N. 604 ORDINANZA (Atto di promovimento) 20 novembre 2006
Ordinanza emessa il 20 novembre 2006 dal tribunale amministrativo regionale del Lazio sul ricorso proposto da Atzeni Manfredo contro Consiglio di Presidenza della giustizia amministrativa ed altri Consiglio di Stato - Aliquote percentuali di provvista dei magistrati - Composizione del ruolo nelle medesime aliquote previste per il sistema di provvista - Mancata previsione - Irragionevolezza - Lesione del principio di riserva di legge in materia di ordinamento giudiziario - Violazione dei principi di buon funzionamento dell'organo giurisdizionale, di indipendenza del giudice e di soggezione dello stesso alle leggi. - Legge 20 aprile 1982, n. 186, artt. 19 e 20. - Costituzione, artt. 3, 97, 100, 101 e 108. Consiglio di Stato - Concorso a consigliere di Stato - Previsione per i vincitori del concorso del conseguimento della nomina con decorrenza dal 31 dicembre dell'anno precedente a quello in cui e' indetto il concorso stesso - Irragionevolezza ed ingiustificato piu' favorevole trattamento dei consiglieri selezionati mediante concorso rispetto ai consiglieri reclutati tra i consiglieri di Tribunale amministrativo regionale, pur nell'ipotesi di conferimento di funzioni anteriore a quello dei vincitori di concorso. - Legge 17 aprile 1982, n. 186, art. 19, comma 1, n. 3. - Costituzione, art. 3.(GU n.35 del 12-9-2007 )
IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE Ha pronunciato la seguente ordinanza sul ricorso n. 5789/2006 proposto da Atzeni Manfredo, rappresentato e difeso dagli avv.ti Antonio Campagnola e Maurizio Nucci ed elettivamente domiciliato presso il loro studio in Roma, via Lutezia n. 8; contro il Consiglio di Presidenza della giustizia amministrativa, in persona del legale rappresentante pro tempore e la Presidenza del Consiglio dei Ministri, in persona del suo Presidente in carica, rappresentati e difesi ex lege dall'Avvocatura generale dello Stato, presso i cui uffici sono legalmente domiciliati in Roma, via dei Portoghesi n. 12; e nei confronti di Tomassetti Alessandro, non costituitosi in giudizio, per l'annullamento previa sospensione cautelare: del decreto in data 30 marzo 2006 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 26 del 4 aprile 2006), con il quale il Presidente del Consiglio di Stato ha indetto un concorso, per titoli ed esami, a due posti di consigliere di Stato;, di tutti gli atti preparatori e presupposti, ed in particolare, della delibera del Consiglio di Presidenza della Giustizia amministrativa adottata il 23 marzo 2006, nella parte in cui, dopo aver verificato la vacanza nell'organico dei consiglieri di Stato di n. 5 posti, assegna solo tre posti, in luogo di cinque, al passaggio dei consiglieri di Tribunale amministrativo regionale nel ruolo dei consiglieri di Stato. Visto il ricorso con i relativi allegati; Visti gli atti di costituzione in giudizio della Presidenza del Consiglio dei ministri e del Consiglio di Presidenza della Giustizia amministrativa; Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese; Visti gli atti tutti della causa; Relatore all'udienza pubblica del 10 ottobre 2006 il consigliere Renzo Conti; Uditi, l'avv. M. Nucci per il ricorrente e l'avv. dello Stato Aiello per le amministrazioni resistenti; Ritenuto e considerato in fatto ed in diritto quanto segue. F a t t o Con il ricorso in trattazione, notificato il 5 giugno 2006 e depositato il successivo 14 giugno, il dott. Manfredo Atzeni, nella qualita' di magistrato di Tribunale amministrativo regionale con qualifica di consigliere, espone: che con i provvedimenti indicati in epigrafe il Consiglio di Presidenza della giustizia amministrativa, dopo aver verificato una vacanza di cinque posti nel ruolo dei consiglieri di Stato, ha deliberato di ricoprirne soltanto tre mediante la nomina di consiglieri di Tribunale amministrativo regionale dichiarati idonei, riservandone gli altri due ai vincitori di un concorso pubblico per titoli ed esami; che tali atti, ed in particolare la delibera del Consiglio di presidenza della giustizia amministrativa, sono stati adottati sulla base di una errata interpretazione ed applicazione degli artt. 19 e 20 della legge 27 aprile 1982, n. 186, apparentemente rispettosa del dato letterale delle disposizioni, ma contrastante con la ratio della legge e della sua effettiva disciplina sostanziale; che, conseguentemente, la quota riservata al passaggio dei magistrati di