PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

ORDINANZA DEL CAPO DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE 27 marzo 2013 

Ordinanza di protezione civile per favorire e  regolare  il  subentro
della regione Puglia  nelle  iniziative  finalizzate  al  superamento
della situazione  di  criticita'  in  relazione  agli  interventi  di
bonifica da realizzare nel sito di interesse nazionale di Manfredonia
per le discariche pubbliche Pariti 1 - rifiuti solidi urbani e  Conte
di Troia. (Ordinanza n. 67). (13A02946) 
(GU n.79 del 4-4-2013)

 
                      IL CAPO DEL DIPARTIMENTO 
                       della protezione civile 
 
  Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225; 
  Visto l'art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112; 
  Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n.  343,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401; 
  Visto il decreto-legge del 15 maggio 2012, n.  59  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 15 luglio 2012, n. 100; 
  Visto in particolare l'art. 3, comma 2, ultimo periodo  del  citato
decreto-legge n. 59/2012 dove viene stabilito che per la prosecuzione
degli  interventi  da  parte  delle  gestioni  commissariali   ancora
operanti ai  sensi  della  legge  24  febbraio  1992,  n.  225  trova
applicazione l'art. 5, commi 4-ter e 4-quater della medesima legge n.
225/1992; 
  Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3793
del 24 luglio 2009, e successive modifiche  ed  integrazioni  recante
"Disposizioni  urgenti  per  la  realizzazione  degli  interventi  di
bonifica da porre in  essere  nel  sito  di  interesse  nazionale  di
Manfredonia (FG) per le  discariche  pubbliche  Pariti  1  -  rifiuti
solidi urbani e Conte di Troia"; 
  Ravvisata la  necessita'  di  assicurare  il  completamento,  senza
soluzioni di continuita', degli interventi finalizzati al superamento
del contesto di criticita' in  rassegna,  anche  in  un  contesto  di
necessaria prevenzione da possibili situazioni  di  pericolo  per  la
pubblica e privata incolumita'; 
  Ritenuto, quindi, necessario, adottare un'ordinanza  di  protezione
civile  ai  sensi  dell'art.  3,  comma  2,   ultimo   periodo,   del
decreto-legge n. 59/2012, convertito, con modificazioni, dalla  legge
15 luglio 2012, n. 100, con cui consentire la prosecuzione, in regime
ordinario,  delle  iniziative  finalizzate   al   superamento   della
situazione di criticita' in atto; 
  Viste le note del Commissario delegato del 27 novembre  2012  e  26
febbraio 2013; 
  Acquisita l'intesa delle regione Puglia; 
  Di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze; 
 
                              Dispone: 
 
