N. 605 ORDINANZA (Atto di promovimento) 20 novembre 2006
Ordinanza emessa il 20 novembre 2006 dal tribunale amministrativo regionale del Lazio sui ricorsi riuniti proposti da De Michele Gabriella ed altra contro Consiglio di Presidenza della giustizia amministrativa ed altri Consiglio di Stato - Aliquote percentuali di provvista dei magistrati - Composizione del ruolo nelle medesime aliquote previste per il sistema di provvista - Mancata previsione - Irragionevolezza - Lesione del principio di riserva di legge in materia di ordinamento giudiziario - Violazione dei principi di buon funzionamento dell'organo giurisdizionale, di indipendenza del giudice e di soggezione dello stesso alle leggi. - Legge 20 aprile 1982, n. 186, artt. 19 e 20. - Costituzione, artt. 3, 97, 100, 101 e 108. Consiglio di Stato - Concorso a consigliere di Stato - Previsione per i vincitori del concorso del conseguimento della nomina con decorrenza dal 31 dicembre dell'anno precedente a quello in cui e' indetto il concorso stesso - Irragionevolezza ed ingiustificato piu' favorevole trattamento dei consiglieri selezionati mediante concorso rispetto ai consiglieri reclutati tra i consiglieri di Tribunale amministrativo regionale, pur nell'ipotesi di conferimento di funzioni anteriore a quello dei vincitori di concorso. - Legge 17 aprile 1982, n. 186, art. 19, comma 1, n. 3. - Costituzione, art. 3.(GU n.35 del 12-9-2007 )
IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE Ha pronunciato la seguente ordinanza sui ricorsi riuniti nn. 5784/2006 e 5788/2006 proposti, rispettivamente, da De Michele Gabriella e dall'Associazione nazionale magistrati amministrativi (A.N.M.A.), in persona del presidente e legale rappresentante protempore, rappresentate e difese dagli avv. Antonio Campagnola e Maurizio Nucci ed elettivamente domiciliate presso il loro studio in Roma, via Lutezia n. 8; Contro il Consiglio di presidenza della giustizia amministrativa, in persona del legale rappresentante pro-tempore e la Presidenza del Consiglio dei ministri, in persona del suo Presidente in carica, rappresentati e difesi ex lege dall'Avvocatura generale dello Stato, presso i cui uffici sono legalmente domiciliati in Roma, via dei Portoghesi n. 12, e nei confronti di Tomassetti Alessandro, non costituitosi in giudizio, per l' annullamento previa sospensione cautelare: del decreto in data 30 marzo 2006 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 26 del 4 aprile 2006), con il quale il Presidente del Consiglio di Stato ha indetto un concorso per titoli ed esami a due posti di consigliere di Stato; di tutti gli atti preparatori e presupposti, ed in particolare, della delibera del Consiglio di Presidenza della giustizia amministrativa adottata il 23 marzo 2006, nella parte in cui, dopo aver verificato la vacanza nell'organico dei consiglieri di Stato di n. 5 posti, assegna solo tre posti, in luogo di cinque, al passaggio dei consiglieri di Tribunale amministrativo regionale nel ruolo dei consiglieri di Stato. Visti i ricorsi con i relativi allegati; Visti gli atti di costituzione in giudizio della Presidenza del Consiglio dei ministri e del Consiglio di Presidenza della giustizia amministrativa; Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese; Visti gli atti tutti della causa; Relatore all'udienza pubblica del 10 ottobre 2006 il consigliere Renzo Conti; Uditi, l'avv. M. Nucci per le ricorrenti e l'avvocato dello Stato Aiello per le amministrazioni resistenti; Ritenuto e considerato in fatto ed in diritto quanto segue F a t t o Con i ricorsi in trattazione, notificati il 5 giugno 2006 e depositati il successivo 14 giugno, la dott.ssa Gabriella De Michele, nella qualita' di magistrato di Tribunale amministrativo regionale con qualifica di consigliere, e l'Associazione nazionale magistrati amministrativi espongono che con i provvedimenti indicati in epigrafe il Consiglio di presidenza della giustizia amministrativa, dopo aver verificato una vacanza di cinque posti nel ruolo dei consiglieri di Stato, ha deliberato