Approvazione delle tariffe di assicurazione sulla vita e delle rel- ative condizioni speciali di polizza presentate dalla Sat vita - Compagnia di assicurazioni sulla vita societa' per azioni, in Firenze.(GU n.85 del 10-4-1992)
IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative; Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative; Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, concernente la riforma della vigilanza sulle assicurazioni; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 marzo 1983, n. 315, recante norme per la riorganizzazione della Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato; Vista la legge 22 ottobre 1986, n. 742, recante nuove norme per l'esercizio delle assicurazioni sulla vita; Vista la legge 9 gennaio 1991, n. 20, recante integrazioni e modifiche alla legge 12 agosto 1982, n. 576; Vista la domanda in data 7 febbraio 1991 e le successive integrazioni e modificazioni presentate dalla Sat vita - Compagnia di assicurazioni sulla vita societa' per azioni, con sede in Firenze, intesa ad ottenere l'approvazione di tariffe di assicurazione sulla vita e delle relative condizioni speciali di polizza; Vista la documentazione allegata alle predette istanze; Viste le lettere del 31 luglio 1991, 11 settembre 1991 e 26 settembre 1991 con le quali l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo - ISVAP, ha comunicato che non esistono elementi ostativi alla emanazione del provvedimento richiesto con le domande anzidette; Decreta: Art. 1. Sono approvate, secondo il testo autenticato e depositato presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo, le seguenti tariffe di assicurazione sulla vita e le rel- ative condizioni di polizza presentate dalla Sat Vita - Compagnia di assicurazioni sulla vita societa' per azioni, con sede in Firenze: 1) tariffa di assicurazione temporanea per il caso di morte a premio annuo, comprese le condizioni di applicazione; 2) condizioni speciali di polizza della tariffa di cui al precedente punto 1); 3) tariffa di assicurazione temporanea per il caso di morte a premio unico, comprese le condizioni di applicazione; 4) condizioni speciali di polizza della tariffa di cui al precedente punto 3); 5) tariffa di assicurazione temporanea per il caso di morte a capitale decrescente annualmente di un importo costante pari ad 1/n del capitale iniziale, a premio annuo limitato, comprese le condizioni di applicazione; 6) condizioni speciali di polizza della tariffa di cui al precedente punto 5); 7) tariffa di assicurazione temporanea per il caso di morte a capitale decrescente annualmente di un importo costante pari ad 1/n del capitale iniziale, a premio unico, comprese le condizioni di applicazione; 8) condizioni speciali di polizza della tariffa di cui al precedente punto 7); 9) coefficienti da applicare ai tassi di premio delle tariffe di cui al precedenti punti 5) e 7) per ottenere i corrispondenti premi delle forme e decrescenza sub-annuale; 10) condizioni speciali di polizza della tariffa di cui al precedente punto 5) nell'ipotesi di decrescenza sub-annuale del capitale assicurato; 11) condizioni speciali di polizza della tariffa di cui al precedente punto 7) nell'ipotesi di decrescenza sub-annuale del capitale assicurato; 12) tariffa di assicurazione temporanea per il caso di morte di rendita annuale certa in caso di premorienza, a premio annuo limitato, comprese le condizioni di applicazione; 13) condizioni speciali di assicurazione della tariffa di cui al precedente punto 12); 14) tariffa di assicurazione temporanea per il caso di morte di rendita annuale certa in caso di premorienza, a premio unico comprese le condizioni di applicazione; 15) condizioni speciali di assicurazione della tariffa di cui al precedente punto 14); 16) tariffa di assicurazione temporanea di gruppo per il solo caso di morte; 17) condizioni speciali di assicurazione della tariffa di cui al precedente punto 16); 18) tariffe di assicurazione a vita intera, a premio unico (tariffa a tasso tecnico 3%); 19) condizioni speciale di polizza, comprensive della clausola di rivalutazione della prestazione garantita, delle tariffe di cui al precedente punto 18); 20) condizioni di polizza, comprensive delle condizioni di applicazione della tariffa, regolanti la riduzione del tasso di premio da applicare a contratti di assicurazione a vita intera di cui al precedente punto 18) allorquando il premio corrisposto ecceda l'importo di L. 5.000.000; 21) tariffe di assicurazione a vita intera, a premio annuo temporaneo costante (tariffe a tasso tecnico 3%); 22) condizioni speciali di polizza, comprensive della clausola di rivalutazione della prestazione garantita, delle tariffe di cui al precedente punto 21); 23) condizioni di polizza, comprensive delle condizioni di applicazione della tariffa, regolanti la riduzione del tasso di premio da applicare a contratti di assicurazione a vita intera di cui al precedente punto 21) allorquando il premio corrisposto ecceda l'importo di L. 1.000.000; 24) tariffe di assicurazione in caso di morte a vita intera a premio annuo temporaneo rivalutabile (tariffe a tasso tecnico 3%); 25) condizioni speciali di polizza, comprensive della clausola di rivalutazione della prestazione garantita, delle tariffe di cui al precedente punto 24); 26) condizioni di polizza, comprensive delle condizioni di applicazione della tariffa, regolanti la riduzione del tasso di premio da applicare a contratti di assicurazione a vita intera di cui al precedente punto 24) allorquando il premio corrisposto ecceda l'importo di L. 700.000; 27) tariffa di assicurazione temporanea per il caso di morte a premio ed a capitale crescente annualmente del 5% dell'importo raggiunto, comprese le condizioni di applicazione; 28) condizioni speciali di polizza della tariffa di cui al precedente punto 27); 29) assicurazione temporanea per il caso di morte "garanzia di famiglia-beneficio orfani", comprese le condizioni di applicazione; 30) condizioni speciali di polizza della tariffa di cui al precedente punto 29); 31) tariffa di assicurazione temporanea per il caso di morte del debito residuo di rate temporanee certe, a premio annuo costante limitato, comprese le condizioni di applicazione; 32) condizioni speciali di polizza della tariffa di cui al precedente punto 31); 33) tariffa di assicurazione per il caso di morte del debito residuo di rate temporanee certe, a premio unico, comprese le condizioni di applicazione; 34) condizioni speciali di polizza della tariffa di cui al precedente punto 33); 35) tariffa di assicurazione temporanea per il caso di morte di rendita certa a premio annuo costante pagabile per l'intera durata contrattuale - forma accessoria; 36) tariffa di assicurazione temporanea per il caso di morte a capitale decrescente annualmente di un importo pari ad 1/n del capitale iniziale a premio annuo costante pagabile per l'intera durata contrattuale - forma accessoria; 37) condizioni di applicazione delle tariffe di cui ai precedenti punti 35) e 36); 38) tariffa di assicurazione temporanea per il caso di morte a capitale crescente annualmente del 5% dell'importo iniziale, a premio annuo costante; 39) condizioni speciali di polizza della tariffa di cui al precedente punto 38); 40) tariffa di assicurazione temporanea per il caso di morte a capitale crescente annualmente del 10% dell'importo iniziale, a premio annuo costante; 41) condizioni speciali di polizza della tariffa di cui al precedente punto 40); 42) tassi di premio unico di inventario relativi alle tariffe di cui ai punti 38) e 40) da utilizzare per il calcolo del valore di riduzione; 43) condizioni di applicabilita' a contratti assunti in forma collettiva delle tariffe approvate per assicurazioni individuali in caso di morte o in caso di morte e di invalidita'; 44) condizioni di polizza regolanti le ipotesi contrattuali inerenti le assicurazioni sulla vita non di puro rischio e le operazioni di capitalizzazione, in forma collettiva; 45) condizioni di polizza, da applicare ai contratti collettivi di cui al precedente punto 44), regolanti le aliquote di retrocessione del rendimento finanziario da riconoscere alle collettive al variare dell'importo del premio complessivamente pagato; 46) condizioni di polizza, da applicare ai contratti collettivi di cui al precedente punto 44), regolanti le riduzioni che dovranno essere apportate ai tassi di premio delle corrispondenti tariffe per contratti individuali; 47) tariffa di assicurazione temporanea di gruppo per il caso di morte e di invalidita' permanente; 48) condizioni speciali di polizza della tariffa di cui al precedente punto 47); 49) condizioni regolanti la copertura di rischio di invalidita' permanente, da applicare alla tariffa di cui al precedente punto 47); 50) condizioni speciali di polizza per l'assicurazione temporanea di gruppo per il caso di morte nonche' per il caso di morte e di invalidita' permanente stipulata a favore dei dirigenti delle aziende industriali; 51) condizioni regolanti la garanzia del rischio di invalidita' permanente nelle assicurazioni temporanee