MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI

PROVVEDIMENTO 25 febbraio 2019 

Conferma della rilevanza paesaggistica, ai sensi  dell'articolo  142,
comma 1, lettera c) del decreto legislativo 22 gennaio 2004,  n.  42,
di un tratto del corso  d'acqua  «Roggia  Vallonara  e  Marosticana»,
ricadente nel Comune di Mason Vicentino,  in  Provincia  di  Vicenza,
dichiarato irrilevante ai fini paesaggistici con deliberazione  della
Giunta Regionale del Veneto n. 1395 del 25 settembre 2018. (19A01857) 
(GU n.71 del 25-3-2019)

 
                      LA COMMISSIONE REGIONALE 
               PER IL PATRIMONIO CULTURALE DEL VENETO 
 
  Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante  «Norme
generali  sull'ordinamento   del   lavoro   alle   dipendenze   delle
amministrazioni pubbliche»; 
  Visto il decreto  legislativo  20  ottobre  1998,  n.  368  recante
«Istituzione del Ministero per i beni e  le  attivita'  culturali,  a
norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59»; 
  Visto il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 recante «Codice
per i beni culturali ed il paesaggio, ai  sensi  dell'art.  10  della
legge 6 luglio 2002, n. 137», in particolare, l'art.  142,  comma  1,
lettera c) e comma 3; 
  Visto il decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  29
agosto 2014,  n.  171  recante  «Regolamento  di  organizzazione  del
Ministero dei beni e delle attivita' culturali e del  turismo,  degli
uffici della diretta collaborazione  del  Ministro  e  dell'Organismo
indipendente di valutazione della performance, a norma dell'art.  16,
comma 4 del  decreto-legge  24  aprile  2014  n.  66  convertito  con
modificazioni dalla legge 23 giugno 2014 n. 89»; 
  Visto il decreto  ministeriale  23  gennaio  2016,  n.  44  recante
«Riorganizzazione del Ministero dei beni e delle attivita'  culturali
e del turismo ai  sensi  dell'art.  1,  comma  237,  della  legge  28
dicembre 2015, n. 208»; 
  Visto il decreto-legge 12 luglio 2018, n. 86 recante  «Disposizioni
urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei  Ministeri  dei
beni e delle attivita'  culturali  e  del  turismo,  delle  politiche
agricole alimentari e forestali e dell'ambiente e  della  tutela  del
territorio e del mare, nonche' in materia di famiglia e disabilita'»; 
  Vista la nota prot. 431175 del 23 ottobre 2018,  con  la  quale  la
Regione del Veneto  ha  trasmesso  copia  della  deliberazione  della
Giunta regionale del Veneto n. 1395 del 25 settembre 2018 di adozione
della revisione del vincolo paesaggistico di cui all'art. 142,  comma
1, lettera c) del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42,  di  un
tratto del corso d'acqua «Roggia Vallonara o Marosticana»,  ricadente
nel Comune di Mason Vicentino, in  Provincia  di  Vicenza,  ai  sensi
dell'art. 142, comma 3, pubblicata  nel  Bollettino  ufficiale  della
Regione del Veneto n. 101 del 9 ottobre 2018; 
  Vista la nota prot. 10416 del 5 novembre  2018,  con  la  quale  il
segretariato regionale del  Ministero  per  i  beni  e  la  attivita'
culturali  per  il  Veneto  ha  inoltrato,  alla  Direzione  generale
archeologia,  belle  arti   e   paesaggio   e   alla   soprintendenza
archeologia, belle arti e paesaggio per le Province di Verona, Rovigo
e Vicenza, la documentazione  relativa  alla  suddetta  deliberazione
della Giunta Regionale del Veneto n. 1395 del 25 settembre 2018; 
  Vista la nota prot. 30823 del 30 novembre 2018,  con  la  quale  la
Soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio per le Province di
Verona, Rovigo e Vicenza ha  proposto  le  seguenti  osservazioni  ai
contenuti della scheda n. 19/2017 della  deliberazione  della  Giunta
regionale del Veneto n. 1395 del 25  settembre  2018:  «Relativamente
alla Roggia Vallonara e Marosticana si rileva che i tratti  vincolati
conservano ancora  caratteri  rilevanti  di  interesse  quali  argini
naturali, anche con presenza di  filari  alberati,  flusso  continuo,
insediamenti di dimore storiche e  abitazioni  con  tipici  caratteri
rurali»; 
  Visti sia la direttiva 2000/60/CE  del  Parlamento  europeo  e  del
Consiglio del 23  ottobre  che  istituisce  un  quadro  per  l'azione
comunitaria in materia acque, sia il secondo piano di gestione  delle
acque del Distretto idrografico delle Alpi Orientali,  approvato  con
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 27 ottobre  2016  e
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 25 del 31 gennaio 2017; 
  Visti sia la direttiva 2007/60/CE  del  Parlamento  europeo  e  del
Consiglio del 23  ottobre  2007  relativa  alla  valutazione  e  alla
gestione dei rischi di alluvione, sia il decreto  legislativo  n.  49
del 23 febbraio 2010, recante attuazione della  direttiva  2007/60/CE
relativa alla valutazione e alla gestione dei  rischi  di  alluvione,
sia il Piano di gestione  del  rischio  di  alluvioni  del  Distretto
idrografico  delle  Alpi  Orientali,  approvato   con   decreto   del
Presidente del Consiglio dei ministri 27 ottobre  2016  e  pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 29 del 4 febbraio 2017; 
  Vista la legge regionale del Veneto 6 giugno 2017, n.  14,  recante
Disposizioni per il contenuto del consumo di suolo e modifiche  della
legge regionale 23 aprile 2004, n.  11  «Norme  per  il  governo  del
territorio e in materia  di  paesaggio»,  pubblicata  nel  Bollettino
ufficiale della Regione del Veneto n. 56 del 9  giugno  2017,  ed  in
