N. 299 ORDINANZA 14 - 19 giugno 1990
Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale. Processo penale - Nuovo codice - Giudizio abbreviato - Dissenso immotivato del p.m. - Questione gia' decisa con declaratoria di illegittimita' costituzionale (sentenza n. 66/1990) - Manifesta inammissibilita'. (D.Lgs. 28 luglio 1989, n. 271, art. 247) (Cost., artt. 3, 24, secondo comma, 27, secondo comma e 111, secondo comma).(GU n.26 del 27-6-1990 )
LA CORTE COSTITUZIONALE composta dai signori: Presidente: dott. Francesco SAJA; Giudici: prof. Giovanni CONSO, prof. Ettore GALLO, dott. Aldo CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Renato DELL'ANDRO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI;
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimita' costituzionale dell'art. 247 del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271 (Norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale), promosso con ordinanza emessa il 15 gennaio 1990 dal Tribunale di Brescia nel procedimento penale a carico di Disetti Franco, iscritta al n. 122 del registro ordinanze 1990 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 12, prima serie speciale, dell'anno 1990; Udito nella camera di consiglio del 23 maggio 1990 il Giudice relatore Giovanni Conso; Ritenuto che il Tribunale di Brescia, con ordinanza del 15 gennaio 1990, ha denunciato, per contrasto con gli artt. 3, 24, secondo comma, 27, secondo comma, e 111, secondo comma, della Costituzione, l'art. 247 del testo delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale del 1988 (testo approvato con il decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271), "in relazione agli artt. 438 - 442 dello stesso codice", in quanto "non precisano i criteri in virtu' dei quali il Pubblico Ministero debba esprimere il proprio consenso o dissenso e non prevedono, altresi', la possibilita' per il Giudice (che pure dispone di tutti gli elementi contenuti nel fascicolo processuale) di valutare la congruita' dell'eventuale dissenso e di procedere, nel caso, a giudizio abbreviato nonostante quest'ultimo"; Considerato che questa Corte, con sentenza n. 66 del 1990, ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale dell'art. 247, primo, secondo e terzo comma, del testo delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale del 1988 (testo approvato con il decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271), proprio "nella parte in cui non prevede che il pubblico ministero, in caso di dissenso, debba enunciarne le ragioni e nella parte in cui non prevede che il giudice, quando, a dibattimento concluso, ritiene ingiustificato il dissenso, possa applicare all'imputato la riduzione di pena contemplata dall'art. 442, secondo comma, del codice di procedura penale del 1988"; Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.
PER QUESTI MOTIVI LA CORTE COSTITUZIONALE Dichiara la manifesta inammissibilita' della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 247 del testo delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale del 1988 (testo approvato con il decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271), gia' dichiarato costituzionalmente illegittimo con sentenza n. 66 del 1990 "nella parte in cui non prevede che il pubblico ministero, in caso di dissenso, debba enunciarne le ragioni e nella parte in cui non prevede che il giudice, quando, a dibattimento concluso, ritiene ingiustificato il dissenso del pubblico ministero, possa applicare all'imputato la riduzione di pena contemplata dall'art. 442, secondo comma, del codice di procedura penale del 1988", questione sollevata dal Tribunale di Brescia con ordinanza del 15 gennaio 1990. Cosi' deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 14 giugno 1990. Il Presidente: SAJA Il redattore: CONSO Il cancelliere: MINELLI Depositata in cancelleria il 19 giugno 1990. Il direttore della cancelleria: MINELLI 90C0788