Scioglimento della societa' cooperativa "S. Stefano", in Montemilone.(GU n.91 del 20-4-1999)
IL DIRIGENTE della Direzione provinciale del lavoro Servizio politiche del lavoro di Potenza Visto l'art. 2544, primo comma, seconda parte, del codice civile, il quale prevede che le societa' cooperative edilizie di abitazione e loro consorzi che non hanno depositato in tribunale, nei termini prescritti, i bilanci relativi agli ultimi due anni sono sciolte di diritto e perdono la personalita' giuridica; Considerato che, ai sensi del predetto art. 2544 del codice civile, primo comma, parte prima, l'autorita' amministrativa di vigilanza ha il potere di disporre lo scioglimento di cui trattasi; Atteso che l'autorita' amministrativa di vigilanza per le societa' cooperative ed i loro consorzi si identifica con il Ministero del lavoro e della previdenza sociale e che quest'ultimo, con decreto del direttore generale della cooperazione del 6 marzo 1996, ha decentrato agli uffici provinciali del lavoro ora direzione provinciale del lavoro l'adozione nei confronti di tali sodalizi del provvedimento di scioglimento senza nomina di liquidatore a norma del citato art. 2544 del codice civile; Vista la circolare n. 42/97 del 21 marzo 1997 del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, direzione degli affari generali e del personale, divisione I; Riconosciuta la propria competenza; Viste la legge del 17 luglio 1975, n. 400 e la circolare n. 161 del 28 ottobre 1975 del Ministero del lavoro e della previdenza sociale; Visto l'art. 2 del decreto ministeriale 27 gennaio 1998; Decreta la trasformazione del provvedimento di scioglimento d'ufficio con nomina del commissario liquidatore in scioglimento senza nomina del commissario liquidatore, della seguente societa' cooperativa: 1) societa' cooperativa "S. Stefano", con sede in Montemilone, costituita per rogito notaio Emiliano Laviano in data 21 maggio 1959, registro societa' n. 340 del tribunale di Melfi, B.U.S.C. n. 137. Potenza, 26 marzo 1999 Il dirigente reggente: Grippa