Criteri di formazione della graduatoria dei lavoratori delle aziende edili con piu' di cento dipendenti che potranno essere ammessi al pensionamento anticipato nel limite complessivo di centocinquanta unita'.(GU n.146 del 23-6-1988)
IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE Visto l'art. 2, quinto comma, lettera c), della legge 12 agosto 1977, n. 675, che attribuisce al CIPI l'accertamento della sussistenza, ai fini della corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, di specifici casi di crisi aziendale; Visti gli articoli 16 e 17 della legge 23 aprile 1981, n. 155, e successive modificazioni e integrazioni, che prevedono il beneficio del pensionamento anticipato a favore dei lavoratori in caso di risoluzione del rapporto di lavoro con imprese industriali, diverse da quelle edili, per le quali sia intervenuta una deliberazione del CIPI, ai sensi dell'art. 2, sopra citato; Visti i commi 1- bis e 1- ter dell'art. 3 della legge 20 maggio 1988, n. 160, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, recanti l'estensione del beneficio del pensionamento anticipato ai lavoratori con contratto a tempo indeterminato dipendenti da aziende edili che occupano piu' di cento lavoratori e per le quali il CIPI abbia accertato entro il 30 aprile 1988 la sussistenza di una crisi ai sensi del gia' richiamato art. 2, quinto comma, lettera c), della legge n. 675/1977, nel limite complessivo di centocinquanta unita'; Considerato che il citato comma 1- ter dell'art. 3 della legge n. 160/1988 demanda al Ministro del lavoro e della previdenza sociale il compito di fissare i criteri di formazione della graduatoria dei lavoratori che potranno essere ammessi al pensionamento anticipato nel soprindicato limite complessivo di centocinquanta unita'; Rilevato che detti criteri devono tener conto dell'anzianita' anagrafica e di servizio nell'azienda, nonche' dell'entita' di eccedenza del personale; Decreta: L'Istituto nazionale della previdenza sociale e l'Istituto nazionale di previdenza per i dirigenti di aziende industriali ammettono al pensionamento anticipato nel limite complessivo di centocinquanta unita' i lavoratori di cui all'art. 3, comma 1- bis, della legge 20 maggio 1988, n. 160, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, sulla base di una graduatoria formata secondo i seguenti criteri: 1) ad ogni lavoratore e' attribuito un punteggio nel limite massimo di 150 punti, di cui cento punti in relazione all'entita' dell'eccedenza di personale presso l'azienda da cui dipende, trenta punti per l'anzianita' di servizio nell'azienda e venti punti per l'anzianita' anagrafica; 2) i punti relativi all'eccedenza di personale sono attribuiti a ciascun lavoratore moltiplicando il numero massimo di cento punti per il coefficiente derivante dal rapporto tra le unita' di personale sospese dal lavoro alla data del 30 aprile 1988, in conseguenza della crisi aziendale accertata dal CIPI, e il numero delle unita' di personale in forza presso l'azienda alla stessa data; 3) i punti relativi all'anzianita' di servizio nell'azienda sono attribuiti a ciascun lavoratore in ragione di due punti per ogni anno di anzianita' o frazione di anno superiore a sei mesi, e di un punto per frazione di anno pari o inferiore a sei mesi; 4) i punti relativi all'anzianita' anagrafica, sono attribuiti a ciascun lavoratore in ragione di 0,40 punti, per ogni mese di anzianita' anagrafica superiore al cinquantacinquesimo anno di eta', o frazione di mese superiore a quindici giorni, se uomo e al cinquantesimo anno di eta', o frazione di mese superiore a quindici giorni, se donna. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, addi' 15 giugno 1988 Il Ministro: FORMICA