provenienza Tribunale amministrativo regionale nel ruolo dei Consiglieri di Stato e' stata ridotta da cinque a tre posti, con evidente e grave lesione dei diritti e interessi del ricorrente; Cio' esposto, quest'ultimo ha chiesto l'annullamento dei provvedimenti indicati in epigrafe per il seguente articolato motivo di gravame, cosi' dallo stesso paragrafato: violazione ed errata interpretazione degli articoli 19 e 20 della legge n. 186 del 1982. Eccesso di potere per travisamento dei fatti ed errore nei presupposti di diritto; contraddittorieta' e manifesta illogicita'. In via subordinata, l'interessato ha eccepito l'illegittimita' costituzionale dei predetti artt. 19 e 20 della legge n. 186 del 1982 per contrasto con gli artt. 3, 97, 100, 101 e 108 della Costituzione. In via ancora piu' gradata, nella mera eventualita' in cui l'indizione del concorso possa ritenersi legittima, ha dedotto il seguente ulteriore motivo di gravame. Illegittimita' del decreto del 30 marzo 2006 derivata dalla illegittimita' costituzionale dell'art. 19, comma 1, n. 3 della legge n. 186/1982 nella parte in cui prevede che il vincitore di concorso sia immesso nel ruolo dei Consiglieri di Stato con retrodatazione della nomina al 31 dicembre dell'anno precedente a quello di indizione del concorso. Si sono costituiti per resistere la Presidenza del Consiglio dei ministri ed il Consiglio di presidenza della giustizia amministrativa, i quali, con successiva memoria del 29 settembre 2006, hanno eccepito il difetto di legittimazione del ricorrente ed hanno, comunque, contrastato le avverse tesi difensive, concludendo con la richiesta di reiezione del ricorso, siccome inammissibile ed infondato nel merito. Non si e' costituito, invece, il dott. Alessandro Tomassetti, al quale il ricorso, si sostiene, e' stato notificato nella qualita' di controinteressato, sul presupposto che egli avrebbe presentato domanda di partecipazione al concorso de quo quale primo referendario in servizio presso il Tribunale amministrativo regionale del Lazio. Con memoria di pari data il ricorrente ha replicato all'eccezione di inammissibilita' formulata dalla difesa erariale ed ha ulteriormente illustrato le proprie argomentazioni difensive, soffermandosi in particolare sulle dedotte eccezioni di illegittimita' costituzionale delle norme sopra richiamate. Con ordinanza collegiale n. 4707/06 la richiesta di sospensione degli atti impugnati e' stata respinta per l'assenza dell'attualita' del danno grave ed irreparabile anche alla luce della imminente trattazione del ricorso nel merito. La causa e' stata quindi chiamata e posta in decisione alla udienza pubblica del 10 ottobre 2006, nel corso della quale le parti hanno insistito per l'accoglimento dell contrapposte tesi difensive. D i r i t t o Il ricorso e' rivolto avverso: a) il decreto del 30 marzo 2006, con il quale il Presidente del Consiglio di Stato ha indetto concorso per titoli ed esami a due posti di consigliere di Stato; b) la delibera del Consiglio di Presidenza della giustizia amministrativa adottata il 23 marzo 2006, nella parte in cui, dopo aver verificato la vacanza nell'organico dei consiglieri di Stato di n. 5 posti, ha assegnato solo tre posti, in luogo di cinque, al passaggio dei consiglieri di Tribunale amministrativo regionale nel ruolo dei consiglieri di Stato. In via subordinata l'impugnativa tende all'annullamento del predetto decreto del 30 marzo 2006 nella sola parte in cui richiama l'art. 19, comma 1, n. 3 della legge 27 aprile 1982 n. 186 inteso a prevedere che «I vincitori del concorso conseguono la nomina con decorrenza dal 31 dicembre dell'anno precedente a quello in cui e' indetto il concorso stesso». Tanto premesso, va previamente esaminata l'eccezione di inammissibilita' del gravame, formulata dalla difesa erariale sotto il profilo della carenza di interesse del ricorrente ovvero della sua legittimazione ad agire. Si sostiene, in particolare, che l'istante sarebbe gia' stato nominato consigliere di Stato con delibera del Consiglio di presidenza della giustizia amministrativa del 19 maggio 2006, per essersi graduato terzo in ordine di anzianita' tra i magistrati Tribunale amministrativo regionale che hanno concorso nell'assegnazione dei tre posti di consigliere di Stato ad essi riservati. Ne' il suo interesse potrebbe permanere in ragione della rilevata circostanza che i vincitori del concorso sarebbero a lui anteposti in ruolo in forza della