MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 22 dicembre 2004 

Modificazione  della  graduatoria  delle  concessioni per la gestione
delle  sale  destinate al gioco del Bingo per la provincia di Torino,
di cui al decreto 11 luglio 2001.
(GU n.305 del 30-12-2004)

                        IL DIRETTORE CENTRALE
                  per le concessioni amministrative
             dell'Amministrazione autonoma dei monopoli
                              di Stato
  Visto il decreto ministeriale 31 gennaio 2000, n. 29, recante norme
per  l'istituzione  del  gioco  del Bingo ai sensi dell'art. 16 della
legge 13 maggio 1999, n. 133;
  Vista la Direttiva del Ministro delle finanze 12 settembre 2000 con
la  quale l'incarico di controllore centralizzato del gioco del Bingo
e' stato affidato all'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato;
  Visto  il bando di gara mediante pubblico incanto, pubblicato nella
Gazzetta  Ufficiale,  foglio delle inserzioni n. 278, del 28 novembre
2000,  per  l'assegnazione  di  ottocento concessioni per la gestione
delle sale destinate al gioco del Bingo;
  Visto  il  decreto  del Ministro delle finanze del 21 novembre 2000
con il quale e' stata approvata la convenzione-tipo per l'affidamento
in concessione della gestione del gioco del Bingo;
  Visti  i  decreti  direttoriali  16 novembre  2000 e 6 luglio 2001,
concernenti  l'approvazione  del  piano di distribuzione territoriale
delle sale destinate al gioco del Bingo;
  Visti  i  decreti  direttoriali  n.  UDG/70 del 24 gennaio 2001, n.
UDG/84  del  30 gennaio  2001 e n. UDG/91 del 1° febbraio 2001, con i
quali   e'   stata  istituita  la  Commissione  aggiudicatrice  delle
concessioni per le sale destinate al gioco del Bingo;
  Visto  il  decreto  direttoriale  11 luglio  2001 (pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 163 del 16 luglio 2001), con
il  quale  e' stata approvata la graduatoria delle concessioni per la
gestione del gioco del Bingo, e successive modificazioni;
  Visto il decreto direttoriale n. 445/UDG del 7 ottobre 2003;
  Considerato che, con sentenze n. 6202/02, in data 8 maggio-8 luglio
2002, n. 6223/02, in data 8 maggio-9 luglio 2002, n. 6228/02, in data
8  maggio  -  9 luglio  2002  e  n.  189/03,  in data 5 giugno 2002 -
17 gennaio  2003,  il  T.A.R.  per  il  Lazio, accogliendo il ricorso
proposto rispettivamente dalle Societa' «All Center s.r.l.» (plico n.
584  - prov. di Torino). Ludi s.a.s.» (plico n. 429 prov. di Torino),
«Eredi  Giacinto  Contin  s.n.c.»  (plico n. 296 - prov. di Torino) e
dalla  Ditta  Individuale «Autina Giancarlo» (plico n. 431 - prov. di
Torino), ha annullato il predetto provvedimento di approvazione della
graduatoria  nei  limiti  dell'interesse  delle  ricorrenti,  poiche'
«appare  illogico  ed  inficiato  da difetto di istruttoria l'operato
della Commissione che, da un lato, procede alla valutazione di alcune
voci  non  collegate  all'esame  del  progetto  nel  suo  insieme  e,
dall'altro.  omette  di assegnare punteggi a quei sottocapitoli» «che
non  richiedevano  apprezzamenti  di natura tecnico-discrezionale, ma
rispondevano  a  risultanze  oggettive  direttamente rilevabili dalla
descrizione dell'impianto»;
  Considerato  che,  con  sentenza  n.  6218/02  in  data  8 maggio -
8 luglio  2002,  il  succitato  T.A.R.  per  il  Lazio, ha accolto il
ricorso  proposto  dalla  Societa' «Moncenisio S.r.l» (plico n. 353 -
prov.  di  Torino), affermando testualmente in motivazione che «e' di
tutta  evidenza  la  circostanza  secondo  la quale la commissione ha
operato in maniera alquanto confusa e contraddittoria rispetto a cio'
che  e' stabilito nei punti 13 e 15 del bando di gara, in quanto o il
progetto  e'  ammissibile,  e quindi va valutato per la qualita' e le
caratteristiche  tecniche,  come stabilisce il punto quindici, oppure
non e' ammissibile perche' difforme dalla lettera H del punto tredici
ed, allora, non e' possibile valutare solo le voci che non richiedono
la valutazione qualitativa del progetto, come e' avvenuto nel caso di
specie,  perche'  in tal caso il bando non prevede alcuna valutazione
parziale, bensi' la semplice esclusione dalla gara.
