Modalita' di cessione delle monete d'argento da L. 500 celebrative del bicentenario della nascita di G. Rossini.(GU n.108 del 11-5-1992)
IL MINISTRO DEL TESORO Visto l'art. 1 della legge 18 marzo 1968, n. 309, concernente la cessione di monete di speciale fabbricazione o scelta ad enti, associazioni e privati italiani o stranieri; Vista la legge 20 aprile 1978, n. 154, concernente la costituzione della Sezione Zecca nell'ambito dell'Istituto Poligrafico dello Stato ed il relativo regolamento di attuazione approvato con decreto ministeriale 8 agosto 1979 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 267 del 28 settembre 1979; Visto il decreto ministeriale n. 404401 del 27 dicembre 1991, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 28 del 4 febbraio 1992, con il quale si autorizza l'emissione di monete d'argento da L. 500 celebrative del bicentenario della nascita di Gioacchino Rossini; Considerata la necessita': di disciplinare la prenotazione e la distribuzione ad enti, associazioni e privati italiani o stranieri delle suddette monete nelle due versioni: "ordinaria" e "proof"; di favorire la vendita delle monete in questione anche attraverso l'acquisto diretto presso la Sezione Zecca dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato; Decreta: Gli enti, le associazioni, i privati italiani o stranieri possono effettuare le prenotazioni delle monete d'argento da L. 500 celebrative del bicentenario della nascita di Gioacchino Rossini entro il 30 settembre 1992 mediante il versamento di L. 26.500 (IVA inclusa) per ogni moneta nella versione "ordinaria" e di L. 52.000 (IVA inclusa) per ogni moneta nella versione "proof" sul c/c postale n. 59231001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato "Emissione numismatica" - Piazza G. Verdi, 10 - 00198 Roma. L'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato entro novanta giorni dalla scadenza dei termini di prenotazione e' tenuto a versare alla tesoreria centrale dello Stato il controvalore di tutte le monete prenotate. Al fine di rendere possibile la vendita diretta presso la Sezione Zecca delle monete in questione entro i termini stabiliti, alle condizioni suddette, la Cassa speciale e' autorizzata a consegnare, a titolo di "cauta custodia", adeguati quantitativi di monete all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, che provvedera' a versare mensilmente alla Tesoreria centrale dello Stato il controvalore delle monete vendute. La Direzione della Zecca alla scadenza dei termini retrocedera' alla Cassa speciale le monete ricevute ai sensi del comma precedente e rimaste invendute. Il presente decreto sara' inviato alla Corte dei conti per la registrazione e sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 17 marzo 1992 Il Ministro: CARLI Registrato alla Corte dei conti il 20 marzo 1992 Registro n. 12 Tesoro, foglio n. 337