N. 430 ORDINANZA (Atto di promovimento) 19 aprile 1999
N. 430 Ordinanza emessa il 19 aprile 1999 dalla Corte di appello, sez. minorenni di Salerno nel procedimento penale a carico di N. P. ed altri Processo penale - Procedimento a carico di minorenne - Difetto di imputabilita' (imputato minore di anni quattordici) - Obbligo per il giudice di pronunciare sentenza di non luogo a procedere - Preclusione di iscrizione nel casellario giudiziale - Mancata previsione - Disparita' di trattamento tra imputati - Lesione del diritto di difesa. (C.P.P. 1988, art. 686; d.P.R. 22 settembre 1988, n. 448, art. 26). (Cost., artt. 3 e 24).(GU n.36 del 8-9-1999 )
LA CORTE DI APPELLO In seguito a richiesta di archiviazione proposta dal P.M.M. in data 3 agosto 1998 per essere gli imputati in epigrafe non imputabili in quanto infraguattordicenni, il g.i.p. presso il tribunale per i minorenni pronunciava sentenza di non luogo a procedere trattandosi di persone non imputabili. Avverso la sentenza proponevano appello gli imputati deducendo la violazione della legge delega con riferimento all'art. 26, d.P.R. n. 448/1988, poiche' il difetto di imputabilita' non rientrava tra le cause legittimatrici di una pronuncia di non luogo a procedere come risultava palese anche dalla pronuncia della Corte costituzionale n. 41/1993, che aveva dichiarato l'incostituzionalita' della norma nella parte in cui prevedeva che il giudice delle indagini potesse emettere tal genere di sentenza in caso di soggetto non imputabile. In realta', ai sensi dell'art. 97 c.p., la situazione anagrafica dell'infraquattordicenne comportava l'impossibilita' di costituire validamente il rapporto processuale di guisa che la relativa notitia criminis doveva immediatamente e, prima di ogni altra pronuncia, essere archiviata. La prospettata soluzione avrebbe consentito di evitare l'iscrizione al casellario giudiziale della pronuncia la quale, ex artt. 26, cit. d.P.R. e 686 c.p.p., conseguiva automaticamente al provvedimento impugnato. All'odierna udienza camerale le parti concludevano come da verbale. Premette la Corte che, secondo il costante orientamento della Corte di legittimita', pur con qualche dissonante pronuncia di merito (procura della Republica dell'Aquila del 23 gennaio 1993), l'art. 26, d.P.R. 22 settembre 1988, n. 448, impone al giudice che accerti la minore eta' del soggetto l'obbligo di pronunciare, immediatamente, anche d'ufficio, in ogni stato e grado del procedimento, sentenza di non luogo a procedere per non imputabilita'. La ratio della norma va individuata nell'esigenza dell'immediata declaratoria della non imputabilita', senza distinzioni tra fase procedimentale e fase processuale (percio' il termine imputato sembra essere usato impropriamente), vertendosi in tema di minore eta' che, essendo ablativa di ogni potere di azione e di giurisdizione nei confronti della persona che non ha la legittimatio ad causam, rende illegittimo qualsiasi provvedimento diverso, e abnorme il mantenere aperto un rapporto preprocesuale che non doveva mai essere instaurato (cfr., da ultimo, ex plurimis, Cass. 29 luglio 1997, n. 1604). Nella suddetta materia non pare abbia concretamente inciso la richiamata pronuncia della Corte costituzionale la quale, come si evince dal tenore della motivazione della stessa, e' riferita, piuttosto, alle diverse cause di non imputabilita', non presunte ex lege bensi da accertare caso per caso, le quali consentono il ricorrere, in alternativa, ex art. 129 c.p.p., ad una pronuncia assolutoria di merito, di guisa che, in tali casi, la privazione del dibattimento e della conseguente possibilita' di esercitare appieno il diritto alla prova sul merito della regiudicanda comporta un'irragionevole compressione del diritto di difesa, evenienza nemmeno ipotizzabile nel caso