  Ne   consegue,   pertanto,   che   la  valutazione  compiuta  dalla
commissione  non risulta essere la corretta e logica applicazione dei
criteri  individuati  nell'allegato  1  del  bando di gara, dove sono
riportati  in  maniera  particolareggiata i punteggi attribuibili per
ogni   caratteristica  tecnica  dell'offerta  del  servizio  connesso
all'espletamento del gioco del bingo.
  Cio'  induce il Collegio a ritenere fondata, oltre che assorbente e
prevalente,  il  motivo  di doglianza secondo il quale la Commissione
non  avrebbe  esplicitato  una  motivazione del tutto sufficiente, in
relazione  al  contenuto del bando di gara, a giustificare la mancata
assegnazione  di  determinati  punteggi per alcune voci relative alle
aree A e C dell'allegato 1 al bando di gara medesimo.»;
  Considerato  che,  a  seguito di rinuncia alla concessione da parte
delle  Societa'  Bingo Nichelino S.r.l. (plico n. 1189) e Playservice
S.p.a. (plico n. 253) sono subentrate, ai sensi dell'art. 2, comma 4,
del  decreto  11 luglio  2001, le Societa' Italbingo S.r.l. (plico n.
906)  ed  il  R.T.I. Carmes di Siciliano & C. s.a.s. - Centro Europeo
educativo S.r.l. (plico n. 850), a sua volta rinunciatario;
  Visto  il  decreto  8 agosto  2002  (pubbl. in Gazzetta Ufficiale -
serie  generale  -  n. 197 del 23 agosto 2002), con il quale e' stata
modificata,  tra  l'altro, la graduatoria delle concessioni del bingo
per la provincia di Torino;
  Visto  il  decreto  9 agosto  2002  (pubbl. in Gazzetta Ufficiale -
serie  generale  -  n. 197 del 23 agosto 2002), con il quale e' stata
dichiarata  la  decadenza  dall'assegnazione  della concessione delle
Societa'  Imperial  Bingo  S.r.l. (plico n. 1073), R.T.I. Coop. Tempo
Libero  Bingoo!  s.c.r.l.  - Coopservice S.r.l. (plico n. 457) e Spot
S.r.l.  (plico  n.  1244) e, per l'effetto, sono state individuate le
Societa'  assegnatarie  delle  concessioni in quanto collocate, nella
medesima  graduatoria  della  provincia  di  Torino,  nella posizione
progressivamente  piu'  favorevole  e  cioe'  le Societa' Last Action
Business  di  Prochilo  R.  (plico  n. 499), E. & R. s.r.l. (plico n.
943),  a  sua  volta rinunciataria, e Fantasia Bingo s.a.s. (plico n.
609), anch'essa rinunciataria;
  Visto  il  successivo  decreto  26 settembre 2003 (pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 229 del 2 ottobre 2003), con
il  quale  sono  state  dichiarate  decadute  dalla graduatoria delle
concessioni  del  bingo  per  la  provincia  di  Torino le menzionate
Societa'  Italbingo  S.r.l.  (plico n. 906) e Last Action Business di
Prochilo R. (plico n. 499);
  Considerato  che  nei  confronti  della  Societa' Bingo Star S.r.l.
(plico  n.  851) e' stato avviato il procedimento di esclusione dalla
graduatoria  delle concessioni per la gestione del gioco del bingo di
cui  al  richiamato  decreto  direttoriale  11 luglio  2001,  per  la
mancanza  del  requisito di cui al punto 13, lettera b), del bando di
gara  e  cioe'  per  la  sussistenza  del motivo di esclusione di cui
all'art.  12,  comma 1, lettera e) del decreto 17 marzo 1995, n. 157,
nel testo modificato dal decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 65,
nonche'  per  quanto previsto dall'art. 13, comma 1, lettera e) dello
schema di convenzione per l'affidamento in concessione della gestione
del  gioco  del bingo (approvata con decreto ministeriale 21 novembre
2000)   che  prevede  la  decadenza  dalla  concessione  quando,  nei
confronti   del   gestore   o  degli  amministratori  della  societa'
aggiudicataria,  sono  adottate  misure  cautelari o provvedimenti di
rinvio  a  giudizio  per  tutte le ipotesi di reato di cui alla legge
19 marzo  1990, n. 55, e per ogni altra ipotesi di reato suscettibile
di far venir meno il rapporto fiduciario con l'Amministrazione»;
  Visti  gli  atti  istruttori  e  la  nota  con  la  quale  e' stato
comunicato  alla  predetta Societa' Bingo Star S.r.l., ai sensi e per
gli effetti degli articoli 7 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n.
