitate a tale tipo di pesca. 5. Terminate le istruttorie in merito alle domande di cui ai precedenti punti 3 e 4 e perdurando la disponibilita' del plafond nel segmento della pesca mediterranea, sono ammesse le istanze per unita' aventi lunghezza compresa tra 18 e 24 metri fuori tutto. Il presente decreto, trasmesso all'organo di controllo per la registrazione, e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 12 gennaio 1999 Il direttore generale: Ambrosio Registrato alla Corte dei conti il 29 gennaio 1999 Registro n. 1 Politiche agricole, foglio n. 13