retrodatazione disposta dal menzionato art. 19 della legge 27 aprile 1982 n. 186, in quanto la lesione lamentata dipenderebbe non dal bando, ma dall'applicazione della predetta disposizione che non sarebbe stata censurata. L'eccezione appare infondata. Deve, infatti, riconoscersi la legittimazione a ricorrere del dott. Atzeni, il quale, pur essendo stato nominato consigliere di Stato con deliberazione del 19 maggio 2006 (successivamente alla proposizione del ricorso) conserva l'interesse ad agire in giudizio in quanto, contrariamente alla tesi della difesa erariale, contesta il bando in argomento siccome viziato in via derivata (cfr. punto 11 del ricorso) dalla dedotta illegittimita' costituzionale dell'art. 19, comma 1, n. 3 della legge 27 aprile 1982 n. 186 che prevede per i vincitori del concorso l'immissione nel ruolo dei consiglieri di Stato con retrodatazione della nomina al 31 dicembre dell'anno precedente a quello di indizione della procedura concorsuale. A tale stregua, permane il suo interesse ad ottenere l'annullamento degli atti impugnati non soltanto nella parte relativa alla richiamata retrodatazione delle nomine, ma anche nella parte (sub 1 e 2) concernente la accertata disponibilita' e la conseguente messa concorso di due posti di consiglieri di Stato in luogo della loro assegnazione, per anzianita', ai consiglieri di Tribunale amministrativo regionale, atteso che la caducazione del bando nella sua interezza eliminerebbe in radice la possibilita' per il ricorrente di essere sopravanzato nel ruolo dei consiglieri di Stato dai vincitori del concorso. Non puo' inoltre condividersi la tesi dell'Avvocatura dello Stato, secondo la quale l'interesse azionato acquisterebbe carattere di attualita' soltanto con i provvedimenti di nomina. Osserva al riguardo il Collegio che la retrodatazione delle nomine e' prevista dal bando con il richiamo al citato art. 19, comma 1, n. 3 della legge 27 aprile 1082, n. 186 e, conseguentemente, la lesione deve ritenersi concretizzata gia' con l'emanazione ditale atto, rispetto al quale i provvedimenti di immissione in ruolo non potranno che avere carattere meramente applicativo. Per quanto sopra l'eccezione sollevata dalla difesa erariale deve essere disattesa. Puo' ora passarsi all'esame del primo articolato motivo di gravame con il quale il ricorrente contesta la legittimita' della delibera del 23 aprile 2006, che ha individuato n. 2 posti disponibili nel ruolo dei consiglieri di Stato e della conseguente indizione del concorso con il bando del 30 marzo 2006 sotto i profili della violazione ed errata interpretazione di legge. Si sostiene da parte dell'interessato che i provvedimenti impugnati sarebbero fondati su una lettura meramente formale degli artt. 19 e 20 della legge n. 186/1982, la quale ha portato ad affermare che tutti i posti divenuti vacanti dovrebbero essere ripartiti fra le tre categorie indicate nello stesso art. 19 (consiglieri di Tribunale amministrativo regionale, soggetti prescelti mediante nomina politica e vincitori di concorso pubblico), prescindendo dalla categoria cui quei posti appartenevano. Una corretta interpretazione delle stesse disposizioni, in linea con la finalita' della legge che e' quella di aumentare la componente dei consiglieri di Stato di provenienza Tribunale amministrativo regionale, invece, indurrebbe a ritenere che, il legislatore abbia inteso disciplinare non soltanto il sistema di provvista, ma anche la composizione del Consiglio di Stato nelle identiche percentuali dettate per la provvista, con la conseguenza che i posti lasciati liberi dovrebbero essere assegnati alla categoria cui quei posti appartenevano. A sostegno della suddetta prospettazione viene evidenziato che: aderendo alla tesi interpretativa dell'amministrazione, la composizione del Consiglio di Stato, in relazione alle tre categorie di magistrati che ne fanno parte, non soltanto non avrebbe alcuna disciplina, ma sarebbe lasciata al caso, in violazione dei precetti costituzionali di cui agli artt. 97, 100, 101 e 108 i quali viceversa impongono che la legge sull'ordinamento della giurisdizione amministrativa non possa prescindere dall'indicare la specifica composizione del ruolo dei consiglieri di Stato, nelle tre distinte componenti e nelle stesse percentuali indicate per la provvista;, sarebbe, pertanto, preferibile l'interpretazione del ricorrente, per essere l'unica rispettosa dei richiamati precetti costituzionali; dagli stessi