Pagamento delle integrazioni delle tasse automobilistiche per l'anno 1988.(GU n.39 del 17-2-1988)
IL MINISTRO DELLE FINANZE Visto il testo unico delle leggi sulle tasse automobilistiche, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 5 febbraio 1953, n. 39; Vista la legge 15 dicembre 1967, n. 1235, recante nuova disciplina dell'abbonamento all'autoradio; Visto il decreto-legge 30 dicembre 1982, n. 953, convertito, con modificazioni, nella legge 28 febbraio 1983, n. 53; Visto l'art. 8 del decreto-legge 8 ottobre 1976, n. 691, convertito, con modificazioni, nella legge 30 novembre 1976, n. 786, istitutivo della sovrattassa su taluni autoveicoli con alimentazione a gasolio; Visto l'art. 2 della legge 21 luglio 1984, n. 362, istitutivo della tassa speciale su taluni veicoli con alimentazione anche a G.P.L. o con gas metano; Visto il decreto ministeriale 25 novembre 1985, contenente nuovi termini e modalita' di pagamento delle tasse automobilistiche e dell'abbonamento all'autoradio; Visto il decreto-legge 13 gennaio 1988, n. 3, che ha stabilito i nuovi importi delle tasse automobilistiche, della sovrattassa Diesel e della tassa speciale su taluni veicoli alimentati anche con G.P.L. o con gas metano; Visto il decreto ministeriale del 31 dicembre 1987 concernente i termini di pagamento delle tasse automobilistiche; Decreta: Articolo unico Resta confermato il termine di scadenza del 31 marzo 1988, previsto dall'art. 2 del decreto ministeriale 31 dicembre 1987, per il pagamento dell'integrazione delle tasse automobilistiche, della sovrattassa Diesel, della tassa speciale per taluni veicoli con alimentazione anche con G.P.L. o con gas metano corrisposte nel 1987 e con scadenza a gennaio, aprile, maggio, luglio, agosto o settembre 1988. Detta integrazione deve essere corrisposta in ragione di tanti dodicesimi della differenza tra le nuove misure di tassa annuale e quella precedentemente in vigore per quanti sono i mesi che intercorrono tra il 1 gennaio 1988 ed il mese di scadenza della tassa gia' pagata. Il pagamento deve essere effettuato esclusivamente agli uffici postali con versamento sul conto corrente postale n. GU 1008, intestato a: "A.C.I. - Tasse automobilistiche", mediante i normali bollettini mod. CH 8 Bis-Aut, specificando nel retro della ricevuta e nella causale di versamento gli estremi di identificazione del veicolo (sigla della provincia, numero di targa, tipo del veicolo o autoscafo) e la scadenza delle tasse gia' pagate. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, addi' 10 febbraio 1988 Il Ministro: GAVA