N. 702 ORDINANZA (Atto di promovimento) 24 ottobre 1991
N. 702 Ordinanza emessa il 24 ottobre 1991 dal pretore di Lucca nel procedimento civile vertente tra Boldi Giovanni e l'I.N.P.S. Previdenza e assistenza sociale - Pensioni I.N.P.S. - Titolare di pensione di vecchiaia ordinaria a carico del Fondo speciale per artigiani - Mancata previsione dell'integrazione al minimo nel caso di cumulo con pensione di riversibilita' a carico del Fondo per coltivatori diretti, coloni e mezzadri (nella specie decorrente dal 1º luglio 1979) - Ingiustificata disparita' di trattamento rispetto ad ipotesi analoghe per le quali la Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale delle norme che escludevano l'integrazione al minimo - Riferimento alle sentenze della Corte costituzionale nn. 314/1985, 1086/1988, 179, 250 e 504 del 1989. (Legge 9 gennaio 1963, n. 9, art. 1, secondo comma). (Cost., art. 3).(GU n.47 del 27-11-1991 )
IL PRETORE Ha pronunciato la seguente ordinanza di remissione alla Corte costituzionale. Boldi Giovanni, titolare di pensione categoria VO/ART, ha chiesto l'integrazione al trattamento minimo sulla pensione categoria SR decorrente dal luglio 1979 non integrata al minimo. L'I.N.P.S., a prescindere dalla generica memoria difensiva, ha contestato la domanda assumendo che la sentenza della Corte costituzionale n. 314/1985 e' applicabile solo alle pensioni a carico dell'a.g.o. In effetti la Corte costituzionale non si e' ancora occupata specificatamente della particolare situazione oggetto del presente giudizio, riguardante soggetto titolare di pensione categoria VO/ART e di pensione SR, cioe' appartenente alla gestione speciale CD, coloni, mezzadri, di cui alla legge 9 gennaio 1963, n. 9 (v. sentenze nn. 1086/1988, 179, 250 e 504 del 1989). In dette sentenze, peraltro, non e' stata fatta applicazione dell'art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87, come invece e' avvenuto in occasione della sentenza n. 314/1985 al dichiarato scopo di evitare ulteriori pronunce di accoglimento. Si rende quindi necessario proporre la questione di legittimita' costituzionale sollevata nel presente giudizio, seppure in subordine, della difesa ricorrente non potendo la domanda essere accolta in base alla sentenza n. 314/1985 che riguarda le pensioni a carico dell'assicurazione generale obbligatoria ai sensi della legge 12 agosto 1963, n. 1338, come sostenuto dall'I.N.P.S. Circa la non manifesta infondatezza per violazione dell'art. 3 della Costituzione va richiamata la giurisprudenza della stessa Corte costituzionale, che nelle numerose sentenze emesse in materia, ha intesso far venire meno per criterio di omogeneita' sino al 1º ottobre 1983 (data di entrata in vigore della nuova disciplina di cui all'art. 6 del d.-l. 12 settembre 1983, n. 463, convertita con modificazioni dalla legge 11 novembre 1963, n. 638) ogni ostacolo all'integrazione al minimo delle pensioni che, avendo identita' di natura e funzione, discendono dallo stesso presupposto della diminuita capacita' di guadagno per infermita' e per eta', si' da rendere il soggetto meritevole di eguale protezione. Non vi e' dubbio che i presupposti di cui sopra ricorrono nel caso in esame.
P. Q. M. Visto l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87; Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale, con riferimento all'art. 3 della Costituzione dell'art. 1, secondo comma, della legge 9 gennaio 1963, n. 9, nella parte in cui non consente l'integrazione al trattamento minimo di pensione categoria SR in caso di contestuale contitolarita' di pensione categoria VO/ART qualora per effetto del cumulo sia superato il trattamento minimo garantito; Sospende il giudizio in corso; Dispone l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale e che a cura della cancelleria, copia della presente ordinanza sia notificata al Presidente del Consiglio dei Ministri e sia comunicata ai Presidenti dei due rami del Parlamento. Lucca, addi' 24 ottobre 1991 Il pretore giudice del lavoro: (firma illeggibile) Il funzionario di cancelleria: MAZZEI 91C1238