DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 3 luglio 1997, n. 269
Regolamento recante modificazioni ed integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica 16 settembre 1996, n. 680, che disciplina l'erogazione delle provvidenze alle emittenti televisive locali.(GU n.186 del 11-8-1997)
Vigente al: 26-8-1997
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l'articolo 87, quinto comma, della Costituzione; Visto l'articolo 23 della legge 6 agosto 1990, n. 223; Visto l'articolo 11, comma 1, lettera a), della legge 25 febbraio 1987, n, 67, e successive modificazioni; Visto l'articolo 7 del decreto-legge 27 agosto 1993, n. 323, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 1993, n, 422; Visto l'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 settembre 1996, n. 680, recante regolamento concernente la disciplina per l'erogazione delle provvidenze alle emittenti televisive locali, ed in particolare l'articolo 4, comma 3, che istituisce una commissione composta da rappresentanti della pubblica amministrazione e delle categorie operanti nel settore, nonche' di esperti in materie giuridiche ed economiche aventi attinenza con l'informazione televisiva e del settore radioelettrico del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni; Ritenuta la necessita' di integrare la rappresentanza pubblica a livello amministrativo e di ricostituire, di conseguenza, un equilibrio nella composizione della commissione tra rappresentanti pubblici e rappresentanti privati; Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso nell'adunanza della sezione consultiva per gli atti normativi del 9 giugno 1997; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 27 giugno 1997; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri; E m a n a il seguente regolamento: Art. 1. 1. L'articolo 4, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 16 settembre 1996, n. 680, e' cosi' sostituito: " 3. L'Ufficio per l'editoria e la stampa del Dipartimento per l'informazione e l'editoria della Presidenza del Consiglio dei Ministri svolge i compiti di cui ai commi 1 e 2, previo parere di una commissione cosi' composta: a) un Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, che la presiede; b) un Sottosegretario di Stato al Ministero del tesoro; c) un Sottosegretario di Stato al Ministero delle poste e telecomunicazioni; d) il capo del Dipartimento per l'informazione e l'editoria della Presidenza del Consiglio dei Ministri; e) il capo dell'Ufficio per l'editoria e la stampa del dipartimento per l'informazione e l'editoria della Presidenza del Consiglio dei Ministri; f) un dirigente generale della Ragioneria generale dello Stato; g) un dirigente generale del Ministero delle poste e telecomunicazioni; h) il capo del Servizio per le provvidenze alle emittenti radiotelevisive della Presidenza del Consiglio dei Ministri; i) un membro designato da ognuna delle piu' rappresentative associazioni nazionali di categoria delle imprese televisive locali private per un totale di non piu' di otto membri; l) un rappresentante dell'Ordine nazionale dei giornalisti; m) un rappresentante delle organizzazioni sindacali dei giornalisti; n) due esperti in materie giuridiche ed economiche aventi attinenza con l'informazione televisiva designati dal Presidente del Consiglio dei Ministri.". Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addi' 3 luglio 1997 SCALFARO Prodi, Presidente del Consiglio dei Ministri Visto, il Guardasigilli: Flick Registrato alla Corte dei conti il 31 luglio 1997 Atti di Governo, registro n. 109, foglio n. 7