di ricoprirne soltanto tre mediante la nomina di consiglieri di Tribunale amministrativo regionale dichiarati idonei, riservandone gli altri due ai vincitori di un concorso pubblico per titoli ed esami; che tali atti, ed in particolare la delibera del Consiglio di Presidenza della giustizia amministrativa, sono stati adottati sulla base di una errata interpretazione ed applicazione degli artt. 19 e 20 della legge 27 aprile 1982, n. 186, apparentemente rispettosa del dato letterale delle disposizioni, ma contrastante con la ratio della legge e della sua effettiva disciplina sostanziale; che, conseguentemente, la quota riservata al passaggio dei magistrati di provenienza Tribunale amministrativo regionale nel ruolo dei Consiglieri di Stato e' stata ridotta da cinque a tre posti, con evidente e grave lesione dei diritti e interessi delle ricorrenti; Cio' esposto, le istanti hanno chiesto l'annullamento dei provvedimenti sopra specificati per il seguente articolato motivo di gravame, cosi' dalle stesse paragrafato: violazione ed errata interpretazione degli artt. 19 e 20 della legge n. 186 del 1982. Eccesso di potere per travisamento dei fatti ed errore nei presupposti di diritto; contraddittorieta' e manifesta illogicita'. In via subordinata, hanno eccepito l'illegittimita' costituzionale dei predetti artt. 19 e 20 della legge n. 186 del 1982 per contrasto con gli artt. 3, 97, 100, 101 e 108 della Costituzione. Si sono costituiti per resistere la Presidenza del Consiglio dei ministri ed il Consiglio di Presidenza della giustizia amministrativa, i quali, con successiva memoria unica del 29 settembre 2006, hanno eccepito il difetto di legittimazione delle ricorrenti sotto distinti profili ed hanno, comunque, contrastato le avverse tesi difensive, concludendo con la richiesta di reiezione dei ricorsi, siccome inammissibili ed infondati nel merito. Non si e' costituito, invece, il dott. Alessandro Tomassetti, al quale il ricorso, si sostiene, e' stato notificato nella qualita' di controinteressato, sul presupposto che egli avrebbe presentato domanda di partecipazione al concorso de quo quale primo referendario in servizio presso il Tribunale amministrativo regionale del Lazio. Con memoria di pari data le ricorrenti hanno replicato alle eccezioni di inammissibilita' formulate dalla difesa erariale ed hanno ulteriormente illustrato le proprie argomentazioni difensive, soffermandosi in particolare sulle dedotte eccezioni di illegittimita' costituzionale delle norme sopra richiamate. Con ordinanze collegiali nn. 4706/2006 e 4705/2006 le rispettive richieste di sospensione degli atti impugnati sono state respinte, sotto il profilo dell'assenza dell'attualita' del danno grave ed irreparabile anche alla luce della imminente trattazione dei ricorsi nel merito. Le cause sono state quindi chiamate e poste in decisione alla udienza pubblica del 10 ottobre 2006, nel corso della quale le parti hanno insistito per l'accoglimento delle contrapposte tesi difensive. D i r i t t o I ricorsi in esame possono essere riuniti, ai fini della loro decisione con un'unica pronuncia, ai sensi dell'art. 52 del regolamento di procedura approvato con r.d. 17 agosto 1907, n. 642, per ragioni di connessione oggettiva, essendo ambedue rivolti avverso: a) il decreto del 30 marzo 2006, con il quale il Presidente del Consiglio di Stato ha indetto un concorso per titoli ed esami a due posti di consigliere di Stato; b) la delibera del Consiglio di presidenza della giustizia amministrativa adottata il 23 marzo 2006, nella parte in cui, dopo aver verificato la vacanza nell'organico dei consiglieri di Stato di n. 5 posti, ha assegnato solo tre posti, in luogo di cinque, al passaggio dei consiglieri di Tribunale amministrativo regionale nel ruolo dei consiglieri di Stato. Tanto premesso, devono essere preliminarmente esaminate le eccezioni di inammissibilita' sollevate, con riferimento ad entrambi i gravami, dalla difesa erariale sotto il profilo della carenza di interesse delle ricorrenti ovvero della loro