Individuazione del contenuto della clausola statutaria, da inserire negli statuti di ENEL S.p.a., ENEL Produzione S.p.a., Terna S.p.a. ed ENEL Distribuzione S.p.a., che attribuisce al Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica la titolarita' dei poteri speciali ai sensi dell'art. 2 del decreto-legge 31 maggio 1994, n. 332, convertito in legge 30 luglio 1994, n. 474.(GU n.237 del 8-10-1999)
IL MINISTRO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA Visto il decreto-legge 31 maggio 1994, n. 332, convertito con modificazioni, dalla legge 30 luglio 1994, n. 474; Visto in particolare l'art. 2 (poteri speciali), comma 1 del citato decreto-legge n. 332 del 1994; Visto altresi' che il comma 1-bis del predetto art. 2 il quale dispone che il contenuto della clausola che attribuisce i poteri speciali e' individuato con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato; Visto il decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, recante il testo unico di disposizioni in materia di intermediazione finanziaria; Vista la direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 4 maggio 1999 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 12 maggio 1999, n. 109, relativa all'esercizio dei poteri speciali di cui all'art. 2 del decreto-legge 31 maggio 1992, n. 332, richiamato; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 17 settembre 1999 con il quale sono state individuate ENEL S.p.a., ENEL Produzione S.p.a., Terna S.p.a., ENEL Distribuzione S.p.a., quali societa' nei cui statuti, prima di ogni atto che determini la perdita del controllo da parte dello Stato, deve essere introdotta con deliberazione dell'assemblea straordinaria utilmente convocata, una clausola che attribuisca al Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica uno o piu' dei poteri di cui alle lettere a), b), c) e d) del comma 1, dell'art. 2 della legge n. 474/1994; Visto in particolare l'art. 2 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 17 settembre 1999, che stabilisce che i poteri speciali di cui all'art. 2 del citato decreto-legge n. 332 del 1994 sono esercitati in conformita' alle direttive del Presidente del Consiglio dei Ministri e in particolare della direttiva 4 maggio 1999, in Gazzetta Ufficiale del 12 maggio 1999, n. 109; Ritenuto in conformita' ai principi di effettivita' e proporzionalita' vigenti in materia di poteri speciali, che detti poteri devono essere mantenuti solo per il tempo e nella misura in cui essi sono necessari a garantire rilevanti interessi pubblici e lo sviluppo della liberalizzazione del mercato dell'energia elettrica e che, pertanto, deve esserne prevista la revisione dopo un periodo di cinque anni dal loro inserimento nello statuto, periodo comunque necessario per la realizzazione dell'assetto previsto dal decreto legislativo n. 79 del 1999 ai fini dell'apertura del mercato dell'energia elettrica in conformita' a quanto previsto dalla direttiva 96/92/CE; Di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato; Decreta: Art. 1. Il contenuto della clausola che attribuisce al Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica la titolarita' dei poteri di cui alle lettere a), b), c) e d) del comma 1 dell'art. 2 della legge n. 474/1994, da inserire nello statuto di ENEL S.p.a., ENEL Produzione S.p.a., Terna S.p.a., ENEL Distribuzione S.p.a, societa' individuate con il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 17 settembre 1999, e' il seguente: "Ai sensi del comma 1 dell'art. 2 del decreto-legge 31 maggio 1994, n. 332, convertito con modificazioni, dalla legge 30 luglio 1994, n. 474, il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, d'intesa con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, e' titolare dei seguenti poteri speciali: a) gradimento da rilasciarsi espressamente all'assunzione da parte dei soggetti nei confronti dei quali operi il limite al possesso azionario di cui all'art. 3 del decreto-legge 31 maggio 1994, n. 332, convertito con modificazioni, dalla legge 30 luglio 1994, n. 474, di partecipazioni rilevanti, per tali intendendosi quelle che rappresentano almeno la ventesima parte del capitale sociale costituito da azioni con diritto di voto nell'assemblea ordinaria o la percentuale minore stabilita con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica. Il gradimento deve essere espresso entro sessanta giorni dalla data della comunicazione che deve essere effettuata a cura del consiglio di amministrazione al momento della richiesta di iscrizione nel libro soci. Fino al rilascio del gradimento e comunque dopo l'inutile decorso del termine, il cessionario non puo' esercitare i diritti di voto e comunque quelli aventi contenuto diverso da quello patrimoniale, connessi alle azioni che rappresentano la partecipazione rilevante. In caso di rifiuto del gradimento o di inutile decorso del termine, il cessionario dovra' cedere le stesse azioni entro un anno. In caso di mancata ottemperanza il tribunale, su richiesta del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, ordina la vendita delle azioni che rappresentano la partecipazione rilevante secondo le procedure di cui all'art. 2359-ter del codice civile; b) gradimento da rilasciarsi espressamente quale condizione di validita' alla conclusione di patti o accordi di cui all'art. 122 del decreto legislativo n. 58 del 1998 nel caso in cui vi sia rappresentata almeno la ventesima parte del capitale sociale costituito da azioni con diritto di voto nell'assemblea ordinaria o la percentuale minore stabilita con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica. Fino al rilascio del gradimento e comunque dopo l'inutile decorso del termine, i soci aderenti al patto non possono esercitare il diritto di voto e comunque quelli aventi contenuto diverso da quello patrimoniale. Ai fini del rilascio del gradimento la Consob informa il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica dei patti e degli accordi rilevanti ai sensi del presente articolo di cui abbia avuto comunicazione in base al citato art. 122 del decreto legislativo n. 58 del 1998. Il potere di gradimento deve essere esercitato entro sessanta giorni dalla data di comunicazione effettuata dalla Consob. In caso di rifiuto di gradimento o di inutile decorso del termine, gli accordi sono inefficaci. Qualora dal comportamento in assemblea dei soci sindacati si desuma il mantenimento degli impegni assunti con l'adesione ai patti di cui al citato art. 122 del decreto legislativo n. 58 del 1998, le delibere assunte con il voto determinante dei soci stessi sono impugnabili; c) veto all'adozione delle delibere di scioglimento della societa', di trasferimento dell'azienda, di fusione, di scissione, di trasferimento della sede sociale all'estero, di cambiamento dell'oggetto sociale, di modifica dello statuto che sopprimono o modificano i poteri di cui alle lettere a), b), c) e d) della presente clausola; d) nomina di un amministratore e di un sindaco effettivo. In caso di cessazione dall'incarico dell'amministratore o del sindaco cosi' nominati, il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, d'intesa con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, provvede a nominare il relativo sostituto. La permanenza delle ragioni che giustificano la sussistenza della clausola di cui al comma 1 e' sottoposta a verifica dopo un periodo di cinque anni dall'inserimento, anche in considerazione dello stato di avanzamento del processo di liberalizzazione delle fonti di energia in Europa. Le eventuali modificazioni, all'esito di detta verifica, sono apportate con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri su proposta dei Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, d'intesa con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato". Roma, 17 settembre 1999 Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica Amato Il Ministro dell'industria del commercio e dell'artigianato Bersani