241,  l'avvio  del procedimento di esclusione dalla graduatoria per i
suddetti motivi;
  Atteso    che,    in    ottemperanza   alle   richiamate   pronunce
giurisdizionali  n.  6202/02, n. 6218/02. n. 6223/02, n. 6228/02 e n.
189/03,  l'Amministrazione,  dopo  accurata  istruttoria  ed  attento
riesame   della   documentazione  presentata  in  sede  di  gara  dai
rispettivi  ricorrenti, ritiene di poter attribuire, giusta i criteri
di  aggiudicazione  di  cui  al citato bando di gara ed i sub criteri
analitici  stabiliti dalla Commissione aggiudicatrice nel verbale del
27 febbraio  2001,  all'offerta della All Center S.r.l (plico n. 584)
il   punteggio   complessivo   pari  a  19 punti,  all'offerta  della
Moncenisio  S.r.l.  (plico n. 353) il punteggio complessivo pari a 40
punti,  all'offerta  della  Ludi  s.a.s.  (plico n. 429) il punteggio
complessivo  pari a 41 punti, all'offerta della Eredi Giacinto Contin
s.n.c.  (plico  n.  296)  il  punteggio  complessivo pari a 41 punti,
all'offerta  della  Ditta individuale Autina Giancarlo (plico n. 431)
il punteggio complessivo pari a 40 punti;
  Considerato  che, per quant'innanzi, occorre procedere, da un lato,
alla  esecuzione  delle  ripetute sentenze n. 6202/02, n. 6218/02, n.
6223/02, n. 6228/02 e n. 189/03, ai sensi e per gli effetti dell'art.
33   della  legge  n.  1034/1971,  dall'altro,  alla  emanazione  del
provvedimento  di  esclusione  dalla graduatoria della Societa' Bingo
Star  S.r.l.  e,  quindi,  provvedere alla modifica della graduatoria
della   provincia   di  Torino,  in  base  alle  suddette  risultanze
istruttorie;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  1.  La  Societa'  Bingo Star S.r.l. (plico n. 851) e' esclusa dalla
graduatoria  provinciale  delle concessioni per la gestione del gioco
del  bingo  per la provincia di Torino di cui al decreto direttoriale
11  luglio  2001,  per  la mancanza del requisito di cui al punto 13,
lettera  b),  del bando di gara e cioe' per la sussistenza del motivo
di  esclusione  di  cui  all'art. 12, comma 1, lettera e) del decreto
17 marzo  1995,  n. 157, nel testo modificato dal decreto legislativo
25 febbraio  2000,  n.  65, nonche' per quanto previsto dall'art. 13,
comma  1, lettera e) dello schema di convenzione per l'affidamento in
concessione della gestione del gioco del bingo (approvata con decreto
ministeriale   21 novembre  2000)  che  prevede  la  decadenza  dalla
concessione «quando, nei confronti del gestore o degli amministratori
della  societa'  aggiudicataria,  sono  adottate  misure  cautelari o
provvedimenti  di  rinvio a giudizio per tutte le ipotesi di reato di
cui  alla  legge  19 marzo  1990,  n. 55, e per ogni altra ipotesi di
reato  suscettibile  di  far  venir  meno  il rapporto fiduciario con
l'Amministrazione.».
  2.  La  graduatoria,  per la provincia di Torino, delle concessioni
per  la  gestione  del  gioco del bingo, riportata nell'allegato 1 al
decreto  direttoriale 11 luglio 2001 (pubbl. in Gazzetta Ufficiale n.
