Modifica degli articoli 3, 12 e 40 della legge regionale 20 dicembre 1996 n. 96 "Disciplina per l'assegnazione, gestione e determinazione del canone di locazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica"(GU n.34 del 23-8-1997)
(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Toscana n. 19 del 5 maggio 1997) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA Promulga la seguente legge: Articolo unico 1. All'art. 3, comma 6, e all'art. 12, comma 2 della legge regionale n. 96/1996 l'espressione "1 settembre" e' sostituita con "non oltre il 1 settembre". 2. All'art. 40, comma 1, della legge regionale n. 96/1996 il termine "27.04.1996" e' sostituito con il termine "1 gennaio 1997". 3. Nella Tabella A, allegata alla legge regionale n. 96/1996 l'espressione "legge n. 94/62" contenuta alla lett. f), e' sostituita con "legge 25 marzo 1982, n. 94". 4. Nella Tabella B, allegata alla legge regionale n. 96/1996 l'espressione "assegno sociale" contenuta alla lett. a-1), e' sostituita con "pensione sociale". La presente legge e' pubblicata sul Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Toscana. Firenze, 24 aprile 1997 CHITI La presente legge e' stata approvata dal Consiglio regionale il 25 marzo 1997 ed e' stata vistata dal Commissario del Governo il 19 aprile 1997.