                               Art. 1 
 
  1.  A  decorrere  dal  1°  gennaio  2013,  la  regione  Puglia   e'
individuata quale amministrazione competente al  coordinamento  delle
attivita' necessarie al completamento degli interventi  da  eseguirsi
nel contesto di criticita' in relazione agli interventi  di  bonifica
da realizzare nel sito di interesse nazionale di Manfredonia (FG) per
le discariche pubbliche Pariti 1 - rifiuti solidi urbani e  Conte  di
Troia di cui alle ordinanze di protezione civile citate in premessa . 
  2. Per i fini di cui al comma 1, il Direttore  dell'Area  politiche
per la riqualificazione, la tutela e la sicurezza  ambientale  e  per
l'attuazione  delle  opere  pubbliche   della   regione   Puglia   e'
individuato  quale  responsabile  delle  iniziative  finalizzate   al
definitivo subentro della medesima Regione  nel  coordinamento  degli
interventi. 
  3. Il Presidente della regione  Puglia,  Commissario  delegato  pro
tempore per la situazione di criticita' in rassegna  provvede,  entro
dieci giorni  dalla  pubblicazione  della  presente  ordinanza  sulla
Gazzetta  ufficiale  della  Repubblica  italiana,  a  trasferire   al
Direttore dell'Area politiche per la riqualificazione, la tutela e la
sicurezza ambientale e per l'attuazione delle opere  pubbliche  della
medesima Regione, tutta la documentazione amministrativa e  contabile
inerente alla gestione commissariale e  ad  inviare  al  Dipartimento
della  protezione  civile  una  relazione  sulle   attivita'   svolte
contenente l'elenco  dei  provvedimenti  adottati,  degli  interventi
conclusi e delle  attivita'  ancora  in  corso  con  relativo  quadro
economico. 
  4. Il Direttore dell'Area politiche  per  la  riqualificazione,  la
tutela e la sicurezza  ambientale  e  per  l'attuazione  delle  opere
pubbliche della regione Puglia e' autorizzato a porre  in  essere  le
attivita' occorrenti per il proseguimento in regime  ordinario  delle
iniziative in corso finalizzate al superamento del  contesto  critico
in rassegna, secondo le modalita' specificate in premessa, e provvede
alla ricognizione ed all'accertamento delle procedure e dei  rapporti
giuridici pendenti ai fini del definitivo trasferimento dei  medesimi
alla  regione  Puglia,  unitamente  ai  beni  ed  alle   attrezzature
utilizzate. 
  5. Il Direttore dell'Area politiche  per  la  riqualificazione,  la
tutela e la sicurezza  ambientale  e  per  l'attuazione  delle  opere
pubbliche della regione Puglia, che  opera  a  titolo  gratuito,  per
l'espletamento delle iniziative di cui  al  comma  2  puo'  avvalersi
delle strutture organizzative della medesima Regione,  nonche'  della
collaborazione degli Enti territoriali e  non  territoriali  e  delle
Amministrazioni centrali e periferiche dello  Stato,  che  provvedono
sulla base di apposita convenzione, nell'ambito  delle  risorse  gia'
disponibili  nei  pertinenti  capitoli  di   bilancio   di   ciascuna
Amministrazione interessata, senza nuovi  o  maggiori  oneri  per  la
finanza pubblica. 
  6. Al fine di consentire l'espletamento  delle  iniziative  di  cui
alla presente ordinanza  il  Direttore  dell'Area  politiche  per  la
riqualificazione,  la  tutela  e  la  sicurezza  ambientale   e   per
l'attuazione delle opere pubbliche  della  regione  Puglia  provvede,
fino al completamento degli interventi di cui  al  comma  2  e  delle
procedure amministrativo-contabili ad essi connessi, con  le  risorse
disponibili sulle contabilita'  speciali  n.  5357,  che  viene  allo
stesso  intestata  per  venti   mesi   decorrenti   dalla   data   di
pubblicazione della presente ordinanza sulla Gazzetta ufficiale della
Repubblica  italiana.  Il  Direttore  dell'Area  politiche   per   la
riqualificazione,  la  tutela  e  la  sicurezza  ambientale   e   per
l'attuazione delle opere pubbliche della regione Puglia  provvede  ad
inviare al  Dipartimento  della  protezione  civile  una  dettagliata
relazione semestrale  sullo  stato  di  avanzamento  delle  attivita'
condotte per l'attuazione  degli  interventi  di  cui  alla  presente
ordinanza, con relativo quadro economico. 
  7. Qualora a seguito del compimento delle iniziative cui  al  comma
6, residuino delle risorse sulle contabilita' speciali, il  Direttore
dell'Area politiche per la riqualificazione, la tutela e la sicurezza
ambientale e per l'attuazione delle  opere  pubbliche  della  regione
Puglia puo' predisporre un Piano contenente gli ulteriori  interventi
strettamente  finalizzati  al   superamento   della   situazione   di
criticita',  da  realizzare  a  cura  dei   soggetti   ordinariamente
competenti secondo le ordinarie procedure di spesa  ed  a  valere  su
eventuali fondi statali residui, di cui al secondo periodo del  comma
4-quater dell'art. 5  della  legge  n.  225/1992.  Tale  Piano  sara'
oggetto di un Accordo di Programma da stipulare, ai  sensi  dell'art.
15 della legge n. 241 del 7 agosto 1990  e  successive  modifiche  ed
integrazioni, tra il  Ministero  dell'ambiente  e  della  tutela  del
territorio e del mare e la regione Puglia. 
  8. A seguito della avvenuta stipula dell'Accordo di cui al comma 7,
le risorse residue sulla contabilita'  speciale  sono  trasferite  al
bilancio  della  regione  Puglia  ovvero,  ove  si  tratti  di  altra
amministrazione, sono versate all'entrata del  bilancio  dello  Stato
per la successiva riassegnazione. 
  9. Non e' consentito l'impiego delle risorse finanziarie di cui  al
comma  8  per  la  realizzazione  di  interventi  diversi  da  quelli
contenuti nel Piano di cui al comma 7. 
  10. All'esito delle attivita'  realizzate  ai  sensi  del  presente
articolo, le eventuali  somme  residue  presenti  sulla  contabilita'
speciale sono versate alla Presidenza del Consiglio dei Ministri  sul
conto corrente infruttifero  n.  22330  aperto  presso  la  Tesoreria
centrale dello Stato per la successiva riassegnazione al Fondo per la
protezione civile, ad eccezione  di  quelle  derivanti  da  fondi  di
diversa  provenienza,  che  vengono   versate   al   bilancio   delle
Amministrazioni di provenienza. 
  11. Il Direttore dell'Area politiche per  la  riqualificazione,  la
tutela e la sicurezza  ambientale  e  per  l'attuazione  delle  opere
pubbliche della  regione  Puglia,  a  seguito  della  chiusura  della
contabilita' speciale di cui  al  comma  6,  provvede,  altresi',  ad
inviare  al  Dipartimento  della  protezione  civile  una   relazione
conclusiva riguardo alle attivita' poste in essere per il  supermento
del contesto critico in rassegna. 
  12. Restano fermi gli obblighi di rendicontazione di  cui  all'art.
5, comma 5-bis, della legge n. 225 del 1992. 
  La presente ordinanza sara'  pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale
della Repubblica italiana. 
    Roma, 27 marzo 2013 
 
                                  Il Capo del Dipartimento: Gabrielli