Esercizio del diritto di voto per l'elezione dei rappresentanti dell'Italia al Parlamento europeo da parte dei cittadini dell'Unione europea residenti in Italia.(GU n.12 del 16-1-1999)
Vigente al: 16-1-1999
Ai prefetti della Repubblica Al commissario del Governo per la provincia di Trento Al commissario del Governo per la provincia di Bolzano Al presidente della giunta regionale della Valle d'Aosta - Servizi di prefettura e, per conoscenza: Ai commissari del Governo delle regioni a statuto ordinario In vista delle consultazioni per la elezione dei rappresentanti dell'Italia al Parlamento europeo che si svolgeranno domenica 13 giugno del corrente anno, si ritiene opportuno richiamare le disposizioni dettate in materia dal decreto-legge 24 giugno 1994, n. 408, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1 della legge 3 agosto 1994, n. 483. Con il suddetto provvedimento normativo (che ha sostituito gli analoghi decretilegge, non convertiti, 21 febbraio 1994, n. 128, 19 marzo 1994, n. 188, e 26 aprile 1994, n. 251), e' stata recepita la direttiva comunitaria del 6 dicembre 1993 che prevede l'elettorato attivo e passivo alle elezioni del Parlamento europeo per i cittadini dell'Unione europea in uno Stato membro di cui non hanno la cittadinanza. Il principio che sottende la direttiva e' quello della "cittadinanza dell'Unione" che rappresenta per il legislatore comunitario il fine fondamentale: di tale principio, che costituisce uno dei cardini del trattato di Maastricht, la direttiva suddetta realizza la prima tappa: il cittadino dell'Unione esprime il suo voto "europeo" nel Paese in cui vive ed opera per realizzare nella sostanza il principio di integrazione. Gli aspetti essenziali della normativa e gli adempimenti che ne derivano furono illustrati con circolare n. 38/94 del 2 marzo 1994, diramata a seguito dell'emanazione del citato decreto-legge 21 febbraio 1994, n. 128, in occasione delle elezioni del Parlamento europeo del 12 giugno 1994. Nel richiamare le istruzioni contenute nella citata circolare, si ritiene opportuno rammentare che, a norma dell'art. 2 del decreto-legge n. 408/1994, i cittadini dell'Unione residenti in Italia, per potervi esercitare il diritto di voto alle elezioni del Parlamento europeo, devono presentare al sindaco del comune di residenza, entro il novantesimo giorno anteriore a quello della votazione - e cioe' entro il 15 marzo 1999 - domanda di iscrizione nell'apposita lista aggiunta, istituita presso il comune stesso. A tale riguardo si pregano le SS.LL., di voler attivare immediatamente i sindaci perche', in considerazione anche dei tempi ristretti prescritti per produrre la domanda suddetta, promuovano ogni opportuna iniziativa, a livello locale, al fine di pubblicizzare al massimo la facolta' che il provvedimento riconosce ai cittadini comunitari e mettano a disposizione gli uffici comunali per fornire ogni informazione utile sulle modalita' di compilazione e di presentazione dell'istanza stessa. Il direttore generale dell'Amministrazione civile Gelati