di gruppo per il caso di morte e di invalidita' permanente stipulata a favore dei dirigenti di aziende industriali, relative all'ipotesi di cui al precedente punto 49); 52) tassi di premio per l'assicurazione temporanea di gruppo per il caso di morte, da applicare alle coperture assicurative di cui ai precedenti punti 49) e 50); 53) tassi di premio per l'assicurazione temporanea di gruppo per il caso di morte e di invalidita' permanente, da applicare alle coperture assicurative di cui ai precedenti punti 49) e 50); 54) condizioni generali di polizza per assicurazioni di rendita vitalizia immediata; 55) tariffa di assicurazione di rendita vitalizia immediata per testa di sesso maschile o di sesso femminile (tariffa a tasso tecnico 4%); 56) tariffa di assicurazione di rendita immediata per testa di sesso maschile o di sesso femminile, pagabile in modo certo per i primi cinque anni e successivamente vitalizia (tariffa a tasso tecnico 4%); 57) tariffa di assicurazione di rendita immediata, per testa di sesso maschile o di sesso femminile, pagabile in modo certo per i primi dieci anni e successivamente vitalizia (tariffa a tasso tecnico 4%); 58) tariffa di assicurazione di rendita vitalizia immediata su due teste, totalmente o parzialmente reversibile a favore del sopravvivente - testa primaria di sesso maschile e testa reversionaria di sesso femminile (tariffa a tasso tecnico 4%); 59) tariffa di assicurazione di rendita vitalizia immediata su due teste, totalmente o parzialmente reversibile a favore del sopravvivente - testa primaria di sesso maschile e testa reversionaria di sesso maschile (tariffa a tasso tecnico 4%); 60) tariffa di assicurazione di rendita vitalizia immediata su due teste, totalmente o parzialmente reversibile a favore del sopravvivente - testa primaria e reversionaria di sesso femminile (tariffa a tasso tecnico 4%); 61) tariffa di assicurazione di rendita vitalizia immediata su due teste, totalmente o parzialmente reversibile a favore del sopravvivente - testa primaria e reversionaria di sesso maschile (tariffa a tasso tecnico 4%); 62) condizioni speciali di polizza, comprensive della clausola di rivalutazione della prestazione garantita, da applicare alla tariffa di assicurazione di rendita vitalizia immediata, per testa di sesso maschile o di sesso femminile di cui al precedente punto 55); 63) condizioni speciali di polizza, comprensive della clausola di rivalutazione della prestazione garantita, da applicare alla tariffa di rendita vitalizia immediata pagabile in modo certo per i primi cinque anni e successivamente vitalizia di cui al precedente punto 56); 64) condizioni speciali di polizza, comprensive della clausola di rivalutazione della prestazione garantita, da applicare alla tariffa di assicurazione di rendita vitalizia immediata pagabile in modo certo per i primi dieci anni e successivamente vitalizia, di cui al precedente punto 57); 65) condizioni speciali di polizza, comprensive della clausola di rivalutazione della prestazione garantita, da applicare alla tariffa di rendita vitalizia immediata a premio unico su un gruppo di due teste di cui ai precedenti punti 58), 59), 60) e 61); 66) tariffa di assicurazione a termine fisso, a premio annuo costante (tariffa a tasso tecnico 3%); 67) condizioni speciali di polizza, comprensive della clausola di rivalutazione della prestazione garantita, della tariffa di cui al precedente punto 66); 68) condizioni di polizza, comprensive delle condizioni di applicazione della tariffa, regolanti la riduzione del tasso di premio da applicare a contratti di assicurazione a termine fisso di cui al precedente punto 66), allorquando il premio corrisposto sia superiore a L. 1.000.000; 69) tariffa di assicurazione a termine fisso, a premio annuo rivalutabile (tariffa a tasso tecnico 3%). I tassi di premio adottati sono gli stessi della tariffa di cui al precedente punto 66); 70) condizioni speciali di polizza, comprensive della clausola di rivalutazione del premio e della prestazione garantita, della tariffa di cui al precedente punto 69); 71) condizioni di polizza, comprensive delle condizioni di applicazione della tariffa, regolanti la riduzione del tasso di premio da applicare a contratti di assicurazione a termine fisso di cui al precedente punto 70), allorquando il premio corrisposto sia superiore a L. 700.000; 72) tariffa di assicurazione a premio annuo per l'assicurazione di un capitale pagabile in caso di morte o di invalidita' totale e permanente, comprese le condizioni di applicazione; 