particolare i contenuti dell'art. 5; 
  Preso atto che la  giurisprudenza  e'  costante  nell'affermare  il
principio per cui, in materia di tutela  paesaggistica,  «il  vincolo
paesistico legale e la esigenza di tutela ad esso sottesa non vengono
meno per il solo fatto che  il  vincolo  e'  stato  gia'  in  passato
violato e la zona deturpata, imponendosi, al contrario,  un  maggiore
rigore per il futuro, onde prevenire ulteriori danni  all'ambiente  e
salvaguardare  quel  poco  di  integro  che  ancora  residua»   (cfr.
Consiglio di Stato, sezione VI, 11 giugno 1990, n. 600; sezione VI, 4
febbraio 2002, n. 657; sezione VI, 6 giugno 2011,  n.  3341;  sezione
VI, 21 luglio 2011, n. 4418; sezione VI, 6 maggio  2013,  n.  2410  e
sezione VI, 11 settembre 2013, n. 4493) e «[...]  non  e'  possibile,
senza superare i limiti propri del giudizio di legittimita',  isolare
singole aree comprese nella bellezza d'insieme  e  verificare  se  vi
siano  specificatamente  riferibili   le   caratteristiche   indicate
dall'amministrazione, con riferimento alla bellezza d'insieme,  nella
motivazione del provvedimento (Cons. Stato, IV,  20  marzo  2006,  n.
1470; VI, 20 gennaio 1998, n. 106). A cio' si aggiunga che  il  fatto
dell'antropizzazione,  o  meglio   della   presenza   di   precedenti
interventi edilizi, non solo non e' ostativo al vincolo, ma anzi, per
costante e consolidata giurisprudenza, maggiormente richiede che,  se
ne sussiste il substrato, si dia corso alla tutela dell'art. 9  Cost.
per il paesaggio (Cons. Stato, VI, 11 giugno 1990,  n.  600;  VI,  28
agosto 1995, n. 820; VI, 20 ottobre 2000,  n.  5651;  IV,  30  giugno
2005, n. 3547; VI, 29 novembre 2005, n. 6756; II, 17 giugno 1998,  n.
853; II, 4 febbraio 1998,  n.  3018/97;  II,  13  dicembre  2006,  n.
10387/04). Non e' dunque nemmeno il caso di rammentare che il vincolo
paesaggistico, non e', per sua natura, volto alla sola  tutela  delle
bellezze di natura, ma anche del lascito  storico  ed  architettonico
sul paesaggio» (cfr. Consiglio di Stato, sezione VI, 21 luglio  2011,
n. 4429); 
  Vista l'istruttoria della Soprintendenza archeologia, belle arti  e
paesaggio per le Province di Verona, Rovigo e Vicenza, inoltrata  con
nota prot. 2295 del  29  gennaio  2019,  pervenuta  alla  Commissione
regionale in pari data; 
  Vista la deliberazione della Commissione regionale  per  la  tutela
del patrimonio  culturale  del  Veneto,  ai  sensi  del  decreto  del
Presidente del Consiglio dei ministri n.  171  del  29  agosto  2014,
assunta  nella  riunione  del  31  gennaio  2019,  e  trasmessa  alla
Direzione generale archeologia, belle arti e paesaggio con nota prot.
1183 del 12 febbraio 2019; 
  Considerato che per gli immobili ed aree ricompresi nell'ambito  di
interesse paesaggistico, tutelati dalla legge,  a  termini  dell'art.
142, non e' consentito compiere  azioni  che  possono  distruggere  i
suddetti immobili ed aree, ne' effettuare ed introdurre modificazioni
che  rechino  pregiudizio  ai   valori   paesaggistici   oggetto   di
protezione, e che i soggetti di cui al  comma  1  dell'art.  146  del
decreto  legislativo  42/2004  hanno  l'obbligo  di   presentare   la
richiesta di autorizzazione di cui agli  articoli  146  e  147  dello
stesso   decreto   legislativo   n.   42/2004   riguardo   interventi
modificativi dello stato  dei  luoghi  che  intendano  intraprendere,
salvo i casi di esonero previsti dall'art. 149 del  medesimo  decreto
legislativo n. 42/2004 e dall'art. 2 del decreto del Presidente della
Repubblica 13 febbraio 2017, n. 31; 
  Considerato che il corso  d'acqua  in  argomento,  delimitato  come
nelle   unite   planimetrie   catastali,   conserva   la    rilevanza
paesaggistica di cui all'art. 142, comma 1, lettera  c)  del  decreto
legislativo 42/2004, per i  seguenti  motivi  indicati  nel  suddetto
verbale della Commissione regionale  per  la  tutela  del  patrimonio
culturale del Veneto, nella seduta del 31 gennaio 2019: 
    «in quanto costituisce un elemento naturale legato alla  presenza
di  risorgive  che  caratterizza  il  paesaggio  esistente  e  ancora
mantiene caratteri paesaggistici  tuttora  leggibili  che  la  legano
fortemente al contesto storico, agrario e  naturalistico  in  cui  e'
inserita»; 
  Vista la nota prot. n. 5502 del 22 febbraio 2019 con  la  quale  la
Direzione generale archeologia, belle arti e paesaggio ha espresso il
proprio parere favorevole in merito alla fondatezza, sotto il profilo
tecnico-scientifico, delle motivazioni poste alla base della proposta
di conferma della rilevanza paesaggistica del corso d'acqua in  esame
ed al perfezionamento della relativa procedura; 
  Vista la deliberazione della Commissione regionale  per  la  tutela
del patrimonio  culturale  del  Veneto,  ai  sensi  del  decreto  del
Presidente del Consiglio dei ministri n.  171  del  29  agosto  2014,
assunta nella riunione del 25 febbraio 2019,  con  cui  si  recepisce
quanto espresso dalla Direzione generale archeologia,  belle  arti  e
paesaggio; 
  Ritenuto,  pertanto,  che  il  corso  d'acqua  denominato   «Roggia
Vallonara e Marosticana», ricadente nel Comune di Mason Vicentino, in
Provincia di Vicenza, come  individuato  dalle  allegate  planimetrie
catastali, presenta  rilevanza  paesaggistica  ai  sensi  e  per  gli
effetti dell'art.  142,  comma  1,  lettera  c)  del  citato  decreto
legislativo 22 gennaio 2004, n. 42; 
 
