Modificazione al disciplinare di produzione dei vini ad indicazione geografica tipica "Valle del Tirso" prodotti nel territorio della regione Sardegna.(GU n.242 del 16-10-1997)
IL DIRIGENTE capo della segreteria del Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini e responsabile del procedimento Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930, contenente le norme per la tutela delle denominazioni di origine dei vini; Vista la legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante nuova disciplina delle denominazioni di origine dei vini; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 348, con il quale e' stato emanato il regolamento recante disciplina del procedimento di riconoscimento delle denominazioni di origine dei vini; Visto il decreto ministeriale 5 luglio 1985 di riconoscimento della indicazione geografica "Valle del Tirso" per i vini da tavola, prodotti nel corrispondente territorio, che autorizza, a decorrere dalla vendemmia 1985, l'uso del vitigno "Vernaccia" a completamento del nome "Valle del Tirso"; Vista la richiesta presentata dalla regione autonoma Sardegna tendente ad ottenere il riconoscimento delle indicazioni geografiche tipiche "Barbagia", "Colli del Limbara", "Marmilla", "Nurra", "Ogliastra", "Parteolla", "Planargia", "Provincia di Nuoro", "Romangia", "Sibiola", "Tharros", "Trexenta", "Valle del Tirso", "Valli di Porto Pino", "Isola dei Nuraghi" per i vini prodotti nel territorio della regione Sardegna e il divieto, contenuto nell'art. 7 dei disciplinari di produzione proposti, di fare riferimento al nome del vitigno "Vernaccia" per tutte le indicazioni geografiche tipiche per le quali si chiedeva il riconoscimento, ad eccezione della indicazione geografica tipica "Valle del Tirso"; Visto il proprio decreto 12 ottobre 1995 con il quale sono state riconosciute le indicazioni geografiche tipiche "Barbagia", "Colli del Limbara", "Marmilla", "Nurra", "Ogliastra", "Parteolla", "Planargia", "Provincia di Nuoro", "Romangia", "Sibiola", "Tharros", "Trexenta", "Valle del Tirso", "Valli di Porto Pino", "Isola dei Nuraghi" per i vini prodotti nel territorio della regione Sardegna e sono stati approvati i relativi disciplinari di produzione; Visti in particolare gli articoli 2 dei predetti disciplinari di produzione nei quali e' stato previsto il divieto di fare riferimento al nome del vitigno "Vernaccia" nella designazione e presentazione dei vini ad indicazione geografica tipica prodotti nel territorio della regione Sardegna; Vista l'istanza presentata dagli interessati tendente a modificare il disciplinare di produzione dei vini ad indicazione geografica tipica "Valle del Tirso" mediante l'eliminazione del divieto di fare riferimento, nella designazione e presentazione di detti vini, al nome del vitigno "Vernaccia"; Visto il parere favorevole espresso dalla regione autonoma Sardegna alla reintegrazione del riferimento al nome del vitigno "Vernaccia" nella designazione e presentazione dei vini ad indicazione geografica tipica "Valle del Tirso"; Visti il parere espresso dal Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini sulla richiesta sopra indicata e la proposta del citato Comitato di modificare il disciplinare di produzione dei vini ad indicazione geografica tipica "Valle del Tirso", pubblicati nella Gazzetta Ufficiale n. 228 del 30 settembre 1997; Ritenuto di doversi provvedere in conformita' del suddetto parere di detto Comitato alla emanazione di disposizioni modificative di quelle contenute nel disciplinare di produzione dei vini ad indicazione geografica tipica in questione; Considerato che l'art. 4 del citato decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 348, concernente la procedura per il riconoscimento delle denominazioni di origine e l'approvazione dei relativi disciplinari di produzione prevede che per i riconoscimenti e le approvazioni dei disciplinari di produzione si provveda con decreto del dirigente responsabile del procedimento; Decreta: Articolo unico Al terzo comma dell'art. 2 del disciplinare di produzione dei vini ad indicazione geografica tipica "Valle del Tirso" - Annesso "O", approvato con decreto dirigenziale 12 ottobre 1995 sono eliminate le parole "e Vernaccia". Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 3 ottobre 1997 Il dirigente: Adinolfi