Scioglimento della societa' cooperativa edilizia "Edilfamiglia", in Copparo.(GU n.303 del 28-12-1999)
IL DIRETTORE della direzione provinciale del lavoro di Ferrara Visto l'art. 2544 del codice civile; Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400; Visto l'art. 18 della legge 31 gennaio 1992, n. 59; Atteso che l'autorita' governativa per le societa' cooperative ed i loro consorzi si identifica, ai sensi dell'art. 1 e seguenti del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato n. 1577 del 14 dicembre 1947, con il Ministero del lavoro e della previdenza sociale; Tenuto conto del decreto del direttore generale della cooperazione del 6 marzo 1996 con il quale e' stata decentrata agli uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione l'adozione del provvedimento di scioglimento senza nomina di commissario liquidatore delle societa' cooperative, ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, comma 1; Considerato il decreto ministeriale n. 687 del 7 novembre 1996 di unificazione degli ex uffici provinciali del lavoro e degli ex ispettorati nelle direzioni provinciali del lavoro; Valutate le risultanze dell'istruttoria effettuata dalla quale sono emersi i presupposti dello scioglimento senza nomina di commissario liquidatore ex art. 2544 del codice civile e art. 18, legge n. 59/1992; Decreta: La societa' cooperativa edilizia "Edilfamiglia", con sede in Copparo (Ferrara), costituita con rogito notaio dott. Gian Camillo Del Mercato in data 16 giugno 1968, repertorio n. 42309/2, registro delle societa' n. 3021 del tribunale di Ferrara, e' sciolta senza nomina di commissario liquidatore in base al combinato disposto dell'art. 2544 del codice civile, comma 1 e delle leggi 17 luglio 1975, n. 400, art. 2 e 31 gennaio 1992, n. 59, art. 18. Ferrara, 2 dicembre 1999 Il direttore: De Rogatis