lavori preparatori della legge e dalla specifica previsione dell'obbligo del riassorbimento contenuta nell'art. 20 emergerebbe che il legislatore abbia fatto riferimento non soltanto al sistema di provvista, ma anche a quello della composizione del Consiglio di Stato. La tesi non e' condivisa dal Collegio ed il motivo risulta, conseguentemente, infondato. Giova al riguardo richiamare il contenuto degli artt. 19 e 20 della legge n. 186/1982. L'art. 19 espressamente dispone: «I posti che si rendono vacanti nella qualifica di consigliere di Stato sono conferiti: 1) in ragione della meta' ai consiglieri di tribunale amministrativo regionale...; 2) in ragione di un quarto, a professori universitari ordinari di materie giuridiche o ad avvocati che abbiano almeno quindici anni di esercizio professionale e siano iscritti negli albi speciali per le giurisdizioni superiori, o a dirigenti generali od equiparati dei Ministeri, degli organi costituzionali e della altre amministrazioni pubbliche nonche' a magistrati con qualifica non inferiore a quella di magistrato di Corte di appello o equiparata...; 3) in ragione di un quarto, mediante concorso pubblico per titoli ed esami teorico-pratici...». A sua volta l'art. 20 dispone che «I posti vacanti, che non siano coperti mediante le quote previste dall'art. 19, possono essere posti in aumento alle altre categorie, previa proposta del consiglio di presidenza, salvo riassorbimento negli anni successivi. Orbene, dal contenuto delle predette disposizioni emerge che sia l'art. 19 che il successivo art. 20 dettano chiaramente ed univocamente una disciplina relativa al solo «conferimento» dei posti di consigliere di Stato e, quindi, al solo loro reclutamento (c.d. sistema di provvista). In particolare, per quanto riguarda l'art. 19, e' sufficiente rilevare che le percentuali di cui sopra sono espressamente riferite alla copertura dei posti di consigliere di Stato e non alla stabile composizione dell'organo giurisdizionale, non considerata dalla disposizione medesima. Il successivo art. 20 ha invece introdotto il sistema del riassorbirnento tra le diverse componenti solo al fine di apportare correttivi al meccanismo sopra specificato, qualora non si riesca a coprire taluno dei posti vacanti in quota a ciascuna categoria. In via generale puo' affermarsi che nessuna norma di legge contempla espressamente una disciplina relativa alla composizione del Consiglio di Stato che abbia riguardo alle tre componenti previste dal citato art. 19. Per contro la stessa legge n. 186/1982, all'art. 1, primo comma, nel disciplinare la «composizione» del Consiglio di Stato, dispone che «Il Consiglio di Stato» e' composto dal Presidente del Consiglio di Stato, da presidenti di sezione e da consiglieri di Stato, secondo la tabella A allegata alla presente legge», senza prevedere alcuna suddivisione dell'organico in relazione alle varie componenti in cui e' ripartito il sistema di provvista dei consiglieri di Stato. Parimenti alcun cenno alla composizione del Consiglio di Stato e' rinvenibile nell'originario art. 17, primo comma, della legge 6 dicembre 1971, n. 1034 - poi abrogato, nella parte relativa alla percentuale, dalla menzionata legge n. 186/1982 - il quale disponeva che «un quarto dei posti che si rendano vacanti nel ruolo dei consiglieri di Stato e' riservato ai consiglieri amministrativi regionali con almeno quattro anni di effettivo servizio nella qualifica». Come e' possibile constatare, la previsione legislativa si limita ad individuare una nuova modalita' di accesso alla qualifica di consigliere di Stato e non anche a determinare la composizione del citato Consesso in misura corrispondente al sistema di provvista. E' ben vero che nella menzionata disposizione si fa espresso richiamo al «ruolo dei consiglieri di Stato», ma il riferimento alla pianta organica prescinde da qualsiasi suddivisione nelle tre categorie in argomento. Del resto, non puo' trascurarsi che il legislatore, laddove ha inteso disciplinare la composizione di un organo giurisdizionale, lo ha fatto espressamente, come nel caso del Consiglio di giustizia amministrativa per la regione siciliana, i cui componenti sono individuati per numero e categorie dall'art. 2 del d.lgs. 6 maggio 1948, n. 654, norma questa successivamente abrogata dal d.lgs. 24 dicembre 2003, n. 373, che agli artt. 3 e 4 disciplina ancora piu' minuziosamente la «composizione» dell'Organo con riferimento sia alla sezione