legittimazione ad agire. In particolare, quanto all'Associazione nazionale magistrati amministrativi (di seguito A.N.M.A.), si sostiene che la stessa sarebbe priva dell'interesse a ricorrere, nella considerazione dell'esistenza al suo interno di posizioni contrastanti tra magistrati con maggiore anzianita' di servizio, i quali solo si gioverebbero dell'accoglimento del ricorso in esame, e magistrati con minore anzianita' nel ruolo, che sarebbero invece interessati prevalentemente al reclutamento tramite concorso, avendo i medesimi la prospettiva di accedere, per anzianita', ai ruoli del Consiglio di Stato in tempi significativamente lunghi. Quanto alla ricorrente De Michele, si evidenzia che il suo interesse non sarebbe stato neppure rappresentato se non in astratti termini di aumento di «chances» e che, comunque, la stessa non avrebbe specificato in quale posizione si trovi rispetto ai due posti ulteriori che, secondo la sua prospettazione, avrebbero dovuto essere ricoperti seguendo il criterio di anzianita'. Le eccezioni sono infondate. In merito alla posizione dell'A.N.M.A. (di cui non e' contestata una rappresentativita' superiore al 90%) il Collegio osserva che, come correttamente evidenziato dalla difesa dell'Associazione, l'interesse da quest'ultima perseguito e' quello della categoria dei magistrati Tribunale amministrativo regionale, unitariamente intesa, alla salvaguardia dell'integrita' della quota che l'art. 19, primo comma, n. 1 della legge n. 186/1982 riserva ai consiglieri Tribunale amministrativo regionale; interesse di categoria che va individuato in concreto in quello deliberato al suo interno attraverso i propri procedimenti deliberativi, ed in quanto tale riferibile a tutti gli iscritti, abbiano o meno presentato domanda di partecipazione al concorso di cui trattasi. La circostanza, infatti, che alcuni di essi possano aver presentato siffatta domanda non e' indice di posizioni contrastanti all'interno della categoria complessivamente rappresentata dall'A.N.M.A., in quanto una cosa e' l'interesse collettivo espresso dall'Associazione nell'ambito dei suoi fini istituzionali ed altra cosa e' l'interesse individuale dei singoli iscritti, il quale potra', nell'ipotesi dei giovani magistrati che hanno presentato domanda di ammissione alla procedura concorsuale, essere anche diverso, ma non necessariamente contrastante con quello di categoria alla salvaguardia dell'integrita' della quota di posti vacanti riservata ai consiglieri di Tribunale amministrativo regionale, nella considerazione che anche i colleghi con minore anzianita' potrebbero trarre beneficio dall'accoglimento del ricorso, ancorche' in un futuro meno prossimo, nell'ipotesi in cui non riuscissero a collocarsi nell'esiguo numero dei vincitori. Peraltro, non risulta nemmeno comprovato che tra i partecipanti al concorso vi siano degli iscritti all'Associazione ricorrente. A tale stregua, agendo l'A.N.M.A. a tutela dell'interesse della categoria dei magistrati Tribunale amministrativo regionale nel senso sopra precisato, non sembra dubitabile che la stessa sia legittimata alla proposizione dell'impugnativa. Parimenti devono riconoscersi l'interesse e la legittimazione ad agire in giudizio della dott.ssa De Michele. E' sufficiente al riguardo precisare (v. doc. n. 3) che costei ha partecipato al procedimento per l'assegnazione dei tre posti nel ruolo dei consiglieri di Stato riservato ai consiglieri di Tribunale amministrativo regionale, i quali sarebbero aumentati a cinque nell'ipotesi di accoglimento del gravame, con evidente aumento delle sue possibilita' di conseguire la nomina a consigliere di Stato. Ne' la circostanza, rappresentata dalla difesa erariale, che la deducente risulterebbe graduata all'ottavo posto e' idonea a privarla della legittimazione al ricorso, sia perche' sul punto nessuna prova e' stata fornita, non essendo depositata la graduatoria alla quale la predetta difesa si riferisce, sia perche', comunque, non possono escludersi successive rinunce che potrebbero far rientrare