N. 698 ORDINANZA (Atto di promovimento) 22 giugno 1988- 18 novembre 1991

                                N. 698
 Ordinanza   emessa   il   22   giugno   1988  (pervenuta  alla  Corte
 costituzionale il 18 novembre 1991) dalla commissione  tributaria  di
 secondo  grado  di  Venezia  sul ricorso proposto dalla S.p.a. Veneta
 Immobiliare contro l'ufficio del registro di Portogruaro.
 INVIM (imposta comunale sull'incremento di valore degli immobili) -
    Omessa o tardiva presentazione della dichiarazione - Identita'  di
    soprattassa   nelle   due   ipotesi  -  Mancata  previsione  della
    gradualita' della sanzione  in  relazione  all'effettiva  gravita'
    della  violazione  anche  riguardo  al  tempo  -  Contrasto  con i
    principi della legge delega.
 (D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 643, art. 23, primo e ultimo comma, in
    relazione alla legge 9 ottobre 1971, n. 825, art. 10, n. 11).
 (Cost., art. 76).
(GU n.47 del 27-11-1991 )
              LA COMMISSIONE TRIBUTARIA DI SECONDO GRADO
    Ha emesso la seguente ordinanza, sul ricorso prodotto dalla S.p.a.
 Veneta Immobiliare avverso la decisione n. 42 del  27  febbraio  1982
 della commissione di primo grado di Venezia.
    Letti gli atti.
    Sentite le parti;
    Udito il relatore avv. Carlo Tessier.
    Ritenuto  che  con  precedente ordinanza 6 ottobre 1983 la sezione
 aveva rimesso alla Corte costituzionale, ritenendola rilevante e  non
 manifestamente infondata, la questione di legittimita' costituzionale
 dell'art.  23,  primo  ed  ultimo  comma, del d.P.R. n. 643/1972, per
 possibile contrasto con l'art. 76 della Costituzione  in  riferimento
 all'art. 10, n. 11, della legge delega n. 825/1971;
    Con  ordinanza  n.  57/1987  la  Corte costituzionale, ordinava la
 restituzione  degli  atti  a  questa  commissione  affinche'  essendo
 entrata  in  vigore  la legge 7 agosto 1982, n. 516, che dall'art. 31
 prevede il condono delle  sopratasse,  ne  valuti  l'incidenza  sulla
 controversia  pendente  e  provveda "a puntuali nuove motivazioni sul
 punto della rilevanza con riferimento alla  decisione  precedente  di
 primo grado";
                             O S S E R V A
    Che  la  legge  n. 516/1982 non e' applicabile alla fattispecie in
 quanto la societa' contribuente ha  gia'  corrisposto  alla  data  di
 entrata  in  vigore della legge, la sopratassa, per cui non opera nei
 di lei confronti il condono;
                              R I L E V A
    Che la decisione di primo grado ha posto il problema dei limiti di
 tolleranza  oltre  ai  quali  il  ritardo  opera  quale   sostanziale
 omissione  della  denuncia  stessa;  tutto  cio'  conferma le ragioni
 esposte da questa sezione colla precedente ordinanza  di  remissione,
 in  ordine  alla  mancata  gradualita' della sanzione ed ai limiti di
 tempo ai quali deve essere accompagnata la graduazione  onde  evitare
 che l'eccessivo ritardo equivalga ad omissione;
   Tutto  cio'  premesso  e  ritenuto  rimette  nuovamente  alla Corte
 costituzionale gli atti del procedimento affinche' si pronunci  sulla
 sollevata questione di costituzionalita'.
      Venezia, 22 giugno 1988
                  Il richiedente: (firma illeggibile)

 91C1234