consultiva che a quella giurisdizionale. Analoghe considerazioni valgono per la Corte costituzionale: invero l'art. 135, primo comma, della Costituzione stabilisce che la stessa «.... e' composta da quindici giudici nominati per un terzo dal Presidente della Repubblica, per un terzo dal Parlamento in seduta comune, per un terzo dalle supreme magistrature ordinaria e amministrativa». Nessun dubbio puo' esservi, quindi, sulla portata dei richiamati artt. 19 e 20 della legge n. 186/1986 i quali con espressione chiara e univoca si limitano a disciplinare il sistema di provvista dei magistrati del Consiglio di Stato e non anche la composizione dell'organo giurisdizionale. Ferma restando, dunque, la chiarezza del precetto normativo nella sua formulazione testuale non vi e' alcuno spazio per ricorrere ai criteri ermeneutici, diversi da quello letterale, richiamati dal ricorrente (cfr. Cons.St., IV, 27 aprile 2005, n. 1948; Cass.civ., I, 6 aprile 2001, n. 5128) atteso che nella specie trova applicazione il principio non codificato, ma ripetutamente affermato in giurisprudenza, secondo il quale «in claris non fit interpretatio» (cfr. Cons.St., VI, 15 novembre 2005 n. 6353; id., V, 13 gennaio 2005, n. 82; Cass.civ, I, 2 novembre 1995, n. 11392). D'altro canto, per confutare la tesi di parte ricorrente e' sufficiente rammentare che il ricorso all'interpretazione conforme ai precetti costituzionali presuppone che il dettato normativo sia incerto nel suo significato o, quanto meno, presenti una duplicita' di possibili interpretazioni, ipotesi questa che non ricorre nella specie, dal momento che, come in precedenza evidenziato, le norme censurate, stante la inequivocabile formulazione letterale non possono intendersi che nel senso reso palese dal legislatore. Quanto ai lavori parlamentari, questi, come ha avuto modo di chiarire la giurisprudenza amministrativa (cfr. Cons.St., IV, 26 gennaio 1987, n. 47), ancorche' di ausilio ai fini interpretativi, non possono comunque sopperire a comandi o enunciazioni insussistenti nella norma legislativa. In conclusione, e per quanto sopra argomentato, i provvedimenti impugnati risultano immuni dalle dedotte censure di violazione o errata interpretazione degli artt. 19 e 20 della legge n. 186/1982 e di eccesso di potere, dovendo i medesimi pienamente conformi al contenuto delle predette disposizioni, come sopra precisato. Puo' ora passarsi alla trattazione del secondo motivo, con il quale il ricorrente prospetta l'illegittimita' costituzionale dei ripetuti artt. 19 e 20 della legge suindicata, nella parte in cui non prevedono che la composizione del ruolo dei consiglieri di Stato sia conforme al sistema di provvista sopra delineato. Premessa la rilevanza della questione, l'interessato sostiene, in primo luogo, che le norme denunciate sarebbero illegittime per contrasto con il principio di ragionevolezza di cui all'art. 3 della Costituzione, in quanto il legislatore, da un lato avrebbe dettato un sistema di provvista che certamente indica la volonta' di assicurare la presenza del 50% dei magistrati Tribunale amministrativo regionale nel ruolo dei consiglieri di Stato, assicurandosi che tale aliquota sia garantita mediante la regola del riassorbimento di cui all'art. 20; dall'altro avrebbe instaurato, omettendo di disciplinare esplicitamente la composizione del ruolo dei consiglieri di Stato nelle medesime aliquote previste dalla citata legge, un sistema del tutto irrazionale che porterebbe ad un risultato opposto ed aberrante rispetto al manifestato intento di aumentare la quota di riserva originaria del 25% gia' (fissata dall'art. 17, primo comma della legge 6 dicembre 1971 n. 1034. Infatti la componente di provenienza Tribunale amministrativo regionale risulterebbe progressivamente erosa in favore della componente di provenienza concorsuale, in ragione della maggiore eta' alla quale i consiglieri Tribunale amministrativo regionale accedono di regola al ruolo del Consiglio di Stato rispetto ai vincitori di concorso, senza neppure la garanzia che i posti rimasti vacanti a seguito del collocamento a riposo dei primi vengano riassegnati a magistrati in servizio nei Tribunale amministrativo regionale In secondo luogo si assume in ricorso che le predette norme sarebbero in contrasto con i principi della riserva di legge in tema di ordinamento giudiziario, di autonomia e buon funzionamento dell'organo giurisdizionale nonche' di indipendenza del giudice