l'interessata tra gli aventi diritto a ricoprire i richiamati cinque posti. Per quanto sopra le esposte eccezioni pregiudiziali devono essere respinte. Puo' ora passarsi all'esame del primo articolato motivo di gravame con il quale le ricorrenti contestano la legittimita' della delibera del 23 aprile 2006, che ha individuato n. 2 posti disponibili nel ruolo dei consiglieri di Stato e della conseguente indizione del concorso con il bando del 30 marzo 2006 sotto i profili della violazione ed errata interpretazione di legge. Si sostiene da parte delle istanti che i provvedimenti impugnati sarebbero fondati su una lettura meramente formale degli artt. 19 e 20 della legge n. 186/1982, la quale ha portato ad affermare che tutti i posti divenuti vacanti dovrebbero essere ripartiti fra le tre categorie indicate nello stesso art. 19 (consiglieri di Tribunale amministrativo regionale, soggetti prescelti mediante nomina politica e vincitori di concorso pubblico), prescindendo dalla categoria cui quei posti appartenevano. Una corretta interpretazione delle stesse disposizioni, in linea con la finalita' della legge che e' quella di aumentare la componente dei consiglieri di Stato di provenienza Tribunale amministrativo regionale, invece, indurrebbe a ritenere che il legislatore abbia inteso disciplinare non soltanto il sistema di provvista, ma anche la composizione del Consiglio di Stato nelle identiche percentuali dettate per la provvista, con la conseguenza che i posti lasciati liberi dovrebbero essere assegnati alla categoria cui quei posti appartenevano. A sostegno della suddetta prospettazione viene evidenziato che: aderendo alla tesi interpretativa dell'amministrazione, la composizione del Consiglio di Stato, in relazione alle tre categorie di magistrati che ne fanno parte, non soltanto non avrebbe alcuna disciplina, ma sarebbe lasciata al caso, in violazione dei precetti costituzionali di cui agli artt. 97, 100, 101 e 108 i quali, viceversa impongono, la legge sull'ordinamento della giurisdizione amministrativa non possa prescindere dall'indicare la specifica composizione del ruolo dei consiglieri di Stato, nelle tre distinte componenti e nelle stesse percentuali indicate per la provvista; sarebbe, pertanto, preferibile l'interpretazione delle ricorrenti, per essere l'unica rispettosa dei richiamati precetti costituzionali; dagli stessi lavori preparatori della legge e dalla specifica previsione dell'obbligo del riassorbimento contenuta nell'art. 20 emergerebbe che il legislatore abbia fatto riferimento non soltanto al sistema di provvista, ma anche a quello della composizione del Consiglio di Stato. La tesi non e' condivisa dal Collegio ed il motivo risulta, conseguentemente, infondato. Giova al riguardo richiamare il contenuto degli artt. 19 e 20 della legge n. 186/1982. L'art. 19 espressamente dispone: «I posti che si rendono vacanti nella qualifica di consigliere di Stato sono conferiti: 1) in ragione della meta' ai consiglieri di tribunale amministrativo regionale...; 2) in ragione di un quarto, a professori universitari ordinari di materie giuridiche o ad avvocati che abbiano almeno quindici anni di esercizio professionale e siano iscritti negli albi speciali per le giurisdizioni superiori, o a dirigenti generali od equiparati dei Ministeri, degli organi costituzionali e della altre amministrazioni pubbliche nonche' a magistrati con qualifica non inferiore a quella di magi strato di Corte di appello o equiparata...; 3) in ragione di un quarto, mediante concorso pubblico per titoli ed esami teorico-pratici...». A sua volta l'art. 20 stabilisce che «I posti vacanti, che non siano coperti mediante le quote previste dall'art. 19, possono essere posti in aumento alle altre categorie, previa proposta del Consiglio di presidenza, salvo riassorbimento negli anni successivi.». Orbene dal contenuto delle predette disposizioni emerge che sia l'art. 19 che il successivo art. 20 dettano chiaramente ed univocamente una disciplina relativa al solo «conferimento» dei posti di consigliere