N. 702 ORDINANZA (Atto di promovimento) 24 ottobre 1991

                                N. 702
 Ordinanza emessa  il  24  ottobre  1991  dal  pretore  di  Lucca  nel
 procedimento civile vertente tra Boldi Giovanni e l'I.N.P.S.
 Previdenza e assistenza sociale - Pensioni I.N.P.S. - Titolare di
    pensione  di  vecchiaia  ordinaria a carico del Fondo speciale per
    artigiani - Mancata previsione  dell'integrazione  al  minimo  nel
    caso  di  cumulo con pensione di riversibilita' a carico del Fondo
    per  coltivatori  diretti,  coloni  e   mezzadri   (nella   specie
    decorrente  dal  1º  luglio  1979)  - Ingiustificata disparita' di
    trattamento  rispetto  ad  ipotesi  analoghe per le quali la Corte
    costituzionale ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale delle
    norme che escludevano l'integrazione al minimo - Riferimento  alle
    sentenze  della Corte costituzionale nn. 314/1985, 1086/1988, 179,
    250 e 504 del 1989.
 (Legge 9 gennaio 1963, n. 9, art. 1, secondo comma).
 (Cost., art. 3).
(GU n.47 del 27-11-1991 )
                              IL PRETORE
    Ha pronunciato la seguente  ordinanza  di  remissione  alla  Corte
 costituzionale.
    Boldi  Giovanni, titolare di pensione categoria VO/ART, ha chiesto
 l'integrazione al trattamento  minimo  sulla  pensione  categoria  SR
 decorrente dal luglio 1979 non integrata al minimo.
    L'I.N.P.S.,  a  prescindere  dalla  generica memoria difensiva, ha
 contestato  la  domanda  assumendo  che  la  sentenza   della   Corte
 costituzionale n. 314/1985 e' applicabile solo alle pensioni a carico
 dell'a.g.o.
    In  effetti  la  Corte  costituzionale  non  si e' ancora occupata
 specificatamente della particolare situazione  oggetto  del  presente
 giudizio,  riguardante soggetto titolare di pensione categoria VO/ART
 e di pensione SR,  cioe'  appartenente  alla  gestione  speciale  CD,
 coloni, mezzadri, di cui alla legge 9 gennaio 1963, n. 9 (v. sentenze
 nn. 1086/1988, 179, 250 e 504 del 1989). In dette sentenze, peraltro,
 non  e'  stata  fatta  applicazione dell'art. 27 della legge 11 marzo
 1953, n. 87, come invece e' avvenuto in occasione della  sentenza  n.
 314/1985  al  dichiarato  scopo  di  evitare  ulteriori  pronunce  di
 accoglimento.
    Si rende quindi necessario proporre la questione  di  legittimita'
 costituzionale sollevata nel presente giudizio, seppure in subordine,
 della difesa ricorrente non potendo la domanda essere accolta in base
 alla   sentenza  n.  314/1985  che  riguarda  le  pensioni  a  carico
 dell'assicurazione generale obbligatoria  ai  sensi  della  legge  12
 agosto 1963, n. 1338, come sostenuto dall'I.N.P.S.
    Circa  la  non  manifesta  infondatezza per violazione dell'art. 3
 della Costituzione va richiamata la giurisprudenza della stessa Corte
 costituzionale, che nelle numerose sentenze  emesse  in  materia,  ha
 intesso  far  venire  meno  per  criterio  di  omogeneita' sino al 1º
 ottobre 1983 (data di entrata in vigore della nuova disciplina di cui
 all'art. 6 del d.-l.  12  settembre  1983,  n.  463,  convertita  con
 modificazioni  dalla  legge  11  novembre 1963, n. 638) ogni ostacolo
 all'integrazione al minimo delle pensioni che,  avendo  identita'  di
 natura   e   funzione,  discendono  dallo  stesso  presupposto  della
 diminuita capacita' di guadagno per infermita' e  per  eta',  si'  da
 rendere il soggetto meritevole di eguale protezione.
    Non vi e' dubbio che i presupposti di cui sopra ricorrono nel caso
 in esame.
                               P. Q. M.
    Visto l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87;
    Dichiara  rilevante e non manifestamente infondata la questione di
 legittimita'  costituzionale,  con  riferimento  all'art.   3   della
 Costituzione  dell'art. 1, secondo comma, della legge 9 gennaio 1963,
 n. 9, nella parte in cui non consente l'integrazione  al  trattamento
 minimo di pensione categoria SR in caso di contestuale contitolarita'
 di  pensione  categoria  VO/ART  qualora  per  effetto del cumulo sia
 superato il trattamento minimo garantito;
    Sospende il giudizio in corso;
    Dispone   l'immediata   trasmissione   degli   atti   alla   Corte
 costituzionale e che a cura della cancelleria, copia  della  presente
 ordinanza  sia  notificata al Presidente del Consiglio dei Ministri e
 sia comunicata ai Presidenti dei due rami del Parlamento.
      Lucca, addi' 24 ottobre 1991
          Il pretore giudice del lavoro: (firma illeggibile)
                                 Il funzionario di cancelleria: MAZZEI
 91C1238