Provvedimenti concernenti il trattamento speciale di disoccupazione(GU n.30 del 6-2-1997)
Con decreto ministeriale n. 21953 del 9 gennaio 1997 e' accertata la sussistenza dello stato di grave crisi dell'occupazione per un periodo massimo di 27 mesi, a decorrere dal 31 agosto 1994, nell'area sottoindicata in conseguenza del previsto completamento degli impianti industriali o delle opere pubbliche di grandi dimensioni di seguito elencati: area del comune di Reggio Calabria - imprese impegnate nei lavori del Centro direzionale pubblico di servizi di Reggio Calabria. Comitato tecnico del 30 ottobre 1996 - favorevole. A seguito dell'accertamento di cui sopra e tenendo conto della decorrenza iniziale della crisi ivi indicata, e' autorizzata la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione nella misura prevista dall'art. 7, legge 23 luglio 1991 n. 223, in favore dei lavoratori edili licenziati dalle imprese edili ed affini impegnate nelle attivita' di cui sopra, per il periodo dal 31 agosto 1994 al 28 febbraio 1995. Il trattamento speciale di disoccupazione di cui sopra e' prorogato dal 1 marzo 1995 al 31 agosto 1995. Il trattamento speciale di disoccupazione di cui sopra e' ulteriormente prorogato dal 1 settembre 1995 al 29 febbraio 1996. Il trattamento speciale di disoccupazione di cui sopra e' ulteriormente prorogato dal 1 marzo 1996 al 31 agosto 1996. Il trattamento speciale di disoccupazione di cui sopra e' ulteriormente prorogato dal 1 settembre 1996 al 30 novembre 1996 (limite massimo). Con decreto ministeriale n. 21954 del 17 gennaio 1997 e' accertata la sussistenza dello stato di grave crisi dell'occupazione per un periodo massimo di 27 mesi, a decorrere dal 12 ottobre 1995, nell'area sottoindicata in conseguenza del previsto completamento degli impianti industriali o delle opere pubbliche di grandi dimensioni di seguito elencati: area del comune di Cerano-Brindisi - imprese impegnate nel completamento della Centrale termoelettrica ENEL. Comitato tecnico del 26 novembre 1996 - favorevole. A seguito dell'accertamento di cui sopra e tenendo conto della decorrenza iniziale della crisi ivi indicata, e' autorizzata la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione nella misura prevista dall'art. 7, legge 23 luglio 1991 n. 223, in favore dei lavoratori edili licenziati dalle imprese edili ed affini impegnate nelle attivita' di cui sopra, per il periodo dal 12 ottobre 1995 all'11 aprile 1996. Il trattamento speciale di disoccupazione di cui sopra e' prorogato dal 12 aprile 1996 all'11 ottobre 1996. Il trattamento speciale di disoccupazione di cui sopra e' ulteriormente prorogato dal 12 ottobre 1996 all'11 aprile 1997. Il trattamento speciale di disoccupazione di cui sopra e' ulteriormente prorogato dal 12 aprile 1997 all'11 ottobre 1997. Il trattamento speciale di disoccupazione di cui sopra e' ulteriormente prorogato dal 12 ottobre 1997 all'11 gennaio 1998 (limite massimo).