di Stato e, quindi, al solo loro reclutamento (c.d. sistema di provvista). In particolare, per quanto riguarda l'art. 19, e' sufficiente rilevare che le percentuali di cui sopra sono espressamente riferite alla copertura dei posti di' consigliere di Stato e non alla stabile composizione dell'organo giurisdizionale, non considerata dalla disposizione medesima. Il successivo art. 20 ha invece introdotto il sistema del riassorbimento tra le diverse componenti al solo fine di apportare correttivi al meccanismo sopra specificato, qualora non si riesca a ricoprire taluno dei posti vacanti in quota a ciascuna categoria. In via generale puo' affermarsi che nessuna norma di legge contempla espressamente una disciplina relativa alla composizione del Consiglio di Stato, che abbia riguardo alle tre componenti previste dal citato art. 19. Per contro la stessa legge n. 186/1982, all'art. 1, primo comma, nel disciplinare la «composizione» del Consiglio di Stato, dispone che «Il Consiglio di Stato composto dal Presidente del Consiglio di Stato, da presidenti di sezione e da consiglieri di Stato, secondo la tabella A allegata alla presente legge», senza prevedere alcuna suddivisione dell'organico in relazione alle varie componenti in cui e' ripartito il sistema di provvista dei consiglieri di Stato. Parimenti alcun cenno alla composizione del Consiglio di Stato e' rinvenibile nell'originario art. 17, primo comma, della legge 6 dicembre 1971, n. 1034 - poi abrogato, nella parte relativa alla percentuale, dalla menzionata legge n. 186/1982 - il quale disponeva che «un quarto dei posti che si rendano vacanti nel ruolo dei consiglieri di Stato e' riservato ai consiglieri amministrativi regionali con almeno quattro anni di effettivo servizio nella qualifica». Come e' possibile constatare, la previsione legislativa si limitava ad individuare una nuova modalita' di accesso alla qualifica di consigliere di Stato e non anche a determinare la composizione del citato Consesso in misura corrispondente al sistema di provvista. E' ben vero che nella menzionata disposizione si fa espresso richiamo al «ruolo dei consiglieri di Stato» ma il riferimento alla pianta organica prescinde da qualsiasi suddivisione nelle tre categorie in argomento. Del resto, non puo' trascurarsi che il legislatore, laddove ha inteso disciplinare la composizione di un organo giurisdizionale, lo ha fatto espressamente, come nel caso del Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione Siciliana, i cui componenti sono individuati per numero e categorie dall'art. 2 del d.lgs. 6 maggio 1948, n. 654, norma questa successivamente abrogata dal d.lgs. 24 dicembre 2003, n. 373, che agli artt. 3 e 4 disciplina ancora piu' minuziosamente la «composizione» dell'Organo con riferimento sia alla sezione consultiva che a quella giurisdizionale. Analoghe considerazioni valgono per la Corte costituzionale: invero l'art. 135, primo comma, della Costituzione stabilisce che la stessa «.... e' composta da quindici giudici nominati per un terzo dal Presidente della Repubblica, per un terzo dal Parlamento in seduta comune, per un terzo dalle supreme magistrature ordinaria e amministrativa». Nessun dubbio puo' esservi, quindi, sulla portata dei richiamati artt. 19 e 20 della legge n. 186/1986 i quali con espressione chiara e univoca si limitano a disciplinare il sistema di provvista dei magistrati del Consiglio di Stato e non anche la composizione dell'organo giurisdizionale. Ferma restando, dunque, la chiarezza del precetto normativo nella sua formulazione testuale non vi e' alcuno spazio per ricorrere ai criteri ermeneutici, diversi da quello letterale, richiamati dalle ricorrenti (cfr. Cons.St., IV, 27 aprile 2005 n. 1948; Cass.civ., 16 aprile 2001, n. 5128) atteso che nella specie trova applicazione il principio non codificato, ma ripetutamente affermato in giurisprudenza, secondo il quale «in claris non fit interpretatio» (cfr. Cons.St., VI, 15 novembre 2005, n. 6353; id., V, 13 gennaio 2005, n. 82; Cass.civ, 12 novembre 1995, n. 