Provvedimenti concernenti le acque minerali(GU n.259 del 3-11-1992)
Si comunica che con deliberazione della giunta regionale Toscana n. 7472 del 14 settembre 1992, esecutiva ai sensi di legge, alla soc. Santafiora S.r.l., con sede legale e stabilimento di produzione in Monte San Savino, localita' Giardino, 260, provincia di Arezzo, e' stata rinnovata l'autorizzazione a confezionare e vendere, per uso di bevanda, l'acqua minerale denominata "Santafiora" in contenitori di PET, di cui alla delibera della giunta regionale Toscana n. 6764 del 31 luglio 1989, esecutiva ai sensi di legge. Sono confermate le prescrizioni ai punti 2), 3), 5), 6), 8), 9), 11) e 13) della delibera sopracitata. I contenitori di cui ai precedenti punti saranno chiusi con cap- sule a vite e dovranno essere contrassegnati con etichette conformi a quanto prescritto nell'art. 11 del decreto legislativo n. 105 del 25 gennaio 1992. La soc. Santafiora S.r.l. dovra' presentare con frequenza semestrale, anziche' quadrimestrale, a partire dalla data di notifica della delibera della giunta regionale Toscana n. 7472 del 14 settembre 1992, i certificati di analisi di cui ai punti 8) e 9) della delibera della giunta regionale Toscana n. 6764 del 31 luglio 1989. L'autorizzazione di cui al punto 1) della delibera della giunta regionale Toscana n. 7472 del 14 settembre 1992, esecutiva ai sensi di legge, e' stata concessa alla soc. Santafiora S.r.l. in via definitiva a partire dalla data di notifica della suddetta delibera. Si comunica che con deliberazione della giunta regionale Toscana n. 7473 del 14 settembre 1992, esecutiva ai sensi di legge, alla soc. Santafiora S.r.l., con sede legale e stabilimento di produzione in Monte San Savino, localita' Giardino, 260, provincia di Arezzo, e' stata rinnovata l'autorizzazione a confezionare e vendere, per uso di bevanda, l'acqua minerale denominata "Perla" in contenitori di PET, di cui alla delibera della giunta regionale Toscana n. 6763 del 31 luglio 1989, esecutiva ai sensi di legge. Sono confermate le prescrizioni ai punti 2), 3), 5), 6), 8), 9), 11) e 13) della delibera sopracitata. I contenitori di cui ai precedenti punti saranno chiusi con cap- sule a vite e dovranno essere contrassegnati con etichette conformi a quanto prescritto nell'art. 11 del decreto legislativo n. 105 del 25 gennaio 1992. La soc. Santafiora S.r.l. dovra' presentare con frequenza semestrale, anziche' quadrimestrale, a partire dalla data di notifica della delibera della giunta regionale Toscana n. 7473 del 14 settembre 1992, i certificati di analisi di cui ai punti 8) e 9) della delibera della giunta regionale Toscana n. 6763 del 31 luglio 1989. L'autorizzazione di cui al punto 1) della delibera della giunta regionale Toscana n. 7473 del 14 settembre 1992, esecutiva ai sensi di legge, e' stata concessa alla soc. Santafiora S.r.l. in via definitiva a partire dalla data di notifica della suddetta delibera.