163  del  16 luglio  2001),  e'  modificata, per i motivi indicati in
premessa, come di seguito indicato:
                Regione: Piemonte; Provincia: Torino
Pos.  |Plico  |Mittente                     |Ubicazione       |Punti
1     |259    |Play Service S.r.l.          |Torino           |66
2     |257    |Play Service S.r.l.          |Torino           |65
3     |258    |Play Service S.r.l.          |Torino           |53
4     |828    |Torino Bingo S.r.l.          |Torino           |53
5     |944    |Orchidea 2001 S.r.l.         |Torino           |52
6     |1339   |Borgaro Bingo S.r.l.         |Borgaro Torinese |50
7     |115    |Winner Bet S.a.s.            |Rivoli           |50
8     |1144   |Clara S.r.l.                 |Torino           |47
9     |1279   |Mimosa S.a.s.                |Torino           |46
10    |203    |Sey International S.r.l.     |Torino           |45
11    |1285   |Bingoo S.r.l.                |Torino           |43
12    |945    |Margherita S.r.l.            |Orbassano        |42
13    |429    |Ludi S.a.s.                  |Torino           |41
14    |296    |Eredi Giacinto Contin S.n.c. |Susa             |41
15    |431    |G. Autina                    |Ivrea            |40
16    |353    |Moncenisio S.p.a.            |Torino           |40
17    |934    |Imm.re Aurelia S.r.l.        |Pinerolo         |33
18    |343    |Cecchi Stefano               |Torino           |32
19    |391    |Serena S.R.L.                |Moncalieri       |30
20    |494    |Fantasia Bingo S.a.s.        |Nichelino        |30
21    |624    |Ludonet S.r.l.               |Alpignano        |29
22    |569    |Diciannove Marzo S.r.l.      |Moncalieri       |27
23    |836    |Giochi e Fortuna S.r.l.      |Moncalieri       |26
24    |600    |Bingo Game Aurora S.a.s.     |Torino           |26
25    |584    |All Center S.r.l.            |Alpignano        |19
26    |588    |All Center S.r.l.            |Chianocco        |12
  2.  Le  societa'  Ludi S.a.s. (plico n. 429), Eredi Giacinto Contin
(plico  n.  296),  Moncenisio  S.p.a.  (plico  n. 353) ed Immobiliare
Aurelia S.a.s. (plico n. 934) e la Ditta Individuale G. Autina (plico
n.  431)  dovranno  ritirare  presso  l'Amministrazione  autonoma dei
monopoli  di  Stato - Piazza Mastai n. 11 - 00153 Roma - la scheda di
valutazione  del  progetto  presentato con l'obbligo di attenersi, in
sede   di   realizzazione   dei   lavori,   alla   proposta   inviata
all'Amministrazione  in  sede di gara, secondo quanto descritto nella
relazione  illustrativa,  nel  rispetto  del  numero delle postazioni
della  superficie  utile  netta  della  sala  da  gioco e di quella a
disposizione  di  ciascun  giocatore.  In  caso  di  divergenza grave
ricadranno  sulle  Societa'  tutte  le conseguenti responsabilita' di
carattere  risarcitorio  ed  eventualmente  penale.  Le Societa' Ludi
S.A.S.  (plico  n.  429),  Eredi  Giacinto  Contin  (plico  n.  296),
Moncenisio S.p.a. (plico n. 353) ed Immobiliare Aurelia S.a.s. (plico
n.  934)  e  la  Ditta  Individuale G. Autina (plico n. 431) dovranno
provvedere,  entro  il termine perentorio di trenta giorni dalla data
di  pubblicazione  del  presente  decreto nella Gazzetta Ufficiale, a
presentare  rinnovata  ed  idonea cauzione provvisoria di Euro 5.165.
Inoltre,  entro  il termine perentorio di centocinquanta giorni dalla
data  di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del presente decreto,
le  Societa'  in  parola  dovranno  approntare  la  sala  debitamente
attrezzata    e    funzionante    per    il    collaudo    da   parte
dell'Amministrazione  con facolta' di richiederne il differimento nei
termini  e  alle  condizioni  stabilite  dall'art. 52, comma 48 della
legge 28 dicembre 2001, n. 448 e successive modificazioni.
  3.  Restano  ferme  le  altre disposizioni di cui al citato decreto
direttoriale  11 luglio  2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.
163 del 16 luglio 2001.
  4. Avverso il presente decreto, che sara' pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale  della  Repubblica  italiana, e' ammesso ricorso nei modi e
nei tempi previsti dalla normativa vigente.
    Roma, 22 dicembre 2004
                                   Il direttore centrale: Tagliaferri