11392). D'altro canto, per confutare la tesi di parte ricorrente e' sufficiente rammentare che il ricorso all'interpretazione conforme ai precetti costituzionali presuppone che il dettato normativo sia incerto nel suo significato o, quanto meno, presenti una duplicita' di possibili interpretazioni, ipotesi questa che non ricorre nella specie, dal momento che, come in precedenza evidenziato, le norme censurate, stante la inequivocabile formulazione letterale non possono intendersi che nel senso reso palese dal legislatore. Quanto ai lavori parlamentari, questi, come ha avuto modo di chiarire la giurisprudenza amministrativa (cfr. Cons.St., IV, 26 gennaio 1987, n. 47), ancorche' di ausilio ai fini interpretativi, non possono comunque sopperire a comandi o enunciazioni insussistenti nella norma legislativa. In conclusione, e per quanto sopra argomentato, i provvedimenti impugnati risultano immuni dalle dedotte censure di violazione o errata interpretazione degli artt. 19 e 20 della legge n. 186/1982 e di eccesso di potere, dovendo ritenersi pienamente conformi al contenuto delle predette disposizioni, come sopra precisato. Puo' ora passarsi alla trattazione del secondo. motivo, con il quale le ricorrenti prospettano l'illegittimita' costituzionale dei ripetuti artt. 19 e 20 della legge suindicata, nella parte in cui non prevedono che la composizione del ruolo dei consiglieri di Stato sia conforme al sistema di provvista sopra delineato. Premessa la rilevanza della questione, le interessate sostengono, in primo luogo, che le norme denunciate sarebbero illegittime per contrasto con il principio di ragionevolezza di cui all'art. 3 della Costituzione, in quanto il legislatore, da un lato avrebbe dettato un sistema di provvista che certamente indica la volonta' di assicurare la presenza del 50% dei magistrati Tribunale amministrativo regionale nel ruolo dei consiglieri di Stato, assicurandosi che tale aliquota sia garantita mediante la regola del riassorbimento di cui all'art. 20; dall'altro avrebbe instaurato, omettendo di disciplinare esplicitamente la composizione del ruolo dei consiglieri di Stato nelle medesime aliquote previste dalla citata legge, un sistema del tutto irrazionale che porterebbe ad un risultato opposto ed aberrante rispetto al manifestato intento di aumentare la quota di riserva originaria del 25% gia' fissata dall'art. 17, primo comma della legge 6 dicembre 1971, n. 1034. Infatti la componente di provenienza Tribunale amministrativo regionale risulterebbe progressivamente erosa in favore della componente di provenienza concorsuale, in ragione della maggiore eta' alla quale i consiglieri Tribunale amministrativo regionale accedono di regola al ruolo del Consiglio di Stato rispetto ai vincitori di concorso, senza neppure la garanzia che i posti rimasti vacanti a seguito del collocamento a riposo dei primi vengano riassegnati a magistrati in servizio nei Tribunale amministrativo regionale In secondo luogo si assume in ricorso che le predette norme sarebbero in contrasto con i principi della riserva di legge in tema di ordinamento giudiziario, di autonomia e buon funzionamento dell'organo giurisdizionale nonche' di indipendenza del giudice e della sua soggezione solo alla legge fissati dagli artt. 97, 100, 101 e 108 della Costituzione, sul rilievo che uno dei piu' importanti e decisivi elementi della disciplina dell'ordinamento giudiziario, costituito dalla composizione dell'organo giurisdizionale di secondo grado, sarebbe lasciato totalmente al caso. In proposito osserva il Collegio che le questioni dedotte appaiono non manifestamente infondate e rilevanti ai fini della decisione dei ricorsi, posto che dal loro eventuale accoglimento discenderebbe l'illegittimita' ed il conseguente annullamento dei provvedimenti impugnati, i quali trovano il loro unico presupposto nei piu' volte citati artt. 19 e 20 della legge n. 186/1982. Come accennato piu' sopra, con l'art. 17, primo comma, della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, istitutiva dei tribunali amministrativi regionali, era stato disposto che «un quarto dei posti che si rendano ai consiglieri amministrativi amministrativi regionali con almeno quattro anni di effettivo servizio nella qualifica». Con la successiva legge 27 aprile 1982, n. 186, il legislatore, all'art. 19, ha elevato l'indicata quota di riserva (disponendo che «I posti che si rendono vacanti nella qualifica di consigliere di Stato sono conferiti: ... 