Provvedimenti concernenti il trattamento straordinario di integrazione salariale aziende:(GU n.104 del 6-5-1991)1) Ceat pneumatici S.p.a. 2) Indesit S.p.a. 3) Manifattura di Giaveno S.p.a. 4) Five Sud (gruppo Sir) 5) Sud Italia resine (gruppo Sir) 6) F.I.M.U. S.p.a. 7) Pianelli & Traversa industrie S.r.l. 8) Nuove iniziative idustriali S.p.a. 9) Italpower S.r.l. 10) Cofima S.p.a. 11) Gea S.p.a. 12) Tinval S.a.s. 13) Saom S.a. Ossidi metallici S.p.a. 14) Rustici S.p.a. 15) AR-Navi - Armamenti navali S.r.l. 16) Industrie Magneti Marelli S.p.a. S.p.a. 17) Cerpelli S.r.l. 18) Fiat Geotech-Divisione trattori e macchine agricole Soc. 19) Segherie toscane S.r.l. 20) Le Tre Stelle S.p.a.; aree: 1) Montalbano Jonico 2) Porto Vesme 3) Giorgino 4) Cagliari;
Con decreto ministeriale 15 marzo 1991 sono annullati i decreti ministeriali 14 giugno 1985, 15 giugno 1985, 17 giugno 1985 e 6 novembre 1986 di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale ai sensi della legge 12 agosto 1977, n. 675, adottati in favore dei lavoratori della S.p.a. Gummiflex, con sede in Torino e stabilimento in Venaria (Torino), sospesi o lavoranti ad orario ridotto dal 19 dicembre 1983 al 15 dicembre 1985. Con decreto ministeriale 16 marzo 1991 e' disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Farfisa (Ancona) dal 25 dicembre 1989 al 24 giugno 1990 con l'applicazione in favore della Farfisa medesima delle agevolazioni di cui all'art. 8, comma 8-bis, della legge n. 160/88. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati. Il presente decreto annulla e sostituisce il decreto ministeriale n. 11238 del 6 agosto 1990. Con decreto ministeriale 16 marzo 1991 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Farfisa (Ancona), e' prolungata al 23 dicembre 1990. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 8, comma 8-bis, della legge n. 160/88 - Azienda in concordato preventivo. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati. Con decreto ministeriale 16 marzo 1991 in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende sotto specificate e' disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per i periodi e per le causali a fianco di ciascuna azienda indicati: 1) S.p.a. Ceat pneumatici, con sede Torino, filiali vendita nazionali e stabilimento di Settimo Torinese (Torino): periodo: dal 1 gennaio 1991 al 30 aprile 1991; causale: crisi aziendale (legge n. 143/85) - CIPI 21 marzo 1989; primo decreto ministeriale 6 aprile 1989: dal 1 settembre 1988; pagamento diretto: si; contributo addizionale: no; art. 4, comma primo, del decreto-legge n. 29/1991. 2) S.p.a. Indesit, con sede Rivalta Torinese (Torino) e stabilimenti di None (Torino), Rivalta Torinese (Torino) e Teverola (Caserta): periodo: dal 2 luglio 1990 al 30 ottobre 1990; causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 26 luglio 1990; primo decreto ministeriale 6 agosto 1990: dal 1 gennaio 1990; pagamento diretto: si. 3) S.p.a. Manifattura di Giaveno, con sede in Torino e stabilimento di Giaveno (Torino): periodo: dal 1 gennaio 1991 al 30 aprile 1991; causale: crisi aziendale (legge n. 143/85) - CIPI 2 maggio 1989; primo decreto ministeriale 18 maggio 1989: dal 17 agosto 1988; pagamento diretto: si; contributo addizionale: no; art. 4, comma primo, del decreto-legge n. 29/1991. 