e della sua soggezione solo alla legge fissati dagli artt. 97, 100, 101 e 108 della Costituzione, sul rilievo che uno dei piu' importanti e decisivi elementi della disciplina dell'ordinamento giudiziario, costituito dalla composizione dell'organo giurisdizionale di secondo grado sarebbe lasciato totalmente al caso. In proposito osserva il Collegio che le questioni dedotte appaiono non manifestamente infondate e rilevanti ai fini della decisione del ricorso, posto che dal loro eventuale accoglimento discenderebbe l'illegittimita' ed il conseguente annullamento dei provvedimenti impugnati, i quali trovano il loro unico presupposto nei piu' volte citati artt. 19 e 20 della legge n. 186/1982. Come accennato piu' sopra, con l'art. 17, primo comma, della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, istitutiva dei Tribunali amministrativi regionali, era stato disposto che «un quarto dei posti che si rendano vacanti nel ruolo dei consiglieri di Stato riservato ai consiglieri amministrativi regionali con almeno quattro anni di effettivo servizio nella qualifica». Con la successiva legge 27 aprile 1982 n. 186, il legislatore, all'art. 19, ha elevato l'indicata quota di riserva disponendo che «I posti che si rendono vacanti nella qualifica di consigliere di Stato sono conferiti:... 1) in ragione della meta', ai consiglieri di tribunale amministrativo regionale». La previsione e' rafforzata dal successivo art. 20, secondo cui «I posti vacanti, che non siano coperti mediante le quote previste dall'art. 19, possono essere posti in aumento alle altre categorie.., salvo riassorbimento negli anni successivi. Si e' gia' precisato che la chiarezza del precetto contenuto nei citati articoli di legge non consente l'applicazione di criteri interpretativi diversi da quello letterale, con la conseguenza che ad avviso del Collegio non e' possibile l'interpretazione integratrice proposta dal ricorrente sicche' deve ritenersi che la disciplina dettata e' relativa al sistema di provvista dei magistrati del Consiglio di Stato e non anche alla composizione di tale Consesso. Cio' premesso, sembra logico dedurre dalla successione delle richiamate disposizioni, l'intenzione del legislatore non soltanto di aumentare la quota di presenza dei magistrati Tribunale amministrativo regionale nel ruolo dei consiglieri di Stato, ma anchedi conservarla nel tempo, non potendosi ipotizzare alcuna valida ragione che consigli di riservare un maggior numero di posti ai magistrati provenienti dai Tribunale amministrativo regionale senza che la stessa proporzione si rifletta in maniera preordinata sulla composizione della pianta organica del Consiglio di Stato. Peraltro la formulazione dei richiamati artt. 19 e 20 della legge n. 186/1982 e la loro concreta applicazione invece, hanno determinato e determinano un sistema completamente opposto, in quanto, non sussistendo alcuna norma volta a disciplinare la composizione del Consiglio di Stato nelle stesse quote previste per la copertura dei posti vacanti, la presenza dei magistrati Tribunale amministrativo regionale nel menzionato Consesso di fatto viene costantemente a ridursi in favore delle altre due componenti. E' notorio che l'eta' media dei magistrati Tribunale amministrativo regionale che accedono al Consiglio di Stato e' al di sopra dei 50 anni, mentre quella dei vincitori di concorso e' di circa 30 anni. In conseguenza, ove i posti vacanti si ripartiscano considerandoli un unico insieme, e cioe' prescindendo del tutto dalla categoria cui ciascun posto vacante apparteneva, il risultato al quale si giunge e' che la categoria che ha un ricambio piu' veloce decresce con una tendenza costante in favore della categoria che permane piu' tempo in servizio. Quanto sopra trova riscontro nei dati numerici evidenziati dal ricorrente e non contestati da controparte, secondo i quali, attualmente, su un complessivo organico di consiglieri di Stato di n. 105 unita', 39 sono di provenienza Tribunale amministrativo regionale (37,14%), 36 (34,28%) di concorso e 30 (28,57%) di nomina governativa. In sostanza, attraverso l'applicazione delle disposizioni in esame si raggiungono finalita' opposte rispetto all'obiettivo di aumentare la presenza nell'ambito del Consiglio di Stato della quota di provenienza Tribunale amministrativo regionale, con la conseguenza che tali norme appaiono irrazionalmente formulate e, quindi, in contrasto con il principio di ragionevolezza fissato