1) in ragione della meta', ai consiglieri di tribunale amministrativo regionale». La previsione e' rafforzata dal successivo art. 20, secondo cui «I posti vacanti, che non siano coperti mediante le quote previste dall'art. 19, possono essere posti in aumento alle altre categorie.... salvo riassorbimento negli anni successivi». Si e' gia' precisato che la chiarezza del precetto contenuto nei citati articoli di legge non consente l'applicazione di criteri interpretativi diversi da quello letterale, con la conseguenza che ad avviso del Collegio non e' possibile l'interpretazione integratrice proposta dai ricorrenti sicche' deve ritenersi che la disciplina dettata e' relativa al sistema di provvista dei magistrati del Consiglio di Stato e non anche alla composizione di tale Consesso. Cio' premesso, sembra logico dedurre dalla successione delle richiamate disposizioni, l'intenzione del legislatore non soltanto di aumentare la quota di presenza dei magistrati Tribunale amministrativo regionale nel ruolo dei consiglieri di Stato, ma anche di conservarla nel tempo, non potendosi ipotizzare alcuna valida ragione che consigli di riservare un maggior numero di posti ai magistrati provenienti dai Tribunale amministrativo regionale senza che la stessa proporzione si rifletta in maniera preordinata sulla composizione della pianta organica del Consiglio di Stato. Peraltro la formulazione dei richiamati artt. 19 e 20 della legge n. 186/1982 e la loro concreta applicazione hanno determinato e determinano un sistema completamente opposto, in quanto non sussistendo alcuna norma volta a disciplinare la composizione del Consiglio di Stato nelle stesse quote previste per la copertura dei posti vacanti, la presenza dei magistrati Tribunale amministrativo regionale nel menzionato Consesso di fatto viene costantemente a ridursi in favore delle altre due componenti. E' notorio che l'eta' media dei magistrati Tribunale amministrativo regionale che accedono al Consiglio di Stato e' al di sopra dei 50 anni, mentre quella dei vincitori di concorso e' di circa 30 anni. In conseguenza, ove i posti vacanti si ripartiscano considerandoli un unico insieme, e cioe' prescindendo del tutto dalla categoria cui ciascun posto vacante apparteneva, il risultato al quale si giunge e' che la categoria che ha un ricambio piu' veloce decresce con una tendenza costante in favore della categoria che permane piu' tempo in servizio. Quanto sopra trova riscontro nei dati numerici evidenziati dalle ricorrenti e non contestati da controparte, secondo i quali, attualmente, su un complessivo organico di consiglieri di Stato di n. 105 unita', 39 sono di provenienza Tribunale amministrativo regionale (37,14%), 36 (34,28%) di concorso e 30 (28,57%) di nomina governativa. In sostanza, attraverso l'applicazione delle disposizioni in esame si raggiungono finalita' opposte rispetto all'obiettivo di aumentare la presenza nell'ambito del Consiglio di Stato della quota di provenienza Tribunale amministrativo regionale, con la conseguenza che tali norme appaiono irrazionalmente formulate e, quindi, in contrasto con il principio di ragionevolezza fissato dall'art. 3 della Costituzione nella parte in cui non prevedono espressamente la composizione del ruolo del Consiglio di Stato nelle medesime aliquote previste per il sistema ideato di provvista dei magistrati. Come si e' espressa la Corte costituzionale con la sentenza richiamata dalle ricorrenti (n. 54 del 9-29 maggio 1968), infatti, «nel giudizio sulla razionalita' di una disciplina non si deve guardare soltanto alla posizione formale di chi