4) Five Sud (gruppo Sir), con sede in Lamezia Terme (Catanzaro) e stabilimento di Lamezia Terme (Catanzaro): periodo: dal 1 ottobre 1990 al 31 dicembre 1990; causale: crisi aziendale - CIPI 24 maggio 1990; primo decreto ministeriale 6 aprile 1989: dal 25 marzo 1988; pagamento diretto: si. 5) Sud Italia resine (gruppo Sir), con sede Lamezia Terme (Catanzaro) e stabilimento di Lamezia Terme (Catanzaro): periodo: dal 1 ottobre 1990 al 31 dicembre 1990; causale: crisi aziendale - CIPI 24 maggio 1990; primo decreto ministeriale 6 aprile 1989: dal 25 marzo 1988; pagamento diretto: si. 6) S.p.a. F.I.M.U., con sede Carbonara Scrivia (Alessandria) e stabilimento di Carbonara Scrivia (Alessandria): periodo: dal 30 aprile 1990 al 16 maggio 1990; causale: crisi aziendale (legge n. 143/85) - CIPI 8 agosto 1989; primo decreto ministeriale 12 settembre 1989: dal 16 maggio 1988; pagamento diretto: si; contributo addizionale: no; art. 4, comma primo, del decreto-legge n. 29/1991. 7) S.p.a. F.I.M.U., con sede Carbonara Scrivia (Alessandria) e stabilimento di Carbonara Scrivia (Alessandria): periodo: dal 17 maggio 1990 al 29 giugno 1990; causale: crisi aziendale (legge n. 143/85) - CIPI 8 agosto 1989; primo decreto ministeriale 12 settembre 1989: dal 16 maggio 1988; pagamento diretto: si; contributo addizionale: no; art. 4, comma primo del decreto-legge n. 29/1991. 8) S.r.l. Pianelli & Traversa industrie, con sede in Torino e stabilimenti di Milano e Rivoli (Torino): periodo: dal 26 novembre 1990 al 26 maggio 1991; causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 20 dicembre 1990; primo decreto ministeriale 6 aprile 1989: dal 30 maggio 1988; pagamento diretto: si. 9) S.p.a. Nuove iniziative idustriali, con sede in Milano e stabilimento di Ormea (Cuneo): periodo: dall'8 ottobre 1990 al 31 dicembre 1990; causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 4 dicembre 1990; primo decreto ministeriale 4 gennaio 1988: dal 13 aprile 1987; pagamento diretto: si. 10) S.r.l. Italpower, con sede in Benevagienna (Cuneo) e stabilimento di Benevagienna (Cuneo): periodo: dal 9 aprile 1990 al 9 ottobre 1990; causale: crisi aziendale (legge n. 301/79) - fallimento del 12 aprile 1988 - CIPI 21 marzo 1989; primo decreto ministeriale 6 aprile 1989: dal 12 aprile 1988; pagamento diretto: si; contributo addizionale: no. 11) S.r.l. Italpower, con sede in Benevagienna (Cuneo) e stabilimento di Benevagienna (Cuneo): periodo: dal 10 ottobre 1990 al 7 aprile 1991; causale: crisi aziendale (legge n. 301/79) - fallimento del 12 aprile 1988 - CIPI 21 marzo 1989; primo decreto ministeriale 6 aprile 1989: dal 12 aprile 1988; pagamento diretto: si; contributo addizionale: no. 12) S.r.l. Italpower, con sede in Benevagienna (Cuneo) e stabilimento di Benevagienna (Cuneo): periodo: dall'8 aprile 1991 al 12 aprile 1991 (ultima proroga); causale: crisi aziendale (legge n. 301/79) - fallimento del 12 aprile 1988 - CIPI 21 marzo 1989; primo decreto ministeriale 6 aprile 1989: dal 12 aprile 1988; pagamento diretto: si; contributo addizionale: no. 13) S.p.a. Cofima, con sede in Pinerolo (Torino) e stabilimento di Valfenera (Asti): periodo: dal 7 gennaio 1991 al 7 luglio 1991; causale: crisi aziendale (legge n. 301/79) - fallimento del 7 luglio 1989 - CIPI 12 aprile 1990; primo decreto ministeriale 28 aprile 1990: dal 7 luglio 1989; pagamento diretto: si; contributo addizionale: no. 14) S.p.a. Gea, con sede in Cafasse (Torino) e stabilimento di Cafasse (Torino): periodo: dal 20 agosto 1990 al 17 febbraio 1991; causale: crisi aziendale (legge n. 301/79) - fallimento del 20 febbraio 1990 - CIPI 26 luglio 1990; primo decreto ministeriale 6 agosto 1990: dal 20 febbraio 1990; pagamento diretto: si; contributo addizionale: no. 15) S.a.s. Tinval, con sede in Cossato (Vercelli) e stabilimento di Cossato (Vercelli): periodo: dal 30 aprile 1990 al 14 ottobre 1990; causale: crisi aziendale - CIPI 4 dicembre 1990; prima concessione: dal 30 aprile 1990; pagamento diretto: si. Il presente decreto ministeriale annulla e sostituisce il decreto ministeriale n. 11402/33 del 13 dicembre 1990. 