73) condizioni speciali di polizza della tariffa di cui al precedente punto 72); 74) tariffa di assicurazione a premio unico per l'assicurazione di un capitale pagabile in caso di morte o di invalidita' totale e permanente, comprese le condizioni di applicazione; 75) condizioni speciali di polizza della tariffa di cui al precedente punto 74); 76) condizioni speciali di polizza della tariffa di cui ai precedenti punti 72) e 74), regolanti la copertura del rischio morte ed invalidita' totale e permanente; 77) tariffa di opzione al termine del differimento di sesso maschile o di sesso femminile per la conversione della rendita vitalizia rivalutabile in una rendita annua vitalizia rivalutabile totalmente o parzialmente reversibile a favore del sopravvivente designato (tariffa a tasso tecnico 3%); 78) assicurazione complementare temporanea in caso di morte a premio annuo con rivalutazione del capitale e del premio; 79) condizioni speciali di polizza, comprensive della clausola di rivalutazione della tariffa di cui al punto 78); 80) assicurazione complementare temporanea in caso di morte a capitale decrescente annualmente a premio annuo, con rivalutazione del capitale e del premio; 81) condizioni speciali di polizza, comprensive della clausola di rivalutazione della tariffa di cui al punto 80); 82) condizioni di applicazione delle predette tariffe; 83) assicurazione di capitale differito con controassicurazione di un capitale annualmente crescente, a premio e prestazione annualmente rivalutabili, con facolta' di anticipazioni quinquennali; 84) condizioni speciali di polizza della tariffa di cui al precedente punto 83); 85) tariffa di opzione per il differimento automatico di scadenza del pagamento di un capitale garantito in contratti a prestazione rivalutabile (tariffa a tasso tecnico 0%, 3%, 4%); 86) condizioni di polizza, comprensive della clausola di rivalutazione della prestazione garantita, della tariffa di cui al punto 85); 87) tariffa di opzione per il differimento automatico di scadenza del pagamento della rendita garantita in contratti a prestazione rivalutabile (tariffa a tasso tecnico 3%); 88) condizioni speciali di polizza, comprensive della clausola di rivalutazione annua della prestazione garantita, della tariffa di opzione di cui al punto 87); 89) tariffa di opzione per il differimento del capitale alla scadenza contrattuale da applicare alla tariffa di capitalizzazione, a premio unico, per forme collettive, per il pagamento di un capitale rivalutabile annualmente alla scadenza contrattuale; 90) condizioni speciali di polizza per l'assicurazione di gruppo per il caso di morte e per il caso di morte e di invalidita' permanente, stipulata a favore dei dirigenti delle aziende industriali aderenti alla Confindustria, Intersind, Asap e FNDAI da parte delle imprese di assicurazione aderenti al "Pool italiano per l'assicurazione di gruppo per il caso di morte e di invalidita' dei dirigenti di aziende industriali" in forza dell'art. 12 del Contratto collettivo nazionale di lavoro dal 16 maggio 1988; 91) condizioni regolanti la garanzia del rischio di invalidita' permanente nelle assicurazioni temporanee di gruppo per il caso di morte e invalidita' permanente stipulate a favore dei dirigenti delle aziende industriali aderenti alla Confindustria, Intersind, Asap e FNDAI, relative all'ipotesi di cui al precedente punto 90); 92) condizioni speciali di polizza per l'assicurazione di gruppo per il caso di morte e di invalidita' permanente a favore dei dirigenti di aziende industriali aderenti alla CONFAPI e stipulata da parte delle imprese assicuratrici aderenti al "Pool italiano per l'assicurazione di gruppo per il caso di morte e di invalidita'" in forza dell'art. 12 del Contratto collettivo nazionale di lavoro del 4 luglio 1985; 93) condizioni regolanti la garanzia del rischio di invalidita' permanente nelle assicurazioni temporanee di gruppo per il caso di morte e di invalidita' permanente stipulate a favore dei dirigenti di aziende industriali aderenti alla Confapi, relativa all'ipotesi di cui al precedente punto 92); 94) tariffa di assicurazione temporanea di gruppo per il caso di morte, da applicare alle assicurazioni stipulate a favore dei dirigenti industriali di cui ai punti 90) e 92); 95) tariffe di assicurazione temporanea di gruppo per il caso di morte e di invalidita', da applicare alle assicurazioni stipulate a favore dei dirigenti industriali di cui ai punti 90) e 92). Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 6 aprile 1992 Il Ministro: BODRATO