e' destinatario, ma anche alla funzione od allo scopo cui essa e' preordinata». Le stesse disposizioni sembrano porsi altresi' in contrasto con i principi della riserva di legge in materia di ordinamento giudiziario, di buon funzionamento dell'organo giurisdizionale nonche' di indipendenza del giudice e della sua soggezione soltanto alla legge fissati - rispettivamente -, dagli artt. 108, 97, 100, 101 della Costituzione. Al riguardo va, infatti, rilevato che le richiamate disposizioni, dettando unicamente la disciplina relativa al conferimento delle nomine (c.d. provvista) dei magistrati, lasciano nell'incertezza la concreta composizione del Consiglio di Stato, che resta subordinata a fattori variabili e casuali, idonei a determinare la vacanza dei posti (raggiunti limiti di eta', dimissioni, decessi, collocamenti fuori ruolo e cosi' di seguito) senza alcuna garanzia che la copertura dei posti medesimi, attraverso il meccanismo ideato dal legislatore, sia idonea a ricomporre l'organico in una proporzione fissa e legislativamente determinata. Tutto cio' sembra confliggere con il principio della riserva di legge fissato dall'art. 108 in materia di «ordinamento giudiziario e su ogni magistratura», atteso che l'elemento cardine su cui poggia l'amministrazione della giustizia e' costituito dalla composizione dell'organo giurisdizionale. Si profila, altresi', ulteriore contrasto con gli artt. 97, 100 e 101 della Costituzione, poiche' ai fini dell'indipendenza dei magistrati, del buon funzionamento e della imparzialita' dell'organo giurisdizionale e della soggezione del giudice soltanto alla legge, con correlata garanzia da interferenze di altri poteri, il contenuto minimo della legge sull'ordinamento della giurisdizione amministrativa non puo' prescindere dal prevedere, qualora distinte componenti siano chiamate a formare il molo dei consiglieri di Stato, la specifica misura della loro partecipazione, atteso che questa si riflette inevitabilmente sulla composizione dei collegi giudicanti e, quindi, sull'esercizio stesso. della funzione giurisdizionale e sulla tutela dei diritti e degli interessi legittimi dei soggetti che si rivolgono al giudice di secondo grado. Per quanto sopra evidenziato, vanno dichiarate rilevanti e non manifestamente infondate le eccezioni di illegittimita' costituzionale degli artt. 19 e 20 della legge n. 186/1982, nella parte in cui non prevedono espressamente la composizione del ruolo del Consiglio di Stato nelle medesime aliquote previste per il sistema di provvista dei magistrati, per contrasto con i principi di razionalita' e ragionevolezza fissati dall'art. 3 della Costituzione, con i principi della riserva di legge in materia di ordinamento giudiziario, di buon funzionamento dell'organo giurisdizionale, nonche' di indipendenza del giudice e della sua soggezione soltanto alla legge fissati, rispettivamente, dagli artt. 108, 97, 100, 101 della Costituzione. Pertanto il giudizio deve essere sospeso e gli atti vanno trasmessi alla Corte costituzionale.
P. Q. M. Visti gli artt. 134 della Costituzione e 23 e seguenti della legge 11 marzo 1953, n. 87; Riunisce i ricorsi in epigrafe e dichiara rilevanti e non manifestamente infondate le questioni di legittimita' costituzionale degli artt. 19 e 20 della legge 27 aprile 1982, n. 186, nella parte in cui non prevedono espressamente la composizione del ruolo del Consiglio di Stato nelle medesime aliquote previste per il sistema di provvista dei magistrati, per contrasto, nei sensi di cui in motivazione, con gli artt. 3, 97, 100, 101 e 108 della Costituzione. Sospende il giudizio in corso e ordina l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale. Dispone che la presente ordinanza, a cura della Segreteria della Sezione, sia notificata al Presidente del Consiglio dei ministri ed alle parti in causa, nonche' ai Presidenti del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati. Cosi' deciso in Roma, il 10 ottobre 2006, in Camera di consiglio. Il Presidente: Riggio Il consigliere estensore: Conti 07C1093