16) S.p.a. Saom S.a. Ossidi metallici, con sede in Milano e stabilimento di Cannobbio (Novara): periodo: dal 31 dicembre 1990 al 30 giugno 1991; causale: crisi aziendale - CIPI 15 gennaio 1991; primo decreto ministeriale 25 gennaio 1991: dal 2 luglio 1990; pagamento diretto: si; contributo addizionale: no, in concordato preventivo. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e l'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani sono autorizzati, la dove concesso, a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati. Con decreto ministeriale 16 marzo 1991 in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende operanti nelle aree e nei lavori di seguito elencati, resisi disponibili non oltre il 31 dicembre 1988 a seguito dell'avvenuto completamento di impianti industriali, di opere pubbliche di grandi dimensioni e di lavori relativi a programmi comunque finanziati in tutto o in parte con fondi statali, e' disposta la corresponsione del trattamento straordinario in integrazione salariale per i periodi a fianco di ciascuna area indicati e comunque non oltre il 30 aprile 1991: 1) Area del comune di Montalbano Jonico (Matera). - Lavoratori dipendenti dalla P.M. Costruzioni S.r.l. adibiti alle opere dell'acquedotto del Frida, sospesi dal 26 marzo 1984 od entro tre mesi dalla predetta data: decreto-legge n. 29/91; proroga dal 1 luglio 1990 al 31 dicembre 1990; primo decreto ministeriale 16 febbraio 1985. 2) Area industriale di Porto Vesme (Cagliari). - Lavoratori dipendenti dalle aziende impegnate nei lavori di completamento del polo zinco presso la Samim S.p.a., resisi disponibili dal 1 ottobre 1984 od entro sei mesi dalla predetta data: decreto-legge n. 29/91; proroga dal 1 novembre 1990 al 30 aprile 1991; primo decreto ministeriale 16 febbraio 1985. 3) Area industriale di Porto Vesme (Cagliari). - Lavoratori dipendenti dalle aziende impegnate nei lavori di completamento del polo zinco e polo piombo, resisi disponibili dal 1 aprile 1985 od entro dodici mesi dalla predetta data: decreto-legge n. 29/91; proroga dal 1 novembre 1990 al 30 aprile 1991; primo decreto ministeriale 7 dicembre 1985. 4) Area industriale di Porto Vesme (Cagliari). - Lavoratori dipendenti dalle aziende impegnate nei lavori di completamento del polo piombo, resisi disponibili dal 1 aprile 1986 od entro dodici mesi dalla predetta data: decreto-legge n. 29/91; proroga dal 1 novembre 1990 al 30 aprile 1991; primo decreto ministeriale 30 dicembre 1986. 5) Area comune di Porto Vesme (Cagliari). - Lavoratori dipendenti dalle aziende industriali operanti per il completamento dei lavori relativi al terzo gruppo della centrale termoelettrica ENEL, sospesi dal 1 marzo 1985 od entro dodici mesi da tale data: decreto-legge n. 29/91; proroga dal 1 novembre 1990 al 30 aprile 1991; primo decreto ministeriale 7 dicembre 1985. 6) Area industriale di Porto Vesme (Cagliari). - Lavoratori dipendenti dalle imprese impegnate nei lavori di completamento del terzo gruppo della centrale termoelettrica dell'ENEL, resisi disponibili dal 1 marzo 1986 od entro dodici mesi da tale data: decreto-legge n. 29/91; proroga dal 1 novembre 1990 al 30 aprile 1991; primo decreto ministeriale 5 giugno 1987. 7) Area industriale del comune di Porto Vesme (Cagliari). - Completamento dei lavori del terzo gruppo della centrale termoelettrica dell'ENEL, lavoratori sospesi dal 1 marzo 1987 o entro il 31 dicembre 1987: decreto-legge n. 29/91; proroga dal 1 novembre 1990 al 30 aprile 1991; primo decreto ministeriale 4 agosto 1988. 