dall'art. 3 della Costituzione nella parte in cui non prevedono espressamente la composizione del ruolo del Consiglio di Stato nelle medesime aliquote previste per il sistema ideato di provvista dei magistrati. Come si e' espressa la Corte costituzionale con la sentenza richiamata dal ricorrente (n. 54 del 9-29 maggio 1968), infatti, «nel giudizio sulla razionalita' di una disciplina non si deve guardare soltanto alla,posizione formale di chi e' destinatario, ma anche alla funzione od allo ovo cui essa e' preordinata». Le stesse disposizioni sembrano porsi altresi' in contrasto con i principi della riserva di legge in materia di ordinamento giudiziario, di buon funzionamento dell'organo giurisdizionale, nonche' di indipendenza del giudice e della sua soggezione soltanto alla legge fissati - rispettivamente - dagli artt. 108, 97, 100, 101 della Costituzione. Al riguardo va, infatti, rilevato che le richiamate disposizioni, dettando unicamente la disciplina relativa al conferimento delle nomine (c.d. provvista) dei magistrati, lasciano nell'incertezza la concreta composizione del Consiglio di Stato, che resta subordinata a fattori variabili e casuali, idonei a determinare la vacanza dei posti (raggiunti limiti di eta', dimissioni, decessi, collocamenti fuori ruolo e cosi' di seguito) senza alcuna garanzia che la copertura dei posti medesimi, attraverso il meccanismo ideato dal legislatore sia idonea a ricomporre l'organico in una proporzione fissa e legislativamente determinata. Tutto cio' sembra confliggere con il principio della riserva di legge fissato dall'art. 108 in materia di «ordinamento giudiziario e su ogni magistratura», atteso che l'elemento cardine su cui poggia l'amministrazione della giustizia e' costituito dalla composizione dell'organo giurisdizionale. Si profila. altresi', ulteriore contrasto con gli artt. 97, 100 e 101 della Costituzione, poiche' ai fini dell'indipendenza dei magistrati, del buon funzionamento e della imparzialita' dell'Organo giurisdizionale e della soggezione del giudice soltanto alla legge, con correlata garanzia da interferenze di altri poteri, il contenuto minimo della legge sull'ordinamento della giurisdizione amministrativa non puo' prescindere dal prevedere, qualora distinte componenti siano chiamate a formare il ruolo dei consiglieri di Stato, la specifica misura della loro partecipazione, atteso che questa si riflette inevitabilmente sulla composizione dei collegi giudicanti e, quindi, sull'esercizio stesso della funzione giurisdizionale e sulla tutela dei diritti e degli interessi legittimi dei soggetti che si rivolgono al giudice di secondo grado. Per quanto sopra evidenziato, vanno dichiarate rilevanti e non manifestamente infondate le eccezioni di illegittimita' costituzionale degli artt. 19 e 20 della legge n. 186/1982, nella parte in cui non prevedono espressamente la composizione del ruolo del Consiglio di Stato nelle medesime aliquote previste per il sistema di provvista dei magistrati, per contrasto con i principi di razionalita' e ragionevolezza fissati dall'art. 3 della Costituzione, con i principi della riserva di legge in materia di ordinamento giudiziario, di buon funzionamento dell'organo giurisdizionale, nonche' di indipendenza del giudice e della sua soggezione soltanto alla legge fissati, rispettivamente, dagli artt. 108, 97, 100, 101 della Costituzione. In via subordinata, il ricorrente contesta il controverso bando di concorso indetto con il citato decreto del Presidente del Consiglio di Stato datato 30 marzo 2006, nella parte in cui richiama l'art. 19, comma 1, n. 3 della legge 27 aprile 1982 n. 186, il quale prevede che «I vincitori del concorso conseguono la nomina con decorrenza dal 31 dicembre dell'anno precedente a quello in cui e' indetto il concorso stesso». Deduce in particolare l'interessato il vizio di invalidita' derivata dalla illegittimita' costituzionale del richiamato art. 19, comma 1, n. 3 della legge 27 aprile 1982 n. 186. La norma in argomento, invero, si porrebbe in conflitto con i principi di ragionevolezza e di pari trattamento fissati dall'art. 3 della Costituzione in quanto da un lato, senza alcuna intuibile ragione deprimerebbe, anziche' valorizzare, l'esperienza professionale specifica dei magistrati dei Tribunale amministrativo regionale; dall'altro, introdurrebbe tra costoro ed i vincitori del concorso una palese disparita' di trattamento priva di sostanziale giustificazione. La dedotta