Provvedimenti concernenti la concessione di dilazione del versamento delle entrate ai titolari dei servizi di riscossione delle prov- ince di Campobasso, Cosenza, Lecce, Torino e Venezia.(GU n.125 del 29-5-1992)
Con decreto ministeriale n.1/4402 del 24 aprile 1992 al titolare della concessione del servizio di riscossione dell'ambito unico della provincia di Campobasso e' concessa dilazione, ai sensi del quarto comma dell'articolo 62 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, fino alla scadenza della rata di aprile 1993, del versamento delle entrate per l'ammontare di L. 2.590.036.451, corrispondente, al netto dei compensi di riscossione, al carico di L. 2.611.423.648 iscritto a nome dei contribuenti indicati nell'istanza. Resta fermo per il concessionario l'obbligo di esperire tutti gli atti dovuti per la riscossione dell'anzidetto carico e di provvedere al versamento, entro quindici giorni, delle somme riscosse. L'intendenza di finanza di Campobasso dara' attuazione, con apposito provvedimento, al predetto decreto e provvedera' ad ogni ulteriore adempimento nonche' alla revoca o riduzione della dilazione concessa in relazione alle riscossioni effettuate ed agli sgravi di imposta accordati al contribuente. Con decreto ministeriale n.1/4558 del 24 aprile 1992 al titolare della concessione del servizio di riscossione dell'ambito unico della provincia di Cosenza e' concessa dilazione, ai sensi del quarto comma dell'art. 62 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, fino alla scadenza della rata di aprile 1993, del versamento delle entrate per l'ammontare di L. 3.454.036.496, corrispondente, al netto dei compensi di riscossione, al carico di L. 3.492.840.290 iscritto a nome dei contribuenti indicati nell'istanza. Resta fermo per il concessionario l'obbligo di esperire tutti gli atti dovuti per la riscossione dell'anzidetto carico e di provvedere al versamento, entro quindici giorni, delle somme riscosse. L'intendenza di finanza di Cosenza dara' attuazione, con apposito provvedimento, al predetto decreto e provvedera' ad ogni ulteriore adempimento nonche' alla revoca o riduzione della dilazione concessa in relazione alle riscossioni effettuate ed agli sgravi di imposta accordati al contribuente. Con decreto ministeriale n.1/4273 del 24 aprile 1992 al titolare della concessione del servizio di riscossione dell'ambito B della provincia di Lecce e' concessa dilazione, ai sensi del quarto comma dell'art. 62 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, fino alla scadenza della rata di aprile 1993, del versamento delle entrate per l'ammontare di L. 22.568.197.700, corrispondente, al netto dei compensi di riscossione, al carico di L. 22.586.984.800 iscritto a nome dei contribuenti indicati nell'istanza. Resta fermo per il concessionario l'obbligo di esperire tutti gli atti dovuti per la riscossione dell'anzidetto carico e di provvedere al versamento, entro quindici giorni, delle somme riscosse. L'intendenza di finanza di Lecce dara' attuazione, con apposito provvedimento, al predetto decreto e provvedera' ad ogni ulteriore adempimento nonche' alla revoca o riduzione della dilazione concessa in relazione alle riscossioni effettuate ed agli sgravi di imposta accordati al contribuente. Con decreto ministeriale n.1/4428 del 24 aprile 1992 al titolare della concessione del servizio di riscossione dell'ambito B della provincia di Torino e' concessa dilazione, ai sensi del quarto comma dell'art. 62 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, fino alla scadenza della rata di aprile 1993, del versamento delle entrate per l'ammontare di L. 2.102.756.784, pari all'80% dell'importo richiesto di L. 2.628.445.980, corrispondente, al netto dei compensi di riscossione, al carico di L. 2.654.578.230 iscritto a nome dei contribuenti indicati nell'istanza. Resta fermo per il concessionario l'obbligo di esperire tutti gli atti dovuti per la riscossione dell'anzidetto carico e di provvedere al versamento, entro quindici giorni, delle somme riscosse. L'intendenza di finanza di Torino dara' attuazione, con apposito provvedimento, al predetto decreto e provvedera' ad ogni ulteriore adempimento nonche' alla revoca o riduzione della dilazione concessa in relazione alle riscossioni effettuate ed agli sgravi di imposta accordati al contribuente. Con decreto ministeriale n.1/4392 del 24 aprile 1992 al titolare della concessione del servizio di riscossione dell'ambito A della provincia di Venezia e' concessa dilazione, ai sensi del quarto comma dell'art. 62 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, fino alla scadenza della rata di aprile 1993, del versamento delle entrate per l'ammontare di L. 710.951.400, pari al 60% dell'importo richiesto di L. 1.184.919.000, corrispondente, al netto dei compensi di riscossione, al carico di L. 1.185.598.525 iscritto a nome della ditta "Iran Loom di Granzotto Orfeo e C." S.a.s. Resta fermo per il concessionario l'obbligo di esperire tutti gli atti dovuti per la riscossione dell'anzidetto carico e di provvedere al versamento, entro quindici giorni, delle somme riscosse. L'intendenza di finanza di Venezia dara' attuazione, con apposito provvedimento, al predetto decreto e provvedera' ad ogni ulteriore adempimento nonche' alla revoca o riduzione della dilazione concessa in relazione alle riscossioni effettuate ed agli sgravi di imposta accordati al contribuente.