                              Dichiara: 
 
che, ai sensi dell'art. 142, comma  3,  del  decreto  legislativo  22
gennaio 2004, n. 42, e' confermata la rilevanza paesaggistica ex art.
142, comma 1, lettera c) del citato decreto  legislativo  22  gennaio
2004,  n.  42,  del  tratto  del  corso  d'acqua  denominato  «Roggia
Vallonara e Marosticana», ricadente nel Comune di Mason Vicentino, in
Provincia di Vicenza, come  individuato  dalle  allegate  planimetrie
catastali,  dichiarato  irrilevante   ai   fini   paesaggistici   con
deliberazione della Giunta  regionale  del  Veneto  n.  1395  del  25
settembre 2018, pubblicata nel bollettino ufficiale della Regione del
Veneto n. 101 del 9 ottobre 2018. 
  Con il presente provvedimento  si  conferma,  pertanto,  il  regime
vincolistico delle suddette aree, le  quali  rimangono  sottoposte  a
tutte le disposizioni di  tutela  contenute  nella  parte  terza  del
predetto decreto legislativo. 
  Il presente provvedimento sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana. 
  La relazione tecnico-scientifica e le planimetrie catastali,  fanno
parte integrante del presente provvedimento. 
  Ai sensi e per gli effetti dell'art.  141,  comma  4,  del  decreto
legislativo 22 gennaio 2004,  la  Soprintendenza  archeologia,  belle
arti e  paesaggio  per  le  Province  di  Verona,  Rovigo  e  Vicenza
provvedera' alla trasmissione al Comune di Mason Vicentino (Vicenza),
del  numero  della  Gazzetta   Ufficiale   contenente   la   presente
dichiarazione, unitamente alle  relative  planimetrie  catastali,  ai
fini dell'adempimento, da parte dei  comuni  interessati,  di  quanto
prescritto dall'art. 140, comma 4 del medesimo decreto legislativo. 
  Avverso  il  presente  provvedimento  e'  ammessa  proposizione  di
ricorso giurisdizionale al Tribunale amministrativo regionale a norma
del decreto  legislativo  2  luglio  2010,  n.  104,  ovvero  ricorso
straordinario al Capo dello Stato ai sensi del decreto del Presidente
della  Repubblica  24  novembre  1971,   n.   1199,   rispettivamente
entro sessanta   e centoventi   giorni   dalla   data   di   avvenuta
notificazione del presente atto. 
 
    Venezia, 25 febbraio 2019 
 
                                                 Il Presidente        
                                          della Commissione regionale 
                                                   Girardini          

                            ____________ 
 
  Avvertenza: 
 
    Il testo integrale del provvedimento, comprensivo  di  tutti  gli
allegati (Relazione tecnico-scientifica e planimetrie  catastali)  e'
pubblicato sul sito del Segretariato regionale del  Ministero  per  i
beni  e  le  attivita'  culturali   per   il   Veneto   all'indirizzo
www.veneto.beniculturali.it,    nelle     Sezioni     amministrazione
trasparente e piano paesaggistico - Aree paesaggistiche tutelate  per
legge.