questione appare rilevante nella presente controversia, atteso che, nell'ipotesi in cui non venisse accolta l'eccezione sopra esaminata, idonea a travolgere integralmente il bando di concorso - compresa la previsione da ultimo contestata - comporterebbe la caducazione della disposizione censurata e, conseguentemente, il soddisfacimento dell'interesse del ricorrente, che nelle more del giudizio e' stato nominato consigliere di Stato nella quota riservata ai magistrati Tribunale amministrativo regionale, a non essere posposto nel ruolo ai vincitori del concorso de quo. Inoltre, della costituzionalita' dell'art. 19, comma 1, n. 3 della legge n. 182/1986 il Collegio ha motivo di dubitare per le seguenti considerazioni. La norma in questione, nella parte in cui prevede la retrodatazione della nomina dei vincitori del concorso a consigliere di Stato al 31 dicembre dell'anno precedente a quello in cui e' indetto il concorso sembra confliggere con il principio di uguaglianza e ragionevolezza fissato dall'art. 3 della Costituzione, atteso che riconosce, senza una comprensibile ragione, ai vincitori di concorso una decorrenza giuridica della nomina diversa e piu' favorevole rispetto a quella riconosciuta ai magistrati Tribunale amministrativo regionale, il cui ingresso nel ruolo dei consiglieri di Stato decorre dalla data del provvedimento di nomina, con la conseguenza che questi ultimi vengono ad essere posposti ai primi, anche nell'ipotesi in cui la data di conferimento delle funzioni sia anteriore a quella dei vincitori del concorso. Ne' la ragione di tale piu' favorevole decorrenza della nomina potrebbe individuarsi nella preferenza fissata dal Costituente con l'art. 97 della costituzione, secondo il quale l'accesso «agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni» avviene di norma «mediante concorso», atteso che, nella specie, non e' in discussione l'accesso all'ufficio di consigliere di Stato secondo le quote fissate dallo stesso art. 19 della legge n. 186/192, ma la decorrenza giuridica, anteriore persino alla data del bando, stabilita dal legislatore in favore dei vincitori di concorso. Detta decorrenza e' dovuta ad una fictio juris che non sembra giustificata allorche' si consideri che il Consiglio di Stato costituisce il massimo organo della giustizia amministrativa, dove l'apporto dell'esperienza dei giudici di primo grado e' stato ritenuto essenziale dal legislatore, tanto da indurlo a prevedere, con lo stesso art. 19, un aumento fino al 50% della quota di provvista di tali magistrati. Per quanto sopra argomentato va dichiarata rilevante e non manifestamente infondata anche la questione di legittimita' costituzionale riguardante l'art. art. 19, comma 1, n. 3 della legge 27 aprile 1982 n. 186, nella parte in cui dispone che «I vincitori del concorso conseguono la nomina con decorrenza dal 31 dicembre dell `anno precedente a quello in cui e' indetto il concorso stesso», per contrasto con il principio di uguaglianza e ragionevolezza fissato dall'art. 3 della Costituzione. Pertanto il giudizio deve essere sospeso e gli atti vanno trasmessi alla Corte Costituzionale.
P. Q. M. Visti gli artt. 134 della Costituzione e 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87; Dichiara rilevanti e non manifestamente infondate le questioni di legittimita' costituzionale: degli artt. 19 e 20 della legge 27 aprile 1982, n. 186, nella parte in cui non prevedono espressamente la composizione del ruolo del Consiglio di Stato nelle medesime aliquote previste per il sistema di provvista dei magistrati, per contrasto, nei sensi di cui in motivazione, con gli artt. 3, 97, 100, 101 e 108 della Costituzione; dell'art. 19 comma 1, n. 3 della legge 27 aprile 1982 n. 186, nella parte in cui si dispone che «I vincitori del concorso conseguono la nomina con decorrenza dal 31 dicembre dell'anno precedente a quello n cui e' indetto il concorso stesso», per contrasto, nei sensi di cui in motivazione, con l'art. 3 della Costituzione. Sospende il giudizio in corso e ordina l'immediata trasmissione degli atti alla Corte Costituzionale. Dispone che la presente ordinanza, a cura della Segreteria della Sezione, sia notificata al Presidente del Consiglio dei ministri ed alle parti in causa, nonche' ai Presidenti del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati. Cosi' deciso in Roma, il 10 ottobre 2006, in Camera di Consiglio Il Presidente: Riggio Il consigliere estensore: Conti 07C1092