AUTORITA' PER LA VIGILANZA SUI CONTRATTI PUBBLICI DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE

DELIBERAZIONE 29 aprile 2002 

Premio di accelerazione. (Deliberazione n. 122).
(GU n.113 del 16-5-2002)

    Stazione appaltante: Azienda sanitaria locale n. 2 Olbia - Comune
di Sezze.
    Riferimento  normativo:  art.  23,  decreto  Ministro  dei lavori
pubblici 19 aprile 2000, n. 145.
                            IL CONSIGLIO
  Vista la relazione dell'Ufficio affari giuridici;
                        Considerato in fatto.
  L'Azienda  sanitaria  locale  n.  2  di Olbia ha fatto pervenire un
quesito  in  ordine  alla  possibilita'  di  inserire in un contratto
stipulato  ed in corso di esecuzione, una clausola relativa al premio
di   accelerazione,  non  prevista  dal  capitolato  speciale  e  dal
contratto.
  Sempre  in  merito  al  premio di accelerazione, il comune di Sezze
chiede  se e' possibile, avendo l'amministrazione necessita' di avere
ultimata  l'opera  per  il  31 agosto  p.v., riconoscere il premio di
accelerazione  per  un contratto la cui scadenza naturale e' prevista
per il 6 dicembre 2002.
                        Ritenuto in diritto.
  L'art.  23 del Capitolato generale di appalto di cui al decreto del
Ministro  dei  lavori  pubblici 19 aprile 2000, n. 145, disciplina il
premio  di  accelerazione  prevedendo  che  "in  casi particolari che
rendano  apprezzabile  l'interesse  a  che  l'ultimazione  dei lavori
avvenga in anticipo rispetto al termine contrattualmente previsto, il
contratto  puo'  prevedere  che  all'appaltatore  sia riconosciuto un
premio  per  ogni  giorno  di  anticipo  determinato sulla base degli
stessi  criteri stabiliti nel capitolato speciale o nel contratto per
il  calcolo  della  penale,  sempre che l'esecuzione dell'appalto sia
conforme alle obbligazioni assunte".
  Affrontare  una  problematica sul premio di accelerazione significa
dover  approfondire la fattispecie attinente al tempo nell'esecuzione
dell'appalto.
  Il  termine  nel  contratto di appalto, in cui la prestazione e' di
norma  definita  in funzione dell'opus da produrre, concerne il tempo
dell'adempimento  e  quindi,  riferito  al  tempo di esecuzione della
prestazione, puo' essere iniziale o finale.
  Per quanto attiene il termine iniziale, con la consegna lavori e la
redazione  del  relativo  verbale  decorre  il  termine  utile per il
compimento  dell'opera  o  dei lavori (art. 129, comma 6, decreto del
Presidente della Repubblica n. 554/1999).
  Di maggiore rilevanza appare il termine finale, qualificato per sua
natura   come  termine  essenziale,  dal  momento  che  l'ultimazione
dell'opera  rappresenta  la  soddisfazione dell'interesse pubblico al
conseguimento  dell'oggetto dell'appalto, che trova la propria ragion
d'essere nella stessa causa del negozio giuridico.
  Il  termine  di  ultimazione,  secondo  i  principi generali di cui
all'art.  1184  codice civile, si presume a favore dell'appaltatore e
pertanto  l'amministrazione  non  puo  ne' prevedere un termine cosi'
breve,   in   relazione  all'entita'  e  complessita'  dell'opera  da
realizzare,  da  rendere  materialmente e tecnicamente impossibile la
prestazione,  ne'  pretendere  un  accelerazione  o  al  contrario un
rallentamento,  tali da implicare un andamento anomalo dell'appalto o
la sopportazione di oneri eccedenti ogni previsione contrattuale.
  In  tale  contesto  si  inserisce il premio di accelerazione con il
quale  l'appaltatore  viene  sollecitato  nell'ultimazione dell'opera
rispetto   al   termine   fissato   in   contratto.   L'acceleramento
nell'esecuzione  non  deve  essere  incompatibile  con  il compimento
dell'opera   a   regola  d'arte,  dal  momento  che  le  obbligazioni
contrattuali devono comunque essere garantite: infatti la prestazione
di  conseguire  una  anticipazione  nell'ultimazione  dell'opera  non
costituisce un obbligo dell'appaltatore, bensi' e' una condizione che
consente  la  corresponsione  del  premio  da  parte  della  stazione
appaltante.
  Per tale motivo i premi di accelerazione rappresentano dei compensi
autonomi  rispetto al corrispettivo dovuto all'appaltatore, in quanto
diretti  a retribuire lo stesso per i vantaggi che fa conseguire alla
stazione  appaltante:  adempiono  quindi,  ad  una funzione inversa a
quella cui adempie la penale per il ritardo.
  La  normativa  previgente  alla  legge  quadro contemplava, art. 12
della  legge n. 141/1981, la possibilita' di prevedere nel capitolato
speciale   di   appalto  apposita  clausola  relativa  al  premio  di
accelerazione. Oggi l'istituto e' contemplato nel capitolato generale
di appalto, di cui al citato decreto n. 145/2000.
  Si   ritiene   che   l'attuale  previsione  normativa  che  prevede
l'inserimento   nel   contratto   della  clausola  di  che  trattasi,
rappresenta  un  elemento  condizionante  l'offerta  e  pertanto deve
essere  prevista  fin dall'esperimento della gara. Infatti, l'impresa
dotata di strumenti operativi od organizzativi tali da consentire uno
sviluppo  temporale  accelerato  nell'esecuzione  dei lavori, potra',
grazie  alla consapevolezza della presenza della clausola relativa al
premio, formulare una offerta basata anche su detto incentivo.
  Occorre  inoltre  tener  presente la premessa in base alla quale e'
possibile  prevedere  il  premio  di accelerazione e cioe' quei "casi
particolari  che rendano apprezzabile l'interesse a che l'ultimazione
dei  lavori  avvenga in anticipo rispetto al termine contrattualmente
previsto",  che  comporta  una  valutazione  a  monte  da parte della
stazione appaltante, sulla base della tipologia dell'appalto.
  In base a quanto sopra considerato,
                            Il Consiglio
accerta  che  il  premio  di  accelerazione  di  cui  all'art. 23 del
Capitolato  generale  di  appalto, approvato con decreto del Ministro
dei   lavori  pubblici  19 aprile  2000,  n.  145,  in  virtu'  della
necessita'  di  una  valutazione  a  monte  da  parte  della stazione
appaltante  sulla  base  della  tipologia  dell'appalto,  deve essere
previsto  in  contratto  fin  dall'esperimento della gara, essendo un
elemento condizionante l'offerta;
  manda  all'Ufficio  affari  giuridici perche' comunichi la presente
deliberazione ai soggetti istanti.
    Roma, 29 aprile 2002
                                                 Il presidente: Garri