8) Area del porto canale - zona Giorgino (Cagliari). - Lavori di ultimazione del primo lotto del porto industriale di Cagliari, progetto speciale ex Casmez n. 1, lavoratori sospesi dal 26 novembre 1985 o entro dodici mesi da tale data: decreto-legge n. 29/91; proroga dal 1 novembre 1990 al 30 aprile 1991; primo decreto ministeriale 12 giugno 1986. 9) Area del comune di Cagliari. - Completamento del primo lotto funzionale del porto industriale di Cagliari e lavori di ristrutturazione della Laguna S. Gilla, lavoratori sospesi dal 1 marzo 1987 o entro dodici mesi da tale data: decreto-legge n. 29/91; proroga dal 1 novembre 1990 al 30 aprile 1991; primo decreto ministeriale 9 novembre 1988. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati. Con decreto ministeriale 16 marzo 1991 in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende sotto specificate e' disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per i periodi e per le causali a fianco di ciascuna azienda indicati: 1) S.p.a. Rustici, con sede in Foiano della Chiana (Arezzo) e stabilimento di Foiano della Chiana (Arezzo): periodo: dal 14 gennaio 1991 al 14 luglio 1991; causale: crisi aziendale (legge n. 301/79) - fallimento del 21 gennaio 1989 - CIPI 15 marzo 1990; primo decreto ministeriale 2 aprile 1990: dal 21 gennaio 1989; pagamento diretto: si; contributo addizionale: no. 2) S.r.l. AR-Navi - Armamenti navali, con sede in Viareggio (Lucca) e stabilimento di Viareggio (Lucca): periodo: dal 10 ottobre 1988 al 7 aprile 1989 (ultima proroga); causale: crisi aziendale (legge n. 301/79) - fallimento del 7 aprile 1986 - CIPI 17 giugno 1987; primo decreto ministeriale 3 luglio 1987: dal 7 aprile 1986; pagamento diretto: si: contributo addizionale: no. 3) S.p.a. Industrie Magneti Marelli S.p.a. gia' S.r.l., con sede in Milano e stabilimento di Torino: periodo: dal 2 luglio 1990 al 30 dicembre 1990; causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 4 dicembre 1990; primo decreto ministeriale 8 giugno 1990: dal 15 giugno 1989; pagamento diretto: si. 4) S.r.l. Cerpelli, con sede in Viareggio (Lucca) e stabilimento di Viareggio (Lucca): periodo: dal 1 ottobre 1990 al 4 ottobre 1990; causale: crisi aziendale (legge n. 301/79) - fallimento del 6 ottobre 1987 - CIPI 3 agosto 1988; primo decreto ministeriale 5 settembre 1988: dal 6 luglio 1987; pagamento diretto: si: contributo addizionale: no. 5) Soc. Fiat Geotech-Divisione trattori e macchine agricole, con sede in Modena, limitatamente agli stabilimenti di Breganze (Vicenza) e Tresigallo (Ferrara): periodo: dal 27 agosto 1990 al 30 dicembre 1990; causale: crisi aziendale - CIPI 26 luglio 1990; primo decreto ministeriale 23 novembre 1988: dal 1 gennaio 1988; pagamento diretto: si. 6) S.r.l. Segherie toscane, con sede in Livorno e stabilimento di Livorno: periodo: dal 26 marzo 1990 al 23 settembre 1990; causale: crisi aziendale (legge n. 301/79) - fallimento del 24 marzo 1989 - CIPI 24 maggio 1990; primo decreto ministeriale 8 giugno 1990: dal 24 marzo 1989; pagamento diretto: si; contributo addizionale: no. 7) S.p.a. Le Tre Stelle, con sede in Prato (Firenze) e stabilimento di Prato (Firenze): periodo: dall'8 maggio 1989 al 4 novembre 1989; causale: crisi aziendale - CIPI 15 gennaio 1991; primo decreto ministeriale 25 gennaio 1991: dal 7 novembre 1988; pagamento diretto: si. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e l'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani sono autorizzati, la' dove concesso, a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati. Con decreto ministeriale 25 marzo 1991, in favore di ottantacinque dipendenti dalla S.p.a. Linificio e canapificio nazionale, sede Milano, occupati presso lo stabilimento di Frattamaggiore (Napoli), reparto tessitura, per i quali e' stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 a: 1) 20 ore medie settimanali per il personale del reparto tessitura addetto alla orditura, incorsatura, annodatura, per gli assistenti, per i meccanici, per i maestri; 2) 15 ore medie settimanali per il personale del reparto tessitura addetto ai telai ed ai servizi della sala tessitura; 3) 30 ore medie settimanali per il personale del reparto tessitura addetto al controllo del tessuto greggio, e' disposta la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, per il periodo dal 3 dicembre 1990 al 1 dicembre 1991. Con decreto ministeriale 28 marzo 1991 in favore di centocinquantanove lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Italo Cremona, sede di Gazzada Schianno (Varese) occupati presso lo stabilimento di Gazzada Schianno (Varese), per i quali e' stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 a 16 ore settimanali, e' disposta la proroga della corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, e all'art. 7 del decreto-legge 30 dicembre 1987, n. 536, convertito, con modificazioni, nella legge 29 febbraio 1988, n. 48, dall'11 febbraio 1991 al 9 febbraio 1992. Con decreto ministeriale 3 aprile 1991, in favore di quindici lavoratori dipendenti dalla S.r.l. La Microstampa di Roma, occupati presso lo stabilimento di Roma, per i quali e' stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 ore a 20 ore settimanali, e' disposta la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, dal 1 novembre 1990 al 27 ottobre 1991. Con decreto ministeriale 3 aprile 1991, la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Insar di Sassari di cui alla richiamata delibera CIPI del 18 settembre 1987, e' prolungata al 30 aprile 1991. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale in favore dei lavoratori interessati. Con decreto ministeriale 3 aprile 1991, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2, comma 1, del decreto-legge 28 gennaio 1991, n. 29, in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende operanti nei comuni di Morcone e Campolattaro (Benevento) e impegnate nella realizzazione del serbatoio di Campolattaro - prog. 29/20, resisi disponibili a decorrere dal 17 giugno 1990 e' disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale sino al 16 dicembre 1990. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento in favore dei lavoratori interessati. Con decreto ministeriale 3 aprile 1991, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2, comma 1, del decreto-legge 28 gennaio 1991, n. 29, in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende operanti nella provincia di Brindisi e impegnate nella realizzazione della centrale termoelettrica di Brindisi-Cerano, resisi disponibili successivamente al 1 gennaio 1990 e' disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale sino al 30 aprile 1991. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento ai lavoratori interessati. Con decreto ministeriale 3 aprile 1991, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2, comma 1, del decreto-legge 28 gennaio 1991, n. 29, in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende operanti nel comune di Acerenza (Potenza) e impegnate nella realizzazione della diga sul fiume Bradano, resisi disponibili a decorrere dal 26 marzo 1990 e' disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale sino al 25 settembre 1990. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento ai lavoratori interessati.