Contributi degli istituti ed aziende di credito al Fondo centrale di garanzia per le piccole e medie imprese per gli anni 1989, 1990 e 1991.(GU n.44 del 22-2-1992)
IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER IL COORDINAMENTO DELLA POLITICA INDUSTRIALE Visto il terzo comma, lettera b), dell'art. 20 della legge n. 675 del 1977, che demanda al CIPI il compito di determinare annualmente, sentito il Comitato interministeriale per il credito e risparmio, l'ammontare dei contributi da conferirsi da parte degli istituti ed aziende di credito al Fondo centrale di garanzia per i finanziamenti a medio termine alle piccole e medie imprese; Vista la proposta avanzata dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato con nota del 7 giugno 1991 di fissare i contributi predetti, per gli anni 1989, 1990 e 1991, nella misura dello 0,10% dei finanziamenti ammessi alla garanzia del Fondo ed in essere alla fine dell'anno precedente; Visto il parere favorevole del Comitato interministeriale per il credito e risparmio, comunicato con nota del 23 ottobre 1991; Visto il parere favorevole della Presidenza del Consiglio dei Ministri, espresso in rapporto a quanto previsto dall'art. 33 della legge n. 416/1981 e comunicato con nota del 6 luglio 1991; Delibera: I contributi degli istituti ed aziende di credito al Fondo centrale di garanzia per i finanziamenti a medio termine alle piccole e medie imprese sono quantificati, per gli anni 1989, 1990 e 1991 nella misura dello 0,10% dei finanziamenti ammessi alla garanzia del Fondo ed in essere alla fine dell'anno precedente. Roma, 20 dicembre 1991 Il Presidente delegato: CIRINO POMICINO