Approvazione del progetto di ristrutturazione presentato dalla Cassa di risparmio di Carrara(GU n.135 del 10-6-1992)
Con decreto ministeriale 16 maggio 1992 e' stato approvato, ai sensi dell'art. 1, comma 3, della legge 30 luglio 1990, n. 218 e dell'art. 3, commi 1, 3 e 5, del decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 356, il progetto presentato dalla Cassa di risparmio di Carrara che prevede: il conferimento, previo scorporo, della propria azienda bancaria, compreso il credito pignoratizio, in una costituenda societa' per azioni denominata "Cassa di risparmio di Carrara S.p.a."; la costituzione della societa' per azioni "Cassa di risparmio di Carrara S.p.a." con un capitale sociale iniziale di lire 41 miliardi, alla quale verra' conferito il complesso dei beni e dei diritti di qualsiasi natura di cui il vecchio ente creditizio risulta titolare, ad eccezione dell'ammontare dei fondi di beneficenza (lire 890 milioni) e di un fondo cassa dell'importo di lire 500 milioni; l'adozione dello statuto della "Cassa di risparmio di Carrara S.p.a." abilitata all'esercizio dell'attivita' bancaria; l'adozione di un nuovo statuto da parte dell'ente conferente, che assumera' la denominazione di "Fondazione Cassa di risparmio di Carrara"; il successivo aumento di capitale della Cassa di risparmio di Carrara S.p.a., da lire 41 miliardi a lire 61,5 miliardi mediante emissione di azioni ordinarie riservate alla Cassa di risparmio delle provincie lombarde S.p.a., che acquisira' una partecipazione del 33,33% nel capitale della S.p.a. bancaria. A seguito dell'operazione, che verra' deliberata con l'esclusione del diritto di opzione, la quota di partecipazione della "Fondazione" nella Cassa di risparmio di Carrara S.p.a. si attestera' al 66,67%. La Cassa di risparmio di Carrara contestualmente alla stipula dell'atto di conferimento della propria azienda bancaria nella "Cassa di risparmio di Carrara S.p.a.", fatto salvo il compimento degli atti connessi alla modificazione dell'oggetto sociale, ai sensi dell'art. 3 del citato decreto legislativo n. 356/1990, dovra' cessare l'esercizio diretto dell'impresa bancaria.