di imputato infraquattordicenne perche' la mancanza di eta' minima non consente in alcun modo la instaurazione del rapporto processuale e, pertanto, la pronuncia sull'imputabilita', collegata ad una causa presunta ex lege, non puo' non precedere qualsiasi altra pronuncia. Da tali premesse discende che la questione dell'adozione, quale formula piu' appropriata in caso di minore infraquattordicenne, dell'archiviazione o della sentenza di non luogo a procedere puo' avere una mera valenza terminologica a condizione che si rimarchi come, in entrambi i casi, trattasi di pronuncia resa prima di ogni altra e senza la possibilita' di instaurazione del rapporto processuale. Ne consegue, allora, che in nessun caso puo' essere consentita l'iscrizione della pronuncia stessa nel casellario giudiziale in quanto, prescindendo del tutto la decisione in argomento da qualsiasi accertamento sulla sussistenza del fatto e sulla sua riferibilita' oggettiva o soggettiva al minore, comporterebbe il verificarsi di una ingiustificata disparita' di trattamento tra il minore infraquattordicenne, che in ogni caso sopporterebbe l'iscrizione della pronuncia nel casellario anche se, in ipotesi, sia del tutto estraneo all'addebito contestatogli e quello maggiore di tale eta' al quale, viceversa, non sarebbe preclusa la dimostrazione nel merito dell'infondatezza dell'addebito. Ne' il sistema puo' trovare composizione privilegiando l'adozione, quale strumento piu' appropriato a sancire la superfluita' del processo in caso di notitia criminis riguardante l'infraquattordicenne, dell'archiviazione, perche' resterebbe pur sempre necessaria la sentenza di n.l.p. nell'ipotesi in cui della minore eta' ci si accorga soltanto nel corso del processo allorquando, per il principio di irretrattabilita' dell'azione penale, sarebbe, comunque, preclusa l'archiviazione; in tal caso, a parita' di condizioni, l'iscrizione o meno della pronuncia nel casellario resterebbe affidata al dato temporale, fortuito ed accidentale, relativo al momento della scoperta dell'eta' del minore. Per altro verso il sistema sembra far discendere, quale conseguenza automatica della sentenza di non doversi procedere per difetto di imputabilita' ex art. 26 cit. d.P.R., l'iscrizione della pronuncia nel casellario giudiziale ed, in ogni caso, pur a voler ammettere una discrezionalita' nell'iscrizione della pronuncia stessa, la questione, ex art. 690 c.p.p., sarebbe pur sempre demandata al tribunale del luogo dove ha sede l'ufficio del casellario giudiziale e non, dunque, all'autorita' procedente a carico del minorenne. Ed allora non manifestamente infondata appare la questione di costituzionalita' della norma di cui all'art. 686 c.p.p., per contrasto con gli artt. 3 e 24 della Costituzione, nella parte in cui non prevede che l'iscrizione al casellario giudiziale non abbia luogo allorquando la sentenza di cui all'art. 26 d.P.R. n. 448/1988, sia collegata alla sussistenza di una causa di non imputabilita' ex lege quale quella relativa al minore infraquattordicenne, la quale rende impossibile, ab initio, la costituzione di un valido rapporto processuale.
P. Q. M. Dichiara la rilevanza nel presente giudizio e la non manifesta infondatezza della questione di costituzionalita' degli artt. 686 c.p.p. e 26, d.P.R. n. 448/1988, nei sensi sopra formulati e dispone trasmettersi gli atti alla Corte costituzionale per il giudizio. Dispone, altresi', che, a cura della cancelleria, l'ordinanza di trasmissione sia notificata alle parti in causa ed al pubblico ministero nonche' al Presidente del Consiglio dei Ministri ed ai Presidenti delle due Camere del Parlamento. Letto l'art. 23, legge n. 87/1953, sospende il giudizio in corso fino alla pronuncia della Corte. Salerno, addi' 19 aprile 1999. Il presidente: Buonocore 99C0821